Art. 8 
 
 
                           Viaggi costieri 
 
  1. Le disposizioni del  presente  decreto  si  applicano  anche  ai
lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di  navi  battenti
bandiera italiana, adibite alla navigazione costiera. 
  2. Con provvedimenti dell'autorita' competente di cui  all'articolo
3, comma 1, possono essere determinate disposizioni piu'  favorevoli,
che soddisfano le disposizioni della sez. A/1-3 del codice  STCW,  in
materia di istruzione e formazione per  i  lavoratori  marittimi  che
prestano la propria opera a bordo di unita' adibite esclusivamente  a
viaggi costieri. 
  3. I provvedimenti di cui al comma 2, per i marittimi che  prestano
servizio a bordo di  navi  battenti  bandiera  italiana  regolarmente
adibite a viaggi costieri al largo della  costa  di  un  altro  Stato
membro  dell'Unione  europea  o  di  un  altro  Stato   parte   della
Convenzione STCW, prevedono requisiti di formazione, esperienza o  di
abilitazione  equivalenti  a  quelli  stabiliti  dallo  Stato  membro
dell'Unione europea o dallo Stato parte STCW. 
  4. I  lavoratori  marittimi  che  prestano  servizio  su  nave  che
effettua viaggi non rientrati nella definizione di  viaggi  costieri,
di cui all'articolo  2,  comma  1,  lettera  mm),  devono  soddisfare
requisiti previsti dalla Convenzione  STCW  per  la  navigazione  non
costiera. 
  5. L'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma  1,  per  le
navi che hanno ottenuto i benefici previsti dalle  norme  sui  viaggi
costieri della convenzione STCW, che  comprende  i  viaggi  al  largo
delle coste di altri Stati membri  dell'Unione  europea  o  di  parti
della convenzione STCW nei limiti della loro definizione  di  viaggio
costiero, stipula un accordo con gli Stati membri dell'Unione europea
o le parti in questione, nel quale  sono  precisati  sia  i  dettagli
delle  aree  commerciali  interessate,  sia  le  altre   disposizioni
pertinenti. 
  6. Il rilascio della convalida di riconoscimento di un  certificato
di competenza rilasciato da  uno  Stato  membro  dell'Unione  europea
ovvero da un Paese terzo nei limiti definiti per il viaggio  costiero
puo'  essere  effettuato  qualora  l'autorita'  competente   di   cui
all'articolo 3, comma 1, ha stipulato un accordo con lo Stato  membro
dell'Unione europea ovvero il Paese terzo nel quale sono precisati  i
dettagli delle aree commerciali interessate  e  le  altre  condizioni
pertinenti. 
  7. Il certificato di competenza e la  convalida  di  riconoscimento
del certificato di competenza nonche' i certificati di addestramento,
rilasciati ai sensi del presente articolo, contengono la  limitazione
ai viaggi costieri. 
  8. L'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1,  comunica
alla Commissione  europea  in  maniera  dettagliata  le  disposizioni
relative ai viaggi costieri adottate.