Art. 7 Disposizioni per l'esame prioritario 1. Quando nel corso dell'istruttoria la Commissione accerta che sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, omette il colloquio, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto, ed adotta contestualmente la decisione, dandone immediata notizia ai competenti uffici della questura per la notifica del provvedimento all'interessato. 2. Negli altri casi previsti dall'articolo 28, comma 1, lettere b) e c), del decreto, la Commissione, fissa il colloquio nella prima seduta disponibile, entro i termini previsti dall'articolo 27, comma 2, del decreto per i richiedenti accolti nei CARA, e dall'articolo 28, comma 2, del decreto, per i richiedenti trattenuti nei CIE.
Note all'art. 7: - Per l'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, vedi nelle note all'art. 5. - Si riporta l'art. 28, comma 1 del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25: «Art. 28 (Esame prioritario). - 1. La Commissione territoriale esamina in via prioritaria la domanda, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando: a) la domanda e' palesemente fondata; b) la domanda e' presentata da un richiedente appartenente alle categorie di persone vulnerabili indicate dall'art. 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140; c) la domanda e' presentata da un richiedente per il quale sono stati disposti l'accoglienza o il trattenimento ai sensi degli articoli 20 e 21, fatto salvo il caso in cui l'accoglienza sia disposta per verificare o accertare l'identita' del richiedente. (Omissis).». - Per l'art. 28, comma 2 del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si veda nelle note all'art. 5. - Si riporta il testo dell'art. 27, comma 2 del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25: «Art. 27 (Procedure di esame). - (Omissis). 2. La Commissione territoriale provvede al colloquio con il richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e decide entro i tre giorni feriali successivi. (Omissis).».