Art. 15 
 
 
                        Opuscolo informativo 
 
  1. La Commissione nazionale cura  la  redazione  e  l'aggiornamento
dell'opuscolo informativo da consegnare al richiedente all'atto della
presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 10 del decreto, in
cui sono contenute  tutte  le  informazioni  necessarie  relative  al
procedimento per il riconoscimento della  protezione  internazionale.
In particolare, l'opuscolo illustra: 
    a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione
internazionale,  consistente  nell'attribuzione   dello   status   di
rifugiato e di  titolare  della  protezione  sussidiaria,  nonche'  i
criteri per l'individuazione dello Stato competente per l'esame della
domanda ai sensi  del  regolamento  UE  n.  604/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 giugno  2013  e  successive  eventuali
modifiche; 
    b) le  garanzie  riconosciute  ai  richiedenti  nel  corso  della
procedura ed i loro obblighi, ed in particolare le conseguenze di  un
eventuale  allontanamento  ingiustificato  dai   centri,   ai   sensi
dell'articolo 22, comma 2, del decreto; 
    c) i principali diritti e doveri del richiedente durante  la  sua
permanenza in Italia; 
    d) le prestazioni sanitarie e le modalita' per riceverle; 
    e) le modalita' di accesso al gratuito patrocinio; 
    f)  le  modalita'  di   iscrizione   del   minore   alle   scuole
dell'obbligo, di accesso ai servizi per l'accoglienza del richiedente
asilo sprovvisto  di  mezzi  di  sostentamento  ed  in  possesso  del
permesso di  soggiorno,  di  accesso  a  corsi  di  formazione  e  di
riqualificazione professionale; 
    g) l'indirizzo ed  il  recapito  telefonico  dell'UNHCR  e  delle
principali  organizzazioni  di  tutela  dei  richiedenti   protezione
internazionale; 
    h) informazioni sui programmi di rimpatrio volontario assistito. 
  2. L'opuscolo di cui al comma 1 e' tradotto nelle  lingue  indicate
dall'articolo 10,  comma  4,  del  decreto  e  nelle  altre  ritenute
necessarie dalla Commissione nazionale  ed  e'  pubblicato  sul  sito
internet del Ministero dell'interno. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Per il regolamento (UE) n.  604/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013  si  veda  nelle
          note art. 3. 
              - Per l'art. 22, comma 2  del  decreto  legislativo  28
          gennaio 2008, n. 25, si veda nelle note all'art. 6. 
              - Per l'art. 10, comma 4  del  decreto  legislativo  28
          gennaio 2008, n. 25, si veda nelle note all'art. 3.