Art. 18 Comunicazioni a bordo 1. A bordo delle navi battenti bandiera italiana sono disponibili strumenti idonei ad assicurare in qualsiasi momento un'efficace comunicazione verbale di sicurezza tra i membri dell'equipaggio, ai fini della ricezione e della comprensione tempestiva e corretta delle disposizioni impartite. 2. A bordo delle navi da passeggeri provenienti da o dirette ad un porto di uno Stato membro dell'Unione europea, e' stabilita e riportata, nel registro di bordo, una lingua di lavoro per garantire prestazioni efficaci dell'equipaggio in materia di sicurezza. A bordo delle navi da passeggeri battenti bandiera italiana la lingua di lavoro stabilita e' riportata nel giornale nautico. La compagnia ovvero il comandante determinano la lingua di lavoro appropriata. Ciascuna delle persone che prestano servizio a bordo deve comprendere e, se del caso, impartire ordini ed istruzioni, nonche' riferire in tale lingua. Se la lingua di lavoro non e' l'italiano, i piani e gli elenchi da affiggere includono una traduzione nella lingua di lavoro. 3. A bordo delle navi da passeggeri il personale incaricato in base al ruolo d'appello a fornire assistenza ai passeggeri in situazioni di emergenza, e' facilmente individuabile e dotato di sufficienti capacita' di comunicazione valutate in relazione ai seguenti criteri: a) conoscenza della lingua utilizzata o delle lingue utilizzate dai passeggeri delle principali nazionalita' trasportati su una rotta determinata; b) capacita' di utilizzare un elementare vocabolario d'inglese per impartire istruzioni basilari che gli consentano di comunicare con un passeggero che necessiti di aiuto, sia che il passeggero ed il membro dell'equipaggio abbiano o meno una lingua in comune; c) capacita' di comunicare in situazioni di emergenza con sistemi non verbali qualora la comunicazione verbale non e' attuabile; d) conoscenze del livello di informazione delle istruzioni di sicurezza fornite ai passeggeri nella loro madrelingua; e) conoscenza delle lingue in cui gli annunci di emergenza vengono trasmessi in situazioni critiche o durante esercitazioni per fornire accurate direttive ai passeggeri e facilitare ai membri dell'equipaggio l'assistenza dei passeggeri. 4. A bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere battenti bandiera italiana, il comandante, gli ufficiali e i comuni sono in grado di comunicare tra loro in una o piu' lingue di lavoro comuni. 5. A bordo delle navi battenti bandiera italiana sono previsti adeguati strumenti per la comunicazione tra la nave e le autorita' di terra in conformita' al capitolo V, regola 14, paragrafo 4, della Convenzione SOLAS. 6. Durante le ispezioni a bordo effettuate nella qualita' di Stato d'approdo, ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, gli ispettori controllano anche che le navi battenti bandiera di un Paese membro dell'Unione europea osservino il presente articolo.