Art. 6 
 
 
                               Durata 
 
  1. Il regolamento del fondo o lo statuto della Sicav o della  Sicaf
fissa il termine di durata dell'Oicr in coerenza con la natura  degli
investimenti. Nel caso di un fondo il termine non puo' in  ogni  caso
essere superiore al termine di durata del gestore. 
  2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la durata degli  Oicr
chiusi non puo' essere superiore a cinquanta anni, escluso il periodo
di proroga di cui all'articolo 11, comma 2.