IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo
unico delle disposizioni in materia  di  intermediazione  finanziaria
(di seguito «TUF»); 
  Visto  in   particolare   l'articolo   39   del   TUF,   sostituito
dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 4  marzo  2014,  n.
44, in base al quale il Ministro dell'economia e delle  finanze,  con
regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina
i criteri generali cui devono uniformarsi gli Oicr italiani; 
  Visto l'articolo 14-bis della legge 25 gennaio  1994,  n.  86,  che
disciplina i fondi istituiti con apporto di beni immobili; 
  Visto il decreto del Ministro  del  tesoro  del  bilancio  e  della
programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228,  che  in  attuazione
del previgente articolo 37 del TUF, determina i criteri generali  cui
devono essere uniformati i fondi comuni di investimento; 
  Visto l'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante
disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio pubblico; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  11
novembre 2011, n. 236,  recante  definizione  ed  individuazione  dei
clienti professionali  pubblici,  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma
2-sexies, del TUF; 
  Sentite la Banca d'Italia e la Consob; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi in data 22 dicembre 2014; 
  Vista la nota del 22 gennaio 2015, prot. n. 2096, con la quale,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
lo schema di  regolamento  e'  stato  comunicato  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
  Visto  il  nulla  osta  all'ulteriore   corso   del   provvedimento
comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei  ministri  in  data  20
febbraio 2015; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente regolamento s'intendono per: 
  a) «Testo Unico della Finanza (TUF)»:  il  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni; 
  b)  «Testo  Unico  Bancario  (TUB)»:  il  decreto  legislativo   1°
settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni; 
  c) «Oicr»: l'organismo di  investimento  collettivo  del  risparmio
come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera k), del TUF; 
  d) «Oicr aperto»: l'Oicr di cui all'articolo 1,  comma  1,  lettera
k-bis), del TUF; 
  e) «Oicr chiuso»: l'Oicr diverso da quello aperto; 
  f) «Oicr italiani»: gli  Oicr  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera l, del TUF; 
  g)  «fondo»:  il  fondo  comune  di  investimento   come   definito
dall'articolo 1, comma 1, lettera j), del TUF; 
  h) «Sicav»: la societa' di investimento a capitale  variabile  come
definita dall'articolo 1, comma 1, lettera i), del TUF; 
  i) «Sicaf»: la societa'  di  investimento  a  capitale  fisso  come
definita dall'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), del TUF; 
  l) «OICVM italiani»: gli Oicr  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera m), del TUF; 
  m) «FIA»:  l'Oicr  rientrante  nell'ambito  di  applicazione  della
direttiva 2011/61/UE; 
  n) «FIA italiano»: l'Oicr di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera
m-ter), del TUF; 
  o) «FIA italiano riservato»: l'Oicr di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera m-quater), del TUF; 
  p) «investitori professionali»: i clienti professionali privati,  i
clienti professionali  pubblici,  nonche'  coloro  che  su  richiesta
possono  essere  trattati  come  clienti  professionali,   ai   sensi
dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del TUF; 
  q) «FIA italiani immobiliari»: i fondi e le Sicaf che investono  in
beni  immobili,  diritti  reali  immobiliari,  ivi   inclusi   quelli
derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e
da rapporti concessori, partecipazioni in societa' immobiliari, parti
di altri FIA immobiliari, anche esteri; 
  r) «partecipazioni in societa' immobiliari»: le  partecipazioni  in
societa'  di  capitali  che  svolgono   attivita'   di   costruzione,
valorizzazione, acquisto, alienazione e gestione di immobili; 
  s)  «mercato  regolamentato»:  il  mercato  regolamentato  iscritto
nell'elenco  previsto  dall'articolo  63,  comma  2  o  nell'apposita
sezione prevista dall'articolo 67, comma 1, del TUF o  altro  mercato
regolamentato regolarmente  funzionante,  riconosciuto  e  aperto  al
pubblico, specificato nel regolamento del fondo; 
  t)   «sistema   multilaterale   di   negoziazione»:   il    sistema
multilaterale di negoziazione rientrante nell'ambito di  applicazione
della direttiva 2004/39/CE; 
  u) «gestore»: uno dei soggetti di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera q-bis), del TUF; 
  v) «Sgr»: la societa' di gestione del risparmio di cui all'articolo
1, comma 1, lettera o), del TUF; 
  z) «gestione di portafogli»: il servizio  di  investimento  di  cui
all'articolo 1, comma 5-quinquies, del TUF. 
  2. Le espressioni  adoperate  nel  presente  regolamento,  ove  non
diversamente definite, hanno lo stesso significato indicato nel TUF. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58  (Testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio  1996,  n.  52)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 39  del  citato
          decreto legislativo n. 58 del 1998, sostituito dall'art. 4,
          comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44: 
              «Sezione III 
              Disposizioni comuni 
              Art. 39  (Struttura  degli  Oicr  italiani).  -  1.  Il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con  regolamento
          adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i
          criteri generali cui devono uniformarsi gli  Oicr  italiani
          con riguardo: 
              a) all'oggetto dell'investimento; 
              b) alle  categorie  di  investitori  cui  e'  destinata
          l'offerta delle quote o azioni; 
              c) alla forma aperta  o  chiusa  e  alle  modalita'  di
          partecipazione, con particolare riferimento alla  frequenza
          di  emissione  e  rimborso   delle   quote,   all'eventuale
          ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle  procedure  da
          seguire; 
              d) all'eventuale durata minima e massima; 
              e) alle condizioni e alle modalita' con le quali devono
          essere effettuati gli acquisti o i conferimenti  dei  beni,
          sia  in  fase  costitutiva  che  in  fase  successiva  alla
          costituzione del fondo. 
              2. Il  regolamento  previsto  dal  comma  1  stabilisce
          inoltre: 
              a) le categorie di investitori  non  professionali  nei
          cui confronti e' possibile commercializzare  quote  di  FIA
          italiani riservati, secondo le modalita' previste dall'art.
          43; 
              b) le scritture contabili, il rendiconto e i  prospetti
          periodici  che  le  societa'  di  gestione  del   risparmio
          redigono, in aggiunta a quanto prescritto  per  le  imprese
          commerciali,  nonche'  gli  obblighi  di  pubblicita'   del
          rendiconto e dei prospetti periodici; 
              c) le ipotesi nelle quali la societa' di  gestione  del
          risparmio deve chiedere l'ammissione alla  negoziazione  in
          un mercato regolamentato delle quote dei fondi; 
              d) i requisiti e i compensi degli esperti  indipendenti
          indicati nell'art. 6, comma 1, lettera c), numero 5).». 
