Art. 7 
 
 
                Disposizioni per l'esame prioritario 
 
  1. Quando nel corso dell'istruttoria  la  Commissione  accerta  che
sussistono i  presupposti  per  il  riconoscimento  dello  status  di
rifugiato, omette il colloquio, secondo quanto previsto dall'articolo
12, comma 2, del decreto, ed  adotta  contestualmente  la  decisione,
dandone immediata notizia ai competenti uffici della questura per  la
notifica del provvedimento all'interessato. 
  2. Negli altri casi previsti dall'articolo 28, comma 1, lettere  b)
e c), del decreto, la Commissione, fissa  il  colloquio  nella  prima
seduta disponibile, entro i termini previsti dall'articolo 27,  comma
2, del decreto per i richiedenti accolti nei  CARA,  e  dall'articolo
28, comma 2, del decreto, per i richiedenti trattenuti nei CIE. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per l'art. 12, comma 2, del  decreto  legislativo  28
          gennaio 2008, n. 25, vedi nelle note all'art. 5. 
              - Si riporta l'art. 28,  comma  1  del  citato  decreto
          legislativo 28 gennaio 2008, n. 25: 
              «Art. 28  (Esame  prioritario).  -  1.  La  Commissione
          territoriale  esamina  in  via  prioritaria   la   domanda,
          conformemente ai principi fondamentali e alle  garanzie  di
          cui al capo II, quando: 
              a) la domanda e' palesemente fondata; 
              b)  la  domanda  e'  presentata   da   un   richiedente
          appartenente alle categorie di persone vulnerabili indicate
          dall'art. 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140; 
              c) la domanda e' presentata da un  richiedente  per  il
          quale sono stati disposti l'accoglienza o il  trattenimento
          ai sensi degli articoli 20 e 21, fatto salvo il caso in cui
          l'accoglienza  sia  disposta  per  verificare  o  accertare
          l'identita' del richiedente. 
              (Omissis).». 
              - Per l'art. 28, comma 2 del citato decreto legislativo
          28 gennaio 2008, n. 25, si veda nelle note all'art. 5. 
              - Si riporta il testo dell'art. 27, comma 2 del  citato
          decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25: 
              «Art. 27 (Procedure di esame). - (Omissis). 
              2. La Commissione territoriale  provvede  al  colloquio
          con il richiedente  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento
          della  domanda  e  decide  entro  i  tre   giorni   feriali
          successivi. 
              (Omissis).».