Art. 14 
 
 
                       FIA italiani riservati 
 
  1. Il gestore puo' istituire FIA italiani riservati  a  investitori
professionali in forma aperta o chiusa. 
  2. Il regolamento o lo statuto  del  FIA  italiano  riservato  puo'
prevedere la partecipazione anche di investitori  non  professionali.
In tal caso, gli investitori non professionali  sottoscrivono  ovvero
acquistano quote o azioni del FIA  per  un  importo  complessivo  non
inferiore a cinquecentomila euro. Tale partecipazione minima iniziale
non e' frazionabile. Tali limiti non si applicano nei  casi  previsti
dai commi 3 e 4. 
  3. I FIA immobiliari riservati possono  essere  commercializzati  a
enti  pubblici,  che  non  hanno  le   caratteristiche   per   essere
classificati come clienti professionali pubblici ai sensi del decreto
ministeriale 11 novembre 2011, n. 236, limitatamente al caso  in  cui
la  partecipazione  di  tali  soggetti  al  FIA  immobiliare  avvenga
attraverso il conferimento diretto di  beni  immobili  o  di  diritti
reali immobiliari, ivi compresi i rapporti concessori, per operazioni
di valorizzazione del patrimonio pubblico ai sensi  dell'articolo  33
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito  nella  legge  15
luglio 2011, n. 111. 
  4. I componenti dell'organo di amministrazione e i  dipendenti  del
gestore  possono  sottoscrivere  quote  o  azioni  di  FIA   italiani
riservati da essi gestiti anche per un  importo  inferiore  a  quello
indicato al comma 2. 
  5. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano riservato specifica
le categorie di investitori alle quali il FIA e' riservato. 
  6. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano riservato, oltre  a
indicare  in  modo  analitico  ed  esaustivo  quanto  previsto  negli
articoli 37, commi 1 e 2, 35-quater e 35-quinquies del TUF, indica: 
  a) la circostanza che il regolamento  del  fondo  non  e'  soggetto
all'approvazione della Banca d'Italia; 
  b) la circostanza che non trovano applicazione le norme prudenziali
di contenimento e frazionamento del  rischio  stabilite  dalla  Banca
d'Italia per i FIA non riservati; 
  c) l'obiettivo, il profilo di rischio, lo stile di  gestione  e  le
tecniche di investimento del FIA; 
  d) il livello massimo di leva finanziaria del FIA; 
  e) i limiti di investimento del FIA. 
  7. Le quote o le azioni dei  FIA  italiani  riservati  non  possono
essere collocate, rimborsate o rivendute da parte di chi le possiede,
direttamente o nell'ambito della  prestazione  del  servizio  di  cui
all'articolo 1, comma 5, lettera d), del TUF, a soggetti  diversi  da
quelli indicati nel regolamento o nello statuto del FIA. 
 
