Art. 3 
 
 
               Obblighi informativi per i FIA italiani 
 
  1. In aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali
dal codice civile, la Sgr, la Sicav e la Sicaf redigono, per  ciascun
FIA gestito o commercializzato nell'Unione: 
  a) il libro giornale nel quale devono essere annotate,  giorno  per
giorno, le operazioni relative alla gestione del FIA e le  operazioni
di emissione e di rimborso delle quote o delle azioni; 
  b) la relazione annuale da mettere a disposizione degli investitori
entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio o del minor  periodo  in
relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi; 
  c) la relazione semestrale relativa  ai  primi  sei  mesi  di  ogni
esercizio, da mettere a disposizione degli investitori entro due mesi
dalla fine del periodo di riferimento; 
  d) un prospetto recante l'indicazione  del  valore  unitario  delle
quote di  partecipazione  e  del  valore  complessivo  del  FIA,  con
periodicita' almeno pari all'emissione o rimborso delle quote. 
  2. I documenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), sono forniti
gratuitamente agli investitori che ne fanno richiesta. 
  3. Se il FIA e'  tenuto  a  pubblicare  una  relazione  finanziaria
annuale ai sensi dell'articolo 154-ter del  TUF,  sono  fornite  agli
investitori su richiesta solo le informazioni supplementari. 
  4. Il regolamento o lo statuto dei FIA italiani immobiliari di  cui
all'articolo 12 prevede, in conformita' ai principi  stabiliti  dalla
Consob in  materia  di  pubblicita'  per  operazioni  di  offerta  al
pubblico, le forme di pubblicita': 
  a) delle relazioni di stima; 
  b) degli atti di conferimento, acquisto ovvero cessione di beni dei
soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del  relativo  gruppo  di
appartenenza; 
  c) dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni  di
rimborso previste dall'articolo 11, comma 3, lettera b). 
  5. Gli atti e le informazioni di cui al comma 4, lettere b)  e  c),
possono essere rese disponibili al pubblico anche per estratto. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'art.  154-ter  del
          citato decreto legislativo n. 58 del 1998: 
              «Art.  154-ter  (Relazioni  finanziarie).  -  1.  Fermo
          restando  quanto  previsto  dagli  articoli  2364,  secondo
          comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice civile,  entro
          centoventi  giorni  dalla  chiusura   dell'esercizio,   gli
          emittenti  quotati  aventi  l'Italia  come   Stato   membro
          d'origine mettono a disposizione  del  pubblico  presso  la
          sede sociale, sul sito Internet e con  le  altre  modalita'
          previste  dalla  Consob  con  regolamento,   la   relazione
          finanziaria annuale, comprendente il progetto  di  bilancio
          di esercizio o, per le societa'  che  abbiano  adottato  il
          sistema  di  amministrazione  e  controllo  dualistico,  il
          bilancio di esercizio, nonche' il bilancio consolidato, ove
          redatto,  la  relazione  sulla  gestione  e  l'attestazione
          prevista all'art. 154-bis, comma 5. Nelle ipotesi  previste
          dall'art. 2409-terdecies, secondo comma, del codice civile,
          in luogo del bilancio di esercizio, e' pubblicato, ai sensi
          del presente comma, il progetto di bilancio  di  esercizio.
          La relazione di revisione redatta  dal  revisore  legale  o
          dalla societa' di revisione  legale  nonche'  la  relazione
          indicata  nell'art.  153   sono   messe   integralmente   a
          disposizione del pubblico entro il medesimo termine. 
              1-bis. Tra la pubblicazione di cui al comma 1 e la data
          dell'assemblea convocata  ai  sensi  degli  articoli  2364,
          secondo  comma,  e  2364-bis,  secondo  comma,  del  codice
          civile, intercorrono non meno di ventuno giorni. 
              1-ter. In deroga all'art. 2429, primo comma, del codice
          civile il progetto di bilancio di esercizio  e'  comunicato
          dagli amministratori al collegio sindacale e alla  societa'
          di revisione,  con  la  relazione  sulla  gestione,  almeno
          quindici giorni prima della pubblicazione di cui  al  comma
          1. 
              2. Entro  sessanta  giorni  dalla  chiusura  del  primo
          semestre  dell'esercizio,  gli  emittenti  quotati   aventi
          l'Italia  come  Stato  membro  d'origine   pubblicano   una
          relazione finanziaria semestrale comprendente  il  bilancio
          semestrale  abbreviato,  la  relazione   intermedia   sulla
          gestione e l'attestazione prevista  dall'  art.  154-bis  ,
          comma 5. La relazione sul  bilancio  semestrale  abbreviato
          del revisore legale o della societa' di  revisione  legale,
          ove redatta, e' pubblicata integralmente entro il  medesimo
          termine. 
              3. Il bilancio semestrale abbreviato di cui al comma 2,
          e'   redatto   in   conformita'   ai   principi   contabili
          internazionali  applicabili  riconosciuti  nella  Comunita'
          europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002  .  Tale
          bilancio e' redatto in  forma  consolidata  se  l'emittente
          quotato avente l'Italia  come  Stato  membro  d'origine  e'
          obbligato a redigere il bilancio consolidato. 
              4. La  relazione  intermedia  sulla  gestione  contiene
          almeno riferimenti  agli  eventi  importanti  che  si  sono
          verificati nei primi sei mesi dell'esercizio  e  alla  loro
          incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente  a
          una descrizione dei principali rischi e  incertezze  per  i
          sei mesi restanti dell'esercizio. Per gli emittenti  azioni
          quotate aventi l'Italia come  Stato  membro  d'origine,  la
          relazione intermedia  sulla  gestione  contiene,  altresi',
          informazioni   sulle   operazioni   rilevanti   con   parti
          correlate. 
              5. Gli emittenti azioni quotate  aventi  l'Italia  come
          Stato membro  d'origine  pubblicano,  entro  quarantacinque
          giorni dalla chiusura del primo e del  terzo  trimestre  di
          esercizio,  un  resoconto  intermedio   di   gestione   che
          fornisce: 
              a)   una   descrizione   generale   della    situazione
          patrimoniale e dell'andamento  economico  dell'emittente  e
          delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento; 
              b) un'illustrazione  degli  eventi  rilevanti  e  delle
          operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento
          e  la  loro   incidenza   sulla   situazione   patrimoniale
          dell'emittente e delle sue imprese controllate. 
              6.  La   Consob,   in   conformita'   alla   disciplina
          comunitaria, stabilisce con regolamento: 
              a) le modalita' di pubblicazione dei documenti  di  cui
          ai commi 1, 2 e 5; 
              b) i casi di esenzione  dall'obbligo  di  pubblicazione
          delle relazioni finanziarie; 
              c) il contenuto  delle  informazioni  sulle  operazioni
          rilevanti con parti correlate di cui al comma 4; 
              d) le modalita' di applicazione del  presente  articolo
          per gli emittenti quote di fondi chiusi. 
              7. Fermi restando i poteri previsti dall'  art.  157  ,
          comma 2, la Consob, nel caso in cui abbia accertato  che  i
          documenti che compongono le relazioni finanziarie di cui al
          presente articolo non  sono  conformi  alle  norme  che  ne
          disciplinano la redazione, puo' chiedere  all'emittente  di
          rendere pubblica tale  circostanza  e  di  provvedere  alla
          pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a
          ripristinare una corretta informazione del mercato.».