Art. 6 Graduatorie 1. Con decreto del Capo del Dipartimento sono approvate le graduatorie finali relative alle singole discipline sportive sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli e sono dichiarati vincitori del concorso medesimo i candidati utilmente collocati in ogni singola graduatoria, ivi compresi quelli derivanti dalle categorie riservatarie, che hanno conseguito un punteggio minimo specificato, per ogni singola disciplina, sul bando di concorso. 2. Il decreto di cui al comma 1 e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet www.vigilfuoco.it 3. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco e ammessi a frequentare uno specifico corso di formazione prescritto per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di atleta nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.