Art. 21 
 
 
      Controllo dello Stato di approdo e procedure di controllo 
 
  1. Le navi, indipendentemente dalla bandiera che battono ed eccetto
i tipi di nave esclusi  dall'articolo  1  sono  soggette,  mentre  si
trovano nei porti italiani, al controllo da parte degli ispettori  di
cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  iii),  per  verificare  che  i
lavoratori  marittimi  che  prestano  servizio  a  bordo   hanno   un
certificato di competenza o un certificato  di  addestramento  o  una
prova documentale ai sensi della Convenzione STCW ovvero che ne  sono
stati debitamente dispensati. 
  2. Durante le ispezioni a bordo gli ispettori verificano che  siano
applicate tutte  le  disposizioni  e  procedure  di  cui  al  decreto
legislativo 24 marzo 2011, n. 53, ed inoltre che: 
  a) i lavoratori marittimi che prestano servizio a  bordo  siano  in
possesso di un  certificato  di  competenza,  di  un  certificato  di
addestramento o di una prova documentale, rilasciati ai  sensi  della
Convenzione STCW, o ne siano stati validamente dispensati ovvero  che
siano in possesso di un certificato di convalida di riconoscimento di
un certificato di competenza o di riconoscimento di un certificato di
addestramento oppure forniscano prova documentale di aver  presentato
domanda  di  riconoscimento  del  certificato  all'autorita'  di  cui
all'articolo 3, comma 7; 
  b) il numero e le qualifiche dei lavoratori marittimi che  prestano
servizio a bordo siano conformi alle norme in  materia  di  sicurezza
previste dallo Stato di bandiera della nave. 
  3. Gli ispettori valutano, in conformita' con  le  norme  stabilite
nella parte A del codice STCW, l'idoneita' dei  lavoratori  marittimi
in servizio sulla nave a svolgere il servizio di guardia, se ci  sono
fondati motivi per ritenere che tali norme non sono  state  osservate
in una delle seguenti situazioni: 
  a) la nave e' stata coinvolta in una collisione, in  un  arenamento
od in un incaglio; 
  b) si e' verificato, durante la navigazione o mentre  la  nave  era
alla fonda od all'ormeggio, uno scarico illecito  di  sostanze  dalla
nave in violazione di convenzioni internazionali; 
  c) la nave e' stata condotta in maniera irregolare o pericolosa per
la sicurezza, contravvenendo alle disposizioni in materia di  manovra
adottate  dall'Organizzazione  marittima   internazionale   od   alle
disposizioni concernenti la sicurezza della navigazione e  la  tutela
dell'ambiente marino; 
  d) le condizioni di esercizio della nave sono tali da costituire un
pericolo per le persone, le cose, l'ambiente  o  un  rischio  per  la
protezione; 
  e) un certificato e' stato ottenuto con la frode od  il  possessore
di  un  certificato  non  e'  la  persona  a  cui  questo  e'   stato
originariamente rilasciato; 
  f) la nave batte la bandiera di un Paese che non ha  ratificato  la
Convenzione STCW od il comandante, gli ufficiali od i comuni sono  in
possesso di certificati rilasciati da  un  Paese  terzo  che  non  ha
ratificato la Convenzione STCW. 
  4. Oltre a verificare  il  possesso  dei  certificati,  l'ispettore
valuta se richiedere ai lavoratori marittimi,  anche  ai  fini  della
valutazione di cui al comma  3,  la  dimostrazione  delle  rispettive
competenze in relazione alle  funzioni  assegnate  a  ciascuno.  Tale
dimostrazione  puo'  includere  la  verifica  dell'osservanza   delle
prescrizioni operative in  materia  di  guardia  e  di  capacita'  di
ciascun lavoratore marittimo di reagire  adeguatamente  nei  casi  di
emergenza a livello  delle  proprie  competenze  o  di  adempiere  le
funzioni vitali ai fini della sicurezza e  della  prevenzione  o  del
contenimento  dell'inquinamento.  L'ispettore  procede  a  norma  del
decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, e dei relativi accordi Port
State Control, Paris MOU. 
  5. Gli  ispettori  verificano  che  a  bordo  delle  navi  siano  a
disposizione dei comandanti, degli ufficiali e dei radio operatori  i
testi aggiornati  delle  normative  nazionali  ed  internazionali  in
materia  di  sicurezza  della  vita  umana  in  mare  e   di   tutela
dell'ambiente marino. 
 
          Note all'art. 21: 
              Il decreto legislativo 24/03/2011,  n.  53  (Attuazione
          della direttiva 2009/16/CE recante le norme  internazionali
          per   la   sicurezza    delle    navi,    la    prevenzione
          dell'inquinamento e le condizioni di vita  e  di  lavoro  a
          bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e  che
          navigano nelle acque sotto  la  giurisdizione  degli  Stati
          membri, pubblicata nella G.U.U.E. 28 maggio 2009, n. L 131)
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2011, n. 96.