Art. 13 
 
 
                     Inefficacia della garanzia 
 
  1. Fatte salve le ulteriori ipotesi  previste  o  desumibili  dalla
normativa di riferimento, la garanzia del Fondo e' inefficace qualora
risulti che  sia  stata  concessa  sulla  base  di  dati,  notizie  o
dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se  quantitativamente  e
qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilita' all'intervento
del Fondo, ove risulti che tale non veridicita' di  dati,  notizie  o
dichiarazioni era nota all'intermediario aderente all'iniziativa. 
  2. L'INPS rilevata la  circostanza  che  potrebbe  dar  luogo  alla
inefficacia della garanzia o alla decadenza  ai  sensi  del  presente
decreto, comunica agli intermediari  aderenti  entro  il  termine  di
trenta giorni l'avvio del relativo procedimento.