Art. 15 
 
 
           Responsabilita' delle compagnie di navigazione 
 
  1. La compagnia di navigazione assicura che a bordo  delle  proprie
navi: 
  a) i lavoratori marittimi possiedono un certificato  rilasciato  in
conformita' alle disposizioni del presente decreto; 
  b) l'equipaggio sia formato in  conformita'  alle  disposizioni  in
materia di tabella minima di sicurezza di cui all'articolo 16,  commi
4 e 5, del presente decreto; 
  c) la documentazione ed i dati  relativi  ai  lavoratori  marittimi
siano conservati, ai sensi dell'articolo 6,  comma  14,  e  tenuti  a
disposizione includendo, tra l'altro, documenti e dati relativi  alla
loro esperienza, formazione, idoneita' fisica e  competenza  ai  fini
dei compiti loro assegnati; 
  d) i lavoratori marittimi, all'atto dell'ammissione in  servizio  a
bordo di una nave, familiarizzino con i propri  compiti  specifici  e
con i regolamenti, le installazioni, le attrezzature, le procedure  e
le caratteristiche della nave, rilevanti ai  fini  dei  loro  compiti
abituali e di emergenza; 
  e) l'equipaggio sia in grado di  coordinare  le  proprie  attivita'
nelle situazioni di emergenza ed adempiere le funzioni vitali ai fini
della   sicurezza   e   della   prevenzione   o   del    contenimento
dell'inquinamento. 
  f) il personale marittimo abbia seguito  corsi  per  il  ripasso  e
l'aggiornamento dell'addestramento come  previsto  dalla  Convenzione
STCW; 
  g) la comunicazione orale sia  efficace  e  conforme  del  capo  V,
regola 14, paragrafi  3  e  4,  della  Convenzione  SOLAS  74,  nella
versione modificata; 
  2.  La  compagnia  di  navigazione,  il  comandante  ed  i   membri
dell'equipaggio sono individualmente responsabili,  ciascuno  per  la
parte di competenza, del corretto adempimento delle  disposizioni  di
cui  al  comma  1,  nonche'  dell'adozione  di  ogni   altra   misura
eventualmente  necessaria   per   assicurare   che   ciascun   membro
dell'equipaggio contribuisca, con le proprie cognizioni e  capacita',
alla sicurezza della nave. 
  3. La compagnia di navigazione fornisce al  comandante  della  nave
istruzioni scritte, secondo quanto disposto dalla regola VIII/2 della
Convenzione STCW e della sezione A-VIII/2 del codice che indicano: 
  a) le strategie e le procedure da seguire per  garantire  che  ogni
membro  dell'equipaggio  appena  imbarcato   abbia   la   ragionevole
possibilita' di familiarizzarsi con l'equipaggiamento  della  nave  e
con le procedure operative e le altre disposizioni necessarie per  il
corretto assolvimento dei propri compiti, prima che  essi  gli  siano
stati demandati. Tali strategie e procedure includono  la  previsione
di un ragionevole lasso di  tempo  durante  il  quale  il  lavoratore
marittimo neoassunto abbia l'opportunita' di conoscere: 
  1) l'equipaggiamento specifico che utilizzera' o fara' funzionare; 
  2) le procedure di guardia, di sicurezza, di tutela dell'ambiente e
di emergenza specifiche della nave e le disposizioni  necessarie  per
il corretto adempimento dei compiti assegnatigli; 
  b) la designazione di un membro esperto dell'equipaggio  che  avra'
la   responsabilita'   di   assicurargli   la   comunicazione   delle
informazioni essenziali in una lingua comprensibile. 
  4. Le compagnie di navigazione garantiscono che i  comandanti,  gli
ufficiali e il personale in servizio con funzioni  e  responsabilita'
specifiche a  bordo  delle  proprie  navi  ro-ro  passeggeri  abbiano
completato  la  formazione  necessaria  per  acquisire  le  capacita'
adeguate al compito da svolgere e alle funzioni e responsabilita'  da
assumere, tenendo  conto  degli  orientamenti  forniti  alla  sezione
B-I/14 del codice STCW. 
  5. La compagnia di navigazione assicura che a bordo  delle  proprie
navi  siano  disponibili  i  testi  delle   normative   nazionali   e
internazionali aggiornate in materia di salvaguardia della vita umana
in mare, protezione e tutela dell'ambiente marino i quali sono  messi
a disposizione dei comandanti, ufficiali e radio operatori al fine di
tenerne aggiornate le conoscenze.