Art. 10 
 
 
Compatibilita' con lo svolgimento di attivita'  lavorativa  in  forma
                  autonoma o di impresa individuale 
 
  1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la  NASpI
intraprenda   un'attivita'   lavorativa   autonoma   o   di   impresa
individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite  utile
ai fini della  conservazione  dello  stato  di  disoccupazione,  deve
informare  l'INPS   entro   un   mese   dall'inizio   dell'attivita',
dichiarando il reddito annuo che  prevede  di  trarne.  La  NASpI  e'
ridotta di un importo pari all'80 per  cento  del  reddito  previsto,
rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la  data  di  inizio
dell'attivita' e la data in  cui  termina  il  periodo  di  godimento
dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di
cui al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio al  momento  della
presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato
dall'obbligo di presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi  e'
tenuto   a   presentare   all'INPS   un'apposita    autodichiarazione
concernente il reddito ricavato dall'attivita' lavorativa autonoma  o
di impresa individuale entro il 31 marzo  dell'anno  successivo.  Nel
caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e'
tenuto  a  restituire  la  NASpI  percepita  dalla  data  di   inizio
dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale. 
  2.   La   contribuzione   relativa    all'assicurazione    generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i  superstiti  versata
in  relazione  all'attivita'  lavorativa  autonoma   o   di   impresa
individuale non da' luogo ad accrediti contributivi ed  e'  riversata
integralmente alla  Gestione  prestazioni  temporanee  ai  lavoratori
dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989. 
 
          Note all'art. 10: 
              Per il testo dell'articolo 24 della citata legge n.  88
          del 1989 si vedano le note all'articolo 1.