Art. 9 
 
 
         Prevenzione delle frodi e di altre prassi illegali 
 
  1. I certificati di competenza rilasciati dall'autorita' competente
di cui all'articolo 3, comma 3, e le convalide di riconoscimento  dei
certificati di competenza rilasciati dall'autorita' competente di cui
all'articolo 3, comma 7, sono conformi rispettivamente ai modelli  di
cui agli allegati V e VI al presente  decreto  e  sono  stampati  con
materiali e tecniche atti a prevenire eventuali falsificazioni. 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero
dello  sviluppo  economico,  ciascuno  per  le  materie  di   propria
competenza: 
  a) individuano e comunicano alla Commissione  europea,  agli  Stati
membri dell'Unione europea ed ai Paesi terzi con i  quali  sia  stato
concluso un accordo di  riconoscimento  ai  sensi  dell'articolo  20,
eventuali pratiche fraudolente riscontrate; 
  b)  forniscono  la  conferma  per  iscritto  dell'autenticita'  dei
certificati o di qualsiasi altro titolo di formazione  rilasciato,  a
richiesta dello Stato membro dell'Unione europea o  del  Paese  terzo
con il quale hanno concluso un accordo  di  riconoscimento  ai  sensi
dell'articolo 20. 
  3. Le Amministrazioni competenti di cui all'articolo 3 programmano,
anche senza preavviso, visite ispettive presso gli enti,  istituti  o
societa' di cui all'articolo 5, comma 1, allo scopo di verificare  la
corretta  applicazione  delle  procedure  previste  in   materia   di
formazione e addestramento del personale marittimo.