Art. 12 
 
 
                      FIA italiani immobiliari 
 
  1. I FIA italiani immobiliari sono istituiti in forma chiusa. 
  2. Il patrimonio dei FIA italiani  immobiliari,  nel  rispetto  dei
limiti e dei  criteri  stabiliti  dalla  Banca  d'Italia,  anche  con
riferimento a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettere a)  e
c), numeri 1 e 5, del TUF, e' investito nei beni di cui  all'articolo
4, comma 1, lettera d), in misura non  inferiore  ai  due  terzi  del
valore complessivo lordo, corrispondente al valore totale dell'attivo
del FIA. Detta  percentuale  e'  ridotta  al  cinquantuno  per  cento
qualora il patrimonio del FIA sia altresi' investito  in  misura  non
inferiore al venti per cento del suo valore in  strumenti  finanziari
rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad  oggetto
beni immobili, diritti reali  immobiliari,  o  crediti  garantiti  da
ipoteca. I limiti di investimento indicati nel presente comma  devono
essere    raggiunti    entro     ventiquattro     mesi     dall'avvio
dell'operativita'. 
  3.  Per  i  FIA  orientati  all'investimento  in  beni  immobili  a
prevalente utilizzo sociale il termine dei ventiquattro mesi  di  cui
al comma 2 e' innalzato  a  quarantotto  mesi  nel  caso  in  cui  le
attivita' in cui e' investito il patrimonio del FIA siano  costituite
esclusivamente dai beni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), e
da liquidita' o strumenti finanziari di elevati merito  creditizio  e
liquidita', destinati al pagamento di  oneri  di  edificazione  sulla
base di impegni assunti dal  gestore,  nell'ambito  di  un  programma
volto al raggiungimento  delle  soglie  indicate  al  comma  2  entro
quarantotto mesi dall'avvio dell'operativita'. 
  4. La sottoscrizione delle quote o delle azioni del FIA immobiliare
o delle quote o delle azioni di  un  comparto  del  FIA  stesso  puo'
essere effettuata, ove  il  regolamento  o  lo  statuto  del  FIA  lo
preveda,  sia  in  fase  costitutiva  sia  in  fase  successiva  alla
costituzione  del  FIA,  mediante  conferimento  dei  beni   di   cui
all'articolo 4, comma 1, lettera d). 
  5. Il FIA immobiliare, nel caso di  conferimenti,  deve  acquisire,
ove non  si  tratti  di  beni  negoziati  in  mercati  regolamentati,
un'apposita relazione di stima elaborata, in  data  non  anteriore  a
trenta giorni dalla stipula dell'atto, da esperti indipendenti di cui
all'articolo 16 del presente regolamento. Il valore complessivo delle
quote emesse a fronte dei conferimenti non deve essere  superiore  al
valore dei conferimenti stessi, come  attestato  nella  relazione  di
stima. 
 
          Note all'art. 12: 
              Per il riferimento al testo del comma 1 dell'art. 6 del
          citato decreto legislativo n. 58 del 1998 vedasi nelle Note
          all'art. 4.