Art. 3 
 
                        Autorita' competenti 
 
  1. Il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), e' competente  per  l'attuazione
della normativa nazionale, internazionale e comunitaria in materia di
personale marittimo. 
  2. Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b),  e'  competente  in  materia  di
personale  marittimo  e  delle  relative  qualifiche   professionali,
regolamentazione dei corsi di addestramento  e  certificazione  degli
enti di  formazione  e  di  addestramento  del  personale  marittimo,
gestione del sistema informativo della  gente  di  mare.  Il  Comando
Generale del Corpo delle Capitanerie di porto e la Direzione generale
per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali
ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, anche attraverso
l'eventuale sottoscrizione o aggiornamento di protocolli  di  intesa,
attuano i raccordi necessari  ai  fini  della  semplificazione  delle
procedure e degli adempimenti relativi al personale marittimo. 
  3. Le autorita' marittime, di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera
d), secondo il riparto di cui all'articolo 219  del  regolamento  per
l'esecuzione del codice della  navigazione  (navigazione  marittima),
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  15  febbraio
1952, n. 328, sono competenti per  il  rilascio  dei  certificati  di
competenza, dei certificati di addestramento e delle eventuali  prove
documentali, nonche' dell'attestato di addestramento conseguito,  con
le modalita' e le procedure indicate nel presente decreto. 
  4.  Il  Ministero  dell'istruzione,  universita'   e   ricerca   e'
competente,   nel   rispetto   dell'autonomia    delle    istituzioni
scolastiche, in materia di definizione degli indirizzi  generali  per
garantire livelli di prestazioni  uniformi  su  tutto  il  territorio
nazionale, di controllo  e  monitoraggio  delle  attivita'  svolte  e
verifica  dell'attuazione  della  disciplina  nazionale  inerente   i
percorsi  di  istruzione  concernenti  il   settore   del   trasporto
marittimo. 
  5.  Il  Ministero  della   salute   rilascia   i   certificati   di
addestramento di cui al capo VI, regola VI/4, dell'allegato I, previa
definizione dei relativi corsi ai sensi dell'articolo 11, comma 2,  e
i certificati medici di idoneita' di cui all'articolo 12. 
  6. Il Ministero dello sviluppo economico rilascia i certificati  di
competenza di cui al capo IV dell'allegato I. 
  7. Le autorita' consolari all'estero, di cui all'articolo  127  del
codice della navigazione, rilasciano la convalida  di  riconoscimento
di un certificato di competenza di cui alle Regole II/1, II/2,  II/3,
III/1, III/2, III/3, III/6, IV/2, VII/2 della Convenzione STCW  o  di
un certificato di addestramento di cui alle  Regole  V/1-1,  V/1-2  e
VI/4 della Convenzione STCW redatta su  carta  valori,  con  oneri  a
carico del richiedente, attestante il riconoscimento dei  certificati
emessi da Stati membri dell'Unione  europea  o  di  altri  Stati  non
facenti parte dell'Unione europea con i quali sia stato stipulato  un
accordo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 20, comma 1. 
  8. Le autorita' competenti di cui  ai  commi  3,  5,  6  provvedono
altresi' al rinnovo dei certificati di competenza, dei certificati di
addestramento e delle prove documentali. 
 
          Note all'art. 3: 
              Il  testo  dell'articolo  219   del   regolamento   per
          l'esecuzione del codice della navigazione, e' il seguente: 
              «Art. 219. (Matricole) 
              1. Le matricole nelle quali a termini dell'articolo 118
          del codice e' iscritta la gente di mare  sono  conformi  al
          modello approvato dal ministro per la marina mercantile. 
              2. Per le tre categorie della  gente  di  mare  di  cui
          all'articolo  115  del  codice  le  matricole  sono  tenute
          separatamente. 
              3. Le matricole della gente  di  mare  di  prima  e  di
          seconda categoria  sono  tenute  da  tutti  gli  uffici  di
          compartimento e dagli uffici di circondario autorizzati dal
          ministro per la marina mercantile. 
              4. Le matricole della gente di mare di terza  categoria
          sono tenute da tutti gli uffici  marittimi,  nonche'  dalle
          delegazioni  di   spiaggia   e   dagli   uffici   consolari
          autorizzati dal ministro per la marina mercantile». 
              Il   testo   dell'articolo   127   del   codice   della
          navigazione, e' il seguente: 
              «Art. 127. (Assunzione all'estero) 
              1. All' assunzione di personale per la formazione o per
          il completamento degli equipaggi delle navi nazionali  all'
          estero sovraintende l' autorita' consolare».