Art. 14 FIA italiani riservati 1. Il gestore puo' istituire FIA italiani riservati a investitori professionali in forma aperta o chiusa. 2. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano riservato puo' prevedere la partecipazione anche di investitori non professionali. In tal caso, gli investitori non professionali sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo complessivo non inferiore a cinquecentomila euro. Tale partecipazione minima iniziale non e' frazionabile. Tali limiti non si applicano nei casi previsti dai commi 3 e 4. 3. I FIA immobiliari riservati possono essere commercializzati a enti pubblici, che non hanno le caratteristiche per essere classificati come clienti professionali pubblici ai sensi del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 236, limitatamente al caso in cui la partecipazione di tali soggetti al FIA immobiliare avvenga attraverso il conferimento diretto di beni immobili o di diritti reali immobiliari, ivi compresi i rapporti concessori, per operazioni di valorizzazione del patrimonio pubblico ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111. 4. I componenti dell'organo di amministrazione e i dipendenti del gestore possono sottoscrivere quote o azioni di FIA italiani riservati da essi gestiti anche per un importo inferiore a quello indicato al comma 2. 5. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano riservato specifica le categorie di investitori alle quali il FIA e' riservato. 6. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano riservato, oltre a indicare in modo analitico ed esaustivo quanto previsto negli articoli 37, commi 1 e 2, 35-quater e 35-quinquies del TUF, indica: a) la circostanza che il regolamento del fondo non e' soggetto all'approvazione della Banca d'Italia; b) la circostanza che non trovano applicazione le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia per i FIA non riservati; c) l'obiettivo, il profilo di rischio, lo stile di gestione e le tecniche di investimento del FIA; d) il livello massimo di leva finanziaria del FIA; e) i limiti di investimento del FIA. 7. Le quote o le azioni dei FIA italiani riservati non possono essere collocate, rimborsate o rivendute da parte di chi le possiede, direttamente o nell'ambito della prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del TUF, a soggetti diversi da quelli indicati nel regolamento o nello statuto del FIA.
Note all'art. 14: Per il riferimento al testo del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 236 vedasi nelle Note alle premesse. Per il riferimento al testo dell'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111 vedasi nelle Note alle Premesse. - Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2 dell'art. 37 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998: «Art. 37 (Regolamento del fondo). - 1. Il regolamento di ciascun fondo comune di investimento definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica il gestore e il depositario, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo. 2. Il regolamento stabilisce in particolare: a) la denominazione e la durata del fondo; b) le modalita' di partecipazione al fondo, i termini e le modalita' dell'emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonche' le modalita' di liquidazione del fondo; c) gli organi competenti per la scelta degli investimenti e i criteri di ripartizione degli investimenti medesimi; d) il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori in cui e' possibile investire il patrimonio del fondo; e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi e dei risultati della gestione nonche' le eventuali modalita' di ripartizione e distribuzione dei medesimi; f) le spese a carico del fondo e quelle a carico della societa' di gestione del risparmio; g) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla societa' di gestione del risparmio e degli oneri a carico dei partecipanti; h) le modalita' di pubblicita' del valore delle quote di partecipazione; i) se il fondo e' un fondo feeder. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente degli articoli 35-quater e 35-quinquies del citato decreto legislativo n. 58 del 1998: «Art. 35-quater (Capitale e azioni della Sicav). - 1. Il capitale della Sicav e' sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla societa', cosi' come determinato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), n. 5). 2. Alla Sicav non si applicano gli articoli da 2438 a 2447-decies del codice civile. 3. Le azioni rappresentative del capitale della Sicav devono essere interamente liberate al momento della loro emissione. 4. Le azioni della Sicav possono essere nominative o al portatore secondo quanto stabilito dallo statuto. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute. 5. Lo statuto della Sicav indica le modalita' di determinazione del valore delle azioni e del prezzo di emissione e di rimborso nonche' la periodicita' con cui le azioni possono essere emesse e rimborsate. 6. Lo statuto della Sicav puo' prevedere: a) limiti all'emissione di azioni nominative; b) particolari vincoli di trasferibilita' delle azioni nominative; c) l'esistenza di piu' comparti di investimento per ognuno dei quali puo' essere emessa una particolare categoria di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali tra i vari comparti; d) la possibilita' di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali sono comunque subordinati al possesso di almeno un'azione, secondo la disciplina del presente capo. 7. Alla Sicav non si applicano gli articoli 2346, comma sesto, 2348, commi secondo e terzo, 2349, 2350, commi secondo e terzo, 2351, 2352, comma terzo, 2353, 2354, comma terzo, numeri 3) e 4), 2355-bis e 2356 del codice civile. 8. La Sicav non puo' emettere obbligazioni o azioni di risparmio ne' acquistare o comunque detenere azioni proprie.» «Art. 35-quinquies (Capitale e azioni della Sicaf). - 1. Alla Sicaf non si applicano gli articoli da 2447-bis a 2447-decies del codice civile. 2. Le azioni della Sicaf possono essere nominative o al portatore secondo quanto stabilito dallo statuto. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute. 3. Lo statuto della Sicaf indica le modalita' di determinazione del valore delle azioni e degli eventuali strumenti finanziari partecipativi emessi. 4. Lo statuto della Sicaf puo' prevedere: a) limiti all'emissione di azioni nominative; b) particolari vincoli di trasferibilita' delle azioni nominative; c) l'esistenza di piu' comparti di investimento per ognuno dei quali puo' essere emessa una particolare categoria di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali tra i vari comparti; d) la possibilita' di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali sono comunque subordinati al possesso di almeno un'azione, secondo la disciplina del presente capo; e) nel caso di Sicaf riservata e fermo restando quanto previsto dall'art. 35-bis, comma 4, la possibilita' di effettuare i versamenti relativi alle azioni sottoscritte in piu' soluzioni, a seguito dell'impegno dell'azionista a effettuare il versamento a richiesta della Sicaf stessa in base alle esigenze di investimento. 5. Alle Sicaf non si applicano gli articoli 2349, 2350, commi secondo e terzo, e 2353 del codice civile. Alle Sicaf non riservate a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'art. 39 non si applica, altresi', l'art. 2356 del codice civile. 6. Le Sicaf non possono emettere obbligazioni.". - Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998: «5. Per "servizi e attivita' di investimento" si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari: a) negoziazione per conto proprio; b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; c-bis) collocamento senza assunzione a fermo ne' assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; d) gestione di portafogli; e) ricezione e trasmissione di ordini; f) consulenza in materia di investimenti; g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.».