Art. 11 
 
 
              Rilascio e registrazione dei certificati 
 
  1. Per il rilascio di uno  dei  certificati  di  competenza  e  dei
certificati di addestramento da parte  dell'autorita'  competente  di
cui all'articolo 3, comma 3, i  lavoratori  marittimi,  ivi  compresi
quelli appartenenti agli  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea,
devono: 
  a) possedere eta' non  inferiore  a  quella  prevista  per  ciascun
certificato di competenza e dei certificati  di  addestramento  nelle
regole dell'annesso alla Convenzione STCW; 
  b) possedere i requisiti di idoneita' fisica,  in  particolare  per
quanto riguarda la vista e l'udito, previsti ed  accertati  ai  sensi
del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773,  convertito  dalla
legge 22 gennaio 1934, n. 244, e successive modificazioni; 
  c) aver effettuato  servizio  di  navigazione  e  le  attivita'  di
formazione e di addestramento prescritte  dalle  regole  dell'annesso
alla Convenzione STCW e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW,
come rese attuative con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
dei  trasporti  ai  sensi  dell'articolo   123   del   codice   della
navigazione; 
  d) aver sostenuto, con esito favorevole, l'esame atto a  dimostrare
il possesso delle competenze  del  livello  prescritte  dalle  regole
dell'annesso alla Convenzione STCW e dalle corrispondenti sezioni del
codice STCW. 
  2. Per il  rilascio  dei  certificati  di  addestramento  da  parte
dell'autorita'  competente  di  cui  all'articolo  3,  comma   5,   i
lavoratori marittimi, in possesso dei requisiti di cui  al  comma  1,
lettere  a)  e  b),  sostengono  l'esame  teorico-pratico,  dopo   la
frequenza di corsi definiti con decreto  del  Ministro  della  salute
sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il  decreto
disciplina: 
  a) i contenuti, i metodi ed i mezzi di insegnamento; 
  b) i requisiti di qualificazione dei docenti dei corsi; 
  c)  le  procedure  di  accreditamento  delle   strutture   di   cui
all'articolo 5, comma 11, e le relative norme di qualita'; 
  d) l'istituzione di  appositi  registri  dei  certificati,  atti  a
prevenire pratiche fraudolente; 
  e) i contenuti dei corsi di aggiornamento da effettuare con cadenza
quinquennale, prevedendo validita'  quinquennale  per  i  certificati
rilasciati. 
  3. Nelle more dell'adozione del  decreto  di  cui  al  comma  2,  i
certificati di addestramento rilasciati  ai  sensi  del  decreto  del
Ministro della sanita'  7  agosto  1982,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 265 del 25 settembre 1982, e del  decreto  del  Ministro
della sanita' 25 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
215 del 15 settembre 1997, da oltre 5 anni, sono  rinnovati  entro  8
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Il decreto  di  cui  al  comma  2  stabilisce  le  modalita'  di
conversione dei certificati di addestramento rilasciati ai sensi  del
comma 3. 
  5.  Per  il  rilascio  dei  certificati  da  parte   dell'autorita'
competente di cui all'articolo 3, comma  6,  i  lavoratori  marittimi
possiedono i requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e  b),  e  le
conoscenze di cui alla regola IV dell'annesso alla Convenzione STCW. 
  6. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  opera
il  registro,  anche  elettronico,  dei  certificati  di   competenza
rilasciati e convalidati dalle amministrazioni di cui all'articolo 3,
commi 3 e 7, sul quale, per ogni certificato, sono annotati: 
  a) il numero progressivo; 
  b) le generalita' del titolare; 
  c) il codice fiscale del titolare; 
  d) la data del rilascio; 
  e) l'abilitazione; 
  f) la regola di riferimento dell'annesso alla Convenzione STCW; 
  g) la scadenza, se prevista; 
  h) il rinnovo, se previsto; 
  i) eventuali limitazioni; 
  l) gli estremi degli eventuali provvedimenti di  sospensione  o  di
annullamento; 
  m) l'eventuale denuncia di distruzione, sottrazione o smarrimento; 
  n) gli estremi del rilascio di eventuali duplicati. 
  7. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  opera
il registro delle dispense concesse ai sensi dell'articolo 17. 
  8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed i Ministeri
dello sviluppo economico e della salute  comunicano  le  informazioni
concernenti i certificati di competenza, le convalide e  le  dispense
agli altri Stati membri dell'Unione europea, agli altri  Stati  parti
della Convenzione STCW ed alle  compagnie  che  intendono  verificare
l'autenticita' e la validita' dei certificati esibiti  dai  marittimi
che chiedono il riconoscimento dei loro certificati ovvero  l'imbarco
a bordo di una nave. 
  9. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  annualmente
comunica alla Commissione europea le informazioni di cui all'articolo
24 e di cui all'allegato IV del presente decreto, sui certificati  di
competenza, sulle  convalide  che  attestano  il  riconoscimento  dei
certificati  di  competenza  nonche',   su   base   volontaria,   sui
certificati di addestramento rilasciati conformemente ai capi II, III
e VII dell'allegato della Convenzione  STCW,  unicamente  a  fini  di
analisi statistica  ed  esclusivamente  ad  uso  degli  Stati  membri
dell'Unione europea e della Commissione nell'ambito dell'elaborazione
delle politiche strategiche. 
  10. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentito  il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con
proprio  decreto  determina,  secondo  criteri  di   semplificazione,
efficacia  e  funzionalita',  le  procedure   e   le   modalita'   di
autenticazione della navigazione effettuata su navi battenti bandiera
estera. 
 
          Note all'art. 11: 
              Per  il  testo  dell'articolo  123  del  codice   della
          navigazione, si veda nelle note all'art. 5.