Art. 16 
 
 
                        Esperti indipendenti 
 
  1. Gli esperti indipendenti indicati  dall'articolo  6,  comma  1),
lettera c), numero 5), del TUF,  possono  essere  persone  fisiche  o
giuridiche scelte dal gestore. 
  2. L'organo di amministrazione del gestore, nell'affidamento  degli
incarichi di valutazione  agli  esperti  indipendenti,  ivi  compresi
quelli relativi a singoli beni, accerta che tali esperti non  versino
in una situazione di conflitto di interessi, che  non  sussistano  le
cause di incompatibilita' indicate dai commi 11, 12 e 16  e,  qualora
l'incarico sia conferito a persone giuridiche, che siano rispettati i
requisiti previsti dai commi 8 e 9. 
  3. L'organo di amministrazione del gestore revoca l'incarico quando
sussiste una giusta  causa,  dandone  dettagliata  motivazione  nella
relativa delibera con la quale provvede contestualmente  a  conferire
l'incarico ad altro esperto indipendente.  La  delibera  con  cui  e'
disposta la revoca e' comunicata tempestivamente alla Banca  d'Italia
e alla Consob. Non costituisce giusta causa di revoca  la  divergenza
di opinioni in relazione ai  criteri,  alle  modalita'  e  ai  valori
indicati dall'esperto indipendente nella propria relazione. 
  4. La  delibera  di  conferimento  dell'incarico  indica  l'esperto
indipendente prescelto, i criteri seguiti nella scelta,  il  possesso
dei requisiti  professionali  dell'esperto,  l'oggetto  e  la  durata
dell'incarico, i corrispettivi pattuiti,  la  copertura  assicurativa
dell'esperto e, nel  caso  in  cui  l'esperto  indipendente  sia  una
persona giuridica, il nominativo della  persona  fisica  deputata  in
concreto allo  svolgimento  dell'incarico  conferito  nonche'  quello
degli ulteriori collaboratori coinvolti. La lettera  di  incarico  e'
allegata  ad  ogni  relazione  di   stima   effettuata   dall'esperto
indipendente. 
  5.  Le  valutazioni  devono   risultare   da   apposita   relazione
sottoscritta  da   tutti   gli   esperti   indipendenti   incaricati.
Nell'ipotesi  in  cui  gli   esperti   indipendenti   siano   persone
giuridiche, la relazione e' sottoscritta  dal  rappresentante  legale
della societa' e reca il nominativo della persona fisica deputata  in
concreto   allo   svolgimento   dell'incarico   conferito,   con   la
precisazione che entrambi sono in possesso dei  requisiti  prescritti
dal comma 2. 
  6. Resta ferma  la  responsabilita'  del  gestore  in  merito  alla
corretta valutazione delle attivita' dell'Oicr, al calcolo del valore
patrimoniale  netto  e  alla  pubblicazione  di  detto  valore,   nei
confronti dell'Oicr e dei suoi investitori. 
  7.   Gli    esperti    indipendenti    devono    essere    iscritti
ininterrottamente da almeno cinque anni in un albo  professionale  la
cui  appartenenza  comporta  l'idoneita'  ad  effettuare  valutazioni
tecniche o economiche dei  beni  in  cui  e'  investito  l'Oicr.  Gli
esperti indipendenti devono essere altresi' in possesso dei requisiti
di onorabilita' previsti per gli esponenti aziendali  delle  Sgr,  ai
sensi dell'articolo 13 del TUF, nonche'  disporre  di  una  struttura
organizzativa idonea all'incarico che intendono assumere. 
  8. Nell'ipotesi in  cui  gli  esperti  indipendenti  siano  persone
giuridiche, essi non possono far parte del gruppo del  gestore,  come
definito dall'articolo 11, comma 1, lettera a), del TUF. 
  9.  Se  gli  esperti  indipendenti  sono  persone   giuridiche   e'
necessario che: 
  a) l'atto costitutivo preveda espressamente tra le  attivita',  che
costituiscono l'oggetto sociale ai sensi dell'articolo 2328,  secondo
comma, numero 3, del codice civile, la valutazione dei  beni  oggetto
dell'investimento dell'Oicr; 
  b) la struttura organizzativa sia adeguata rispetto all'incarico da
assumere. 
  10.  L'esperto  si  astiene  dalla  valutazione  se  versa  in  una
situazione di conflitto di interessi in relazione ai beni da valutare
e provvede a darne tempestiva comunicazione al gestore. 
