Art. 17 
 
 
                              Dispensa 
 
  1. In caso di straordinaria necessita', anche dovuta  ad  accertata
indisponibilita' di lavoratori marittimi in possesso del  certificato
che  abilita  allo  svolgimento  di  una  determinata  funzione,   il
comandante  del  porto  ove  staziona  la  nave  ovvero   l'autorita'
consolare, se cio' non provoca pregiudizio alle persone,  ai  beni  o
all'ambiente, rilascia, su richiesta della  compagnia,  una  dispensa
che permette di svolgere detta funzione, per un periodo non superiore
a  sei  mesi,  ad  altro  lavoratore  marittimo  in  possesso  di  un
certificato che lo abilita ad esercitare la  funzione  immediatamente
inferiore. 
  2. Qualora, per  la  funzione  inferiore,  non  sia  prescritto  il
possesso di un certificato, la dispensa e' rilasciata  al  lavoratore
marittimo la  cui  competenza  ed  esperienza  siano  equivalenti  ai
requisiti prescritti per la funzione da esercitare. 
  3. Se il  lavoratore  marittimo  destinatario  della  dispensa  non
possiede alcun certificato, e' sottoposto ad una  prova  disciplinata
con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
di cui all'articolo 3, comma 1, a dimostrazione che la dispensa  puo'
essere rilasciata mantenendo livelli di  sicurezza  adeguati  per  le
mansioni  assegnate.  In  tal  caso,  il  comandante  del   porto   o
l'autorita' consolare prescrivono che il comandante della  nave,  non
appena possibile, attribuisca la  funzione  al  lavoratore  marittimo
titolare della prescritta certificazione. 
  4. La dispensa non puo' essere concessa per  lo  svolgimento  delle
funzioni di  radio  operatore,  se  non  con  l'eccezione  di  quanto
previsto  dalle   pertinenti   norme   che   regolano   il   servizio
radioelettrico di bordo. 
  5. La dispensa non e' concessa per lo svolgimento delle funzioni di
comandante o di  direttore  di  macchina,  salvo  in  caso  di  forza
maggiore e, in questo caso, per il minor tempo possibile.