Art. 9 Prevenzione delle frodi e di altre prassi illegali 1. I certificati di competenza rilasciati dall'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 3, e le convalide di riconoscimento dei certificati di competenza rilasciati dall'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 7, sono conformi rispettivamente ai modelli di cui agli allegati V e VI al presente decreto e sono stampati con materiali e tecniche atti a prevenire eventuali falsificazioni. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dello sviluppo economico, ciascuno per le materie di propria competenza: a) individuano e comunicano alla Commissione europea, agli Stati membri dell'Unione europea ed ai Paesi terzi con i quali sia stato concluso un accordo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 20, eventuali pratiche fraudolente riscontrate; b) forniscono la conferma per iscritto dell'autenticita' dei certificati o di qualsiasi altro titolo di formazione rilasciato, a richiesta dello Stato membro dell'Unione europea o del Paese terzo con il quale hanno concluso un accordo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 20. 3. Le Amministrazioni competenti di cui all'articolo 3 programmano, anche senza preavviso, visite ispettive presso gli enti, istituti o societa' di cui all'articolo 5, comma 1, allo scopo di verificare la corretta applicazione delle procedure previste in materia di formazione e addestramento del personale marittimo.