              - Si riporta il testo vigente  dell'art.  14-bis  della
          legge 25 gennaio 1994, n. 86 (Istituzione e disciplina  dei
          fondi comuni di investimento immobiliare chiusi): 
              «Art. 14-bis  (Fondi  istituiti  con  apporto  di  beni
          immobili). - 1. In  alternativa  alle  modalita'  operative
          indicate negli articoli 12, 13 e 14,  le  quote  del  fondo
          possono  essere  sottoscritte,  entro  un  anno  dalla  sua
          costituzione, con apporto di beni  immobili  o  di  diritti
          reali su immobili, qualora  l'apporto  sia  costituito  per
          oltre  il  51  per  cento  da  beni  e  diritti   apportati
          esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici,
          da regioni, da enti locali  e  loro  consorzi,  nonche'  da
          societa' interamente possedute, anche indirettamente, dagli
          stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto  in
          natura si applicano l'art. 12, commi 1, 2, lettere a),  d),
          e), l), m), o), p), r), s-bis), e 6, e l'art. 14, commi 7 e
          8.  Si  applicano  altresi',  in  quanto  compatibili,   le
          disposizioni dell'art. 12, commi 4 e 5. 
              2.  Ai  fini  del  presente  articolo  la  societa'  di
          gestione non deve essere controllata,  ai  sensi  dell'art.
          2359 del codice civile, neanche indirettamente,  da  alcuno
          dei soggetti che procedono all'apporto. Tuttavia,  ai  fini
          della  presente   disposizione,   nell'individuazione   del
          soggetto   controllante   non   si   tiene   conto    delle
          partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro. La misura
          dell'investimento minimo  obbligatorio  nel  fondo  di  cui
          all'art. 13, comma  8,  e'  determinata  dal  Ministro  del
          tesoro nel limite massimo dell'uno per cento dell'ammontare
          del fondo. 
              3. Il regolamento del fondo deve  prevedere  l'obbligo,
          per i soggetti che effettuano conferimenti  in  natura,  di
          integrare gli stessi con un apporto in denaro non inferiore
          al 5 per cento del valore  del  fondo.  Detto  obbligo  non
          sussiste qualora partecipino al fondo,  esclusivamente  con
          apporti in denaro, anche soggetti  diversi  da  quelli  che
          hanno effettuato apporti in natura ai sensi del comma  1  e
          sempreche' il relativo apporto in denaro non sia  inferiore
          al 10  per  cento  del  valore  del  fondo.  La  liquidita'
          derivata dagli apporti in denaro non puo' essere utilizzata
          per  l'acquisto  di   beni   immobili   o   diritti   reali
          immobiliari; fanno eccezione gli acquisti di beni  immobili
          e  diritti  reali  immobiliari  strettamente  necessari  ad
          integrare  i  progetti  di  utilizzo  di  beni  e   diritti
          apportati ai sensi del comma 1 e sempreche' detti  acquisti
          comportino un investimento non superiore al  30  per  cento
          dell'apporto complessivo in denaro. 
              4. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1
          sono sottoposti alle procedure di stima previste  dall'art.
          8 anche al momento dell'apporto; la relazione  deve  essere
          redatta  e  depositata  al  momento  dell'apporto  con   le
          modalita' e le forme indicate  nell'art.  2343  del  codice
          civile e deve contenere i dati e le notizie  richiesti  dai
          commi 1 e 4 dell'art. 8. 
              5. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi
          da quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni
          di cui all'art. 14, commi 6 e 6-ter. 
              6. Con modalita' analoghe a quelle  previste  dall'art.
          12, comma 3, la societa' di gestione procede all'offerta al
          pubblico delle quote derivate dall'istituzione del fondo ai
          sensi del comma 1. A tal fine,  le  quote  sono  tenute  in
          deposito presso la banca depositaria. L'offerta al pubblico
          deve essere corredata dalla relazione dei periti di cui  al
          comma  4  e,  ove  esistente,  dal  certificato  attestante
          l'avvenuta approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e
          dei diritti da parte della conferenza di servizi di cui  al
          comma 12. L'offerta  al  pubblico  deve  concludersi  entro
          diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto  in  natura  e
          comportare  collocamento  di  quote  per  un   numero   non
          inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso
          investitori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento
          del  fondo  prevede  le   modalita'   di   esecuzione   del
          collocamento,   il   termine   per   il   versamento    dei
          corrispettivi da parte degli  acquirenti  delle  quote,  le
          modalita' con cui la  societa'  di  gestione  procede  alla
          consegna  delle  quote   agli   acquirenti,   riconosce   i
          corrispettivi  ai  soggetti  conferenti  e  restituisce  ai
          medesimi le quote non collocate. 
              7. Gli interessati all'acquisto delle quote offerte  ai
          sensi del comma 6 sono tenuti a fornire  alla  societa'  di
          gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon
          esito dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le  possibili
          forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo. 
              8. Entro sei  mesi  dalla  consegna  delle  quote  agli
          acquirenti, la societa' di gestione  richiede  alla  CONSOB
          l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione  in
          un mercato regolamentato, salvo il caso  in  cui  le  quote
          siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali
          ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a). 
              9. Qualora, decorso il termine di diciotto  mesi  dalla
          data dell'ultimo apporto in natura,  risulti  collocato  un
          numero di quote inferiore a quello indicato nel comma 6, la
          societa' di gestione  dichiara  il  mancato  raggiungimento
          dell'obiettivo minimo di collocamento, dichiara caducate le
          prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e delibera
          la liquidazione del  fondo,  che  viene  effettuata  da  un
          commissario nominato dal Ministro  del  tesoro  e  operante
          secondo le direttive impartite dal  Ministro  medesimo,  il
          quale provvedera' a retrocedere i beni immobili e i diritti
          reali immobiliari apportati ai soggetti conferenti. 
              10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma  1
          non danno luogo  a  redditi  imponibili  ovvero  a  perdite
          deducibili per l'apportante  al  momento  dell'apporto.  Le
          quote  ricevute  in  cambio  dell'immobile  o  del  diritto
          oggetto di apporto mantengono, ai fini  delle  imposte  sui
          redditi,  il  medesimo  valore   fiscalmente   riconosciuto
          anteriormente all'apporto. 
              11. Per l'insieme degli apporti di cui  al  comma  1  e
          delle eventuali successive retrocessioni di cui al comma 9,
          e' dovuto in luogo delle  ordinarie  imposte  di  registro,
          ipotecaria   e   catastale    e    dell'imposta    comunale
          sull'incremento  di  valore  degli   immobili,   un'imposta
          sostitutiva di lire 1 milione che e' liquidata dall'ufficio
          del registro a seguito di denuncia  del  primo  apporto  in
          natura e che  deve  essere  presentata  dalla  societa'  di
          gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto  stesso
          e' stato effettuato. 
              12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti
          apportati a  norma  del  comma  1  di  importo  complessivo
          superiore a 2 miliardi di lire, risultante dalla  relazione
          di cui al comma 4, sono sottoposti  all'approvazione  della
          conferenza di servizi di cui all' art.  14  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.  Ai  sensi
          dell' art. 2, comma 12, della legge 24  dicembre  1993,  n.
          537,  le  determinazioni  concordate  nelle  conferenze  di
          servizi sostituiscono a tutti gli effetti  i  concerti,  le
          intese, i nulla osta e  gli  assensi  comunque  denominati.
