IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2013  -
secondo semestre, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B; 
  Visto il codice della navigazione, approvato con regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327; 
  Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della  navigazione
(navigazione marittima), approvato con decreto del  Presidente  della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; 
  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  recante  adesione  alla
Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente
di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a  Londra
il 7 luglio 1978, e sua esecuzione; 
  Visto il decreto  legislativo  27  luglio  1999,  n.  271,  recante
adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute  dei  lavoratori
marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
13 ottobre 2003, n. 305; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005,  n.  108,  concernente
l'attuazione  della   direttiva   1999/63/CE   relativa   all'accordo
sull'organizzazione  dell'orario  di  lavoro  della  gente  di  mare,
concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA)  e
dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea
(FST); 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005,  n.  119,  concernente
l'attuazione della  direttiva  2002/84/CE  in  materia  di  sicurezza
marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi; 
  Visto il  decreto  legislativo  7  luglio  2011,  n.  136,  recante
attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi
di formazione per la gente di mare; 
  Viste le Risoluzioni 1 e 2  adottate  in  Manila  dalla  Conferenza
delle  Parti  alla  Convenzione  Internazionale  sugli  standards  di
addestramento e tenuta della Guardia (Convenzione STCW'78) dal 21  al
25 giugno 2010; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n.  72,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,   ai   sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del 4 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del  23
dicembre 2014 concernente la rimodulazione, il numero  ed  i  compiti
degli uffici dirigenziali di livello non generale; 
  Visto il decreto direttoriale del Ministero dei trasporti  8  marzo
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del  28  marzo  2007,
recante procedura per il riconoscimento d'idoneita' allo  svolgimento
dei corsi di addestramento per il personale marittimo; 
  Considerato che il Ministero delle  infrastrutture  e  trasporti  -
Direzione generale per la  vigilanza  sulle  autorita'  portuali,  le
infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per  vie  d'acqua
interne  e'  Focal  Point  presso   l'Organizzazione   Internazionale
Marittima (IMO)  e  presso  l'Agenzia  Marittima  Europea  (EMSA)  in
materia di formazione ed addestramento del personale marittimo; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 maggio 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  dello   sviluppo
economico, del lavoro e delle politiche sociali e  della  salute,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze,
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica ai lavoratori marittimi italiani,
ai lavoratori marittimi di Stati  membri  dell'Unione  europea  ed  a
quelli di Paesi terzi titolari di un certificato  rilasciato  da  uno
Stato membro dell'Unione europea, che prestano servizio  a  bordo  di
navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima ad
eccezione: 
  a) delle navi militari o destinate al trasporto truppe o altre navi
di  proprieta'  o  gestite   dagli   Stati   che   siano   utilizzate
esclusivamente per servizi governativi non commerciali; 
  b) delle navi da pesca; 
  c) delle unita'  da  diporto  che  non  effettuano  alcun  traffico
commerciale; 
  d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              Il testo dell'articolo 1, comma 1, e  dell'allegato  B)
          della legge 7 ottobre 2014, n. 154, (Delega al Governo  per
          il recepimento delle direttive europee  e  l'attuazione  di
          altri atti  dell'Unione  europea  -  Legge  di  delegazione
          europea 2013 - secondo semestre), pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 28 ottobre 2014, n. 251, e' il seguente: 
              «Art.  1.  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione   di
          direttive europee) 
              1. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare,  secondo  le
          procedure,  i  principi  e  i  criteri  direttivi  di   cui
          agliarticoli 31e32dellalegge 24 dicembre 2012,  n.  234,  i
          decreti  legislativi  per  l'attuazione   delle   direttive
          elencate negliallegati AeBalla presente legge. 
              (Omissis).»; 
              Allegato B 
              (Articolo 1, comma 1 e 3) 
              «(Omissis). 
              2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 novembre 2012, che  modifica  la  direttiva  2008/106/CE
          concernente i requisiti minimi di formazione per  la  gente
          di  mare  (termine  di  recepimento:  4  luglio  2014;  per
          l'articolo 1, punto 5, termine di  recepimento:  4  gennaio
          2015) 
              (Omissis)». 
