Art. 2 
 
 
  Requisiti di eta' e di idoneita' fisica, psichica e attitudinale 
 
  1. Per l'accesso al ruolo dei  vigili  del  fuoco  in  qualita'  di
atleta del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, di  cui  al
decreto del Ministro dell'interno 21 ottobre  2013,  si  applicano  i
limiti di eta' previsti dall'articolo 28 della legge 4 novembre 2010,
n. 183. I requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale sono
quelli di cui al decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008,  n.
78, con le seguenti deroghe: 
  a) per quel che concerne la statura, non si  applica  il  parametro
stabilito dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri  22
luglio 1987, n. 411, cui fa riferimento l'articolo 1,  comma  1,  del
decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78; 
  b) non si applicano i parametri stabiliti dall'articolo 1, comma 1,
lettere c), d), f) e g) del  decreto  del  Ministro  dell'interno  11
marzo 2008, n. 78, per quel che concerne,  rispettivamente,  il  peso
corporeo, la normalita' del senso luminoso  e  cromatico,  l'acutezza
visiva e la capacita' uditiva. 
  2. Con riferimento alle cause di non idoneita' per  l'accesso  alla
qualifica  di  vigile  del  fuoco  in  qualita'  di  atleta,  ed   in
particolare alla  presenza  di  sostanze  proibite,  oltre  a  quelle
previste  dall'allegato  B,  punto  4,  del  decreto   del   Ministro
dell'interno  11  marzo  2008,  n.  78,  si  applicano  anche  quelle
individuate  dalla  Prohibited  List  del  World  Anti-Doping   Code,
pubblicata annualmente dall'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA). 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Per  i   riferimenti   al   decreto   del   Ministro
          dell'interno 21  ottobre  2013,  si  vedano  le  note  alle
          premesse. 
              - Per il testo dell'art.  28  della  legge  4  novembre
          2010, n. 183 si vedano le note alle premesse. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          22 luglio 1987, n. 411 (Specifici limiti di altezza per  la
          partecipazione ai concorsi pubblici)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 1987, n. 236. 
              - Il testo dell'art. 1, comma 1, del citato decreto del
          Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78 e' il seguente: 
              «Art. 1 (Requisiti di idoneita'  fisica  e  psichica  e
          cause di non idoneita'). - 1. Fermo restando il  limite  di
          altezza di cui al comma  2  dell'art.  3  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 22  luglio  1987,  n.
          411,  che  si   applica   anche   alle   altre   qualifiche
          disciplinate  nel  presente   articolo,   l'ammissione   ai
          concorsi pubblici per l'accesso  alle  qualifiche  iniziali
          dei ruoli dei vigili  del  fuoco,  degli  ispettori  e  dei
          sostituti direttori antincendi e  del  personale  direttivo
          del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e'  soggetta  alla
          verifica del possesso dei seguenti requisiti  di  idoneita'
          fisica e psichica: 
              a) sana e robusta costituzione fisica; 
              b) piena integrita' psichica; 
              c)  peso  corporeo  contenuto   nei   limiti   indicati
          nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del
          presente regolamento; 
              d) normalita' del senso luminoso e cromatico; nei  casi
          dubbi l'eventuale giudizio di non idoneita', ai  sensi  del
          presente punto,  deve  essere  comunque  sempre  supportato
          dall'esecuzione di un esame con anomaloscopio di Nagel; 
              e) normalita' del campo visivo, della motilita' oculare
          e del senso stereoscopico; 
              f) acutezza visiva: 
              1) per la  qualifica  di  vigile  del  fuoco,  acutezza
          visiva naturale non inferiore a  14/10  complessivi,  quale
          somma del visus  dei  due  occhi,  con  non  meno  di  6/10
          nell'occhio che vede meno. Non e' ammessa la correzione con
          lenti; 
              2) per le restanti qualifiche di cui al presente comma,
          acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi,
          quale somma del visus dei due occhi, con non meno  di  6/10
          nell'occhio che vede meno. E'  ammessa  la  correzione  con
          lenti di qualsiasi valore diottrico, purche' la  differenza
          tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie; 
                g) capacita' uditiva: soglia  audiometrica,  rilevata
          per ciascun orecchio, non superiore a 25 decibel, calcolata
          come media delle frequenze 500 - 1000 -  2000  -  3000  Hz;
          soglia audiometrica, rilevata  per  ciascun  orecchio,  non
          superiore a 45 decibel, rilevata sulle frequenze di 4000  -
          6000 - 8000 Hz. E' escluso l'uso delle protesi acustiche.». 
              - Il testo del punto 4,  dell'allegato  B,  del  citato
          decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n.  78  e'
          il seguente: 
              «4. La  presenza  nelle  urine  e/o  in  altri  liquidi
          biologici e/o nelle  formazioni  pilifere  di  una  o  piu'
          sostanze stupefacenti o psicotrope o dei  loro  metaboliti,
          accertata con i relativi test tossicologici;».