          Qualora   nelle   conferenze   non   si    pervenga    alle
          determinazioni  conclusive  entro  novanta   giorni   dalla
          convocazione ovvero non si raggiunga l'unanimita', anche in
          conseguenza  della  mancata  partecipazione  ovvero   della
          mancata comunicazione entro venti giorni delle  valutazioni
          delle   amministrazioni   e   dei   soggetti   regolarmente
          convocati, le relative determinazioni sono assunte ad  ogni
          effetto dal Presidente del Consiglio dei  ministri,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri;  il  suddetto
          termine puo' essere prorogato una sola volta per  non  piu'
          di  sessanta  giorni.  I   termini   stabiliti   da   altre
          disposizioni di legge e  regolamentari  per  la  formazione
          degli atti facenti capo  alle  amministrazioni  e  soggetti
          chiamati a determinarsi nelle conferenze  di  servizi,  ove
          non  risultino  compatibili  con  il  termine  di  cui   al
          precedente periodo, possono essere ridotti con decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri per poter  consentire
          di assumere le determinazioni delle conferenze  di  servizi
          nel rispetto del termine stabilito nel periodo  precedente.
          Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della
          conferenza nel procedimento di  approvazione  del  progetto
          non sono opponibili alla societa' di  gestione,  al  fondo,
          ne' ai soggetti cui sono stati trasmessi, in  tutto  ovvero
          anche solo in parte, i relativi diritti. 
              13.  Il  Ministro  del  tesoro  puo'  emettere   titoli
          speciali che prevedono diritti di conversione in quote  dei
          fondi istituiti ai sensi del comma 1.  Le  modalita'  e  le
          condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello
          stesso Ministro. In alternativa alla procedura prevista  al
          comma 6, per le quote di propria  pertinenza,  il  Ministro
          del tesoro puo'  emettere  titoli  speciali  che  prevedano
          diritti di conversione in  quote  dei  fondi  istituiti  ai
          sensi del comma 1. Le modalita' e  le  condizioni  di  tali
          emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro. 
              14. Le somme  derivanti  dal  collocamento  dei  titoli
          speciali emessi ai sensi del  comma  13  o  dalla  cessione
          delle quote dei fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con
          apporti dello  Stato  o  di  enti  previdenziali  pubblici,
          nonche' i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette
          quote, affluiscono agli enti titolari. 
              15. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino
          a concorrenza del valore dei beni  conferiti,  ad  emettere
          prestiti obbligazionari convertibili  in  quote  dei  fondi
          istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui
          all' art. 35 della legge  23  dicembre  1994,  n.  724.  In
          alternativa alla procedura prevista  al  comma  6,  per  le
          quote di propria pertinenza, gli enti  locali  territoriali
          possono emettere titoli speciali che prevedano  diritti  di
          conversione in quote di fondi istituiti o da istituirsi  ai
          sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui all' art. 35
          della predetta legge n. 724 del 1994. 
              16. Le somme  derivanti  dal  collocamento  dei  titoli
          emessi ai sensi del comma 15 o dalla cessione  delle  quote
          nonche' dai proventi distribuiti dai fondi  sono  destinate
          al  finanziamento  degli  investimenti  secondo  le   norme
          previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77  ,
          nonche' alla riduzione del debito complessivo. 
              17. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione dei
          beni e dei diritti da conferire ai sensi  del  comma  1  da
          parte degli  enti  locali  territoriali  sia  prevista  dal
          regolamento  del  fondo  l'esecuzione  di  lavori  su  beni
          immobili di pertinenza del fondo stesso,  gli  enti  locali
          territoriali  conferenti  dovranno   effettuare   anche   i
          conferimenti in denaro necessari nel  rispetto  dei  limiti
          previsti al comma 1. A tal fine gli  enti  conferenti  sono
          autorizzati    ad    emettere    prestiti    obbligazionari
          convertibili  in  quote  del  fondo  fino   a   concorrenza
          dell'ammontare sottoscritto in denaro. Le quote  del  fondo
          spettanti agli  enti  locali  territoriali  a  seguito  dei
          conferimenti in denaro saranno tenute in deposito presso la
          banca depositaria fino alla conversione.". 
              Il decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della
          programmazione economia 24 maggio 1999, n. 228 (Regolamento
          recante norme per la determinazione  dei  criteri  generali
          cui  devono   essere   uniformati   i   fondi   comuni   di
          investimento),  abrogato  dal  presente   regolamento,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1999, n. 164. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 37  del  citato
          decreto legislativo n. 58 del 1998: 
              «Art. 37 (Regolamento del fondo). - 1.  Il  regolamento
          di  ciascun  fondo  comune  di  investimento  definisce  le
          caratteristiche del fondo, ne disciplina il  funzionamento,
          indica  il  gestore  e   il   depositario,   definisce   la
          ripartizione  dei  compiti  tra  tali  soggetti,  regola  i
          rapporti intercorrenti tra tali soggetti e  i  partecipanti
          al fondo. 
              2. Il regolamento stabilisce in particolare: 
              a) la denominazione e la durata del fondo; 
              b) le modalita' di partecipazione al fondo, i termini e
          le modalita' dell'emissione ed estinzione dei certificati e
          della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonche'  le
          modalita' di liquidazione del fondo; 
              c)  gli  organi  competenti   per   la   scelta   degli
          investimenti e i criteri di ripartizione degli investimenti
          medesimi; 
              d) il tipo di beni, di strumenti finanziari e di  altri
          valori in cui e'  possibile  investire  il  patrimonio  del
          fondo; 
              e) i criteri relativi alla determinazione dei  proventi
          e  dei  risultati  della  gestione  nonche'  le   eventuali
          modalita' di ripartizione e distribuzione dei medesimi; 
              f) le spese a carico del fondo e quelle a carico  della
          societa' di gestione del risparmio; 
              g) la  misura  o  i  criteri  di  determinazione  delle
          provvigioni  spettanti  alla  societa'  di   gestione   del
          risparmio e degli oneri a carico dei partecipanti; 
              h) le modalita' di pubblicita' del valore  delle  quote
          di partecipazione; 
              i) se il fondo e' un fondo feeder. 
              3. Il regolamento dei  fondi  chiusi  diversi  dai  FIA
          riservati prevede che i partecipanti  possono  riunirsi  in
          assemblea esclusivamente per deliberare sulla  sostituzione
          del gestore. L'assemblea  e'  convocata  dal  consiglio  di
          amministrazione  della  societa'  di  gestione   anche   su
          richiesta dei partecipanti che rappresentano  almeno  il  5
          per cento del valore  delle  quote  in  circolazione  e  le
          deliberazioni sono approvate con il voto  favorevole  della
          maggioranza  assoluta   delle   quote   degli   intervenuti
          all'assemblea. Il quorum deliberativo non puo' in ogni caso
          essere inferiore al 10 per cento del  valore  di  tutte  le
          quote in circolazione. 
