Art. 16 
 
 
            Orario di lavoro e disposizioni sulla guardia 
 
  1. Il personale avente  compiti  di  ufficiale  responsabile  della
guardia ed i comuni  facenti  parte  di  una  guardia  e  coloro  che
svolgono  compiti  attinenti   alla   sicurezza,   alla   prevenzione
dell'inquinamento fruiscono, ogni ventiquattro ore, di un periodo  di
riposo della durata minima di dieci ore, suddivisibile in non piu' di
due periodi, uno dei quali ha una  durata  di  almeno  sei  ore,  con
intervalli tra i  periodi  di  riposo  consecutivi  non  superiori  a
quattordici ore. 
  2. In deroga alle prescrizioni di cui al comma 1, il periodo minimo
di riposo e' riducibile a non meno di sei  ore  consecutive,  purche'
tale riduzione non si protragga per piu' di due giorni consecutivi  e
siano fruite almeno settantasette  ore  complessive  di  riposo  ogni
sette giorni. 
  3. Il servizio di guardia di navigazione e,  laddove  attivato,  il
servizio di guardia in macchina, al fine di prevenire la fatica e non
compromettere l'efficienza di coloro  che  disimpegnano  il  servizio
stesso, sono organizzati in turni di guardia  alternati  a  turni  di
riposo la cui durata minima non e' inferiore a quanto prescritto  nei
commi 1 e 2. Il personale addetto alla prima guardia  all'inizio  del
viaggio e quello addetto alle guardie successive e'  sufficientemente
riposato e comunque idoneo al servizio. 
  4. L'organizzazione del servizio di guardia di  navigazione  e  del
servizio di guardia in macchina compete al comandante della nave  nel
rispetto  della  tabella  minima  di  sicurezza  stabilita  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 27 maggio 2005,  n.
108. Il comandante puo' delegare  l'organizzazione  del  servizio  di
guardia in macchina al direttore di macchina. 
  5. L'organizzazione dei servizi di guardia di cui al  comma  4,  e'
effettuata nel rispetto degli articoli  3,  4,  5  e  6  del  decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 108, e successive modificazioni. 
  6. Gli orari di guardia sono stabiliti in un  formato  standard  in
lingua italiana e in  inglese  ed  affissi  in  un  luogo  facilmente
accessibile. 
  7. Il comandante puo' disporre l'avvicendamento di coloro che  sono
chiamati a disimpegnare il servizio di guardia  nei  vari  turni  che
compongono il servizio stesso, tenendo conto delle esigenze operative
e delle condizioni di idoneita' al servizio delle persone impegnate. 
  8.  Nelle  situazioni  di  emergenza   ovvero   in   occasione   di
esercitazioni  volte  a  preparare  l'equipaggio  a  fronteggiare  le
situazioni di emergenza ovvero in presenza  di  situazioni  operative
eccezionali in occasione delle quali attivita'  essenziali  non  sono
rinviabili per motivi di sicurezza o di protezione ambientale  e  non
e'  stato  possibile  eseguire  tali  attivita'  in  precedenza,   il
comandante puo' disporre diversamente rispetto  a  quanto  prescritto
nel presente articolo. 
  9. Quando il marittimo e' reperibile  ha  diritto  ad  un  adeguato
periodo di riposo compensativo se il normale  periodo  di  riposo  e'
interrotto da chiamate di lavoro. 
  10. Le registrazioni delle ore di riposo giornaliere dei  marittimi
sono tenute in un  formato  standard,  nella  lingua  italiana  e  in
inglese  per  consentire  il  monitoraggio  e   la   verifica   della
conformita' al presente articolo. I marittimi  ricevono  copia  delle
registrazioni che li riguardano firmata dal comandante, o da  persona
da lui autorizzata, e dal marittimo stesso. 
  11. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1,2,3,4,5,6,7,8,9 e
10, il comandante puo' esigere lo svolgimento  delle  ore  di  lavoro
necessarie per l'immediata sicurezza  della  nave,  delle  persone  a
bordo o del carico, o per fornire assistenza ad altre navi o  persone
che si trovano in  difficolta'  in  mare  e,  quindi,  sospendere  il
programma delle ore di riposo ed esigere che  il  marittimo  effettui
tutte le ore di  lavoro  necessarie  fino  a  quando  non  sia  stata
ripristinata la situazione di normalita'; non appena ripristinata  la
normalita'  il  comandante  provvede  affinche'  tutti  i   marittimi
coinvolti, nei loro periodi di  riposo,  nelle  anzidette  operazioni
ricevano un periodo di riposo adeguato. 
  12. I comandanti, gli  ufficiali  e  gli  altri  marittimi,  mentre
svolgono i rispettivi compiti di sicurezza, di protezione e di tutela
dell'ambiente marino devono avere un limite di tasso  alcolemico  non
superiore allo 0,05 per cento o a 0,25 mg/l di alcol nell'alito, o un
quantitativo  di  alcol  che  conduca  alla   stessa   concentrazione
alcolica. 
  13. Nel rispetto  dei  principi  generali  della  protezione  della
salute e della sicurezza dei lavoratori ed ai sensi  dell'articolo  3
del  decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  108,  le  autorita'
competenti, di cui allo stesso  decreto  legislativo,  autorizzano  o
registrano  contratti  collettivi  che  consentono  deroghe,  per  il
personale di guardia e per il personale che svolge compiti  attinenti
alla sicurezza, alla protezione e alla prevenzione dell'inquinamento,
alle ore di riposo previste al comma 1, a condizione che  il  periodo
di riposo non sia inferiore a settanta ore per ogni periodo di  sette
giorni e nel rispetto dei limiti stabiliti nei commi 14  e  15.  Tali
deroghe si conformano, per quanto possibile, alle norme stabilite, ma
possono tener conto di periodi di ferie piu' frequenti o piu'  lunghi
o della concessione di ferie compensative  per  i  marittimi  addetti
alla guardia o che prestano servizio a bordo di navi su brevi viaggi.
Le  deroghe  tengono  conto,  nella  misura  del   possibile,   degli
orientamenti relativi alla prevenzione dell'affaticamento di cui alla
sezione B-VIII/1 del codice STCW. Non sono concesse deroghe alle  ore
di riposo minimo di cui al comma 1. 
  14. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo  27  maggio
2005, n. 108, per il personale di guardia  e  per  il  personale  che
svolge compiti attinenti  alla  sicurezza,  alla  protezione  e  alla
prevenzione dell'inquinamento, le deroghe previste  al  comma  13  in
relazione al periodo di riposo settimanale di cui  al  comma  1,  non
possono superare due settimane consecutive. Gli  intervalli  tra  due
periodi di deroghe a bordo non possono  essere  inferiori  al  doppio
della durata della deroga. 
  15. Nell'ambito di eventuali deroghe di cui al comma 13, le ore  di
riposo minimo nell'arco di ventiquattro  ore  previste  al  comma  1,
possono essere suddivise in non piu' di tre periodi  di  riposo,  uno
dei quali dura almeno sei ore e nessuno degli altri due periodi  dura
meno di un'ora. Gli intervalli tra periodi consecutivi di riposo  non
superano le quattordici ore. Le deroghe non vanno oltre  due  periodi
di ventiquattro ore per ogni periodo di sette giorni. 
 
