(Allegato I)
                             Allegato I 
                 (previsto dall'articolo 2, comma 1) 
 
     REQUISITI PER LA FORMAZIONE PREVISTI DALLA CONVENZIONE STCW 
 
                               CAPO I 
                        DISPOSIZIONI GENERALI 
 
  1. Le regole di cui  al  presente  allegato  sono  integrate  dalle
disposizioni vincolanti contenute nella parte A del codice  STCW,  ad
eccezione del capitolo VIII, regola VIII/2. 
  Qualsiasi riferimento a un requisito  previsto  da  una  regola  va
inteso come riferimento anche alla sezione corrispondente della parte
A del codice STCW. 
  2. La parte A del codice STCW indica i livelli  di  competenza  che
devono essere dimostrati dai candidati al rilascio e  al  rinnovo  di
certificati  di  competenza  in  virtu'  delle   disposizioni   della
convenzione  STCW.  Per  chiarire  il  nesso  tra   le   disposizioni
sull'abilitazione alternativa del capo VII e  le  disposizioni  sulle
abilitazioni dei capi II,  III  e  IV,  le  idoneita'  specificamente
indicate nei livelli di competenza sono state raggruppate nelle sette
funzioni seguenti: 
  1) Navigazione; 
  2) Maneggio e stivaggio del carico; 
  3) Controllo del governo della nave e  assistenza  alle  persone  a
bordo; 
  4) Macchine e motori marini; 
  5) Apparecchiature elettriche, elettroniche e di controllo; 
  6) Manutenzione e riparazioni; 
  7) Comunicazioni radio, ai seguenti livelli di responsabilita': 
    1) Livello dirigenziale; 
    2) Livello operativo; 
    3) Livello ausiliario. 
  Le funzioni  e  i  livelli  di  responsabilita'  sono  defmiti  dai
sottotitoli delle tavole dei livelli di  competenza  contenute  nella
parte A, capi II, III e IV del codice STCW 
 