          Note all'art. 14: 
              Per il riferimento al testo del decreto ministeriale 11
          novembre 2011, n. 236 vedasi nelle Note alle premesse. 
              Per  il  riferimento  al   testo   dell'art.   33   del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella  legge
          15 luglio 2011, n. 111 vedasi nelle Note alle Premesse. 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2 dell'art.
          37 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998: 
              «Art. 37 (Regolamento del fondo). - 1.  Il  regolamento
          di  ciascun  fondo  comune  di  investimento  definisce  le
          caratteristiche del fondo, ne disciplina il  funzionamento,
          indica  il  gestore  e   il   depositario,   definisce   la
          ripartizione  dei  compiti  tra  tali  soggetti,  regola  i
          rapporti intercorrenti tra tali soggetti e  i  partecipanti
          al fondo. 
              2. Il regolamento stabilisce in particolare: 
              a) la denominazione e la durata del fondo; 
              b) le modalita' di partecipazione al fondo, i termini e
          le modalita' dell'emissione ed estinzione dei certificati e
          della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonche'  le
          modalita' di liquidazione del fondo; 
              c)  gli  organi  competenti   per   la   scelta   degli
          investimenti e i criteri di ripartizione degli investimenti
          medesimi; 
              d) il tipo di beni, di strumenti finanziari e di  altri
          valori in cui e'  possibile  investire  il  patrimonio  del
          fondo; 
              e) i criteri relativi alla determinazione dei  proventi
          e  dei  risultati  della  gestione  nonche'  le   eventuali
          modalita' di ripartizione e distribuzione dei medesimi; 
              f) le spese a carico del fondo e quelle a carico  della
          societa' di gestione del risparmio; 
              g) la  misura  o  i  criteri  di  determinazione  delle
          provvigioni  spettanti  alla  societa'  di   gestione   del
          risparmio e degli oneri a carico dei partecipanti; 
              h) le modalita' di pubblicita' del valore  delle  quote
          di partecipazione; 
              i) se il fondo e' un fondo feeder. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  35-quater
          e 35-quinquies del citato decreto  legislativo  n.  58  del
          1998: 
              «Art. 35-quater (Capitale e azioni della Sicav).  -  1.
          Il capitale della Sicav  e'  sempre  uguale  al  patrimonio
          netto detenuto dalla societa', cosi'  come  determinato  ai
          sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), n. 5). 
              2. Alla Sicav non si applicano gli articoli da  2438  a
          2447-decies del codice civile. 
              3. Le azioni rappresentative del capitale  della  Sicav
          devono essere interamente liberate al  momento  della  loro
          emissione. 
              4. Le azioni della Sicav possono essere nominative o al
          portatore secondo quanto stabilito dallo statuto. Le azioni
          al portatore attribuiscono un  solo  voto  per  ogni  socio
          indipendentemente dal numero di azioni  di  tale  categoria
          possedute. 
              5. Lo  statuto  della  Sicav  indica  le  modalita'  di
          determinazione del valore delle  azioni  e  del  prezzo  di
          emissione e di rimborso nonche' la periodicita' con cui  le
          azioni possono essere emesse e rimborsate. 
              6. Lo statuto della Sicav puo' prevedere: 
              a) limiti all'emissione di azioni nominative; 
              b) particolari vincoli di trasferibilita' delle  azioni
          nominative; 
              c) l'esistenza di piu'  comparti  di  investimento  per
          ognuno  dei  quali  puo'  essere  emessa  una   particolare
          categoria di azioni; in tal caso sono stabiliti  i  criteri
          di ripartizione delle spese generali tra i vari comparti; 
              d) la possibilita'  di  emettere  frazioni  di  azioni,
          fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti
          sociali sono comunque subordinati  al  possesso  di  almeno
          un'azione, secondo la disciplina del presente capo. 
              7. Alla Sicav non si applicano gli articoli 2346, comma
          sesto, 2348, commi  secondo  e  terzo,  2349,  2350,  commi
          secondo e terzo, 2351, 2352, comma terzo, 2353, 2354, comma
          terzo, numeri 3) e 4), 2355-bis e 2356 del codice civile. 
              8. La Sicav non puo' emettere obbligazioni o azioni  di
          risparmio  ne'  acquistare  o  comunque   detenere   azioni
          proprie.» 
              «Art. 35-quinquies (Capitale e azioni della  Sicaf).  -
          1. Alla Sicaf non si applicano gli articoli da  2447-bis  a
          2447-decies del codice civile. 
              2. Le azioni della Sicaf possono essere nominative o al
          portatore secondo quanto stabilito dallo statuto. Le azioni
          al portatore attribuiscono un  solo  voto  per  ogni  socio
          indipendentemente dal numero di azioni  di  tale  categoria
          possedute. 
              3. Lo  statuto  della  Sicaf  indica  le  modalita'  di
          determinazione del valore delle azioni  e  degli  eventuali
          strumenti finanziari partecipativi emessi. 
              4. Lo statuto della Sicaf puo' prevedere: 
              a) limiti all'emissione di azioni nominative; 
              b) particolari vincoli di trasferibilita' delle  azioni
          nominative; 
              c) l'esistenza di piu'  comparti  di  investimento  per
          ognuno  dei  quali  puo'  essere  emessa  una   particolare
          categoria di azioni; in tal caso sono stabiliti  i  criteri
          di ripartizione delle spese generali tra i vari comparti; 
              d) la possibilita'  di  emettere  frazioni  di  azioni,
          fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti
          sociali sono comunque subordinati  al  possesso  di  almeno
          un'azione, secondo la disciplina del presente capo; 
              e) nel caso di Sicaf riservata e fermo restando  quanto
          previsto dall'art. 35-bis,  comma  4,  la  possibilita'  di
          effettuare i versamenti relativi alle  azioni  sottoscritte
          in piu' soluzioni, a seguito dell'impegno dell'azionista  a
          effettuare il versamento a richiesta della Sicaf stessa  in
          base alle esigenze di investimento. 
              5. Alle Sicaf non si applicano gli articoli 2349, 2350,
          commi secondo e terzo, e 2353 del codice civile. Alle Sicaf
          non riservate a investitori professionali e alle  categorie
          di investitori individuate dal regolamento di cui  all'art.
          39 non si applica, altresi', l'art. 2356 del codice civile. 
              6. Le Sicaf non possono emettere obbligazioni.". 
              - Si riporta il testo vigente del comma 5  dell'art.  1
          del citato decreto legislativo n. 58 del 1998: 
              «5.  Per  "servizi  e  attivita'  di  investimento"  si
          intendono i seguenti, quando hanno  per  oggetto  strumenti
          finanziari: 
              a) negoziazione per conto proprio; 
              b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; 
              c) sottoscrizione e/o  collocamento  con  assunzione  a
          fermo ovvero  con  assunzione  di  garanzia  nei  confronti
          dell'emittente; 
              c-bis)  collocamento  senza  assunzione  a  fermo   ne'
          assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; 
              d) gestione di portafogli; 
              e) ricezione e trasmissione di ordini; 
              f) consulenza in materia di investimenti; 
              g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.».