Art. 16 Esperti indipendenti 1. Gli esperti indipendenti indicati dall'articolo 6, comma 1), lettera c), numero 5), del TUF, possono essere persone fisiche o giuridiche scelte dal gestore. 2. L'organo di amministrazione del gestore, nell'affidamento degli incarichi di valutazione agli esperti indipendenti, ivi compresi quelli relativi a singoli beni, accerta che tali esperti non versino in una situazione di conflitto di interessi, che non sussistano le cause di incompatibilita' indicate dai commi 11, 12 e 16 e, qualora l'incarico sia conferito a persone giuridiche, che siano rispettati i requisiti previsti dai commi 8 e 9. 3. L'organo di amministrazione del gestore revoca l'incarico quando sussiste una giusta causa, dandone dettagliata motivazione nella relativa delibera con la quale provvede contestualmente a conferire l'incarico ad altro esperto indipendente. La delibera con cui e' disposta la revoca e' comunicata tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in relazione ai criteri, alle modalita' e ai valori indicati dall'esperto indipendente nella propria relazione. 4. La delibera di conferimento dell'incarico indica l'esperto indipendente prescelto, i criteri seguiti nella scelta, il possesso dei requisiti professionali dell'esperto, l'oggetto e la durata dell'incarico, i corrispettivi pattuiti, la copertura assicurativa dell'esperto e, nel caso in cui l'esperto indipendente sia una persona giuridica, il nominativo della persona fisica deputata in concreto allo svolgimento dell'incarico conferito nonche' quello degli ulteriori collaboratori coinvolti. La lettera di incarico e' allegata ad ogni relazione di stima effettuata dall'esperto indipendente. 5. Le valutazioni devono risultare da apposita relazione sottoscritta da tutti gli esperti indipendenti incaricati. Nell'ipotesi in cui gli esperti indipendenti siano persone giuridiche, la relazione e' sottoscritta dal rappresentante legale della societa' e reca il nominativo della persona fisica deputata in concreto allo svolgimento dell'incarico conferito, con la precisazione che entrambi sono in possesso dei requisiti prescritti dal comma 2. 6. Resta ferma la responsabilita' del gestore in merito alla corretta valutazione delle attivita' dell'Oicr, al calcolo del valore patrimoniale netto e alla pubblicazione di detto valore, nei confronti dell'Oicr e dei suoi investitori. 7. Gli esperti indipendenti devono essere iscritti ininterrottamente da almeno cinque anni in un albo professionale la cui appartenenza comporta l'idoneita' ad effettuare valutazioni tecniche o economiche dei beni in cui e' investito l'Oicr. Gli esperti indipendenti devono essere altresi' in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti per gli esponenti aziendali delle Sgr, ai sensi dell'articolo 13 del TUF, nonche' disporre di una struttura organizzativa idonea all'incarico che intendono assumere. 8. Nell'ipotesi in cui gli esperti indipendenti siano persone giuridiche, essi non possono far parte del gruppo del gestore, come definito dall'articolo 11, comma 1, lettera a), del TUF. 9. Se gli esperti indipendenti sono persone giuridiche e' necessario che: a) l'atto costitutivo preveda espressamente tra le attivita', che costituiscono l'oggetto sociale ai sensi dell'articolo 2328, secondo comma, numero 3, del codice civile, la valutazione dei beni oggetto dell'investimento dell'Oicr; b) la struttura organizzativa sia adeguata rispetto all'incarico da assumere. 10. L'esperto si astiene dalla valutazione se versa in una situazione di conflitto di interessi in relazione ai beni da valutare e provvede a darne tempestiva comunicazione al gestore. 11. L'incarico di esperto indipendente non puo' essere conferito a soggetti che: a) sono soci, amministratori o sindaci del gestore che conferisce l'incarico o di altre societa' od enti che lo controllano, o che sono controllati da questi ultimi o dal gestore, ovvero lo sono stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico; b) sono legati al gestore che conferisce l'incarico o ad altre societa' o enti che lo controllano, o che sono controllati da questi ultimi o dal gestore, da rapporti di lavoro subordinato o autonomo, ovvero lo sono stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico; c) sono parenti o affini entro il quarto grado dei soci, degli amministratori, dei sindaci o dei direttori generali del gestore che conferisce l'incarico o di altre societa' od enti che lo controllano o che sono controllati da questi ultimi o dal gestore; d) si trovano in una situazione che puo' compromettere comunque l'indipendenza nei confronti del gestore che conferisce l'incarico. 12. Gli esperti indipendenti, le societa' da essi controllate, collegate o soggette a comune controllo, le societa' controllanti, gli amministratori e i dipendenti, si astengono dallo svolgimento nei confronti del gestore che ha conferito l'incarico, e delle societa' da esso controllate o che lo controllano nonche' delle societa' e dei gestori sottoposti a comune controllo, delle seguenti attivita': a) verifiche e consulenza non direttamente connesse a valutazioni immobiliari; b) amministrazione di immobili; c) manutenzione ordinaria e straordinaria; d) progettazione, sviluppo e ristrutturazione immobiliare; e) intermediazione immobiliare. 