Art. 9 
 
 
               Disposizioni per l'istituzione dei CARA 
 
  1.  I  centri  di  accoglienza  per  richiedenti  asilo,   di   cui
all'articolo 20 del decreto, sono istituiti con decreto del  Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  2. Le strutture allestite ai sensi  del  decreto-legge  30  ottobre
1995, n. 451, convertito dalla legge 29  dicembre  1995,  n.  563,  o
apposite aree all'interno di  esse,  possono  essere  destinate  alle
finalita' di cui al  presente  articolo,  con  decreto  del  Ministro
dell'interno. 
  3. In sede di realizzazione dei centri  di  cui  al  comma  1  sono
previsti appositi spazi, adeguatamente  allestiti,  da  destinare  ad
attivita' della Commissione territoriale, ai servizi di informazione,
orientamento legale e  supporto  psicologico,  al  ricevimento  delle
visite per i richiedenti asilo, alla prima assistenza medica generica
ed  all'assistenza  alla  persona,  allo  svolgimento  di   attivita'
ricreative o di studio e per il culto. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per l'art. 20  del  decreto  legislativo  28  gennaio
          2008, n. 25, si veda nelle note all'art. 1. 
              - Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, si veda nelle note alle premesse.