Art. 8 Disposizioni sul ricorso giurisdizionale 1. Ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'articolo 16 del decreto, la documentazione prevista dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato. 2. Qualora il cittadino straniero sia sprovvisto di un difensore di fiducia e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 3. Al richiedente asilo che ha proposto ricorso sono riconosciute le condizioni di accoglienza previste dall'articolo 36 del decreto, salvo il caso in cui il richiedente sia decaduto dalle medesime condizioni ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto. 4. Fino all'adozione dell'ordinanza cautelare di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il richiedente rimane nel centro in cui si trova.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo integrale dell'art. 16 del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25: «Art. 16 (Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali). - 1. Il cittadino straniero puo' farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato. 2. Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero e' assistito da un avvocato ed e' ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'art. 94 del medesimo decreto.». - Si riporta il testo integrale dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139: «Art. 79 (Contenuto dell'istanza). - 1. L'istanza e' redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilita', contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se gia' pendente; b) le generalita' dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalita' indicate nell'art. 76; d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione. 2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorita' consolare competente, che attesta la veridicita' di quanto in essa indicato. 3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilita' dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicita' di quanto in essa indicato.». - Si riporta il testo integrale dell'art. 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271(Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale): «Art. 29 (Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio). - 1. Il consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti negli albi [idonei e] disponibili ad assumere le difese di ufficio. 1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 97 del codice, e' necessario il conseguimento di attestazione di idoneita' rilasciata dall'ordine forense di appartenenza al termine della frequenza di corsi di aggiornamento professionale organizzati dagli ordini medesimi o, ove costituita, dalla camera penale territoriale ovvero dall'unione delle camere penali. I difensori possono, tuttavia, essere iscritti nell'elenco, a prescindere dal requisito di cui al periodo precedente, dimostrando di aver esercitato la professione in sede penale per almeno due anni, mediante la produzione di idonea documentazione. 2. E' istituito presso l'ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d'appello un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d'ufficio a richiesta dell'autorita' giudiziaria o della polizia giudiziaria. Non si ricorre al sistema informatizzato se il procedimento concerne materie che riguardano competenze specifiche. 3. L'ufficio di cui al comma 2 gestisce separatamente gli elenchi dei difensori d'ufficio di ciascun ordine forense esistente nel distretto di corte d'appello. 4. Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve garantire: a) che l'indicazione dei nominativi rispetti un criterio di rotazione automatico tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 1; b) che sia evitata l'attribuzione contestuale di nomine, ad un unico difensore, per procedimenti pendenti innanzi ad autorita' giudiziarie e di polizia distanti tra di loro e, comunque, dislocate in modo da non permettere l'effettivita' della difesa; c) l'istituzione di un turno differenziato, per gli indagati e gli imputati detenuti, che assicuri, attraverso un criterio di rotazione giornaliera dei nominativi, la reperibilita' di un numero di difensori d'ufficio corrispondente alle esigenze. 5. L'autorita' giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, individuano il difensore richiedendone il nominativo all'ufficio di cui al comma 2. 6. Il presidente del consiglio dell'ordine forense o un componente da lui delegato vigila sul rispetto dei criteri per l'individuazione e la designazione del difensore d'ufficio. 7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al comma 4, lettera c), hanno l'obbligo della reperibilita'. 8. 9.». - Si riporta il testo integrale dell'art. 36 del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25: «Art. 36 (Accoglienza del ricorrente). - 1. Al richiedente asilo che ha proposto il ricorso ai sensi dell'art. 35, si applica l'art. 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140. 2. Il richiedente di cui al comma 1 ospitato nei centri di cui all'art. 20 rimane in accoglienza nelle medesime strutture con le modalita' stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140. 3. Il richiedente trattenuto nei centri di cui all'art. 21 che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 35, comma 8, ha accoglienza nei centri di cui all'art. 20 con le modalita' stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.». - Per l'art. 22, comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si veda nelle note all'art. 6. - Si riporta il testo dell'art. 19, commi 4 e 5 del decreto legislativo del 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2011, n. 209: «Art. 19 (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale). - (Omissis). 4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto: a) da parte di soggetto ospitato nei centri di accoglienza ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, o trattenuto ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto legislativo, ovvero b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria, ovvero c) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione territoriale nell'ipotesi prevista dall'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero d) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione territoriale che ha dichiarato l'istanza manifestamente infondata ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera b-bis), del citato decreto legislativo. 5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere a), b), c) e d), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'art. 5. Quando l'istanza di sospensione viene accolta, al ricorrente e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e ne viene disposta l'accoglienza ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. (Omissis).».