Art. 7 OICVM italiani 1. Il patrimonio degli OICVM italiani e' investito nei beni previsti dalla direttiva 2009/65/CE, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del TUF, in attuazione delle disposizioni dell'UE in materia di OICVM. 2. Gli OICVM italiani possono essere istituiti solamente nella forma di fondo comune di investimento aperto o di Sicav.
Note all'art. 7: La direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e' pubblicato nella GU L 302 del 17.11.2009. Per il riferimento al testo del comma 1 dell'art. 6 del d.lgs. n. 58 del 1998 vedasi nelle Note all'art. 4.