Art. 13 
 
 
               Fondi immobiliari con apporto pubblico 
 
  1. Il conferimento di  immobili  ai  fondi  previsti  dall'articolo
14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni
e integrazioni, e' riservato ai soggetti di cui al medesimo  articolo
14-bis secondo le modalita' ivi indicate. 
  2.  Ferma  restando  l'applicazione  delle  disposizioni   speciali
stabilite dal suddetto articolo 14-bis, in quanto compatibili con  le
disposizioni del presente regolamento e non penalizzanti rispetto  ai
FIA con apporto privato,  ai  fondi  ivi  previsti  si  applicano  le
disposizioni del presente regolamento  e  degli  altri  provvedimenti
previsti dal TUF con riferimento ai FIA chiusi il cui  patrimonio  e'
investito in beni immobili. 
 
          Note all'art. 13: 
              Per il riferimento  al  testo  dell'art.  14-bis  della
          legge 25  gennaio  1994,  n.  86  vedasi  nelle  Note  alle
          premesse.