Allegato I (previsto dall'articolo 2, comma 1) REQUISITI PER LA FORMAZIONE PREVISTI DALLA CONVENZIONE STCW CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 1. Le regole di cui al presente allegato sono integrate dalle disposizioni vincolanti contenute nella parte A del codice STCW, ad eccezione del capitolo VIII, regola VIII/2. Qualsiasi riferimento a un requisito previsto da una regola va inteso come riferimento anche alla sezione corrispondente della parte A del codice STCW. 2. La parte A del codice STCW indica i livelli di competenza che devono essere dimostrati dai candidati al rilascio e al rinnovo di certificati di competenza in virtu' delle disposizioni della convenzione STCW. Per chiarire il nesso tra le disposizioni sull'abilitazione alternativa del capo VII e le disposizioni sulle abilitazioni dei capi II, III e IV, le idoneita' specificamente indicate nei livelli di competenza sono state raggruppate nelle sette funzioni seguenti: 1) Navigazione; 2) Maneggio e stivaggio del carico; 3) Controllo del governo della nave e assistenza alle persone a bordo; 4) Macchine e motori marini; 5) Apparecchiature elettriche, elettroniche e di controllo; 6) Manutenzione e riparazioni; 7) Comunicazioni radio, ai seguenti livelli di responsabilita': 1) Livello dirigenziale; 2) Livello operativo; 3) Livello ausiliario. Le funzioni e i livelli di responsabilita' sono defmiti dai sottotitoli delle tavole dei livelli di competenza contenute nella parte A, capi II, III e IV del codice STCW CAPO II COMANDANTE E SEZIONE DI COPERTA Regola II/1 Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione degli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi di stazza pari o superiore alle 500 GT 1. Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione che presti servizio su navi adibite alla navigazione marittima di stazza pari o superiore alle 500 GT (gross tonnage) possiede un certificato di competenza. 2. Ogni candidato all'abilitazione: 2.1. ha almeno diciotto anni; 2.2. ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a dodici mesi nell'ambito di un programma di formazione riconosciuto, in cui sia compresa un'attivita' di formazione a bordo conformemente alle prescrizioni della sezione A-II/1 del codice STCW, e che sia documentato in un registro di formazione riconosciuto, oppure ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a trentasei mesi; 2.3. ha prestato, durante il prescritto servizio di navigazione, servizi di guardia sul ponte sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale qualificato per almeno sei mesi; 2.4. ha i requisiti applicabili previsti dalle regole del capo IV, ove prescritti, per l'espletamento dei servizi radio definiti in conformita' delle norme radio; 2.5. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-II/1 del codice STCW; e 2.6. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/1, paragrafo 2, sezione AVI/2 paragrafi da 1 a 4, sezione A-VI/3 paragrafi da 1 a 4 e sezione A-VI/4 paragrafi da 1 a 3 del codice STCW. Regola II/2 Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione dei comandanti e dei primi ufficiali di coperta su navi di stazza pari o superiore alle 500 GT Comandante e primo ufficiale di coperta di navi di stazza pari o superiore alle 3000 GT 1. Ogni comandante e primo ufficiale di coperta di navi adibite alla navigazione marittima di stazza pari o superiore alle 3000 T possiede un certificato di competenza. 2. Ogni candidato all'abilitazione: 2.1. ha i requisiti per l'abilitazione in qualita' di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di stazza pari o superiore alle 500 GT e ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto in quel compito: 2.1.1. per l'abilitazione quale primo ufficiale di coperta, per non meno di dodici mesi; e 2.1.2. per l'abilitazione quale comandante, per non meno di trentasei mesi; tuttavia questo periodo puo' essere ridotto a non meno di ventiquattro mesi se almeno dodici mesi di tale servizio di navigazione sono stati prestati in qualita' di primo ufficiale di coperta; e 2.2. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-II/2 del codice STCW per i comandanti e i primi ufficiali di coperta su navi di stazza pari o superiore alle 3000 GT. Comandante e primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra le 500 e le 3000 GT 3. Ogni comandante e primo ufficiale di coperta di navi adibite alla navigazione marittima di stazza tra le 500 e le 3000 GT possiede un certificato di competenza. 4. Ogni candidato all'abilitazione: 4.1. possiede, per l'abilitazione quale primo ufficiale di coperta, i requisiti per l'abilitazione in qualita' di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 500 GT; 4.2. possiede, per l'abilitazione quale comandante, i requisiti per l'abilitazione in qualita' di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 500 GT e ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto in quel compito per non meno di trentasei mesi; tuttavia questo periodo puo' essere ridotto a non meno di ventiquattro mesi se almeno dodici mesi di tale servizio di navigazione sono stati prestati in qualita' di primo ufficiale di coperta; e 4.3. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di formazione riconosciuta e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-II/2 del codice STCW per i comandanti e i primi ufficiali di coperta su navi di stazza compresa tra le 500 e le 3000 GT. Regola II/3 Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di ufficiali responsabili della guardia di navigazione e di comandanti su navi di stazza inferiore a 500 GT Navi non adibite a viaggi costieri 1. Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione che presti servizio su una nave adibita alla navigazione marittima di stazza inferiore a 500 GT non adibita a viaggi costieri possiede un certificato di competenza per navi di stazza pari o superiore a 500 GT. 2. Ogni comandante in servizio su una nave adibita alla navigazione marittima di stazza inferiore a 500 GT non adibita a viaggi costieri possiede un certificato di competenza per il servizio in qualita' di comandante di navi di stazza compresa tra le 500 e le 3000 GT. Navi adibite a viaggi costieri Ufficiale responsabile della guardia di navigazione 3. Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi adibite alla navigazione marittima di stazza inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri possiede un certificato di competenza. 4. Ogni candidato all'abilitazione in qualita' di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi adibite alla navigazione marittima di stazza inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri: 4.1. ha almeno diciotto anni; 4.2. ha effettuato: 4.2.1. un addestramento speciale, ivi compreso un adeguato periodo di servizio di navigazione, come stabilito dallo Stato membro; o 4.2.2. un servizio di navigazione riconosciuto nella sezione di coperta per un periodo non inferiore a trentasei mesi; 4.3. ha i requisiti applicabili prescritti dalle regole del capo IV, ove prescritti, per l'espletamento dei servizi radio defmiti in conformita' delle norme radio; 4.4. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-II/3 del codice STCW per gli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi di stazza inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri; e 4.5. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/1, paragrafo 2, sezione AVI/2 paragrafi da l a 4, sezione A-VI/3 paragrafi da l a 4 e sezione A-VI/4 paragrafi da 1 a 3 del codice STCW. Comandante 5. Ogni comandante che presti servizio su navi adibita alla navigazione marittima di stazza inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri possiede un certificato di competenza. 6. Ogni candidato all'abilitazione in qualita' di comandante di navi adibite alla navigazione marittima di stazza inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri: 6.1. ha almeno venti anni; 6.2. ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto in qualita' di ufficiale responsabile della guardia di navigazione per un periodo di non meno di dodici mesi; 6.3. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-II/3 del codice STCW per i comandanti di navi di stazza inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri; e 6.4. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/1, paragrafo 2, sezione AVI/2 paragrafi da 1 a 4, sezione A-VI/3 paragrafi da 1 a 4 e sezione A-VI/4 paragrafi da 1 a 3 del codice STCW. Dispense 7. L'amministrazione, se considera che le dimensioni di una nave e le condizioni di viaggio siano tali da rendere l'applicazione di tutti i requisiti previsti alla presente regola e alla sezione A-II/3 del codice STCW esorbitanti o inattuabili, puo', nella misura che ritiene opportuna, dispensare il comandante e l'ufficiale responsabile della guardia di navigazione su tale nave o classe di navi da alcuni dei requisiti, tenendo presente la sicurezza di tutte le navi che potrebbero essere operanti nelle stesse acque. Regola II/4 Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione dei comuni facenti parte di una guardia di navigazione 1. Ogni comune facente parte di una guardia di navigazione su navi adibite alla navigazione marittima di stazza pari o superiore a 500 GT, che non sia un marinaio che sta compiendo la formazione o un marinaio i cui compiti, mentre e' di guardia, sono di natura tale da non richiedere specializzazione, possiede un certificato adeguato allo svolgimento dei propri compiti. 2. Ogni candidato all'abilitazione: 2.1. ha almeno sedici anni; 2.2. ha effettuato: 2.2.1. un servizio di navigazione riconosciuto comprendente almeno sei mesi di formazione e di pratica; o 2.2.2. un addestramento speciale, a terra o a bordo, comprendente un periodo di servizio di navigazione riconosciuto che non sia inferiore a due mesi; e 2.3. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-II/4 del codice STCW. 3. Il servizio di navigazione, la formazione e la pratica di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 sono associati con funzioni attinenti alla guardia di navigazione e comportano l'esecuzione di compiti sotto la supervisione diretta del comandante, dell'ufficiale responsabile della guardia di navigazione o di un comune qualificato. Regola II/5 Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di comuni in qualita' di marittimi abilitati di coperta 1. Ogni marittimo abilitato di coperta in servizio su una nave di stazza pari o superiore a 500 GT possiede un certificato adeguato. 2. Ogni candidato all'abilitazione: 2.1. ha almeno diciotto anni; 2.2. possiede i requisiti per l'abilitazione dei comuni facenti parte di una guardia di navigazione; 2.3. oltre a essere qualificato per prestare servizio come marinaio facente parte di una guardia di navigazione, ha effettuato un servizio di navigazione riconosciuto nella sezione di coperta: 2.3.1. non inferiore a diciotto mesi, o 2.3.2. non inferiore a dodici mesi e ha completato la formazione riconosciuta; e 2.4. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-II/5 del codice STCW. 3. Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza da esso previsti per i certificati dei marittimi abilitati emessi prima del lo gennaio 2012, con quelli indicati per i certificati di cui alla sezione A-II/5 del codice STCW e stabilisce, ove opportuno, se e' necessario richiedere che tali membri del personale aggiornino le proprie qualifiche. 4. Fino al 1° gennaio 2017, uno Stato membro che e' anche parte della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente i certificati di attitudine di marinaio qualificato del 1946 (n. 74) puo' continuare a rinnovare e prorogare certificati e convalide in conformita' alle disposizioni della suddetta convenzione. 5. Uno Stato membro puo' ritenere che un marittimo abbia i requisiti previsti dalla presente regola quando ha prestato servizio nella qualita' pertinente nella sezione di coperta per un periodo di almeno dodici mesi durante i sessanta mesi che precedono l'entrata in vigore della presente direttiva. CAPO III REPARTO MACCHINE Regola III/1 Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a ufficiale responsabile della guardia in macchina in un locale macchine presidiato o a ufficiale addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato 1. Ogni ufficiale responsabile della guardia in macchina in un locale macchine presidiato od ogni ufficiale di macchina addetto al servizio in un locale macchine periodicamente non presidiato, in servizio su navi adibite alla navigazione marittima aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 750 kW, possiede un certificato di competenza. 2. Ogni candidato all'abilitazione: 2.1. ha almeno diciotto anni; 2.2. ha completato una formazione combinata di specializzazione in laboratorio e un servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a dodici mesi nell'ambito di un programma di formazione riconosciuto, in cui sia compresa attivita' di formazione a bordo conformemente alle prescrizioni della sezione A-III/1 del codice STCW, e che sia documentato in un registro di formazione riconosciuto, oppure ha completato una formazione combinata di specializzazione in laboratorio e servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a trentasei mesi di cui almeno trenta mesi di servizio di navigazione nel reparto macchine; 2.3. ha prestato, durante il prescritto servizio di navigazione, servizi di guardia in un locale macchine sotto la supervisione del direttore di macchina o di un ufficiale qualificato per almeno sei mesi; 2.4. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/1 del codice STCW; e 2.5. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/1, paragrafo 2, sezione AVI/2 paragrafi da 1 a 4, sezione A-VI/3 paragrafi da 1 a 4 e sezione A-VI/4 paragrafi da 1 a 3 del codice STCW. Regola III/2 Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a direttore di macchina e a primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3000 kW 1. Ogni direttore di macchina e ogni primo ufficiale di macchina in servizio su navi adibite alla navigazione marittima, aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3000 kW, possiede un certificato di competenza. 2. Ogni candidato all'abilitazione: 2.1. possiede i requisiti per l'abilitazione in qualita' di ufficiale responsabile della guardia in macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 750 kW e ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto in tale compito: 2.1.1. per l'abilitazione in qualita' di primo ufficiale di macchina, non meno di dodici mesi come ufficiale di macchina qualificato; e 2.1.2. per l'abilitazione a direttore di macchina, non meno di trentasei mesi, tuttavia questo periodo puo' essere ridotto a non meno di ventiquattro mesi se almeno dodici mesi di tale servizio di navigazione sono stati prestati in qualita' di primo ufficiale di macchina; e 2.2. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/2 del codice STCW. Regola III/3 Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a direttore di macchina e a primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza compresa tra 750 e 3000 kW 1. Ogni direttore di macchina e ogni primo ufficiale di macchina, in servizio su navi adibite alla navigazione marittima aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza compresa tra 750 e 3000 kW, possiede un certificato di competenza. 2. Ogni candidato all'abilitazione: 2.1. possiede i requisiti per l'abilitazione in qualita' di ufficiale responsabile della guardia in macchina; 2.1.1. per l'abilitazione in qualita' di primo ufficiale di macchina, ha un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a dodici mesi prestato come allievo ufficiale di macchina o ufficiale di macchina; e 2.1.2. per l'abilitazione in qualita' di direttore di macchina, ha un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a ventiquattro mesi di cui non meno di dodici mesi essendo qualificato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina; e 2.2. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/3 del codice STCW. 3. Ogni ufficiale di macchina che sia qualificato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3000 kW puo' prestare servizio come direttore di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza inferiore a 3000 kW purche' il certificato sia convalidato in tal senso. Regola III/4 Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a comune facente parte di una guardia in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato 1. Ogni comune facente parte di una guardia in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato, su navi marittime aventi un apparato motore di potenza pari o superiore a 750 kW, che non sia un marinaio che stia compiendo la formazione o un marinaio i cui compiti sono di natura che non richiede specializzazione, possiede un certificato adeguato allo svolgimento dei propri compiti. 