Art. 18 
 
 
                        Comunicazioni a bordo 
 
  1. A bordo delle navi battenti bandiera italiana  sono  disponibili
strumenti idonei  ad  assicurare  in  qualsiasi  momento  un'efficace
comunicazione verbale di sicurezza tra i membri  dell'equipaggio,  ai
fini della ricezione e della comprensione tempestiva e corretta delle
disposizioni impartite. 
  2. A bordo delle navi da passeggeri provenienti da o dirette ad  un
porto di  uno  Stato  membro  dell'Unione  europea,  e'  stabilita  e
riportata, nel registro di bordo, una lingua di lavoro per  garantire
prestazioni efficaci dell'equipaggio in materia di sicurezza. A bordo
delle navi da passeggeri battenti  bandiera  italiana  la  lingua  di
lavoro stabilita e' riportata  nel  giornale  nautico.  La  compagnia
ovvero il comandante determinano la  lingua  di  lavoro  appropriata.
Ciascuna delle persone che prestano servizio a bordo deve comprendere
e, se del caso, impartire ordini ed istruzioni, nonche'  riferire  in
tale lingua. Se la lingua di lavoro non e' l'italiano, i piani e  gli
elenchi da affiggere includono una traduzione nella lingua di lavoro. 
  3. A bordo delle navi da passeggeri il personale incaricato in base
al ruolo d'appello a fornire assistenza ai passeggeri  in  situazioni
di emergenza, e' facilmente individuabile  e  dotato  di  sufficienti
capacita' di comunicazione valutate in relazione ai seguenti criteri: 
  a) conoscenza della lingua utilizzata o delle lingue utilizzate dai
passeggeri delle principali nazionalita'  trasportati  su  una  rotta
determinata; 
  b) capacita' di utilizzare un elementare vocabolario d'inglese  per
impartire istruzioni basilari che gli consentano di comunicare con un
passeggero che necessiti di aiuto, sia che il passeggero ed il membro
dell'equipaggio abbiano o meno una lingua in comune; 
  c) capacita' di comunicare in situazioni di emergenza  con  sistemi
non verbali qualora la comunicazione verbale non e' attuabile; 
  d) conoscenze del  livello  di  informazione  delle  istruzioni  di
sicurezza fornite ai passeggeri nella loro madrelingua; 
  e) conoscenza delle lingue in cui gli annunci di emergenza  vengono
trasmessi in situazioni critiche o durante esercitazioni per  fornire
accurate   direttive   ai   passeggeri   e   facilitare   ai   membri
dell'equipaggio l'assistenza dei passeggeri. 
  4. A bordo delle navi petroliere, chimichiere  e  gasiere  battenti
bandiera italiana, il comandante, gli ufficiali e i  comuni  sono  in
grado di comunicare tra loro in una o piu' lingue di lavoro comuni. 
  5. A bordo delle navi  battenti  bandiera  italiana  sono  previsti
adeguati strumenti per la comunicazione tra la nave e le autorita' di
terra in conformita' al capitolo V, regola  14,  paragrafo  4,  della
Convenzione SOLAS. 
  6. Durante le ispezioni a bordo effettuate nella qualita' di  Stato
d'approdo, ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, gli
ispettori controllano anche che le navi battenti bandiera di un Paese
membro dell'Unione europea osservino il presente articolo.