Art. 11 
 
 
               Procedimento ordinario di comunicazione 
                 delle informazioni o delle analisi 
 
  1. Fuori dai casi di cui agli articoli 12 e  13,  la  richiesta  di
informazioni  o  di  analisi  e'  trattata  dall'autorita'  nazionale
competente incaricata dell'applicazione della legge cui  la  medesima
richiesta e' stata presentata. 
  2. Fuori dai casi  di  cui  agli  articoli  12  e  13,  l'autorita'
nazionale  competente  incaricata   dell'applicazione   della   legge
risponde entro i seguenti termini: 
    a) sette giorni dalla data di ricevimento  della  richiesta,  nel
caso in cui essa riguardi i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2,
della  decisione  2002/584/GAI  del  Consiglio  del  13  giugno  2002
relativa al mandato di arresto europeo e le informazioni o le analisi
richieste sono conservate in una banca dati alla  quale  un'autorita'
nazionale competente incaricata dell'applicazione  della  legge  puo'
accedere direttamente; 
    b) quattordici giorni dalla data di ricevimento  della  richiesta
negli altri casi. 
  3. Nel caso in cui non risulti possibile rispondere alla  richiesta
di informazioni o  analisi  entro  i  termini  di  cui  al  comma  2,
l'autorita' nazionale competente incaricata  dell'applicazione  della
legge provvede a comunicare al  soggetto  richiedente  i  motivi  del
ritardo e il nuovo termine entro il quale  e'  possibile  fornire  la
risposta. A tal  fine  l'autorita'  nazionale  competente  incaricata
dell'applicazione  della  legge  utilizza  il   formulario   di   cui
all'Allegato A della decisione quadro. 
 
          Note all'art. 11: 
              - La decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno
          2002, e' pubblicata nella G.U.C.E. 18  luglio  2002,  n.  L
          190.