Art. 3 Bando di concorso 1. Il bando di concorso e' emanato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' sul sito internet www.vigilfuoco.it. Il decreto, in conformita' a quanto stabilito dal presente regolamento, indica: a) il numero dei posti messi a concorso per ciascuna delle discipline sportive interessate, ovvero per ciascuna specialita' esistente nell'ambito delle stesse, tenuto conto prioritariamente delle discipline olimpiche e delle discipline sportive praticate dai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; b) le modalita' di svolgimento del concorso; c) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso; d) le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione; e) le modalita' di presentazione dei titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria, nonche' i criteri di valutazione e i punteggi massimi attribuibili a ciascuno di essi nei limiti indicati nella tabella A allegata al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante; f) ogni altra prescrizione o notizia utile all'espletamento del concorso.