Art. 2 
 
 
Modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia
              e delle finanze 3 settembre 2008, n. 156 
 
  1. L'articolo 3, comma 4, del regolamento di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2008, n.  156,  e'
cosi' riformulato: 
    «4. La quota  preliminarmente  assegnabile  e'  ripartita  tra  i
soggetti di  cui  al  comma  1,  nell'ambito  delle  quote  generiche
richieste  in  relazione  alla  rispettiva  capacita'   convenzionale
definita  come  la  somma  della  media  dei  quantitativi   di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettera g),  e  della  capacita'  produttiva
annua di cui all'articolo  2,  comma  1,  lettera  d)  del  soggetto,
entrambe rapportate  ai  rispettivi  valori  totali  e  moltiplicate,
rispettivamente, per i coefficienti 0,5 e 0,5. Ai  fini  del  calcolo
della predetta capacita' convenzionale sono tenuti in  considerazione
i soli soggetti che richiedono quote generiche.». 
 
          Note all'art. 2: 
              Il testo dell'articolo 3, comma 4, del  regolamento  di
          cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3
          settembre  2008,  n.  156   (Regolamento   concernente   le
          modalita'  di  applicazione   dell'accisa   agevolata   sul
          prodotto denominato  «biodiesel»,  ai  sensi  dell'articolo
          22-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504),
          riformulato dal presente decreto, e' stato pubblicato nella
          Gazz. Uff. 11 ottobre 2008, n. 239.