          Note all'art. 16: 
              Il testo dell'articolo 3, commi  4  e  9,  del  decreto
          legislativo 27 maggio 2005, n. 108, e' il seguente: 
              «Art.  3.  (Orario  di  lavoro  a  bordo   delle   navi
          mercantili) 
              (Omissis). 
              4. Gli  appelli,  le  esercitazioni  antincendio  e  di
          salvataggio e le esercitazioni prescritte da regolamenti  e
          normative nazionali e da  convenzioni  internazionali  sono
          svolte in maniera tale da ridurre al minimo il disturbo nei
          periodi  di  riposo  del   lavoratore   e   non   provocare
          affaticamento. 
              (Omissis). 
              9. A bordo di tutte  le  navi  mercantili  e  da  pesca
          nazionali e' affissa, in posizione facilmente accessibile e
          redatta in  lingua  italiana  ed  in  lingua  inglese,  una
          tabella conforme al  modello  di  cui  all'allegato  2  del
          presente  decreto  con  l'organizzazione  del  servizio  di
          bordo, contenente per ogni posizione lavorativa: 
              a) l'orario del servizio in navigazione e del  servizio
          in porto; nonche' 
              b) il numero massimo di  ore  di  lavoro  o  il  numero
          minimo di ore di riposo  previste  ai  sensi  del  presente
          decreto o dai contratti collettivi in vigore. 
              (Omissis).».