              4. La Banca d'Italia approva il regolamento  dei  fondi
          diversi dai FIA  riservati  e  le  relative  modificazioni,
          valutandone   in   particolare   la   completezza   e    la
          compatibilita' con i criteri generali determinati ai  sensi
          degli articoli 36 e 37. 
              5. La Banca d'Italia individua le ipotesi  in  cui,  in
          base  all'oggetto  dell'investimento,  alla  categoria   di
          investitori o alle regole di funzionamento  del  fondo,  il
          regolamento e le sue modificazioni si  intendono  approvati
          in via generale. Negli altri casi il regolamento si intende
          approvato  quando  la  Banca   d'Italia   non   adotta   un
          provvedimento  di  diniego  nel  termine   dalla   medesima
          preventivamente stabilito." 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  33   del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98  (Disposizioni  urgenti
          per la stabilizzazione finanziaria), convertito  in  legge,
          con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, legge  15  luglio
          2011, n. 111: 
              «Art. 33 (Disposizioni in materia di valorizzazione del
          patrimonio immobiliare). -  1.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' costituita una societa' di
          gestione del risparmio  avente  capitale  sociale  pari  ad
          almeno  un  milione  di   euro   per   l'anno   2012,   per
          l'istituzione di uno o piu' fondi d'investimento al fine di
          partecipare  in  fondi  d'investimento  immobiliari  chiusi
          promossi o partecipati da regioni, provincie, comuni  anche
          in forma consorziata  o  associata  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , ed altri enti pubblici
          ovvero da societa'  interamente  partecipate  dai  predetti
          enti, al  fine  di  valorizzare  o  dismettere  il  proprio
          patrimonio immobiliare disponibile. Per le stesse finalita'
          di cui al primo  periodo  e'  autorizzata  la  spesa  di  6
          milioni di euro  per  l'anno  2013.  La  pubblicazione  del
          suddetto decreto fa luogo ad ogni adempimento di legge.  Il
          capitale della societa' di gestione del risparmio di cui al
          primo periodo del presente comma  e'  detenuto  interamente
          dal Ministero dell'economia e delle  finanze,  fatto  salvo
          quanto  previsto  dal  successivo  comma  8-bis.  I   fondi
          istituiti  dalla  societa'  di   gestione   del   risparmio
          costituita  dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          partecipano  a  quelli  di  cui  al  comma  2  mediante  la
          sottoscrizione di quote da questi ultimi  offerte  su  base
          competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire
          la  liquidita'  necessaria  per  la   realizzazione   degli
          interventi  di  valorizzazione.  I  fondi  istituiti  dalla
          societa' di gestione del risparmio costituita dal  Ministro
          dell'economia e delle finanze ai sensi del  presente  comma
          investono anche direttamente al fine di acquisire  immobili
          in locazione passiva alle  pubbliche  amministrazioni.  Con
          successivo  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  possono   essere   stabilite   le   modalita'   di
          partecipazione del  suddetto  fondo  a  fondi  titolari  di
          diritti di concessione o  d'uso  su  beni  indisponibili  e
          demaniali, che prevedano la possibilita' di locare in tutto
          o in parte il bene oggetto della concessione. 
              2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi
          o partecipati da regioni, provincie, comuni anche in  forma
          consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18
          agosto 2000, n. 267 , ed da altri enti pubblici  ovvero  da
          societa' interamente  partecipate  dai  predetti  enti,  ai
          sensi  del  comma  1  possono  essere  apportati  a  fronte
          dell'emissione  di  quote  del   fondo   medesimo,   ovvero
          trasferiti, beni immobili e diritti reali immobiliari,  con
          le procedure dell' art.  58  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6
          agosto 2008, n. 133 , nonche' quelli  trasferiti  ai  sensi
          del decreto legislativo  28  maggio  2010,  n.  85  .  Tali
          apporti o  trasferimenti  devono  avvenire  sulla  base  di
          progetti di utilizzo  o  di  valorizzazione  approvati  con
          delibera   dell'organo   di   governo   dell'ente,   previo
          esperimento di procedure di  selezione  della  Societa'  di
          gestione  del  risparmio  tramite  procedure  di   evidenza
          pubblica. Possono  presentare  proposte  di  valorizzazione
          anche soggetti privati  secondo  le  modalita'  di  cui  al
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 . Nel  caso  dei
          beni individuati sulla base di quanto previsto  dall'  art.
          3, comma 3, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 ,
          la domanda prevista dal comma 4, dell' art.  3  del  citato
          decreto legislativo puo' essere motivata dal  trasferimento
          dei predetti beni ai fondi di cui  al  presente  comma.  E'
          abrogato l' art. 6 del decreto legislativo 28 maggio  2010,
          n. 85 . I soggetti  indicati  all'  art.  4,  comma  1  del
          decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  23  novembre  2001,  n.  410  ,
          possono apportare beni ai suddetti fondi. 
              3. L'investimento nei fondi di cui ai commi 1, 8-ter  e
          8-quater, e' compatibile con  le  vigenti  disposizioni  in
          materia di attivita' di copertura  delle  riserve  tecniche
          delle  compagnie  di  assicurazione  di  cui   al   decreto
          legislativo  7  settembre  2005,  n.   209   e   successive
          modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP nn. 147 e  148  del
          1996 e n. 36 del  2011,  e  successive  modificazioni,  nei
          limiti ed alle condizioni ivi contenuti. Il venti per cento
          del piano di impiego dei fondi disponibili  previsto  dall'
          art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , per  gli  enti
          pubblici, di natura assicurativa o previdenziale,  per  gli
          anni 2012, 2013 e 2014  e'  destinato  alla  sottoscrizione
          delle quote dei fondi di cui al comma 1. Il venti per cento
          del piano di  impiego  di  cui  al  precedente  periodo  e'
          destinato,  per  gli  anni  2012,   2013   e   2014,   alla
          sottoscrizione delle quote dei fondi di cui  ai  successivi
          commi 8-ter e  8-quater.  La  Cassa  depositi  e  prestiti,
          secondo le modalita' di cui all' art. 3,  comma  4-bis  del
          decreto-legge 10 febbraio 2009,  n.  5  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile  2009,  n.  33  ,  puo'
          partecipare ai fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater. 
