Art. 2 
 
 
             Obblighi informativi per gli OICVM italiani 
 
  1. In aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali
dal codice civile, la Sgr, per ciascun fondo che gestisce, e la Sicav
redigono: 
  a) il libro giornale nel quale devono essere annotate,  giorno  per
giorno,  le  operazioni  relative  alla  gestione  dell'OICVM  e   le
operazioni di emissione e di rimborso delle quote o delle azioni; 
  b) la relazione annuale, da pubblicare  entro  quattro  mesi  dalla
chiusura dell'esercizio o del minor periodo in relazione al quale  si
procede alla distribuzione dei proventi; 
  c) la relazione semestrale relativa  ai  primi  sei  mesi  di  ogni
esercizio, da pubblicare entro due mesi dalla  fine  del  periodo  di
riferimento; 
  d) un prospetto recante l'indicazione  del  valore  unitario  delle
quote di partecipazione e  del  valore  complessivo  dell'OICVM,  con
periodicita' almeno pari all'emissione o rimborso delle quote. 
  2. I documenti di cui al  comma  1,  lettere  b),  c)  e  d),  sono
pubblicati nelle forme indicate nel regolamento  del  fondo  o  nello
statuto della Sicav e sono forniti gratuitamente agli investitori che
ne  fanno  richiesta.  Tali  documenti   devono   essere   tenuti   a
disposizione del pubblico  nel  sito  internet  e  nella  sede  della
societa'. 
  3. L'ultima  relazione  annuale  e  l'ultima  relazione  semestrale
debbono inoltre essere tenute a disposizione del pubblico nella  sede
del  depositario  e  nelle  succursali  del  medesimo  indicate   nel
regolamento o nello statuto.