Art. 8 
 
 
              Disposizioni sul ricorso giurisdizionale 
 
  1.  Ai  fini  dell'ammissione  al  gratuito  patrocinio  ai   sensi
dell'articolo   16   del   decreto,   la   documentazione    prevista
dall'articolo 79 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, e' sostituita da una  dichiarazione  sostitutiva
di certificazione resa dall'interessato. 
  2. Qualora il cittadino straniero sia sprovvisto di un difensore di
fiducia  e'  assistito  da  un  difensore   designato   dal   giudice
nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di  cui  all'articolo
29 delle norme di attuazione,  di  coordinamento  e  transitorie  del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
1989, n. 271. 
  3. Al richiedente asilo che ha proposto ricorso  sono  riconosciute
le condizioni di accoglienza previste dall'articolo 36  del  decreto,
salvo il caso in cui  il  richiedente  sia  decaduto  dalle  medesime
condizioni ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto. 
  4. Fino all'adozione dell'ordinanza cautelare di  cui  all'articolo
19, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011,  n.  150,  il
richiedente rimane nel centro in cui si trova. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo integrale dell'art. 16 del citato
          decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25: 
              «Art. 16 (Diritto all'assistenza e alla  rappresentanza
          legali). - 1. Il cittadino straniero puo' farsi  assistere,
          a proprie spese, da un avvocato. 
              2. Nel caso di impugnazione  delle  decisioni  in  sede
          giurisdizionale, il cittadino straniero e' assistito da  un
          avvocato ed e' ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano
          le condizioni previste dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115.  In  ogni  caso  per
          l'attestazione dei redditi prodotti all'estero  si  applica
          l'art. 94 del medesimo decreto.». 
              - Si  riporta  il  testo  integrale  dell'art.  79  del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  2002  n.
          115  (Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia di spese di giustizia), pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139: 
              «Art. 79 (Contenuto dell'istanza). -  1.  L'istanza  e'
          redatta in carta semplice e, a  pena  di  inammissibilita',
          contiene: 
              a)  la  richiesta  di  ammissione   al   patrocinio   e
          l'indicazione  del  processo  cui  si  riferisce,  se  gia'
          pendente; 
              b) le generalita' dell'interessato e dei componenti  la
          famiglia  anagrafica,  unitamente  ai   rispettivi   codici
          fiscali; 
              c) una dichiarazione sostitutiva di  certificazione  da
          parte dell'interessato, ai sensi  dell'art.  46,  comma  1,
          lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica  28
          dicembre 2000, n.  445,  attestante  la  sussistenza  delle
          condizioni  di  reddito  previste  per  l'ammissione,   con
          specifica determinazione del reddito complessivo valutabile
          a tali fini,  determinato  secondo  le  modalita'  indicate
          nell'art. 76; 
              d) l'impegno a comunicare, fino a che il  processo  non
          sia  definito,  le  variazioni  rilevanti  dei  limiti   di
          reddito, verificatesi nell'anno  precedente,  entro  trenta
          giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di
          presentazione dell'istanza  o  della  eventuale  precedente
          comunicazione di variazione. 
              2. Per i redditi prodotti all'estero, il  cittadino  di
          Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza
          con una certificazione dell'autorita' consolare competente,
          che attesta la veridicita' di quanto in essa indicato. 
              3. Gli interessati,  se  il  giudice  procedente  o  il
          consiglio   dell'ordine   degli   avvocati   competente   a
          provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti,  a
          pena  di  inammissibilita'  dell'istanza,  a  produrre   la
          documentazione necessaria ad accertare  la  veridicita'  di
          quanto in essa indicato.». 
              - Si  riporta  il  testo  integrale  dell'art.  29  del
          decreto  legislativo  28  luglio  1989,  n.  271(Norme   di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale): 
              «Art. 29 (Elenchi e tabelle dei difensori di  ufficio).
          - 1. Il consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna
          almeno ogni tre mesi  l'elenco  alfabetico  degli  iscritti
          negli albi [idonei e] disponibili ad assumere le difese  di
          ufficio. 
              1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art.  97
          del codice, e' necessario il conseguimento di  attestazione
          di idoneita' rilasciata dall'ordine forense di appartenenza
          al  termine  della  frequenza  di  corsi  di  aggiornamento
          professionale organizzati  dagli  ordini  medesimi  o,  ove
          costituita,  dalla  camera   penale   territoriale   ovvero
          dall'unione  delle  camere  penali.  I  difensori  possono,
          tuttavia, essere iscritti nell'elenco,  a  prescindere  dal
          requisito di cui al periodo precedente, dimostrando di aver
          esercitato la professione in sede  penale  per  almeno  due
          anni, mediante la produzione di idonea documentazione. 
