Art. 2 Modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2008, n. 156 1. L'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2008, n. 156, e' cosi' riformulato: «4. La quota preliminarmente assegnabile e' ripartita tra i soggetti di cui al comma 1, nell'ambito delle quote generiche richieste in relazione alla rispettiva capacita' convenzionale definita come la somma della media dei quantitativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), e della capacita' produttiva annua di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del soggetto, entrambe rapportate ai rispettivi valori totali e moltiplicate, rispettivamente, per i coefficienti 0,5 e 0,5. Ai fini del calcolo della predetta capacita' convenzionale sono tenuti in considerazione i soli soggetti che richiedono quote generiche.».
Note all'art. 2: Il testo dell'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2008, n. 156 (Regolamento concernente le modalita' di applicazione dell'accisa agevolata sul prodotto denominato «biodiesel», ai sensi dell'articolo 22-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504), riformulato dal presente decreto, e' stato pubblicato nella Gazz. Uff. 11 ottobre 2008, n. 239.