2. Ogni candidato all'abilitazione: 2.1. ha almeno sedici anni; 2.2. ha effettuato: 2.2.1. un servizio di navigazione riconosciuto comprendente almeno sei mesi di formazione e di pratica; o 2.2.2. un addestramento speciale, a terra o a bordo, comprendente un periodo di servizio di navigazione riconosciuto che non sia inferiore a due mesi; e 2.3. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/4 del codice STCW. 3. Il servizio di navigazione, la formazione e la pratica di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 sono associati a funzioni attinenti alla guardia dei locali macchine e comportano l'esecuzione di compiti sotto la supervisione diretta di un ufficiale di macchina qualificato o di un comune qualificato. Regola III/5 Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a marittimo abilitato di macchina in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato 1. Ogni marittimo abilitato di macchina in servizio su una nave avente un apparato motore di potenza pari o superiore a 750 kW possiede un certificato adeguato. 2. Ogni candidato all'abilitazione: 2.1. ha almeno diciotto anni; 2.2. possiede i requisiti per l'abilitazione a comune facente parte di una guardia in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato; 2.3. oltre a essere qualificato per prestare servizio come comune facente parte di una guardia di macchina, ha effettuato un servizio di navigazione riconosciuto nel reparto macchine: 2.3.1. non inferiore a dodici mesi, o 2.3.2. non inferiore a sei mesi e ha completato la formazione riconosciuta; e 2.4. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/5 del codice STCW. 3. Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza da esso previsti per i certificati dei comuni del reparto macchine emessi prima del lo gennaio 2012 con quelli indicati per i certificati di cui alla sezione A-III/5 del codice STCW e stabilisce, ove opportuno, se e' necessario richiedere che tali membri del personale aggiornino le proprie qualifiche. 4. Uno Stato membro puo' ritenere che un marittimo abbia i requisiti previsti dalla presente regola quando ha prestato servizio nella qualita' pertinente nel reparto macchine per un periodo di almeno dodici mesi durante i sessanta mesi che precedono l'entrata in vigore della presente direttiva. Regola III/6 Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di ufficiale elettrotecnico 1. Ogni ufficiale elettrotecnico in servizio su navi adibite alla navigazione marittima, aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 750 kW, possiede un certificato di competenza. 2. Ogni candidato all'abilitazione: 2.1. ha almeno diciotto anni; 2.2. ha completato una formazione combinata di specializzazione in laboratorio e servizio di navigazione riconosciuto di almeno dodici mesi, di cui almeno sei mesi di servizio di navigazione, nell'ambito di un programma di formazione riconosciuto conforme ai requisiti della sezione A-III/5 del codice STCW e documentato in un registro di formazione riconosciuto, oppure ha completato una formazione combinata di specializzazione in laboratorio e servizio di navigazione riconosciuto di almeno trentasei mesi di cui almeno trenta mesi di servizio di navigazione nel reparto macchine; 2.3. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/6 del codice STCW; e 2.4. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/1, paragrafo 2, sezione AVI/2 paragrafi da l a 4, sezione A-VI/3, paragrafi da l a 4 e sezione A-VI/4, paragrafi da 1 a 3 del codice STCW. 3. Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza da esso previsti per i certificati degli ufficiali elettrotecnici emessi prima del 1° gennaio 2012, con quelli indicati per i certificati di cui alla sezione A-III/5 del codice STCW e stabilisce, ove opportuno, se e' necessario richiedere che tali membri del personale aggiornino le proprie qualifiche. 4. Uno Stato membro puo' ritenere che un marittimo abbia i requisiti previsti dalla presente regola quando ha prestato servizio a bordo nella qualita' pertinente per un periodo di almeno dodici mesi durante i sessanta mesi che precedono l'entrata in vigore della presente direttiva e ha un livello di competenza specificato alla sezione A-III/5 del codice STCW. 5. Nonostante i summenzionati requisiti prescritti ai paragrafi da 1 a 4, uno Stato membro puo' ritenere che una persona opportunamente qualificata sia in grado di svolgere determinate funzioni di cui alla sezione A-III/6. Regola III/7 Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a comune elettrotecnico 1. Ogni comune elettrotecnico in servizio su una nave avente un apparato motore di potenza pari o superiore a 750 kW possiede un certificato adeguato. 2. Ogni candidato all'abilitazione: 2.1. ha almeno diciotto anni; 2.2. ha completato un servizio di navigazione riconosciuto comprendente almeno dodici mesi di formazione e di pratica; o 2.3. ha completato una formazione riconosciuta, comprendente un periodo di servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a sei mesi; o 2.4. e' in possesso di qualifiche che corrispondono alle competenze tecniche di cui alla tabella A-III/7 del codice STCW e ha completato un periodo riconosciuto di servizio di navigazione, non inferiore a tre mesi; e 2.5. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/7 del codice STCW. 3. Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza da esso previsti per i certificati dei comuni elettrotecnici emessi entro il lo gennaio 2012, con quelli indicati per i certificati di cui alla sezione A-III/7 del codice STCW e stabilisce, ove opportuno, se e' necessario richiedere che tali membri del personale aggiornino le proprie qualifiche. 