Art. 11 Procedimento ordinario di comunicazione delle informazioni o delle analisi 1. Fuori dai casi di cui agli articoli 12 e 13, la richiesta di informazioni o di analisi e' trattata dall'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge cui la medesima richiesta e' stata presentata. 2. Fuori dai casi di cui agli articoli 12 e 13, l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge risponde entro i seguenti termini: a) sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nel caso in cui essa riguardi i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo e le informazioni o le analisi richieste sono conservate in una banca dati alla quale un'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge puo' accedere direttamente; b) quattordici giorni dalla data di ricevimento della richiesta negli altri casi. 3. Nel caso in cui non risulti possibile rispondere alla richiesta di informazioni o analisi entro i termini di cui al comma 2, l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge provvede a comunicare al soggetto richiedente i motivi del ritardo e il nuovo termine entro il quale e' possibile fornire la risposta. A tal fine l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge utilizza il formulario di cui all'Allegato A della decisione quadro.
Note all'art. 11: - La decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, e' pubblicata nella G.U.C.E. 18 luglio 2002, n. L 190.