Art. 13 Rinnovo dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento 1. I comandanti e gli ufficiali titolari di un certificato di cui all'articolo 2, comma 1, lettere uu), vv) e zz), rilasciato o riconosciuto ai sensi dei capitoli dell'allegato I, ad esclusione di quelli di cui al capitolo VI, che prestano servizio in mare ovvero intendono riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra, ad intervalli non superiori ai cinque anni, rinnovano il certificato dimostrando la permanenza: a) dei requisiti di idoneita' fisica di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b); b) della competenza professionale necessaria all'assolvimento delle funzioni relative al certificato di competenza o al certificato di addestramento da rinnovare. 2. I comandanti e gli ufficiali per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi cisterna soddisfano i requisiti del comma 1, a intervalli non superiori a cinque anni, dimostrando di continuare a possedere la competenza professionale in materia di navi cisterna conformemente alla sezione A-I/11, paragrafo 3 del codice STCW. 3. I radio operatori, titolari di un certificato di competenza rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, che prestano servizio in mare ovvero intendono riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra, per essere ritenuti idonei al servizio in mare, chiedono ad intervalli non superiori a cinque anni, il rinnovo del loro certificato dimostrando la permanenza: a) dei requisiti di idoneita' fisica di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b); b) della competenza professionale necessaria all'assolvimento delle funzioni relative al certificato di competenza da rinnovare. 4. I comandanti, i direttori di macchina, gli ufficiali di coperta e di macchina ed i radio operatori, per proseguire il servizio a bordo di navi per le quali sono stabiliti a livello internazionale ulteriori requisiti di formazione speciale, devono aver completato la relativa formazione. 5. Con provvedimenti delle autorita' competenti di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 5 e 6, ciascuno per le materie di propria competenza, sono disciplinati: a) le modalita' e le procedure di rinnovo dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere uu) e vv); b) le modalita' e le procedure di rinnovo delle prove documentali e del rilascio dell'attestato di addestramento conseguito di cui all'articolo 2, comma 1, lettere zz) e aaa); c) i corsi di aggiornamento e di adeguamento che comprendono le modifiche intervenute nella legislazione internazionale e comunitaria in materia di sicurezza della vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino nonche' di qualsiasi aggiornamento dei livelli di competenza richiesti dalle predette normative; d) i corsi di aggiornamento e di adeguamento, ai sensi della regola I/11, sezione A-I/11, della Convenzione STCW.