13. Nel caso di sopravvenienza di una delle situazioni indicate dai commi 11 e 12, nel corso dello svolgimento dell'incarico, l'esperto ne da' immediata comunicazione al gestore il quale, nei trenta giorni successivi, dispone la revoca dell'incarico e la sostituzione dell'esperto, dandone altresi' contestuale comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob. 14. La valutazione dei conferimenti dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari dei fondi previsti dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e' effettuata da un collegio di almeno tre esperti, nel caso in cui il gestore non si avvalga di una societa'. 15. L'incarico di valutazione: a) ha durata triennale e non puo' essere rinnovato o nuovamente conferito se non sono decorsi almeno due anni dalla data di cessazione del precedente incarico; b) non puo' essere svolto, per conto del medesimo gestore ovvero di altre societa' da esso controllate, di societa' ad esso collegate, che lo controllano ovvero di societa' e/o gestori sottoposti a comune controllo, dal medesimo soggetto per un periodo superiore a tre anni, ne' tale soggetto puo' assumere l'incarico, per conto di un diverso esperto indipendente, se non sono trascorsi almeno due anni dalla cessazione del precedente incarico. 16. I soggetti che hanno svolto l'incarico, i soci e gli amministratori dell'esperto indipendente e delle societa' da esso controllate o che lo controllano o soggette a comune controllo, non possono assumere cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo del gestore che ha conferito l'incarico, ne' di societa' da esso controllate ovvero che lo controllano o che sono soggette a comune controllo, ne' possono svolgere sotto forma di lavoro autonomo o subordinato alcuna delle attivita' di cui al comma 13, se non sono decorsi almeno due anni dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico.
Note all'art. 16: Per il riferimento al testo del comma 1 dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 vedasi nelle Note all'art. 4. - Si riporta il testo vigente dell'art. 13 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998: «Art. 13 (Requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza degli esponenti aziendali). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, societa' di gestione del risparmio, SICAV e Sicaf devono possedere i requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. 2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. 3. In caso di inerzia, la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB. 3-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto si applicano i commi 2 e 3. 4. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nei commi 2 e 3.». - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998: «Art. 11 (Composizione del gruppo). - 1. La Banca d'Italia, sentita la Consob: a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19 , comma 1, lettera h), e 34 , comma 1, lettera f); a-bis) individua le disposizioni di cui al Capo II del presente Titolo applicabili alle societa' che controllano una Sim o una societa' di gestione del risparmio, individuate ai sensi della lettera b); b) emana disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata tra quelli esercenti attivita' bancaria e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, nonche' attivita' connesse e strumentali o altre attivita' finanziarie, come individuate ai sensi dell' art. 59, comma 1, lettera b) e lettera b-bis), del T.U. bancario . Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del medesimo testo unico: 1) sono controllati, direttamente o indirettamente, da una SIM o da una societa' di gestione del risparmio; 2) controllano, direttamente o indirettamente, una SIM o una societa' di gestione del risparmio. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente dell'art. 2328 del codice civile: «Art. 2328 (Atto costitutivo). - La societa' puo' essere costituita per contratto o per atto unilaterale. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare: 1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonche' il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi; 2) la denominazione e il comune ove sono poste la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie; 3) l'attivita' che costituisce l'oggetto sociale; 4) l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato; 5) il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalita' di emissione e circolazione; 6) il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura; 7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti; 8) i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori; 9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della societa'; 10) il numero dei componenti il collegio sindacale; 11) la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; 12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della societa'; 13) la durata della societa' ovvero, se la societa' e' costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potra' recedere. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della societa', anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.». Per il riferimento al testo dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 vedasi nelle Note alle Premesse.