Art. 3 
 
 
                          Bando di concorso 
 
  1. Il bando di  concorso  e'  emanato  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  nonche'  sul  sito
internet www.vigilfuoco.it.  Il  decreto,  in  conformita'  a  quanto
stabilito dal presente regolamento, indica: 
  a) il  numero  dei  posti  messi  a  concorso  per  ciascuna  delle
discipline sportive  interessate,  ovvero  per  ciascuna  specialita'
esistente nell'ambito delle  stesse,  tenuto  conto  prioritariamente
delle discipline olimpiche e delle discipline sportive praticate  dai
gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  b) le modalita' di svolgimento del concorso; 
  c) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso; 
  d) le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione; 
  e) le modalita' di presentazione  dei  titoli  valutabili  ai  fini
della formazione della graduatoria, nonche' i criteri di  valutazione
e i punteggi massimi attribuibili  a  ciascuno  di  essi  nei  limiti
indicati nella tabella A allegata al  presente  regolamento,  che  ne
costituisce parte integrante; 
  f) ogni altra prescrizione o  notizia  utile  all'espletamento  del
concorso.