              4. La  destinazione  funzionale  dei  beni  oggetto  di
          conferimento o trasferimento ai fondi di cui  ai  commi  2,
          8-ter  e  8-quater  puo'  essere  conseguita  mediante   il
          procedimento di cui all' art. 34 del decreto legislativo 18
          agosto 2000, n. 267 , e delle  corrispondenti  disposizioni
          previste dalla legislazione regionale. Il  procedimento  si
          conclude entro il termine perentorio di  180  giorni  dalla
          data della delibera con cui viene promossa la  costituzione
          dei fondi.  Con  la  medesima  procedura  si  procede  alla
          regolarizzazione edilizia  ed  urbanistica  degli  immobili
          conferiti. L'apporto o il trasferimento ai fondi di cui  ai
          commi 2, 8-ter e 8-quater e'  sospensivamente  condizionato
          al  completamento   delle   procedure   amministrative   di
          valorizzazione e di  regolarizzazione.  Fino  a  quando  la
          valorizzazione  dei  beni  trasferiti  al  fondo  non   sia
          completata,  secondo  le   valutazioni   effettuate   dalla
          relativa societa' di gestione  del  risparmio,  i  soggetti
          apportanti non possono alienare la maggioranza delle  quote
          del fondo. A seguito dell'apporto ai fondi di cui al  comma
          8-ter da parte degli Enti territoriali e' riconosciuto,  in
          favore di questi ultimi, un ammontare pari almeno al 70 per
          cento del valore di apporto dei beni in  quote  del  fondo;
          compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria
          dei fondi gestiti dalla societa' di gestione del  risparmio
          di cui  al  comma  1,  la  restante  parte  del  valore  e'
          corrisposta in denaro. 
              5. Per gli immobili sottoposti alle norme di tutela  di
          cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , recante
          Codice dei beni culturali e del paesaggio, si applicano gli
          articoli 12 e 112 del citato decreto  legislativo,  nonche'
          l' art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010,
          n. 85 . 
              6. All'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
          , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
          n. 133 , dopo il comma 9 e' aggiunto il  seguente:  "9-bis.
          In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare
          dei beni inseriti negli elenchi  di  cui  al  comma  1,  la
          destinazione   funzionale   prevista   dal   piano    delle
          alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto
          alle previsioni urbanistiche  ed  edilizie  vigenti  ed  in
          itinere, puo' essere conseguita mediante il procedimento di
          cui all' art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
          267 , e delle corrispondenti  disposizioni  previste  dalla
          legislazione regionale. Il procedimento si  conclude  entro
          il termine perentorio di 180 giorni  dall'apporto  o  dalla
          cessione sotto pena  di  retrocessione  del  bene  all'ente
          locale.  Con  la  medesima  procedura   si   procede   alla
          regolarizzazione edilizia  ed  urbanistica  degli  immobili
          conferiti." 
              7. Agli apporti e ai trasferimenti ai fondi  effettuati
          ai sensi del presente articolo si applicano le agevolazioni
          di cui ai commi 10 e 11 dell'art.  14-bis  della  legge  25
          gennaio 1994, n. 86 ,  e  gli  articoli  1  ,  3  e  4  del
          decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 . 
              8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
          del presente decreto la  societa'  Patrimonio  dello  Stato
          s.p.a. e' sciolta  ed  e'  posta  in  liquidazione  con  le
          modalita' previste dal codice civile . 
              8-bis. I fondi istituiti dalla societa' di gestione del
          risparmio costituita dal Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze possono  acquistare  immobili  ad  uso  ufficio  di
          proprieta' degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi
          o da altre pubbliche amministrazioni nonche' altri immobili
          di proprieta' dei medesimi enti di cui  sia  completato  il
          processo di  valorizzazione  edilizio-urbanistico,  qualora
          inseriti  in  programmi  di  valorizzazione,   recupero   e
          sviluppo  del  territorio.  Le  azioni  della  societa'  di
          gestione del risparmio di cui al  comma  1  possono  essere
          trasferite, mediante decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, a titolo gratuito all'Agenzia  del  demanio.
          Con apposita convenzione, a titolo oneroso, sono regolati i
          rapporti fra la societa' di gestione di cui al  comma  1  e
          l'Agenzia del demanio. Per le attivita' svolte ai sensi del
          presente articolo dall'Agenzia  del  demanio,  quest'ultima
          utilizza parte delle  risorse  appostate  sul  capitolo  di
          spesa n. 7754  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui all'ultimo
          periodo del comma 1 dell' art. 6 della  legge  12  novembre
          2011, n. 183 , sono utilizzate dall'Agenzia del demanio per
          l'individuazione o l'eventuale costituzione della  societa'
          di  gestione  del  risparmio  o  delle  societa',  per   il
          collocamento delle quote del fondo  o  delle  azioni  della
          societa',   nonche'   per   tutte   le   attivita',   anche
          propedeutiche, connesse alle operazioni di cui al  presente
          articolo. 
              8-ter. Allo scopo di conseguire la riduzione del debito
          pubblico  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,
          attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui  al
          comma 1, promuove, con le modalita' di cui all' art. 4  del
          decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410  ,  la
          costituzione di uno  o  piu'  fondi  comuni  d'investimento
          immobiliare, a  cui  trasferire  o  conferire  immobili  di
          proprieta'  dello  Stato  non  utilizzati   per   finalita'
          istituzionali,  nonche'  diritti  reali   immobiliari.   Le
          risorse derivanti dalla cessione delle quote del  Ministero
          dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate  al  Fondo  per
          l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato,  e   destinate   al
          pagamento dei debiti dello Stato;  a  tale  ultimo  fine  i
          corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo  speciale
          per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e
          al Fondo speciale per la reiscrizione dei  residui  perenti
          in conto capitale, ovvero  possono  essere  utilizzati  per
          incrementare l'importo stabilito dall' art.  35,  comma  1,
          lettera b), del decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1  ,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,
          n. 27 .  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, si provvede alla determinazione delle  percentuali
          di riparto tra le finalita' indicate nel presente comma. Le
          societa' controllate direttamente  o  indirettamente  dallo
          Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento
          a tali fondi di  immobili  di  proprieta'.  I  decreti  del
          Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'  art.  4
          del citato  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351  ,
          disciplinano, altresi', le modalita' di  concertazione  con
          le competenti strutture tecniche  dei  diversi  livelli  di
          governo  territoriale  interessati.  Ai  fondi  di  cui  al
          presente comma possono conferire beni anche i  soggetti  di
          cui al comma 2 con le modalita' ivi  previste,  ovvero  con
          apposita deliberazione adottata secondo le procedure di cui
          all' art. 58 del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112  ,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133 , anche in deroga all'obbligo di allegare  il  piano
          delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio.
          Tale delibera deve indicare espressamente  le  destinazioni
          urbanistiche  non   compatibili   con   le   strategie   di
          trasformazione   urbana.   La   totalita'   delle   risorse
          rivenienti  dalla  valorizzazione  ed   alienazione   degli
          immobili di proprieta' delle Regioni e  degli  Enti  locali
          trasferiti ai fondi di cui al presente comma, e'  destinata
          alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza  del
          debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente,  a
          spese di investimento. 
