Art. 15 
 
 
                           Oicr garantiti 
 
  1. Il gestore, nel rispetto dei criteri  di  investimento  e  delle
norme prudenziali di frazionamento del rischio stabilite dalla  Banca
d'Italia, puo' istituire Oicr che garantiscono  la  restituzione  del
capitale investito ovvero il riconoscimento di un rendimento  minimo,
mediante la stipula di apposite convenzioni con  banche,  imprese  di
investimento che prestano  il  servizio  di  negoziazione  per  conto
proprio, imprese di assicurazione o intermediari finanziari  iscritti
nell'elenco previsto dall'articolo 106 del  TUB  aventi  i  requisiti
indicati dalla Banca d'Italia, ovvero mediante altre eventuali  forme
di garanzia indicate dalla Banca d'Italia. 
  2. Gli Oicr garantiti possono essere sia di tipo aperto sia di tipo
chiuso. 
  3.  Il  regolamento  dell'Oicr  stabilisce  le  modalita'  per   la
prestazione della garanzia di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 106 del  citato
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e  successive
          modificazioni: 
              «Art. 106 (Albo degli intermediari  finanziari).  -  1.
          L'esercizio nei confronti del  pubblico  dell'attivita'  di
          concessione  di  finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  e'
          riservato   agli   intermediari   finanziari   autorizzati,
          iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 
              2.  Oltre  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1   gli
          intermediari finanziari possono: 
              a) emettere moneta elettronica e  prestare  servizi  di
          pagamento a condizione che  siano  a  cio'  autorizzati  ai
          sensi dell'art. 114-quinquies , comma  4,  e  iscritti  nel
          relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento  a
          condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi  dell'art.
          114-novies , comma 4, e iscritti nel relativo albo; 
              b) prestare servizi di investimento se  autorizzati  ai
          sensi dell' art. 18, comma 3, del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58; 
              c) esercitare le altre attivita' a  loro  eventualmente
          consentite  dalla  legge  nonche'  attivita'   connesse   o
          strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate  dalla
          Banca d'Italia. 
              3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Banca d'Italia, specifica il contenuto  delle  attivita'
          indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze  ricorra
          l'esercizio nei confronti del pubblico.».