Art. 5 
 
 
                               Titoli 
 
  1. Le categorie di titoli ed i punteggi  massimi  da  attribuire  a
ciascuna di esse sono riportati nella Tabella A, allegata al presente
regolamento. 
  2. Ai fini della valutazione dei titoli sportivi di cui al comma  1
sono presi in considerazione solo  quelli  certificati  dal  Comitato
Olimpico Nazionale Italiano o dalle Federazioni  sportive  nazionali,
acquisiti a partire dai diciotto mesi precedenti la data di  scadenza
indicata dal bando come termine  utile  per  la  presentazione  delle
domande di ammissione al concorso. Solo nel  caso  di  manifestazioni
con cadenza pluriennale,  quali  Olimpiadi,  Campionati  Mondiali  ed
Europei,  si  terra'  conto  esclusivamente  di   titoli   conseguiti
nell'ultima edizione che ha avuto luogo, anche oltre  il  termine  di
diciotto mesi sopra indicato. 
  3. I titoli valutati ed  i  relativi  punteggi  sono  riportati  su
apposite schede individuali, sottoscritte dal presidente e da tutti i
componenti della commissione, che fanno parte integrante  degli  atti
del concorso. 
  4. Ai fini dell'assegnazione ai gruppi sportivi del Corpo nazionale
dei  vigili  del  fuoco,  in  qualita'  di  atleta,   del   personale
appartenente al Corpo, ai  sensi  dell'articolo  147,  comma  1,  del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si  applicano  i  titoli
previsti nella Tabella A di cui al comma 1. 
  5. Ai fini dell'assegnazione ai gruppi sportivi del Corpo nazionale
dei  vigili  del  fuoco,  in  qualita'  di  tecnico,  del   personale
appartenente al Corpo, ai  sensi  dell'articolo  147,  comma  1,  del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si  applicano  i  titoli
previsti nella Tabella B allegata al  presente  regolamento,  che  ne
costituisce parte integrante. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il testo dell'art. 147 del decreto legislativo 13
          ottobre 2005, n. 217 si vedano le note alle premesse.