                               CAPO II 
 
                   COMANDANTE E SEZIONE DI COPERTA 
                             Regola II/1 
 
  Requisiti minimi obbligatori  per  l'abilitazione  degli  ufficiali
responsabili della guardia di navigazione su navi di  stazza  pari  o
superiore alle 500 GT 
  1. Ogni ufficiale responsabile della  guardia  di  navigazione  che
presti servizio su navi adibite alla navigazione marittima di  stazza
pari o superiore alle 500 GT (gross tonnage) possiede un  certificato
di competenza. 
  2. Ogni candidato all'abilitazione: 
  2.1. ha almeno diciotto anni; 
    2.2. ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto  per  un
periodo non inferiore a dodici mesi nell'ambito di  un  programma  di
formazione  riconosciuto,  in  cui  sia  compresa   un'attivita'   di
formazione a bordo  conformemente  alle  prescrizioni  della  sezione
A-II/1 del codice STCW, e che  sia  documentato  in  un  registro  di
formazione  riconosciuto,  oppure  ha   prestato   un   servizio   di
navigazione riconosciuto per un periodo  non  inferiore  a  trentasei
mesi; 
    2.3. ha prestato, durante il prescritto servizio di  navigazione,
servizi di guardia sul ponte sotto la supervisione del  comandante  o
di un ufficiale qualificato per almeno sei mesi; 
    2.4. ha i requisiti applicabili previsti dalle  regole  del  capo
IV, ove prescritti, per l'espletamento dei servizi radio definiti  in
conformita' delle norme radio; 
    2.5. ha frequentato  con  esito  positivo  i  previsti  corsi  di
istruzione e di formazione  riconosciuti  e  ha  una  competenza  del
livello indicato alla sezione A-II/1 del codice STCW; e 
    2.6. ha una competenza del livello indicato alla sezione  A-VI/1,
paragrafo 2, sezione  AVI/2  paragrafi  da  1  a  4,  sezione  A-VI/3
paragrafi da 1 a 4 e sezione A-VI/4 paragrafi da 1  a  3  del  codice
STCW. 
  Regola II/2 
  Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione  dei  comandanti  e
dei primi ufficiali di coperta su navi di  stazza  pari  o  superiore
alle 500 GT 
  Comandante e primo ufficiale di coperta di navi di  stazza  pari  o
superiore alle 3000 GT 
  1. Ogni comandante e primo ufficiale di  coperta  di  navi  adibite
alla navigazione marittima di stazza pari o  superiore  alle  3000  T
possiede un certificato di competenza. 
  2. Ogni candidato all'abilitazione: 
    2.1. ha i requisiti per l'abilitazione in qualita'  di  ufficiale
responsabile della guardia di navigazione su navi di  stazza  pari  o
superiore alle 500 GT  e  ha  prestato  un  servizio  di  navigazione
riconosciuto in quel compito: 
      2.1.1. per l'abilitazione quale primo ufficiale di coperta, per
non meno di dodici mesi; e 
      2.1.2. per l'abilitazione quale comandante,  per  non  meno  di
trentasei mesi; tuttavia questo periodo puo'  essere  ridotto  a  non
meno di ventiquattro mesi se almeno dodici mesi di tale  servizio  di
navigazione sono stati prestati in qualita'  di  primo  ufficiale  di
coperta; e 
    2.2. ha frequentato  con  esito  positivo  i  previsti  corsi  di
istruzione e formazione riconosciuti e ha una competenza del  livello
indicato alla sezione A-II/2 del codice STCW per  i  comandanti  e  i
primi ufficiali di coperta su navi di stazza pari  o  superiore  alle
3000 GT. 
  Comandante e primo ufficiale di coperta su navi di stazza  compresa
tra le 500 e le 3000 GT 
  3. Ogni comandante e primo ufficiale di  coperta  di  navi  adibite
alla navigazione marittima di stazza tra le 500 e le 3000 GT possiede
un certificato di competenza. 
  4. Ogni candidato all'abilitazione: 
    4.1.  possiede,  per  l'abilitazione  quale  primo  ufficiale  di
coperta, i requisiti per  l'abilitazione  in  qualita'  di  ufficiale
responsabile della guardia di navigazione su navi di  stazza  pari  o
superiore a 500 GT; 
    4.2. possiede, per l'abilitazione quale comandante,  i  requisiti
per  l'abilitazione  in  qualita'  di  ufficiale  responsabile  della
guardia di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 500 GT  e
ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto in  quel  compito
per non meno di trentasei mesi; tuttavia questo periodo  puo'  essere
ridotto a non meno di ventiquattro mesi se almeno dodici mesi di tale
servizio di navigazione sono stati  prestati  in  qualita'  di  primo
ufficiale di coperta; e 
    4.3. ha frequentato  con  esito  positivo  i  previsti  corsi  di
formazione riconosciuta e ha una competenza del livello indicato alla
sezione A-II/2 del codice STCW per i comandanti e i  primi  ufficiali
di coperta su navi di stazza compresa tra le 500 e le 3000 GT. 
  Regola II/3 
  Requisiti  minimi  obbligatori  per  l'abilitazione  di   ufficiali
responsabili della guardia di navigazione e di comandanti su navi  di
stazza inferiore a 500 GT 
  Navi non adibite a viaggi costieri 
  1. Ogni ufficiale responsabile della  guardia  di  navigazione  che
presti servizio su una nave adibita  alla  navigazione  marittima  di
stazza inferiore a 500 GT non adibita a viaggi costieri  possiede  un
certificato di competenza per navi di stazza pari o superiore  a  500
GT. 
  2. Ogni comandante in servizio su una nave adibita alla navigazione
