Art. 16 Orario di lavoro e disposizioni sulla guardia 1. Il personale avente compiti di ufficiale responsabile della guardia ed i comuni facenti parte di una guardia e coloro che svolgono compiti attinenti alla sicurezza, alla prevenzione dell'inquinamento fruiscono, ogni ventiquattro ore, di un periodo di riposo della durata minima di dieci ore, suddivisibile in non piu' di due periodi, uno dei quali ha una durata di almeno sei ore, con intervalli tra i periodi di riposo consecutivi non superiori a quattordici ore. 2. In deroga alle prescrizioni di cui al comma 1, il periodo minimo di riposo e' riducibile a non meno di sei ore consecutive, purche' tale riduzione non si protragga per piu' di due giorni consecutivi e siano fruite almeno settantasette ore complessive di riposo ogni sette giorni. 3. Il servizio di guardia di navigazione e, laddove attivato, il servizio di guardia in macchina, al fine di prevenire la fatica e non compromettere l'efficienza di coloro che disimpegnano il servizio stesso, sono organizzati in turni di guardia alternati a turni di riposo la cui durata minima non e' inferiore a quanto prescritto nei commi 1 e 2. Il personale addetto alla prima guardia all'inizio del viaggio e quello addetto alle guardie successive e' sufficientemente riposato e comunque idoneo al servizio. 4. L'organizzazione del servizio di guardia di navigazione e del servizio di guardia in macchina compete al comandante della nave nel rispetto della tabella minima di sicurezza stabilita ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108. Il comandante puo' delegare l'organizzazione del servizio di guardia in macchina al direttore di macchina. 5. L'organizzazione dei servizi di guardia di cui al comma 4, e' effettuata nel rispetto degli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, e successive modificazioni. 6. Gli orari di guardia sono stabiliti in un formato standard in lingua italiana e in inglese ed affissi in un luogo facilmente accessibile. 7. Il comandante puo' disporre l'avvicendamento di coloro che sono chiamati a disimpegnare il servizio di guardia nei vari turni che compongono il servizio stesso, tenendo conto delle esigenze operative e delle condizioni di idoneita' al servizio delle persone impegnate. 8. Nelle situazioni di emergenza ovvero in occasione di esercitazioni volte a preparare l'equipaggio a fronteggiare le situazioni di emergenza ovvero in presenza di situazioni operative eccezionali in occasione delle quali attivita' essenziali non sono rinviabili per motivi di sicurezza o di protezione ambientale e non e' stato possibile eseguire tali attivita' in precedenza, il comandante puo' disporre diversamente rispetto a quanto prescritto nel presente articolo. 9. Quando il marittimo e' reperibile ha diritto ad un adeguato periodo di riposo compensativo se il normale periodo di riposo e' interrotto da chiamate di lavoro. 10. Le registrazioni delle ore di riposo giornaliere dei marittimi sono tenute in un formato standard, nella lingua italiana e in inglese per consentire il monitoraggio e la verifica della conformita' al presente articolo. I marittimi ricevono copia delle registrazioni che li riguardano firmata dal comandante, o da persona da lui autorizzata, e dal marittimo stesso. 11. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10, il comandante puo' esigere lo svolgimento delle ore di lavoro necessarie per l'immediata sicurezza della nave, delle persone a bordo o del carico, o per fornire assistenza ad altre navi o persone che si trovano in difficolta' in mare e, quindi, sospendere il programma delle ore di riposo ed esigere che il marittimo effettui tutte le ore di lavoro necessarie fino a quando non sia stata ripristinata la situazione di normalita'; non appena ripristinata la normalita' il comandante provvede affinche' tutti i marittimi coinvolti, nei loro periodi di riposo, nelle anzidette operazioni ricevano un periodo di riposo adeguato. 12. I comandanti, gli ufficiali e gli altri marittimi, mentre svolgono i rispettivi compiti di sicurezza, di protezione e di tutela dell'ambiente marino devono avere un limite di tasso alcolemico non superiore allo 0,05 per cento o a 0,25 mg/l di alcol nell'alito, o un quantitativo di alcol che conduca alla stessa concentrazione alcolica. 13. Nel rispetto dei principi generali della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori ed ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, le autorita' competenti, di cui allo stesso decreto legislativo, autorizzano o registrano contratti collettivi che consentono deroghe, per il personale di guardia e per il personale che svolge compiti attinenti alla sicurezza, alla protezione e alla prevenzione dell'inquinamento, alle ore di riposo previste al comma 1, a condizione che il periodo di riposo non sia inferiore a settanta ore per ogni periodo di sette giorni e nel rispetto dei limiti stabiliti nei commi 14 e 15. Tali deroghe si conformano, per quanto possibile, alle norme stabilite, ma possono tener conto di periodi di ferie piu' frequenti o piu' lunghi o della concessione di ferie compensative per i marittimi addetti alla guardia o che prestano servizio a bordo di navi su brevi viaggi. Le deroghe tengono conto, nella misura del possibile, degli orientamenti relativi alla prevenzione dell'affaticamento di cui alla sezione B-VIII/1 del codice STCW. Non sono concesse deroghe alle ore di riposo minimo di cui al comma 1. 14. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, per il personale di guardia e per il personale che svolge compiti attinenti alla sicurezza, alla protezione e alla prevenzione dell'inquinamento, le deroghe previste al comma 13 in relazione al periodo di riposo settimanale di cui al comma 1, non possono superare due settimane consecutive. Gli intervalli tra due periodi di deroghe a bordo non possono essere inferiori al doppio della durata della deroga. 15. Nell'ambito di eventuali deroghe di cui al comma 13, le ore di riposo minimo nell'arco di ventiquattro ore previste al comma 1, possono essere suddivise in non piu' di tre periodi di riposo, uno dei quali dura almeno sei ore e nessuno degli altri due periodi dura meno di un'ora. Gli intervalli tra periodi consecutivi di riposo non superano le quattordici ore. Le deroghe non vanno oltre due periodi di ventiquattro ore per ogni periodo di sette giorni.
Note all'art. 16: Il testo dell'articolo 3, commi 4 e 9, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, e' il seguente: «Art. 3. (Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili) (Omissis). 4. Gli appelli, le esercitazioni antincendio e di salvataggio e le esercitazioni prescritte da regolamenti e normative nazionali e da convenzioni internazionali sono svolte in maniera tale da ridurre al minimo il disturbo nei periodi di riposo del lavoratore e non provocare affaticamento. (Omissis). 9. A bordo di tutte le navi mercantili e da pesca nazionali e' affissa, in posizione facilmente accessibile e redatta in lingua italiana ed in lingua inglese, una tabella conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente decreto con l'organizzazione del servizio di bordo, contenente per ogni posizione lavorativa: a) l'orario del servizio in navigazione e del servizio in porto; nonche' b) il numero massimo di ore di lavoro o il numero minimo di ore di riposo previste ai sensi del presente decreto o dai contratti collettivi in vigore. (Omissis).».