Art. 8 
 
 
                         FIA italiani aperti 
 
  1. I FIA italiani possono essere istituiti in forma  aperta  se  il
relativo patrimonio e' investito,  nel  rispetto  dei  limiti  e  dei
criteri stabiliti dalla Banca d'Italia,  ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 1, lettera c), del TUF: 
  a) nei beni previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e c); 
  b) nei beni indicati dall'articolo  4,  comma  1,  lettera  b),  in
misura non superiore al 20 per cento. 
  2. L'investimento del patrimonio dei FIA in quote o azioni di  Oicr
aperti non quotati non viene computato nel calcolo del limite del  20
per cento di cui al comma 1, lettera b). 
 
          Note all'art. 8: 
              Per il riferimento al testo del comma 1 dell'art. 6 del
          citato decreto legislativo n. 58 del 1998 vedasi nelle Note
          all'art. 4.