4. Uno Stato membro puo' ritenere che un marittimo abbia i requisiti previsti dalla presente regola quando ha prestato servizio a bordo nella qualita' pertinente per un periodo di almeno dodici mesi durante i sessanta mesi che precedono l'entrata in vigore della presente direttiva e ha un livello di competenza specificato alla sezione A-III/7 del codice STCW. 5. Nonostante i summenzionati requisiti prescritti ai paragrafi da 1 a 4, uno Stato membro puo' ritenere che una persona opportunamente qualificata sia in grado di svolgere determinate funzioni di cui alla sezione A-III/7. CAPO IV OPERATORI ADDETTI ALLE RADIOCOMUNICAZIONI E AI SERVIZI RADIO Nota esplicativa Le disposizioni obbligatorie relative alla guardia radio sono stabilite dalle norme radio e dalla convenzione SOLAS 74, nella versione modificata. Le disposizioni per la manutenzione delle apparecchiature radio figurano nella convenzione SOLAS 74, nella versione modificata, e negli orientamenti adottati dall'Organizzazione marittima internazionale. Regola IV/1 Applicazione 1. Fatto salvo il disposto del punto 2, le disposizioni del presente capitolo si applicano ai radiooperatori su navi che operano nell'ambito del sistema globale di soccorso e sicurezza in mare (GMDSS), come stabilito dalla convenzione SOLAS 74, nella versione modificata. 2. I radiooperatori su navi che non sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS contenute nel capo IV della convenzione SOLAS 74 non sono obbligati a conformarsi alle disposizioni del presente capo. Tuttavia, i radiooperatori in servizio su tali navi devono conformarsi alle norme radio. Gli Stati membri provvedono affinche' siano rilasciati o riconosciuti certificati adeguati per tali radiooperatori come prescritto dalle norme radio. Regola IV/2 Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di radiooperatori addetti ai servizi GMDSS 1. Ogni persona responsabile o incaricata dell'espletamento di servizi radio su navi tenute a partecipare al GMDSS possiede un certificato adeguato relativo al GMDSS, rilasciato o riconosciuto dallo Stato membro ai sensi delle disposizioni delle norme radio. 2. Inoltre, ogni candidato alla certificazione di competenza, a norma della presente regola, per il servizio su navi per le quali la convenzione SOLAS 74, nella versione modificata, stabilisce che devono disporre di un'apparecchiatura radio: 2.1. ha almeno diciotto anni; e 2.2. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-IV/2 del codice STCW. CAPO V REQUISITI PARTICOLARI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI TALUNI TIPI DI NAVI Regola V/1-1 Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali e comuni di navi petroliere e chimichiere 1. Ufficiali e comuni addetti a compiti specifici e demandati ad assumere responsabilita' in relazione al carico e alle attrezzature per il carico su navi petroliere o chimichiere possiedono un certificato che attesta una formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere. 2. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere ha completato una formazione di base conformemente alle disposizioni della sezione A-VI/1 del codice STCW e ha completato: 2.1. almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto su navi petroliere o chimichiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-1, paragrafo 1 del codice STCW; o 2.2. una formazione di base riconosciuta per la movimentazione del carico su navi petroliere o chimichiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1- 1, paragrafo 1 del codice STCW. 3. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilita' delle operazioni di carico, scarico, e sovrintenda alle operazioni di transito o maneggio del carico, pulizia delle cisterne o altre operazioni connesse al carico, possiede un certificato che attesta una formazione avanzata per la movimentazione del carico delle petroliere. 4. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata per la movimentazione del carico su navi petroliere: 4.1. possiede i requisiti per la certificazione nella formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere; e 4.2. oltre a essere qualificato per la certificazione nella formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere: 4.2.1. ha almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto su petroliere, o 4.2.2. ha completato almeno un mese di formazione riconosciuta a bordo di navi petroliere in posizione di soprannumero che comprenda almeno tre operazioni di carico e scarico e sia documentata in un registro di formazione riconosciuto tenendo conto degli orientamenti di cui alla sezione B-V/1 del codice STCW; e 4.3. ha completato una formazione avanzata riconosciuta per la movimentazione del carico su navi petroliere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-1, paragrafo 2 del codice STCW. 5. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilita' delle operazioni di carico, scarico, e sovrintenda alle operazioni di transito o maneggio del carico, pulizia delle cisterne o altre operazioni connesse al carico, possiedono un certificato che attesta una formazione avanzata per la movimentazione del carico delle chimichiere. 6. