Art. 7 
 
 
                           OICVM italiani 
 
  1. Il  patrimonio  degli  OICVM  italiani  e'  investito  nei  beni
previsti dalla direttiva 2009/65/CE, nel rispetto dei  limiti  e  dei
criteri stabiliti dalla Banca d'Italia,  ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 1, lettera  c),  del  TUF,  in  attuazione  delle  disposizioni
dell'UE in materia di OICVM. 
  2. Gli OICVM italiani  possono  essere  istituiti  solamente  nella
forma di fondo comune di investimento aperto o di Sicav. 
 
          Note all'art. 7: 
              La direttiva 2009/65/CE del Parlamento  Europeo  e  del
          Consiglio del 13 luglio 2009 concernente  il  coordinamento
          delle    disposizioni    legislative,    regolamentari    e
          amministrative   in    materia    di    taluni    organismi
          d'investimento collettivo in valori  mobiliari  (OICVM)  e'
          pubblicato nella GU L 302 del 17.11.2009. 
              Per il riferimento al testo del comma 1 dell'art. 6 del
          d.lgs. n. 58 del 1998 vedasi nelle Note all'art. 4.