Art. 17 
 
 
                     Contratto di ricollocazione 
 
  1.  Il  Fondo  per  le  politiche  attive  del  lavoro,   istituito
dall'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  e'
incrementato, per l'anno 2015, di 32 milioni di euro provenienti  dal
gettito relativo al contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della
legge 28 giugno 2012, n. 92. Nel rispetto dei principi  del  presente
decreto, le regioni, nell'ambito della programmazione delle politiche
attive del lavoro, ai sensi dell'articolo 1,  comma  4,  lettera  u),
della legge 10 dicembre 2014, n. 183, possono attuare e finanziare il
contratto di ricollocazione. 
  2. Il soggetto in stato di disoccupazione, ai  sensi  dell'articolo
1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21  aprile  2000,  n.
181, ha diritto di ricevere dai servizi per il lavoro pubblici o  dai
soggetti privati accreditati  un  servizio  di  assistenza  intensiva
nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione del contratto  di
ricollocazione, finanziato ai sensi del comma 1, a condizione che  il
soggetto effettui la procedura di definizione del  profilo  personale
di  occupabilita',  ai  sensi  del   decreto   legislativo   di   cui
all'articolo 1, comma 4, della legge 10  dicembre  2014  n.  183,  in
materia di politiche attive per l'impiego. 
  3.  A  seguito  della  definizione   del   profilo   personale   di
occupabilita', al soggetto e' riconosciuta una somma denominata «dote
individuale  di  ricollocazione»   spendibile   presso   i   soggetti
accreditati. 
  4. Il contratto di ricollocazione prevede: 
  a) il diritto del  soggetto  a  una  assistenza  appropriata  nella
ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata  e  gestita
secondo le migliori tecniche  del  settore,  da  parte  del  soggetto
accreditato; 
  b) il dovere del soggetto di rendersi parte  attiva  rispetto  alle
iniziative proposte dal soggetto accreditato; 
  c) il diritto-dovere del soggetto a partecipare alle iniziative  di
ricerca, addestramento  e  riqualificazione  professionale  mirate  a
sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato
del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato. 
  5. L'ammontare della dote individuale e' proporzionato in relazione
al profilo personale di occupabilita' e il  soggetto  accreditato  ha
diritto a incassarlo soltanto  a  risultato  occupazionale  ottenuto,
secondo quanto stabilito dal decreto legislativo di cui al comma 2. 
  6. Il soggetto decade dalla dote individuale nel  caso  di  mancata
partecipazione alle iniziative previste dalle lettere  b)  e  c)  del
comma 4 o nel caso  di  rifiuto  senza  giustificato  motivo  di  una
congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1,  lettera
c), del decreto legislativo 21  aprile  2000,  n.  181  pervenuta  in
seguito  all'attivita'  di  accompagnamento  attivo  al  lavoro.   Il
soggetto  decade  altresi'  in  caso  di  perdita  dello   stato   di
disoccupazione. 
  7. All'eventuale rifinanziamento del Fondo di cui al comma 1  negli
anni successivi al 2015 si provvede con  quota  parte  delle  risorse
derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega  di
cui alla legge 10 dicembre 2014 n. 183. 
 
          Note all'art. 17: 
              Si riporta l'articolo 1,  comma  215,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  di
          stabilita' 2014): 
              "215. Al fine di favorire il  reinserimento  lavorativo
          dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in  regime  di
          deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione ai  sensi
          dell'articolo  1,  comma  2,  lettera   c),   del   decreto
          legislativo  21  aprile  2000,   n.   181,   e   successive
          modificazioni, presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e' istituito il Fondo  per  le  politiche
          attive del lavoro, con una dotazione  iniziale  pari  a  15
          milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro  per
          ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con successivo decreto  di
          natura non regolamentare del Ministero del lavoro  e  delle
          politiche sociali, da emanare entro  novanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          stabilite le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a
          valere sul  Fondo  di  cui  al  primo  periodo  e  volte  a
          potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali, ai
          fini del finanziamento statale, puo' essere compresa  anche
          la   sperimentazione    regionale    del    contratto    di
          ricollocazione,   sostenute    da    programmi    formativi
          specifici.". 
              Per il testo dell'articolo 2 della citata legge  n.  92
          del 2012, si vedano le note all'articolo 1. 
              Per il testo dell'articolo 1,  comma  4,  della  citata
          legge n. 183 del 2014, si vedano le note alle premesse. 
              Per il testo  dell'articolo  1,  comma  2,  del  citato
          decreto legislativo n. 181 del  2000,  si  vedano  le  note
          all'articolo 3. 
              Si riporta l'articolo 4, comma 1,  del  citato  decreto
          legislativo n. 181 del 2000: 
              "Art. 4 (Perdita dello stato di disoccupazione).  -  1.
          Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione  da  parte
          dei servizi competenti di procedure uniformi in materia  di
          accertamento dello stato di disoccupazione sulla  base  dei
          seguenti principi: 
              a)  conservazione  dello  stato  di  disoccupazione   a
          seguito di svolgimento  di  attivita'  lavorativa  tale  da
          assicurare un reddito  annuale  non  superiore  al  reddito
          minimo personale escluso da  imposizione.  Tale  soglia  di
          reddito non si applica ai soggetti di cui  all'articolo  8,
          commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre  1997,  n.
          468; 
              b) perdita dello stato di  disoccupazione  in  caso  di
          mancata  presentazione  senza  giustificato   motivo   alla
          convocazione  del  servizio  competente  nell'ambito  delle
          misure di prevenzione di cui all'articolo 3; 
              c) perdita dello stato di  disoccupazione  in  caso  di
          rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di
          lavoro a tempo pieno ed indeterminato o  determinato  o  di
          lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno  1997,  n.
          196, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi
          di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni; 
              d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di
          lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.". 
              Per il testo della citata legge n.  183  del  2014,  si
          vedano le note al titolo.