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata per la movimentazione del carico su navi chimichiere: 6.1. possiede i requisiti per la certificazione nella formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere; e 6.2. oltre a essere qualificato per la certificazione nella formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere: 6.2.1. ha almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto su navi chimichiere, o 6.2.2. ha completato almeno un mese di formazione riconosciuta a bordo di chimichiere in posizione di soprannumero che comprenda almeno tre operazioni di carico e scarico e sia documentata in un registro di formazione riconosciuto tenendo conto degli orientamenti di cui alla sezione B-V/1 del codice STCW; e 6.3. ha completato una formazione avanzata riconosciuta per la movimentazione del carico su navi chimichiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-1, paragrafo 3 del codice STCW. 7. Gli Stati membri provvedono affmche' ai marittimi aventi i requisiti di cui ai paragrafi 2, 4 o 6, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato di addestramento o sia debitamente convalidato un certificato di competenza o un certificato di addestramento esistente. Regola V/1-2 Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali e comuni di navi gasiere 1. Ufficiali e comuni addetti a compiti specifici e demandati ad assumere responsabilita' in relazione al carico e alle attrezzature per il carico su navi gasiere possiedono un certificato che attesta una formazione di base per la movimentazione del carico su navi gasiere. 2. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione di base per la movimentazione del carico su navi gasiere ha completato una formazione di base conformemente alle disposizioni della sezione A-VI/1 del codice STCW e ha completato: 2.1. almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto su navi gasiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-2, paragrafo 1 del codice STCW; o 2.2. una formazione di base riconosciuta per la movimentazione del carico su navi gasiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-2, paragrafo 1 del codice STCW. 3. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilita' delle operazioni di carico, scarico, e sovrintenda alle operazioni di transito o maneggio del carico, pulizia delle cisterne o altre operazioni connesse al carico, possiedono un certificato che attesta una formazione avanzata per la movimentazione del carico delle navi gasiere. 4. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata per la movimentazione del carico su navi gasiere: 4.1. possiede i requisiti per la certificazione nella formazione di base per la movimentazione del carico su navi gasiere; e 4.2. oltre a essere qualificato per la certificazione nella formazione di base per la movimentazione del carico su navi gasiere: 4.2.1. ha almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto su navi gasiere, o 4.2.2. ha completato almeno un mese di formazione riconosciuta a bordo di navi gasiere, in posizione di soprannumero, che comprenda almeno tre operazioni di carico e scarico e sia documentata in un registro di formazione riconosciuto tenendo conto degli orientamenti di cui alla sezione B-V/1 del codice STCW; e 4.3. ha completato una formazione avanzata riconosciuta per la movimentazione del carico su navi gasiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-2, paragrafo 2 del codice STCW. 5. Gli Stati membri provvedono affinche' ai marittimi aventi i requisiti di cui ai paragrafi 2 o 4, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato di addestramento o sia debitamente convalidato un certificato di competenza o un certificato di addestramento esistente. Regola V/2 Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e all'abilitazione di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi passeggeri 1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, comuni e altro personale in servizio a bordo di navi passeggeri, che effettuano viaggi internazionali. Gli Stati membri determinano l'applicabilita' dei requisiti di cui alla presente regola al personale che presta servizio su navi passeggeri che effettuano viaggi nazionali. 2. Prima di essere demandati a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi passeggeri, i marittimi hanno frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui ai punti da 4 a 7 infra, in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilita' individuali. 3. I marittimi che sono tenuti a seguire i corsi di formazione di cui ai punti 4, 6 e 7 frequentano, a intervalli non superiori a cinque anni, appositi corsi di aggiornamento o dimostrano di aver raggiunto i livelli di competenza previsti nei cinque anni precedenti. 4. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale designato sul ruolo di appello ad assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri hanno completato con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione della folla, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 1, del codice STCW. 5. Il personale incaricato di prestare assistenza direttamente ai passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi passeggeri ha completato con esito positivo i corsi di formazione in materia di sicurezza specificati alla sezione A-V/2, paragrafo 2, del codice STCW. 6. I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di macchina e qualsiasi altro personale designato sul ruolo di appello, responsabile della sicurezza dei passeggeri nelle situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri, hanno frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di gestione delle situazioni di crisi e del comportamento umano, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 3, del codice STCW. 7. I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilita' delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, di