Art. 6 
 
 
                             Graduatorie 
 
  1.  Con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  sono  approvate  le
graduatorie finali relative alle singole  discipline  sportive  sulla
base dei punteggi complessivi attribuiti  ai  candidati  in  sede  di
valutazione dei titoli  e  sono  dichiarati  vincitori  del  concorso
medesimo i candidati utilmente collocati in ogni singola graduatoria,
ivi compresi quelli derivanti dalle categorie riservatarie, che hanno
conseguito  un  punteggio  minimo  specificato,  per   ogni   singola
disciplina, sul bando di concorso. 
  2. Il decreto di cui  al  comma  1  e'  pubblicato  nel  Bollettino
ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sul sito internet www.vigilfuoco.it 
  3. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del  fuoco
e ammessi a frequentare uno specifico corso di formazione  prescritto
per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di atleta nei
gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.