              8-quater. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma
          8-ter,  il  Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,
          attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui  al
          comma 1, promuove, altresi', con le modalita' di  cui  all'
          art. 4 del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351  ,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  novembre
          2001, n. 410 , uno o  piu'  fondi  comuni  di  investimento
          immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del
          comma 4, gli immobili di proprieta' dello  Stato  non  piu'
          utilizzati  dal  Ministero  della  difesa   per   finalita'
          istituzionali e  suscettibili  di  valorizzazione,  nonche'
          diritti reali immobiliari.  Con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del  demanio,  da
          emanarsi il primo entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in
          vigore delle presenti disposizioni, sono individuati  tutti
          i  beni  di  proprieta'  statale  assegnati   al   medesimo
          Dicastero e  non  utilizzati  dallo  stesso  per  finalita'
          istituzionali. L'inserimento degli  immobili  nei  predetti
          decreti ne determina  la  classificazione  come  patrimonio
          disponibile  dello  Stato.  A  decorrere  dalla   data   di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati  decreti,
          l'Agenzia   del   demanio    avvia    le    procedure    di
          regolarizzazione e  valorizzazione  previste  dal  presente
          articolo ovvero dall'art.  33-bis,  limitatamente  ai  beni
          suscettibili di valorizzazione. Al predetto Dicastero  sono
          attribuite le risorse rivenienti dalla cessione delle quote
          dei fondi  a  cura  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  in  misura  del  30  per  cento,  con  prioritaria
          destinazione    alla    razionalizzazione    del    settore
          infrastrutturale,  ad  esclusione  di   spese   di   natura
          ricorrente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
          finanze, su  indicazione  dell'Agenzia  del  demanio,  sono
          assegnate una  parte  delle  restanti  quote  dello  stesso
          Ministero, nella misura massima del 25 per cento  e  minima
          del 10 per  cento  delle  stesse,  agli  Enti  territoriali
          interessati dalle procedure di cui al  presente  comma;  le
          risorse  rivenienti  dalla  cessione  delle   stesse   sono
          destinate alla riduzione del debito dell'Ente  e,  solo  in
          assenza del debito, o comunque per la  parte  eventualmente
          eccedente, a spese di investimento.  Le  risorse  derivanti
          dalla cessione delle quote del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze sono versate all'entrata del  bilancio  dello
          Stato per essere riassegnate al  Fondo  per  l'ammortamento
          dei titoli di Stato, e destinate al  pagamento  dei  debiti
          dello Stato; a tale ultimo  fine  i  corrispettivi  possono
          essere riassegnati al Fondo speciale per  reiscrizione  dei
          residui perenti delle spese correnti e  al  Fondo  speciale
          per la reiscrizione dei residui perenti in conto  capitale,
          ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo
          stabilito  dall'art.  35,  comma   1,   lettera   b),   del
          decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.  27  .  Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  si
          provvede alla determinazione delle percentuali  di  riparto
          tra le finalita' indicate nel presente comma. Gli immobili,
          individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui
          al secondo periodo del presente comma, non suscettibili  di
          conferimento ai fondi di  cui  al  presente  comma  o  agli
          strumenti  previsti  dall'art.  33-bis,   rientrano   nella
          disponibilita' dell'Agenzia del demanio per le attivita' di
          alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme
          vigenti;  l'Agenzia  puo'  avvalersi,  a  tali  fini,   del
          supporto  tecnico  specialistico  della   societa'   Difesa
          Servizi Spa, sulla base di apposita  convenzione  a  titolo
          gratuito sottoscritta con la citata societa', alla quale si
          applicano comunque le disposizioni di cui all' art.  4  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135  ,  e
          successive modificazioni, limitatamente ai commi 4,  5,  9,
          10, 11, 12 e 14. Spettano all'Amministrazione della  difesa
          tutti gli obblighi di custodia degli  immobili  individuati
          con  i  predetti  decreti,  fino  al  conferimento   o   al
          trasferimento degli stessi ai  fondi  di  cui  al  presente
          comma ovvero fino  alla  formale  riconsegna  dei  medesimi
          all'Agenzia del  demanio.  La  predetta  riconsegna  e'  da
          effettuarsi  gradualmente  e  d'intesa  con  l'Agenzia  del
          demanio,  a  far  data  dal  centoventesimo  giorno   dalla
          pubblicazione in Gazzetta Ufficiale  dei  relativi  decreti
          individuativi. 
              8-quinquies. In  deroga  alla  normativa  vigente,  con
          provvedimenti  dell'Agenzia   del   demanio   e'   disposto
          d'ufficio, laddove  necessario,  sulla  base  di  elaborati
          planimetrici   in   possesso,   l'accatastamento    o    la
          regolarizzazione catastale  degli  immobili  di  proprieta'
          dello Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione
          della  difesa.  A  seguito  dell'emanazione  dei   predetti
          provvedimenti, la competente Agenzia fiscale  procede  alle
          conseguenti attivita' di iscrizione catastale. In  caso  di
          dismissione  degli  immobili  di  proprieta'  dello  Stato,
          eventuali   regolarizzazioni   catastali   possono   essere
          eseguite,   anche   successivamente   agli   atti   o    ai
          provvedimenti di trasferimento, a  cura  degli  acquirenti.
          Tutte le attivita' rese  in  favore  delle  Amministrazioni
          dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente  articolo  e
          del successivo art. 33-bis, sono svolte da  quest'ultima  a
          titolo oneroso sulla base di specifiche convenzioni con  le
          parti interessate. 
              8-sexies. I decreti di cui al  presente  articolo  sono
          soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti.». 
              Il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          11 novembre 2011, n. 236 (Definizione ed individuazione dei
          clienti professionali pubblici, criteri di  identificazione
          dei soggetti  pubblici  che  su  richiesta  possono  essere
          trattati come clienti professionali e relativa procedura di
          richiesta ai sensi dell'art. 6, comma 2-sexies, del decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2012, n. 56. 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 4 dell'art.
          17  della  legge  23  agosto  1988,  n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1-2. (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              Per il riferimento al testo del decreto legislativo  24
          febbraio 1998, n.  58  e  successive  modificazioni  vedasi
          nelle Note alle premesse. 
              Il decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385  e
          successive modificazioni recante «Testo unico  delle  leggi
          in materia  bancaria  e  creditizia»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1  dell'art.  1
          del citato decreto legislativo n. 58 del 1998: 
              «Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per: 
              a) "legge fallimentare":  il  regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267 e successive modificazioni; 
              b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario):  il  decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385   e   successive
          modificazioni; 
              c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e
          la borsa; 
              d)  'IVASS':  L'Istituto   per   la   Vigilanza   sulle
          Assicurazioni; 
              d-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo   di   vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
              1) "ABE": Autorita'  bancaria  europea,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1093/2010; 
              2) "AEAP":  Autorita'  europea  delle  assicurazioni  e
          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
              3)  "AESFEM":   Autorita'   europea   degli   strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010 ; 
              4) "Comitato congiunto": il  Comitato  congiunto  delle
          Autorita' europee di vigilanza, previsto dall' art. 54  del
          regolamento (UE) n. 1093/2010 ,  del  regolamento  (UE)  n.