carico, scarico e stivaggio del carico o di chiusura dei portelli dello scafo a bordo di navi passeggeri ro-ro, hanno frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di sicurezza dei passeggeri, sicurezza del carico e protezione dello scafo, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 4, del codice STCW. 8. Gli Stati membri provvedono a rilasciare la documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che risultano qualificati si sensi della presente regola. CAPO VI FUNZIONI RELATIVE ALLE SITUAZIONI D'EMERGENZA, ALLA SICUREZZA SUL LAVORO, ALLA PROTEZIONE, ALL'ASSISTENZA MEDICA E ALLA SOPRAVVIVENZA Regola VI/1 Requisiti minimi obbligatori relativi all'addestramento, all'istruzione e alla formazione di base in materia di sicurezza per tutta la gente di mare 1. Alla gente di mare vengono impartiti l'addestramento, l'istruzione o la formazione di base in materia di sicurezza conformemente al disposto della sezione A-VI/1 del codice STCW e la sua competenza viene adeguata al livello ivi indicato. 2. Qualora la formazione di base non sia prevista ai fmi del rilascio di un certificato, e' rilasciato, a seconda del caso, un certificato di addestramento attestante che il titolare ha frequentato il corso di formazione di base. Regola VI/2 Requisiti minimi obbligatori per il rilascio di certificati di addestramento all'uso di mezzi di salvataggio (zattere, imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza) 1. Ogni candidato al rilascio di un certificato di addestramento all'uso di mezzi di salvataggio che non siano battelli di emergenza: 1.1. ha almeno diciotto anni; 1.2. ha un servizio di navigazione riconosciuto di non meno di dodici mesi oppure ha frequentato un corso di formazione riconosciuto e ha un servizio di navigazione riconosciuto di non meno di sei mesi; e 1.3. ha una competenza del livello previsto alla sezione A-VI/2, paragrafi da 1 a 4, del codice STCW per il rilascio dei certificati di addestramento all'uso di mezzi di salvataggio. 2. Ogni candidato al rilascio di un certificato di addestramento all'uso di battelli di emergenza: 2.1. possiede un certificato di addestramento all'uso di mezzi di salvataggio che non siano battelli di emergenza; 2.2. ha frequentato un corso di formazione riconosciuto; e 2.3. ha una competenza del livello previsto alla sezione A-VI/2, paragrafi da 7 a 10, del codice STCW per il rilascio dei certificati di addestramento all'uso di battelli di emergenza. Regola VI/3 Requisiti minimi obbligatori relativi ai corsi di perfezionamento in tecniche antincendio 1. La gente di mare addetta al controllo di operazioni antincendio ha superato un corso di perfezionamento in tecniche antincendio vertente in particolare sull'organizzazione, le tattiche e il comando in conformita' delle disposizioni della sezione A-VI/3, paragrafi da 1 a 4, del codice STCW e ha una competenza del livello ivi indicato. 2. Qualora un corso di perfezionamento in tecniche antincendio non sia previsto ai fmi del rilascio di un certificato, e' rilasciato un certificato di addestramento attestante che il titolare ha frequentato un corso di perfezionamento in tecniche antincendio. Regola VI/4 Requisiti minimi obbligatori in materia di primo soccorso e assistenza medica 1. La gente di mare addetta al servizio di primo soccorso a bordo di navi ha una competenza in materia di pronto soccorso medico del livello indicato alla sezione A-VI/4, paragrafi 1, 2 e 3, del codice STCW. 2. La gente di mare addetta a prestare assistenza medica a bordo di navi ha una competenza in materia di assistenza medica del livello indicato alla sezione A-VI/4, paragrafi 4, 5 e 6, del codice STCW. 3. Qualora l'addestramento in materia di primo soccorso o di assistenza medica non sia previsto ai fmi del rilascio di un certificato, e' rilasciato un certificato di addestramento attestante che il titolare ha frequentato un corso di addestramento in materia di primo soccorso o di assistenza medica. Regola VI/5 Requisiti minimi obbligatori per il rilascio di certificati di addestramento per ufficiali di sicurezza della nave 1. Ogni candidato al rilascio di un certificato di addestramento come ufficiale di sicurezza della nave: 1.1. ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a dodici mesi o un servizio di navigazione adeguato e ha conoscenza del funzionamento della nave; e 1.2. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/5, paragrafi da 1 a 4, del codice STCW per il rilascio di certificati di addestramento di ufficiale di sicurezza della nave. 2. Gli Stati membri provvedono a rilasciare un certificato di addestramento a tutti coloro che risultano qualificati ai sensi della presente regola. Regola VI/6 Requisiti minimi obbligatori relativi all'istruzione e alla formazione in materia di protezione per tutti gli appartenenti alle gente di mare 1. Alla gente di mare sono impartiti l'addestramento in materia di protezione, l'istruzione o la formazione di sensibilizzazione alla protezione, conformemente alla sezione A-VI/6, paragrafo da 1 a 4, del codice STCW e la loro competenza e' adeguata al livello ivi indicato. 2. Qualora la sensibilizzazione alla protezione non sia prevista ai fmi del rilascio di un certificato, e' rilasciato un certificato di addestramento attestante che il titolare ha frequentato un corso di sensibilizzazione alla protezione. 