              2. E' istituito  presso  l'ordine  forense  di  ciascun
          capoluogo del distretto  di  corte  d'appello  un  apposito
          ufficio con  recapito  centralizzato  che,  mediante  linee
          telefoniche dedicate, fornisce i nominativi  dei  difensori
          d'ufficio a richiesta dell'autorita'  giudiziaria  o  della
          polizia   giudiziaria.   Non   si   ricorre   al    sistema
          informatizzato se  il  procedimento  concerne  materie  che
          riguardano competenze specifiche. 
              3. L'ufficio di cui al comma 2  gestisce  separatamente
          gli elenchi  dei  difensori  d'ufficio  di  ciascun  ordine
          forense esistente nel distretto di corte d'appello. 
              4. Il sistema informatizzato di cui  al  comma  2  deve
          garantire: 
              a)  che  l'indicazione  dei  nominativi   rispetti   un
          criterio  di  rotazione   automatico   tra   gli   iscritti
          nell'elenco di cui al comma 1; 
              b)  che  sia  evitata  l'attribuzione  contestuale   di
          nomine, ad un unico difensore,  per  procedimenti  pendenti
          innanzi ad autorita' giudiziarie e di polizia distanti  tra
          di loro e, comunque, dislocate in modo  da  non  permettere
          l'effettivita' della difesa; 
              c) l'istituzione di un  turno  differenziato,  per  gli
          indagati e gli imputati detenuti, che assicuri,  attraverso
          un criterio di rotazione  giornaliera  dei  nominativi,  la
          reperibilita'  di  un   numero   di   difensori   d'ufficio
          corrispondente alle esigenze. 
              5. L'autorita' giudiziaria e,  nei  casi  previsti,  la
          polizia giudiziaria, individuano il difensore richiedendone
          il nominativo all'ufficio di cui al comma 2. 
              6. Il presidente del consiglio dell'ordine forense o un
          componente da lui delegato vigila sul rispetto dei  criteri
          per  l'individuazione  e  la  designazione  del   difensore
          d'ufficio. 
              7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al
          comma 4, lettera c), hanno l'obbligo della reperibilita'. 
              8. 
              9.». 
              - Si riporta il testo integrale dell'art. 36 del citato
          decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25: 
              «Art.  36  (Accoglienza  del  ricorrente).  -   1.   Al
          richiedente asilo che  ha  proposto  il  ricorso  ai  sensi
          dell'art. 35, si applica l'art. 11 del decreto  legislativo
          30 maggio 2005, n. 140. 
              2. Il richiedente di cui al comma 1 ospitato nei centri
          di cui all'art. 20 rimane  in  accoglienza  nelle  medesime
          strutture  con   le   modalita'   stabilite   dal   decreto
          legislativo 30 maggio 2005, n. 140. 
              3. Il richiedente trattenuto nei centri di cui all'art.
          21  che  ha  ottenuto  la  sospensione  del   provvedimento
          impugnato, ai sensi dell'art. 35, comma 8,  ha  accoglienza
          nei centri di cui all'art. 20 con  le  modalita'  stabilite
          dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.». 
              - Per l'art. 22, comma 2  del  decreto  legislativo  28
          gennaio 2008, n. 25, si veda nelle note all'art. 6. 
              - Si riporta il testo dell'art. 19, commi  4  e  5  del
          decreto  legislativo  del  1°  settembre   2011,   n.   150
          (Disposizioni complementari al codice di  procedura  civile
          in materia di riduzione e semplificazione dei  procedimenti
          civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge  18
          giugno 2009, n. 69), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
          settembre 2011, n. 209: 
              «Art.   19   (Delle   controversie   in   materia    di
          riconoscimento   della   protezione   internazionale).    -
          (Omissis). 
              4. La proposizione  del  ricorso  sospende  l'efficacia
          esecutiva del provvedimento  impugnato,  tranne  che  nelle
          ipotesi in cui il ricorso viene proposto: 
              a)  da  parte  di  soggetto  ospitato  nei  centri   di
          accoglienza ai sensi dell'art. 20, comma 2,  lettere  b)  e
          c), del decreto legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,  o
          trattenuto ai  sensi  dell'art.  21  del  medesimo  decreto
          legislativo, ovvero 
              b) avverso il provvedimento che dichiara  inammissibile
          la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di
          persona cui e' accordata la protezione sussidiaria, ovvero 
              c) avverso il provvedimento adottato dalla  Commissione
          territoriale nell'ipotesi prevista dall'art. 22,  comma  2,
          del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero 
              d) avverso il provvedimento adottato dalla  Commissione
          territoriale che  ha  dichiarato  l'istanza  manifestamente
          infondata ai sensi dell'art. 32, comma 1,  lettera  b-bis),
          del citato decreto legislativo. 
              5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere a), b), c)  e
          d), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato  puo'
          essere sospesa secondo quanto previsto dall'art. 5.  Quando
          l'istanza di sospensione viene accolta,  al  ricorrente  e'
          rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di  asilo
          e ne viene disposta l'accoglienza ai sensi dell'art. 36 del
          decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. 
              (Omissis).».