  11. L'incarico di esperto indipendente non puo' essere conferito  a
soggetti che: 
  a) sono soci, amministratori o sindaci del gestore  che  conferisce
l'incarico o di altre societa' od enti che lo controllano, o che sono
controllati da questi ultimi o dal gestore, ovvero lo sono stati  nel
triennio antecedente al conferimento dell'incarico; 
  b) sono legati al gestore che  conferisce  l'incarico  o  ad  altre
societa' o enti che lo controllano, o che sono controllati da  questi
ultimi o dal gestore, da rapporti di lavoro subordinato  o  autonomo,
ovvero  lo  sono  stati  nel  triennio  antecedente  al  conferimento
dell'incarico; 
  c) sono parenti o affini entro il  quarto  grado  dei  soci,  degli
amministratori, dei sindaci o dei direttori generali del gestore  che
conferisce l'incarico o di altre societa' od enti che lo  controllano
o che sono controllati da questi ultimi o dal gestore; 
  d) si trovano in una situazione  che  puo'  compromettere  comunque
l'indipendenza nei confronti del gestore che conferisce l'incarico. 
  12. Gli esperti indipendenti,  le  societa'  da  essi  controllate,
collegate o soggette a comune controllo,  le  societa'  controllanti,
gli amministratori e i dipendenti, si astengono dallo svolgimento nei
confronti del gestore che ha conferito l'incarico, e  delle  societa'
da esso controllate o che lo controllano nonche' delle societa' e dei
gestori sottoposti a comune controllo, delle seguenti attivita': 
  a) verifiche e consulenza non direttamente connesse  a  valutazioni
immobiliari; 
  b) amministrazione di immobili; 
  c) manutenzione ordinaria e straordinaria; 
  d) progettazione, sviluppo e ristrutturazione immobiliare; 
  e) intermediazione immobiliare. 
  13. Nel caso di sopravvenienza di una delle situazioni indicate dai
commi 11 e 12, nel corso dello svolgimento  dell'incarico,  l'esperto
ne da' immediata comunicazione al gestore il quale, nei trenta giorni
successivi,  dispone  la  revoca  dell'incarico  e  la   sostituzione
dell'esperto, dandone altresi' contestuale comunicazione  alla  Banca
d'Italia e alla Consob. 
  14. La valutazione dei conferimenti dei beni immobili e dei diritti
reali immobiliari dei fondi previsti dall'articolo 14-bis della legge
25 gennaio 1994, n. 86, e' effettuata da un collegio  di  almeno  tre
esperti, nel caso in cui il gestore non si avvalga di una societa'. 
  15. L'incarico di valutazione: 
  a) ha durata triennale e non puo'  essere  rinnovato  o  nuovamente
conferito  se  non  sono  decorsi  almeno  due  anni  dalla  data  di
cessazione del precedente incarico; 
  b) non puo' essere svolto, per conto del medesimo gestore ovvero di
altre societa' da esso controllate, di societa'  ad  esso  collegate,
che lo controllano ovvero di societa' e/o gestori sottoposti a comune
controllo, dal medesimo soggetto per un periodo superiore a tre anni,
ne' tale soggetto puo' assumere l'incarico, per conto di  un  diverso
esperto indipendente, se non sono trascorsi  almeno  due  anni  dalla
cessazione del precedente incarico. 
  16.  I  soggetti  che  hanno  svolto  l'incarico,  i  soci  e   gli
amministratori dell'esperto indipendente e  delle  societa'  da  esso
controllate o che lo controllano o soggette a comune  controllo,  non
possono assumere cariche sociali negli organi  di  amministrazione  e
controllo del gestore che ha conferito l'incarico, ne' di societa' da
esso controllate ovvero che lo controllano  o  che  sono  soggette  a
comune controllo, ne' possono svolgere sotto forma di lavoro autonomo
o subordinato alcuna delle attivita' di cui al comma 13, se non  sono
decorsi almeno due anni dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico. 
 
          Note all'art. 16: 
              Per il riferimento al testo del comma 1 dell'art. 6 del
          citato decreto legislativo n. 58 del 1998 vedasi nelle Note
          all'art. 4. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 13  del  citato
          decreto legislativo n. 58 del 1998: 
              «Art. 13 (Requisiti di professionalita', onorabilita' e
          indipendenza degli esponenti aziendali). -  1.  I  soggetti
          che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
          controllo presso SIM, societa' di gestione  del  risparmio,
          SICAV   e   Sicaf   devono   possedere   i   requisiti   di
          professionalita', onorabilita' e indipendenza stabiliti dal
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con  regolamento
          adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. 
