Art. 2 Requisiti di eta' e di idoneita' fisica, psichica e attitudinale 1. Per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di atleta del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, di cui al decreto del Ministro dell'interno 21 ottobre 2013, si applicano i limiti di eta' previsti dall'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183. I requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale sono quelli di cui al decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, con le seguenti deroghe: a) per quel che concerne la statura, non si applica il parametro stabilito dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, cui fa riferimento l'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78; b) non si applicano i parametri stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettere c), d), f) e g) del decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, per quel che concerne, rispettivamente, il peso corporeo, la normalita' del senso luminoso e cromatico, l'acutezza visiva e la capacita' uditiva. 2. Con riferimento alle cause di non idoneita' per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco in qualita' di atleta, ed in particolare alla presenza di sostanze proibite, oltre a quelle previste dall'allegato B, punto 4, del decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, si applicano anche quelle individuate dalla Prohibited List del World Anti-Doping Code, pubblicata annualmente dall'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA).
Note all'art. 2: - Per i riferimenti al decreto del Ministro dell'interno 21 ottobre 2013, si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell'art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183 si vedano le note alle premesse. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411 (Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 1987, n. 236. - Il testo dell'art. 1, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78 e' il seguente: «Art. 1 (Requisiti di idoneita' fisica e psichica e cause di non idoneita'). - 1. Fermo restando il limite di altezza di cui al comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, che si applica anche alle altre qualifiche disciplinate nel presente articolo, l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' soggetta alla verifica del possesso dei seguenti requisiti di idoneita' fisica e psichica: a) sana e robusta costituzione fisica; b) piena integrita' psichica; c) peso corporeo contenuto nei limiti indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento; d) normalita' del senso luminoso e cromatico; nei casi dubbi l'eventuale giudizio di non idoneita', ai sensi del presente punto, deve essere comunque sempre supportato dall'esecuzione di un esame con anomaloscopio di Nagel; e) normalita' del campo visivo, della motilita' oculare e del senso stereoscopico; f) acutezza visiva: 1) per la qualifica di vigile del fuoco, acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede meno. Non e' ammessa la correzione con lenti; 2) per le restanti qualifiche di cui al presente comma, acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede meno. E' ammessa la correzione con lenti di qualsiasi valore diottrico, purche' la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie; g) capacita' uditiva: soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 25 decibel, calcolata come media delle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz; soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 45 decibel, rilevata sulle frequenze di 4000 - 6000 - 8000 Hz. E' escluso l'uso delle protesi acustiche.». - Il testo del punto 4, dell'allegato B, del citato decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78 e' il seguente: «4. La presenza nelle urine e/o in altri liquidi biologici e/o nelle formazioni pilifere di una o piu' sostanze stupefacenti o psicotrope o dei loro metaboliti, accertata con i relativi test tossicologici;».