Art. 18 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
il  decreto  del  Ministero  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228. 
  2. I FIA chiusi per i quali, alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, non sia ancora scaduto il termine  entro  il  quale
devono essere sottoscritte le quote o le azioni,  possono  modificare
il regolamento o lo statuto, previa deliberazione dell'assemblea  dei
quotisti nel caso di fondi, per prevedere i casi in cui e'  possibile
una proroga del termine di sottoscrizione non superiore a dodici mesi
per il completamento della raccolta del patrimonio. La  proroga  deve
in ogni caso essere deliberata, previa  modifica  del  regolamento  o
dello statuto, entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  3. I gestori si adeguano alle  nuove  disposizioni  in  materia  di
conferimento di incarichi agli  esperti  indipendenti,  di  cui  agli
articoli 16 e 17, alla prima scadenza contrattuale utile e, comunque,
non oltre tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 5 marzo 2015 
 
                                                  Il Ministro: Padoan 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al  visto  di  controllo
preventivo di legittimita' da parte della Corte dei  conti,  articolo
3, comma 13, legge 14 gennaio 1994, n. 20. 
 
          Note all'art. 18: 
              Per i riferimenti al  decreto  ministeriale  24  maggio
          1999, n. 228, abrogato dal presente  regolamento,  si  veda
          nelle Note alle premesse.