3. Ogni Stato membro raffronta la formazione o istruzione relativa alla protezione prevista per la gente di mare che possiede o puo' documentare abilitazioni prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, con quanto indicato alla sezione A-VI/6, paragrafo 4 del codice STCW e stabilisce se e' necessario richiedere che detta gente di mare aggiorni le proprie qualifiche. Gente di mare incaricata di compiti di protezione 4. La gente di mare incaricata di compiti di protezione ha una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/6, paragrafi da 6 a 8, del codice STCW. 5. Qualora una formazione in compiti di protezione non sia prevista ai fmi del rilascio di un certificato, e' rilasciato un certificato di addestramento attestante che il titolare ha frequentato un corso di formazione in compiti di protezione. 6. Ogni Stato membro raffronta i livelli di formazione relativa alla protezione previsti per la gente di mare che svolge compiti di protezione e che possiede o puo' documentare abilitazioni prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, con quelli specificati alla sezione A-VI/6, paragrafo 8 del codice STCW e stabilisce se e' necessario richiedere che detta gente di mare aggiorni le proprie qualifiche. CAPO VII CERTIFICATI ALTERNATIVI Regola VII/1 Rilascio di certificati alternativi 1. In deroga ai requisiti per le abilitazioni di cui ai capi II e III dell'allegato, gli Stati membri hanno facolta' di rilasciare o autorizzare il rilascio di certificati diversi da quelli menzionati dalle regole dei capi suddetti, a condizione che: 1.1. le relative funzioni e livelli di responsabilita' attestati dal certificato o dalla convalida dello stesso siano selezionati tra quelli indicati alle sezioni A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-11/5, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4, A-III/5 e A-IV/2, del codice STCW e identici a quelli ivi indicati; 1.2. i candidati abbiano frequentato con esito positivo i corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e abbiano le competenze dei livelli prescritti dalle pertinenti sezioni del codice STCW, conformemente al disposto della sezione A-VII/1 di detto codice, per le funzioni e i gradi di responsabilita' che devono essere attestati da tali certificati e convalide; 1.3. i candidati abbiano prestato un servizio di navigazione riconosciuto adeguato all'esecuzione delle funzioni e ai gradi di responsabilita' indicati nel certificato. La durata minima di tale servizio di navigazione deve essere equivalente alla durata del servizio di navigazione prescritto ai capi II e III dell'allegato. In ogni caso, la durata minima del servizio di navigazione non puo' essere inferiore a quella prescritta dalla sezione A-VII/2 del codice STCW; 1.4. i candidati all'abilitazione che dovranno svolgere funzioni di navigazione a livello operativo abbiano i requisiti applicabili di cui alle regole del capo IV, ove prescritti per l'espletamento dei servizi radio defmiti in conformita' delle norme radio; 1.5. i certificati siano rilasciati in conformita' del disposto dell'articolo 5 della presente direttiva e delle disposizioni del capo VII del codice STCW. 2. Nessun certificato ai sensi del presente capo puo' essere rilasciato prima che uno Stato membro abbia comunicato alla Commissione le informazioni prescritte dalla convenzione STCW. Regola VII/2 Certificazione della gente di mare Ogni marittimo addetto a una o piu' funzioni tra quelle indicate alle tabelle A-II/1, A-II/2, AII/3, A-II/4 o A/II/5 del capo II o alle tabelle A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 o A-III/5 del capo III o A-IV/2 del capo IV del codice STCW possiede un certificato di competenza o un certificato di addestramento, a seconda del caso. Regola VII/3 Principi che disciplinano il rilascio di certificati alternativi 1. Se uno Stato membro decide di rilasciare o autorizzare il rilascio di certificati alternativi, provvede affmche' siano rispettati i seguenti principi: 1.1. nessun sistema alternativo di abilitazione puo' essere posto in vigore se non offre garanzie di sicurezza in mare e di prevenzione dell'inquinamento di livello almeno equivalente a quello risultante dalle disposizioni dei precedenti capi; e 1.2. qualsiasi sistema alternativo di abilitazione ai sensi del presente capo deve prevedere la possibilita' di sostituire i certificati rilasciati ai sensi dello stesso con quelli rilasciati ai sensi dei precedenti capi. 2. Il principio della sostituibilita' dei certificati di cui al paragrafo 1 garantisce che: 2.1. gli appartenenti alla gente di mare abilitati ai sensi del sistema di cui ai capi II e/o III e quelli abilitati ai sensi del capo VII siano in grado di prestare indifferentemente servizio su navi tradizionali od organizzate secondo altre forme; e 2.2. la formazione della gente di mare non sia fmalizzata a sistemi di organizzazione di bordo specifici in maniera tale da renderla inidonea a svolgere altrove la sua professione. 3. Il rilascio di qualunque certificato ai sensi delle disposizioni del presente capo e' fondato sui seguenti principi: 3.1. il rilascio di certificati alternativi non deve essere finalizzato a: 3.1.1. ridurre il numero dei membri dell'equipaggio a bordo; 3.1.2. abbassare il livello di professionalita' o le qualifiche della gente di mare; o 3.1.3. consentire l'assegnazione di compiti misti di ufficiale di guardia di macchina e di coperta al titolare di un solo certificato nell'arco di un solo turno di guardia; e 3.2. alla persona in comando spetta il titolo di comandante; la posizione giuridica e l'autorita' del comandante e di chiunque altro non possono essere pregiudicate dall'attuazione di sistemi di abilitazione alternativi. 4. I principi di cui ai punti 1 e 2 garantiscono il mantenimento delle competenze degli ufficiali sia di coperta che di macchina."