Art. 17 Dispensa 1. In caso di straordinaria necessita', anche dovuta ad accertata indisponibilita' di lavoratori marittimi in possesso del certificato che abilita allo svolgimento di una determinata funzione, il comandante del porto ove staziona la nave ovvero l'autorita' consolare, se cio' non provoca pregiudizio alle persone, ai beni o all'ambiente, rilascia, su richiesta della compagnia, una dispensa che permette di svolgere detta funzione, per un periodo non superiore a sei mesi, ad altro lavoratore marittimo in possesso di un certificato che lo abilita ad esercitare la funzione immediatamente inferiore. 2. Qualora, per la funzione inferiore, non sia prescritto il possesso di un certificato, la dispensa e' rilasciata al lavoratore marittimo la cui competenza ed esperienza siano equivalenti ai requisiti prescritti per la funzione da esercitare. 3. Se il lavoratore marittimo destinatario della dispensa non possiede alcun certificato, e' sottoposto ad una prova disciplinata con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 3, comma 1, a dimostrazione che la dispensa puo' essere rilasciata mantenendo livelli di sicurezza adeguati per le mansioni assegnate. In tal caso, il comandante del porto o l'autorita' consolare prescrivono che il comandante della nave, non appena possibile, attribuisca la funzione al lavoratore marittimo titolare della prescritta certificazione. 4. La dispensa non puo' essere concessa per lo svolgimento delle funzioni di radio operatore, se non con l'eccezione di quanto previsto dalle pertinenti norme che regolano il servizio radioelettrico di bordo. 5. La dispensa non e' concessa per lo svolgimento delle funzioni di comandante o di direttore di macchina, salvo in caso di forza maggiore e, in questo caso, per il minor tempo possibile.