Art. 8 
 
 
                Incentivo all'autoimprenditorialita' 
 
  1. Il lavoratore avente diritto  alla  corresponsione  della  NASpI
puo' richiedere  la  liquidazione  anticipata,  in  unica  soluzione,
dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli
e'  stato  ancora  erogato,  a  titolo  di  incentivo  all'avvio   di
un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale  o  per  la
sottoscrizione di una quota di capitale sociale  di  una  cooperativa
nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione  di
attivita' lavorative da parte del socio. 
  2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione  della  NASpI  non
da' diritto alla contribuzione figurativa,  ne'  all'Assegno  per  il
nucleo familiare. 
  3. Il  lavoratore  che  intende  avvalersi  della  liquidazione  in
un'unica soluzione della NASpI deve presentare all'INPS,  a  pena  di
decadenza, domanda di anticipazione in via  telematica  entro  trenta
giorni dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma  o  di
impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di  una  quota  di
capitale sociale della cooperativa. 
  4. Il lavoratore che instaura un  rapporto  di  lavoro  subordinato
prima  della  scadenza  del  periodo  per  cui  e'  riconosciuta   la
liquidazione anticipata della NASpI e' tenuto a restituire per intero
l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di  lavoro
subordinato  sia  instaurato  con  la  cooperativa  della  quale   il
lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.