Art. 3 Autorita' competenti 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e' competente per l'attuazione della normativa nazionale, internazionale e comunitaria in materia di personale marittimo. 2. Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e' competente in materia di personale marittimo e delle relative qualifiche professionali, regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo, gestione del sistema informativo della gente di mare. Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto e la Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, anche attraverso l'eventuale sottoscrizione o aggiornamento di protocolli di intesa, attuano i raccordi necessari ai fini della semplificazione delle procedure e degli adempimenti relativi al personale marittimo. 3. Le autorita' marittime, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), secondo il riparto di cui all'articolo 219 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono competenti per il rilascio dei certificati di competenza, dei certificati di addestramento e delle eventuali prove documentali, nonche' dell'attestato di addestramento conseguito, con le modalita' e le procedure indicate nel presente decreto. 4. Il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca e' competente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di definizione degli indirizzi generali per garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale, di controllo e monitoraggio delle attivita' svolte e verifica dell'attuazione della disciplina nazionale inerente i percorsi di istruzione concernenti il settore del trasporto marittimo. 5. Il Ministero della salute rilascia i certificati di addestramento di cui al capo VI, regola VI/4, dell'allegato I, previa definizione dei relativi corsi ai sensi dell'articolo 11, comma 2, e i certificati medici di idoneita' di cui all'articolo 12. 6. Il Ministero dello sviluppo economico rilascia i certificati di competenza di cui al capo IV dell'allegato I. 7. Le autorita' consolari all'estero, di cui all'articolo 127 del codice della navigazione, rilasciano la convalida di riconoscimento di un certificato di competenza di cui alle Regole II/1, II/2, II/3, III/1, III/2, III/3, III/6, IV/2, VII/2 della Convenzione STCW o di un certificato di addestramento di cui alle Regole V/1-1, V/1-2 e VI/4 della Convenzione STCW redatta su carta valori, con oneri a carico del richiedente, attestante il riconoscimento dei certificati emessi da Stati membri dell'Unione europea o di altri Stati non facenti parte dell'Unione europea con i quali sia stato stipulato un accordo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 20, comma 1. 8. Le autorita' competenti di cui ai commi 3, 5, 6 provvedono altresi' al rinnovo dei certificati di competenza, dei certificati di addestramento e delle prove documentali.
Note all'art. 3: Il testo dell'articolo 219 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, e' il seguente: «Art. 219. (Matricole) 1. Le matricole nelle quali a termini dell'articolo 118 del codice e' iscritta la gente di mare sono conformi al modello approvato dal ministro per la marina mercantile. 2. Per le tre categorie della gente di mare di cui all'articolo 115 del codice le matricole sono tenute separatamente. 3. Le matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria sono tenute da tutti gli uffici di compartimento e dagli uffici di circondario autorizzati dal ministro per la marina mercantile. 4. Le matricole della gente di mare di terza categoria sono tenute da tutti gli uffici marittimi, nonche' dalle delegazioni di spiaggia e dagli uffici consolari autorizzati dal ministro per la marina mercantile». Il testo dell'articolo 127 del codice della navigazione, e' il seguente: «Art. 127. (Assunzione all'estero) 1. All' assunzione di personale per la formazione o per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all' estero sovraintende l' autorita' consolare».