          1094/2010 , del regolamento (UE) n. 1095/2010; 
              5) "CERS": Comitato europeo per il  rischio  sistemico,
          istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
              6) "Autorita' di  vigilanza  degli  Stati  membri":  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli atti dell'Unione  di  cui  all'  art.  1,
          paragrafo 2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010  ,  del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
              e)  "societa'  di  intermediazione  mobiliare"   (SIM):
          l'impresa,  diversa  dalle  banche  e  dagli   intermediari
          finanziari iscritti nell'elenco previsto dall' art. 107 del
          T.U. bancario , autorizzata a svolgere servizi o  attivita'
          di investimento, avente sede legale e direzione generale in
          Italia; 
              f) "impresa di  investimento  comunitaria":  l'impresa,
          diversa dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale  in  un  medesimo   Stato   comunitario,   diverso
          dall'Italia; 
              g)   "impresa   di   investimento    extracomunitaria":
          l'impresa, diversa  dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere
          servizi o attivita' di investimento, avente sede legale  in
          uno Stato extracomunitario; 
              h) "imprese di investimento": le SIM e  le  imprese  di
          investimento comunitarie ed extracomunitarie; 
              i)    'societa'    di    investimento    a     capitale
          variabile'(Sicav): l'Oicr aperto  costituito  in  forma  di
          societa' per azioni a capitale variabile con sede legale  e
          direzione generale in Italia avente per  oggetto  esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni; 
              i-bis) 'societa'  di  investimento  a  capitale  fisso'
          (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa'  per
          azioni  a  capitale  fisso  con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
          partecipativi; 
              j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr costituito in
          forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito
          e gestito da un gestore; 
              k) 'Organismo di investimento collettivo del risparmio'
          (Oicr):  l'organismo  istituito  per  la  prestazione   del
          servizio di  gestione  collettiva  del  risparmio,  il  cui
          patrimonio e' raccolto tra una  pluralita'  di  investitori
          mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
          in monte nell'interesse degli investitori  e  in  autonomia
          dai medesimi nonche'  investito  in  strumenti  finanziari,
          crediti, inclusi quelli erogati  a  valere  sul  patrimonio
          dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili  o  immobili,
          in base a una politica di investimento predeterminata; 
              k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui  partecipanti  hanno
          il diritto di chiedere il rimborso delle quote o  azioni  a
          valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita'  e
          con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto  e
          dalla documentazione d'offerta dell'Oicr; 
              k-ter) 'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello aperto; 
              l) 'Oicr italiani': i fondi comuni  d'investimento,  le
          Sicav e le Sicaf; 
              m) 'Organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari italiani' (OICVM italiani): il  fondo  comune  di
          investimento  e  la   Sicav   rientranti   nell'ambito   di
          applicazione della direttiva 2009/65/CE ; 
              m-bis) 'Organismi di investimento collettivo in  valori
          mobiliari UE' (OICVM UE): gli Oicr  rientranti  nell'ambito
          di applicazione della direttiva 2009/65/CE , costituiti  in
          uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; 
              m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA  italiano):  il
          fondo  comune  di  investimento,  la  Sicav  e   la   Sicaf
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE ; 
              m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano  la
          cui partecipazione e' riservata a investitori professionali
          e alle categorie di investitori individuate dal regolamento
          di cui all'art. 39; 
              m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA  UE)':  gli  Oicr
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato   dell'UE   diverso
          dall'Italia; 
              m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non  UE)':  gli
          Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
          2011/61/UE ,  costituiti  in  uno  Stato  non  appartenente
          all'UE; 
              m-septies)  'fondo  europeo  per  il  venture  capital'
          (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
          regolamento (UE) n. 345/2013; (40) 
              m-octies) 'fondo europeo per  l'imprenditoria  sociale'
          (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione  del
          regolamento (UE) n. 346/2013; 
              m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le  proprie
          attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr master; 
              m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale  uno  o  piu'
          Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le  proprie
          attivita'; 
              m-undecies)  'investitori  professionali':  i   clienti
          professionali ai sensi dell'art.  6,  commi  2-quinquies  e
          2-sexies; 
              m-duodecies)   'investitori    al    dettaglio':    gli
          investitori che non sono investitori professionali; 
              n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio che
          si realizza attraverso la gestione di Oicr e  dei  relativi
          rischi; 
              o) "societa'  di  gestione  del  risparmio"  (SGR):  la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio; 
              o-bis)  'societa'  di   gestione   UE':   la   societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2009/65/CE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' OICVM; 
              p)  'gestore  di  FIA  UE'  (GEFIA  UE):  la   societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' FIA; 
              q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la  societa'
          autorizzata ai sensi della direttiva  2011/61/UE  con  sede
          legale in uno Stato non appartenente all'UE,  che  esercita
          l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; 
              q-bis) 'gestore': la Sgr,  la  Sicav  e  la  Sicaf  che
          gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa'  di
          gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE,  il  gestore  di
          EuVECA e il gestore di EuSEF; 
              q-ter) 'depositario di Oicr': il  soggetto  autorizzato
          nel paese di origine dell'Oicr ad  assumere  l'incarico  di
          depositario; 
              q-quater)    'depositario    dell'Oicr     master     o
          dell'Oicrfeeder':  il  depositario   dell'Oicr   master   o
          dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o  l'Oicr  feeder
          e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello  Stato
          di origine a svolgere i compiti di depositario; 
              q-quinquies) 'quote e azioni di  Oicr':  le  quote  dei
          fondi comuni di investimento,  le  azioni  di  Sicav  e  le
          azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf; 
              r)  'soggetti  abilitati':  le  Sim,  le   imprese   di
          investimento  comunitarie  con  succursale  in  Italia,  le
          imprese  di  investimento  extracomunitarie,  le  Sgr,   le
          societa' di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav,
          le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA  non
          UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
          nonche' gli intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
          previsto dall'art. 106 del Testo Unico bancario e le banche
          italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia  e
          le banche extracomunitarie, autorizzate  all'esercizio  dei
          servizi o delle attivita' di investimento; 
              r-bis) "Stato di origine  della  societa'  di  gestione
          armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
          UE ha la propria sede legale e direzione generale; 
              r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato  dell'UE  in
          cui l'OICR e' stato costituito; 
              s)  "servizi  ammessi  al  mutuo  riconoscimento":   le
          attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A  e  B  della
          tabella allegata al presente decreto  ,  autorizzati  nello
          Stato comunitario di origine;»; 
              t) "offerta al pubblico di prodotti  finanziari":  ogni
          comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e  con
          qualsiasi  mezzo,  che  presenti  sufficienti  informazioni
          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti
          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti
          abilitati; 
              u) "prodotti finanziari": gli  strumenti  finanziari  e
          ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
          costituiscono prodotti  finanziari  i  depositi  bancari  o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari; 
              v) "offerta pubblica di acquisto o  di  scambio":  ogni
          offerta, invito a  offrire  o  messaggio  promozionale,  in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di
          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiore  a  quelli
          indicati nel regolamento previsto dall' art. 100 , comma 1,
          lettere b)  e  c);  non  costituisce  offerta  pubblica  di
          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
          dalle banche centrali degli Stati comunitari; 
              w) "emittenti quotati": i soggetti  italiani  o  esteri
          che  emettono  strumenti  finanziari  quotati  nei  mercati
          regolamentati italiani; 
              w-bis)  "prodotti  finanziari  emessi  da  imprese   di
          assicurazione": le polizze e le operazioni di cui  ai  rami
          vita III e V di cui all'  art.  2,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , con esclusione delle
          forme pensionistiche individuali di cui all' art. 13, comma
          1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.
