Art. 4 
 
                     Formazione ed abilitazione 
 
  1. Le autorita'  competenti,  ciascuna  per  le  parti  di  propria
competenza, assicurano che i lavoratori  marittimi  che  svolgono  le
proprie funzioni a bordo di una nave di cui all'articolo  1  ricevano
una formazione conforme ai requisiti della Convenzione STCW,  di  cui
all'allegato I. 
  2.  Le  autorita'  marittime,  di  cui  all'articolo  3,  comma  3,
assicurano  che  i  lavoratori  marittimi  che  svolgono  le  proprie
funzioni a bordo di una nave di cui all'articolo 1, sono in  possesso
di un certificato di competenza o di un certificato di  addestramento
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere  uu)  e  vv)  e  delle  prove
documentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera zz). 
  3.  Le  autorita'  marittime,  di  cui  all'articolo  3,  comma   3
assicurano che i membri dell'equipaggio, che devono essere  abilitati
in conformita' alla regola III/10.4 della  Convenzione  SOLAS,  siano
formati ed in possesso delle  prescritte  certificazioni  di  cui  al
presente decreto. 
  4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica  alla
Commissione europea le disposizioni adottate in materia di formazione
ed abilitazione coordinando a tal fine le autorita' competenti.