Art. 10 
 
 
                          Norme di qualita' 
 
  1. Le autorita' competenti di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 5,  6
e 7, garantiscono che le  attivita'  di  formazione,  di  valutazione
delle competenze,  di  certificazione,  incluse  quelle  mediche,  di
convalida di riconoscimento e di rinnovo, incluse  quelle  svolte  da
enti, istituti o societa', sono costantemente controllate  attraverso
un sistema di gestione della qualita' che assicuri  il  conseguimento
degli obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche  e
l'esperienza di istruttori ed esaminatori, conformemente alla sezione
A-I/8 del codice STCW. 
  2. Le autorita' competenti di cui all'articolo 3, commi 1, 2,  5  e
6, garantiscono che gli obiettivi di  istruzione  e  formazione  e  i
relativi  livelli  qualitativi  di  competenza  da  conseguire   sono
chiaramente definiti e sono identificati i livelli di conoscenza,  di
apprendimento e di capacita' professionali adeguati agli esami e alle
valutazioni previsti dalla Convenzione STCW. 
  3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  opera
il Comitato di valutazione indipendente, composto  da  rappresentanti
delle  amministrazioni  competenti,  il  quale,  ad  intervalli   non
superiori a cinque anni, effettua una valutazione sulle autorita'  di
cui all'articolo 3, relativamente al sistema di  valutazione  e  alla
gestione del sistema di abilitazione ed in particolare valuta che: 
  a) le misure interne di verifica e controllo della  gestione  e  le
attivita' conseguenti sono conformi  alle  disposizioni  previste  ed
alle procedure formali e sono idonee ad assicurare  il  conseguimento
degli obiettivi definiti; 
  b) i risultati di ogni valutazione indipendente sono documentati  e
sottoposti all'attenzione dei responsabili del settore oggetto  della
valutazione; 
  c) sono intraprese azioni tempestive  per  rimediare  alle  carenze
riscontrate. 
  4. Entro sei mesi dalla valutazione di cui al comma 3, il Ministero
delle infrastrutture  e  dei  trasporti  coordina  e  trasmette  alla
Commissione  europea  una  relazione  sull'esito  della   valutazione
stessa, con l'indicazione degli eventuali correttivi adottati.