Art. 5 
 
 
          Disposizioni generali in materia di addestramento 
 
  1. L'addestramento dei  lavoratori  marittimi  e'  disciplinato  ai
sensi dell'articolo 123, primo comma, del codice della navigazione ed
e' oggetto di appositi corsi, il cui svolgimento puo' essere affidato
a istituti, enti  e  societa'  ritenuti  idonei  ed  autorizzati  con
provvedimenti dell'autorita' competente di cui all'articolo 3,  comma
2. 
  2. Quando lo svolgimento dei corsi e' affidato a istituti,  enti  e
societa' le  qualifiche  e  l'esperienza  degli  insegnanti  e  degli
esaminatori sono disciplinati ai sensi dell'articolo 10, comma 1. 
  3. Le autorita' competenti di cui all'articolo 3  con  uno  o  piu'
decreti, disciplinano, in conformita'  con  requisiti  e  le  opzioni
previste dalla Convenzione STCW: 
  a)  i  programmi,  le  procedure  e  le  commissioni  d'esame   per
l'ottenimento del  certificato  di  competenza,  del  certificato  di
addestramento e delle prove documentali; 
  b)  i  programmi,  le  procedure  e  le  commissioni  d'esame   per
l'addestramento dei lavoratori marittimi che richieda appositi corsi. 
  4. I decreti di cui al comma 3, lettera b), stabiliscono, altresi': 
  a) i programmi, comprensivi anche della materia sulla sicurezza del
lavoro, e le modalita' di svolgimento  dei  corsi,  che  includono  i
metodi di insegnamento,  le  procedure  ed  il  materiale  scolastico
occorrente per conseguire i livelli di competenza prescritti  secondo
quanto  previsto  dall'annesso  alla   Convenzione   STCW   e   delle
corrispondenti sezioni del codice STCW; 
  b) la composizione quantitativa e qualitativa del corpo  istruttori
che deve essere formato da persone in possesso di conoscenze teoriche
e  di  esperienza  professionale  pratica  ritenute   adeguate   agli
specifici tipi e livelli dell'attivita'  di  addestramento.  In  ogni
caso, ogni istruttore deve conoscere il  programma  e  gli  obiettivi
specifici del particolare tipo di addestramento ed aver ricevuto,  se
l'addestramento  e'  effettuato  con  l'ausilio  di  simulatori,  una
formazione adeguata circa le tecniche di insegnamento che  comportano
l'uso di simulatori ed aver maturato sufficiente  esperienza  pratica
nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato; 
  c) la composizione quantitativa  e  qualitativa  delle  commissioni
innanzi alle quali, al termine del corso, l'allievo sostiene un esame
teorico-pratico. In ogni caso, la commissione e' composta da  persone
in  grado  di  valutare  il  possesso  da  parte  dell'allievo  delle
conoscenze teoriche e delle abilita'  pratiche  richieste.  Prima  di
assumere  le  relative  funzioni,  ogni  esaminatore  deve   ricevere
un'istruzione adeguata sui metodi e le  pratiche  di  valutazione,  e
deve maturare,  se  l'attivita'  di  valutazione  e'  effettuata  con
l'ausilio di un simulatore, una sufficiente  esperienza  pratica  del
simulatore medesimo, come strumento di valutazione. 
  5. Gli istituti, gli  enti  e  le  societa'  di  cui  al  comma  1,
rilasciano la prova documentale  a  coloro  i  quali  hanno  superato
l'esame di cui al comma 4, lettera c). 
  6. L'addestramento svolto a bordo non deve essere di ostacolo  alle
normali operazioni della nave. 
  7. Secondo la ripartizione delle competenze di cui all'articolo  3,
le autorita' competenti controllano che le attivita' di formazione ed
addestramento svolte dagli istituti, enti e societa' di cui al  comma
1 del presente articolo, conseguano gli obiettivi  definiti,  inclusi
quelli riguardanti le qualifiche  e  l'esperienza  di  istruttori  ed
esaminatori. 
  8. Ai fini di cui al comma 7, con i decreti previsti dal  comma  1,
per ogni corso e programma di  addestramento,  sono  stabilite  anche
norme di qualita' che identificano gli  obiettivi  dell'addestramento
ed  i  livelli  di  cognizione,  di  apprendimento  e  di   capacita'
professionale da conseguire. 
  9. Le spese  derivanti  dalle  attivita'  espletate  dall'autorita'
competente ai fini del rilascio delle autorizzazioni a istituti, enti
e societa'  di  addestramento  sono  a  carico  dei  richiedenti,  ad
eccezione degli enti pubblici, sulla base del costo  effettivo  della
prestazione resa. Sono altresi' a carico  dei  richiedenti  le  spese
connesse con l'attivita' di controllo. 
  10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
determinate, secondo il criterio di copertura del costo effettivo del
servizio, ed aggiornate, almeno ogni due  anni,  le  tariffe  per  le
attivita' autorizzative e di controllo e  le  relative  modalita'  di
versamento. 
  11. L'addestramento dei lavoratori marittimi nelle materie  di  cui
alla  regola  VI/4  dell'annesso  alla  Convenzione  STCW   e   della
corrispondente sezione del codice STCW e' oggetto di  appositi  corsi
gestiti  da  strutture  sanitarie  pubbliche  disciplinati  ai  sensi
dell'articolo 11, commi 2, 3 e 4. Le relative spese sono a carico dei
richiedenti. 
 
          Note all'art. 5: 
              Il   testo   dell'articolo   123   del   codice   della
          navigazione, e' il seguente: 
              «Art.  123.   (Titoli   professionali   del   personale
          marittimo) 
              1.  Il  ministro  dei  trasporti  con  proprio  decreto
          stabilisce i requisiti e i limiti delle abilitazioni  della
          gente di mare e ne disciplina la  necessaria  attivita'  di
          certificazione. 
              2.  Il  regolamento  determina  le   altre   qualifiche
          relative  all'  esercizio  della  professione  marittima  e
          prescrive altresi' i requisiti per la specializzazione  del
          personale di coperta nei servizi  inerenti  all'  esercizio
          della pesca. 
              3. I limiti delle  abilitazioni  professionali  per  il
          personale addetto ai servizi portuali e  per  il  personale
          tecnico  delle  costruzioni  navali  sono   stabiliti   dal
          regolamento».