              Il regio decreto 30 marzo 1942, n.  327  (Codice  della
          navigazione) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 15  febbraio
          1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione
          del codice della navigazione -  Navigazione  marittima)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n.  94,
          S.O. 
              Il testo dell'articolo 14 della legge 23  agosto  1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214,  S.O.),
          e' il seguente: 
              «Art. 14. (Decreti legislativi) 
              1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai  sensi
          dell'articolo  76  della  Costituzione  sono  emanati   dal
          Presidente  della  Repubblica  con  la   denominazione   di
          «decreto legislativo» e con l'indicazione,  nel  preambolo,
          della  legge  di  delegazione,  della   deliberazione   del
          Consiglio  dei  ministri  e  degli  altri  adempimenti  del
          procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259  (Codice
          delle  comunicazioni  elettroniche)  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214 - S.O. n. 150. 
              La legge  21  novembre  1985,  n.  739  (Adesione  alla
          convenzione del 1978 sulle norme relative  alla  formazione
          della gente di mare,  al  rilascio  dei  brevetti  ed  alla
          guardia,  adottata  a  Londra  il  7  luglio  1978,  e  sua
          esecuzione)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  16
          dicembre 1985, n. 295 - S.O. 
              Il  decreto  legislativo  27  luglio   1999,   n.   271
          (Adeguamento della normativa sulla sicurezza e  salute  dei
          lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca
          nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485) e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185 -
          S.O. n. 151). 
              Il decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 13 ottobre  2003,  n.  305  (Regolamento  recante
          attuazione  della  direttiva  2001/106/CE  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001 che  abroga  e
          sostituisce il decreto 19 aprile 2000, n. 432, del Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  concernente   il
          regolamento  di  recepimento   della   direttiva   95/21/CE
          relativa all'attuazione  di  norme  internazionali  per  la
          sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le
          condizioni di vita e di lavoro  a  bordo,  come  modificata
          dalle  direttive  98/25/CE,   98/42/CE   e   99/97/CE)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13  novembre  2003,  n.
          264. 
              Il  decreto  legislativo  27  maggio   2005,   n.   108
          (Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo
          sull'organizzazione dell'orario di lavoro  della  gente  di
          mare, concluso dall'Associazione armatori  della  Comunita'
          europea  (ECSA)  e  dalla  Federazione  dei  sindacati  dei
          trasportatori dell'Unione  europea  -  FST)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2005, n. 145. 
              Il  decreto  legislativo  27  maggio   2005,   n.   119
          (Attuazione  della  direttiva  2002/84/CE  in  materia   di
          sicurezza  marittima  e  di  prevenzione  dell'inquinamento
          provocato da navi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4
          luglio 2005, n. 153. 
              Il  decreto  legislativo  7   luglio   2011,   n.   136
          (Attuazione  della  direttiva  2008/106/CE  concernente   i
          requisiti minimi di formazione per la  gente  di  mare)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2011, n. 185,
          S.O. n. 187. 
              Le Risoluzioni 1 e 2  alla  Convenzione  Internazionale
          sugli standards di addestramento  e  tenuta  della  guardia
          (Convenzione   STCW'78),    adottate    dalla    Conferenza
          diplomatica delle Parti che si e' tenuta nelle Filippine, a
          Manila,   dal   21   al   25   giugno   2010,   contengono,
          rispettivamente,  il   testo   emendato   dellaConvenzionee
          delCodice (Parte A e Parte B). 
              Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
          febbraio 2014, n. 72  (Regolamento  di  organizzazione  del
          Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  ai  sensi
          dell'articolo 2 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  8  maggio
          2014, n. 105. 
              Il decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti del 4 agosto 2014 (Rimodulazione, il numero ed  i
          compiti degli uffici dirigenziali di livello non  generale)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2014. 
              Il decreto direttoriale del Ministero dei  trasporti  8
          marzo 2007 (Procedura  per  il  riconoscimento  d'idoneita'
          allo  svolgimento  dei  corsi  di  addestramento   per   il
          personale marittimo) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          28 marzo 2007, n. 73.