Art. 5 Titoli 1. Le categorie di titoli ed i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse sono riportati nella Tabella A, allegata al presente regolamento. 2. Ai fini della valutazione dei titoli sportivi di cui al comma 1 sono presi in considerazione solo quelli certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dalle Federazioni sportive nazionali, acquisiti a partire dai diciotto mesi precedenti la data di scadenza indicata dal bando come termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Solo nel caso di manifestazioni con cadenza pluriennale, quali Olimpiadi, Campionati Mondiali ed Europei, si terra' conto esclusivamente di titoli conseguiti nell'ultima edizione che ha avuto luogo, anche oltre il termine di diciotto mesi sopra indicato. 3. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte dal presidente e da tutti i componenti della commissione, che fanno parte integrante degli atti del concorso. 4. Ai fini dell'assegnazione ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in qualita' di atleta, del personale appartenente al Corpo, ai sensi dell'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano i titoli previsti nella Tabella A di cui al comma 1. 5. Ai fini dell'assegnazione ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in qualita' di tecnico, del personale appartenente al Corpo, ai sensi dell'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano i titoli previsti nella Tabella B allegata al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 147 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si vedano le note alle premesse.