Art. 26 
 
 
                              Modifiche 
 
  1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e  della  salute,
si puo' procedere ad integrare il presente decreto con  le  modifiche
delle convenzioni, dei protocolli, dei  codici  e  delle  risoluzioni
internazionali che nel frattempo siano  entrate  in  vigore  e  siano
state integrate dalla Commissione europea nelle direttive 2008/106/CE
e 2012/35/UE secondo la procedura di regolamentazione  con  controllo
prevista dal regolamento (CE) n. 2099/2002.