Art. 13 Fondi immobiliari con apporto pubblico 1. Il conferimento di immobili ai fondi previsti dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, e' riservato ai soggetti di cui al medesimo articolo 14-bis secondo le modalita' ivi indicate. 2. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni speciali stabilite dal suddetto articolo 14-bis, in quanto compatibili con le disposizioni del presente regolamento e non penalizzanti rispetto ai FIA con apporto privato, ai fondi ivi previsti si applicano le disposizioni del presente regolamento e degli altri provvedimenti previsti dal TUF con riferimento ai FIA chiusi il cui patrimonio e' investito in beni immobili.
Note all'art. 13: Per il riferimento al testo dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 vedasi nelle Note alle premesse.