          252 ; 
              w-ter) "mercato regolamentato":  sistema  multilaterale
          che consente o facilita l'incontro, al  suo  interno  e  in
          base a regole non discrezionali, di interessi  multipli  di
          acquisto  e  di  vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, ammessi alla  negoziazione  conformemente  alle
          regole  del  mercato  stesso,  in  modo  da  dare  luogo  a
          contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
          autorizzato e funziona regolarmente; 
              w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato
          membro d'origine": 
              1) le emittenti azioni  ammesse  alle  negoziazioni  in
          mercati regolamentati italiani  o  di  altro  Stato  membro
          della Comunita' europea, aventi sede in Italia; 
              2) gli emittenti titoli di debito  di  valore  nominale
          unitario inferiore ad euro mille, o  valore  corrispondente
          in valuta diversa, ammessi  alle  negoziazioni  in  mercati
          regolamentati  italiani  o  di  altro  Stato  membro  della
          Comunita' europea, aventi sede in Italia; 
              3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e
          2),  aventi  sede  in  uno  Stato  non  appartenente   alla
          Comunita'  europea,  per  i  quali  la  prima  domanda   di
          ammissione alle negoziazioni in  un  mercato  regolamentato
          della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che
          hanno successivamente scelto  l'Italia  come  Stato  membro
          d'origine quando tale prima domanda di  ammissione  non  e'
          stata effettuata in base a una propria scelta; 
              4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli  di
          cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori
          mobiliari sono ammessi  alle  negoziazioni  in  un  mercato
          regolamentato italiano,  che  hanno  scelto  l'Italia  come
          Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un  solo
          Stato membro come Stato membro d'origine. La  scelta  resta
          valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui  i  valori
          mobiliari  dell'emittente  non  sono  piu'   ammessi   alla
          negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita'
          europea; 
              w-quater.1)  "PMI":  fermo  quanto  previsto  da  altre
          disposizione  di  legge,  le  piccole  e   medie   imprese,
          emittenti azioni quotate, che abbiano, in base al  bilancio
          approvato relativo all'ultimo  esercizio,  anche  anteriore
          all'ammissione alla negoziazione delle proprie  azioni,  un
          fatturato  fino  a  300  milioni  di   euro,   ovvero   una
          capitalizzazione media di mercato nell'ultimo  anno  solare
          inferiore ai 500 milioni di euro. Non  si  considerano  PMI
          gli emittenti azioni quotate che abbiano superato  entrambi
          i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari,
          consecutivi; 
              w-quinquies)   "controparti   centrali":   i   soggetti
          indicati nell' art. 2, punto 1), del  regolamento  (UE)  n.
          648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4
          luglio 2012 , concernente gli strumenti  derivati  OTC,  le
          controparti  centrali  e  i   repertori   di   dati   sulle
          negoziazioni. 
              1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di
          valori  che  possono  essere  negoziati  nel  mercato   dei
          capitali, quali ad esempio: 
              a) le azioni di societa' e altri titoli equivalenti  ad
          azioni di societa', di partnership o di  altri  soggetti  e
          certificati di deposito azionario; 
              b) obbligazioni e altri titoli di  debito,  compresi  i
          certificati di deposito relativi a tali titoli; 
              c) qualsiasi altro  titolo  normalmente  negoziato  che
          permette di acquisire  o  di  vendere  i  valori  mobiliari
          indicati alle precedenti lettere; 
              d) qualsiasi altro titolo che comporta  un  regolamento
          in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari
          indicati alle precedenti lettere,  a  valute,  a  tassi  di
          interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure. 
              1-ter.  Per  "strumenti  del  mercato   monetario"   si
          intendono categorie di strumenti normalmente negoziati  nel
          mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
          certificati di deposito e le carte commerciali. 
              (Omissis).». 
              La direttiva 2011/61/UE del Parlamento  Europeo  e  del
          Consiglio dell'8  giugno  2011  sui  gestori  di  fondi  di
          investimento  alternativi,  che   modifica   le   direttive
          2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e
          (UE) n. 1095/2010 e' pubblicato nella  GU  L  174,  del  1°
          luglio 2011. 
              - Si riporta il testo vigente dei commi  2-quinquies  e
          2-sexies dell'art. 6 del citato decreto legislativo  n.  58
          del 1998: 
              «Art. 6 (Vigilanza regolamentare).  -  01  -  2-quater.
          (Omissis). 
              2-quinquies. La  Consob,  sentita  la  Banca  d'Italia,
          individua con regolamento i clienti  professionali  privati
          nonche' i criteri di identificazione dei  soggetti  privati
          che su  richiesta  possono  essere  trattati  come  clienti
          professionali e la relativa procedura di richiesta. 
              2-sexies. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
          sentite la  Banca  d'Italia  e  la  Consob,  individua  con
          regolamento i  clienti  professionali  pubblici  nonche'  i
          criteri di identificazione dei  soggetti  pubblici  che  su
          richiesta   possono   essere    trattati    come    clienti
          professionali e la relativa procedura di richiesta.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art.  63
          del citato decreto legislativo n. 58 del 1998: 
              «Art. 63 (Autorizzazione dei mercati regolamentati).  -
          (Omissis). 
              2. La CONSOB iscrive  i  mercati  regolamentati  in  un
          elenco,   curando    l'adempimento    delle    disposizioni
          comunitarie in materia,  e  approva  le  modificazioni  del
          regolamento del mercato. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  67
          del citato decreto legislativo n. 58 del 1998: 
              «Art. 67 (Riconoscimento dei mercati). - 1.  La  CONSOB
          iscrive in un'apposita sezione dell'elenco  previsto  dall'
          art. 63 , comma 2, i mercati regolamentati riconosciuti  ai
          sensi dell'ordinamento comunitario. 
              (Omissis).». 
              La direttiva 2004/39/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 21 aprile  2004  relativa  ai  mercati  degli
          strumenti finanziari, che modifica le direttive  85/611/CEE
          e 93/6/CEE del Consiglio  e  la  direttiva  2000/12/CE  del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  che  abroga   la
          direttiva 93/22/CEE del Consiglio e' pubblicata nella GU  L
          145 del 30 aprile 2004. 
              - Si riporta il testo  vigente  del  comma  5-quinquies
          dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998: 
              «Art. 1 (Definizioni). - 1- 5-quater. (Omissis). 
              5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la
          gestione, su  base  discrezionale  e  individualizzata,  di
          portafogli  di  investimento  che  includono  uno  o   piu'
          strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato  conferito
          dai clienti. 
              (Omissis).».