Art. 13 
 
 
Rinnovo  dei  certificati  di  competenza  e   dei   certificati   di
                            addestramento 
 
  1. I comandanti e gli ufficiali titolari di un certificato  di  cui
all'articolo 2, comma  1,  lettere  uu),  vv)  e  zz),  rilasciato  o
riconosciuto ai sensi dei capitoli dell'allegato I, ad esclusione  di
quelli di cui al capitolo VI, che prestano servizio  in  mare  ovvero
intendono riprendere servizio in mare dopo  un  periodo  trascorso  a
terra, ad intervalli non  superiori  ai  cinque  anni,  rinnovano  il
certificato dimostrando la permanenza: 
  a) dei requisiti di idoneita' fisica di cui all'articolo 11,  comma
1, lettera b); 
  b) della competenza professionale necessaria all'assolvimento delle
funzioni relative al certificato di competenza o  al  certificato  di
addestramento da rinnovare. 
  2. I comandanti e gli ufficiali per poter proseguire il servizio di
navigazione a bordo di navi cisterna soddisfano i requisiti del comma
1,  a  intervalli  non  superiori  a  cinque  anni,  dimostrando   di
continuare a possedere la competenza professionale in materia di navi
cisterna conformemente alla sezione A-I/11, paragrafo  3  del  codice
STCW. 
  3. I radio operatori, titolari  di  un  certificato  di  competenza
rilasciato dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,  che  prestano
servizio in mare ovvero intendono riprendere servizio in mare dopo un
periodo trascorso a terra, per essere ritenuti idonei al servizio  in
mare, chiedono ad intervalli non superiori a cinque anni, il  rinnovo
del loro certificato dimostrando la permanenza: 
  a) dei requisiti di idoneita' fisica di cui all'articolo 11,  comma
1, lettera b); 
  b) della competenza professionale necessaria all'assolvimento delle
funzioni relative al certificato di competenza da rinnovare. 
  4. I comandanti, i direttori di macchina, gli ufficiali di  coperta
e di macchina ed i radio operatori,  per  proseguire  il  servizio  a
bordo di navi per le quali sono stabiliti  a  livello  internazionale
ulteriori requisiti di formazione speciale, devono aver completato la
relativa formazione. 
  5. Con provvedimenti delle autorita' competenti di cui all'articolo
3, commi 1, 2, 5 e 6, ciascuno per le materie di propria  competenza,
sono disciplinati: 
  a) le modalita' e  le  procedure  di  rinnovo  dei  certificati  di
competenza e dei certificati di addestramento di cui all'articolo  2,
comma 1, lettere uu) e vv); 
  b) le modalita' e le procedure di rinnovo delle prove documentali e
del  rilascio  dell'attestato  di  addestramento  conseguito  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettere zz) e aaa); 
  c) i corsi di aggiornamento e di  adeguamento  che  comprendono  le
modifiche intervenute nella legislazione internazionale e comunitaria
in materia di  sicurezza  della  vita  umana  in  mare  e  di  tutela
dell'ambiente marino nonche' di qualsiasi aggiornamento  dei  livelli
di competenza richiesti dalle predette normative; 
  d) i corsi di aggiornamento e di adeguamento, ai sensi della regola
I/11, sezione A-I/11, della Convenzione STCW.