              2. Il difetto  dei  requisiti  determina  la  decadenza
          dalla  carica.  Essa  e'  dichiarata   dal   consiglio   di
          amministrazione,  dal  consiglio  di  sorveglianza  o   dal
          consiglio di gestione entro trenta giorni  dalla  nomina  o
          dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. 
              3. In caso di  inerzia,  la  decadenza  e'  pronunciata
          dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB. 
              3-bis.  Nel  caso   di   difetto   dei   requisiti   di
          indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto si
          applicano i commi 2 e 3. 
              4. Il regolamento previsto dal comma  1  stabilisce  le
          cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
          e la sua  durata.  La  sospensione  e'  dichiarata  con  le
          modalita' indicate nei commi 2 e 3.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  11
          del citato decreto legislativo n. 58 del 1998: 
              «Art. 11 (Composizione  del  gruppo).  -  1.  La  Banca
          d'Italia, sentita la Consob: 
              a) determina la nozione di  gruppo  rilevante  ai  fini
          della verifica dei requisiti previsti dagli articoli  19  ,
          comma 1, lettera h), e 34 , comma 1, lettera f); 
              a-bis) individua le disposizioni di cui al Capo II  del
          presente Titolo applicabili alle societa'  che  controllano
          una  Sim  o  una  societa'  di  gestione   del   risparmio,
          individuate ai sensi della lettera b); 
              b) emana disposizioni volte a individuare l'insieme dei
          soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata  tra
          quelli  esercenti   attivita'   bancaria   e   servizi   di
          investimento  o  di  gestione  collettiva  del   risparmio,
          nonche' attivita' connesse e strumentali o altre  attivita'
          finanziarie, come individuate ai sensi dell' art. 59, comma
          1, lettera b) e lettera b-bis), del T.U.  bancario  .  Tali
          soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti  a
          vigilanza consolidata ai sensi del medesimo testo unico: 
              1) sono controllati, direttamente o indirettamente,  da
          una SIM o da una societa' di gestione del risparmio; 
              2) controllano, direttamente o indirettamente, una  SIM
          o una societa' di gestione del risparmio. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 2328 del codice
          civile: 
              «Art. 2328  (Atto  costitutivo).  -  La  societa'  puo'
          essere costituita per contratto o per atto unilaterale. 
              L'atto  costitutivo  deve  essere  redatto   per   atto
          pubblico e deve indicare: 
              1) il cognome e il nome o la denominazione, la  data  e
          il  luogo  di  nascita  o  lo  Stato  di  costituzione,  il
          domicilio o la sede,  la  cittadinanza  dei  soci  e  degli
          eventuali  promotori,  nonche'  il  numero   delle   azioni
          assegnate a ciascuno di essi; 
              2) la denominazione e il comune ove sono poste la  sede
          della societa' e le eventuali sedi secondarie; 
              3) l'attivita' che costituisce l'oggetto sociale; 
              4) l'ammontare del capitale sottoscritto  e  di  quello
          versato; 
              5)  il  numero  e  l'eventuale  valore  nominale  delle
          azioni, le loro caratteristiche e le modalita' di emissione
          e circolazione; 
              6) il valore attribuito ai crediti e beni conferiti  in
          natura; 
              7) le norme secondo le quali gli  utili  devono  essere
          ripartiti; 
              8) i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai
          soci fondatori; 
              9) il sistema di amministrazione  adottato,  il  numero
          degli amministratori e i loro poteri, indicando  quali  tra
          essi hanno la rappresentanza della societa'; 
              10) il numero dei componenti il collegio sindacale; 
              11) la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero
          dei componenti del  consiglio  di  sorveglianza  e,  quando
          previsto,  del  soggetto  incaricato   di   effettuare   la
          revisione legale dei conti; 
              12) l'importo  globale,  almeno  approssimativo,  delle
          spese per la costituzione poste a carico della societa'; 
              13) la durata della societa' ovvero, se la societa'  e'
          costituita a tempo  indeterminato,  il  periodo  di  tempo,
          comunque non superiore ad un  anno,  decorso  il  quale  il
          socio potra' recedere. 
              Lo   statuto   contenente   le   norme   relative    al
          funzionamento della societa', anche  se  forma  oggetto  di
          atto  separato,  costituisce  parte  integrante   dell'atto
          costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto
          costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.». 
              Per il riferimento  al  testo  dell'art.  14-bis  della
          legge 25  gennaio  1994,  n.  86  vedasi  nelle  Note  alle
          Premesse.