marittima di stazza inferiore a 500 GT non adibita a viaggi  costieri
possiede un certificato di competenza per il servizio in qualita'  di
comandante di navi di stazza compresa tra le 500 e le 3000 GT. 
  Navi adibite a viaggi costieri 
  Ufficiale responsabile della guardia di navigazione 
  3. Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi
adibite alla navigazione marittima  di  stazza  inferiore  a  500  GT
adibite a viaggi costieri possiede un certificato di competenza. 
  4.  Ogni  candidato  all'abilitazione  in  qualita'  di   ufficiale
responsabile della  guardia  di  navigazione  su  navi  adibite  alla
navigazione marittima di stazza inferiore a 500 GT adibite  a  viaggi
costieri: 
    4.1. ha almeno diciotto anni; 
    4.2. ha effettuato: 
      4.2.1. un addestramento  speciale,  ivi  compreso  un  adeguato
periodo di  servizio  di  navigazione,  come  stabilito  dallo  Stato
membro; o 
      4.2.2. un servizio di navigazione riconosciuto nella sezione di
coperta per un periodo non inferiore a trentasei mesi; 
    4.3. ha i requisiti applicabili prescritti dalle regole del  capo
IV, ove prescritti, per l'espletamento dei servizi radio  defmiti  in
conformita' delle norme radio; 
    4.4. ha frequentato  con  esito  positivo  i  previsti  corsi  di
istruzione e di formazione  riconosciuti  e  ha  una  competenza  del
livello  indicato  alla  sezione  A-II/3  del  codice  STCW  per  gli
ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi di stazza
inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri; e 
    4.5. ha una competenza del livello indicato alla sezione  A-VI/1,
paragrafo 2, sezione  AVI/2  paragrafi  da  l  a  4,  sezione  A-VI/3
paragrafi da l a 4 e sezione A-VI/4 paragrafi da 1  a  3  del  codice
STCW. 
  Comandante 
  5. Ogni  comandante  che  presti  servizio  su  navi  adibita  alla
navigazione marittima di stazza inferiore a 500 GT adibite  a  viaggi
costieri possiede un certificato di competenza. 
  6. Ogni candidato all'abilitazione in  qualita'  di  comandante  di
navi adibite alla navigazione marittima di stazza inferiore a 500  GT
adibite a viaggi costieri: 
    6.1. ha almeno venti anni; 
    6.2. ha prestato  un  servizio  di  navigazione  riconosciuto  in
qualita' di ufficiale responsabile della guardia di  navigazione  per
un periodo di non meno di dodici mesi; 
    6.3. ha frequentato  con  esito  positivo  i  previsti  corsi  di
istruzione e di formazione  riconosciuti  e  ha  una  competenza  del
livello indicato alla sezione A-II/3 del codice STCW per i comandanti
di navi di stazza inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri; e 
    6.4. ha una competenza del livello indicato alla sezione  A-VI/1,
paragrafo 2, sezione  AVI/2  paragrafi  da  1  a  4,  sezione  A-VI/3
paragrafi da 1 a 4 e sezione A-VI/4 paragrafi da 1  a  3  del  codice
STCW. 
  Dispense 
  7. L'amministrazione, se considera che le dimensioni di una nave  e
le condizioni di viaggio siano  tali  da  rendere  l'applicazione  di
tutti i requisiti previsti alla presente regola e alla sezione A-II/3
del codice STCW esorbitanti o inattuabili,  puo',  nella  misura  che
ritiene   opportuna,   dispensare   il   comandante   e   l'ufficiale
responsabile della guardia di navigazione su tale nave  o  classe  di
navi da alcuni dei requisiti, tenendo presente la sicurezza di  tutte
le navi che potrebbero essere operanti nelle stesse acque. 
  Regola II/4 
  Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione dei comuni  facenti
parte di una guardia di navigazione 
  1. Ogni comune facente parte di una guardia di navigazione su  navi
adibite alla navigazione marittima di stazza pari o superiore  a  500
GT, che non sia un marinaio che sta  compiendo  la  formazione  o  un
marinaio i cui compiti, mentre e' di guardia, sono di natura tale  da
non richiedere specializzazione,  possiede  un  certificato  adeguato
allo svolgimento dei propri compiti. 
  2. Ogni candidato all'abilitazione: 
    2.1. ha almeno sedici anni; 
    2.2. ha effettuato: 
      2.2.1. un servizio  di  navigazione  riconosciuto  comprendente
almeno sei mesi di formazione e di pratica; o 
      2.2.2.  un  addestramento  speciale,  a  terra   o   a   bordo,
comprendente un periodo di servizio di navigazione  riconosciuto  che
non sia inferiore a due mesi; e 
    2.3. ha una competenza del livello indicato alla  sezione  A-II/4
del codice STCW. 
  3. Il servizio di navigazione, la formazione e la pratica di cui ai
punti 2.2.1 e  2.2.2  sono  associati  con  funzioni  attinenti  alla
guardia di navigazione e comportano l'esecuzione di compiti sotto  la
supervisione  diretta  del  comandante,  dell'ufficiale  responsabile
della guardia di navigazione o di un comune qualificato. 
  Regola II/5 
  Requisiti  minimi  obbligatori  per  l'abilitazione  di  comuni  in
qualita' di marittimi abilitati di coperta 
  1. Ogni marittimo abilitato di coperta in servizio su una  nave  di
stazza pari o superiore a 500 GT possiede un certificato adeguato. 
  2. Ogni candidato all'abilitazione: 
    2.1. ha almeno diciotto anni; 
    2.2. possiede i requisiti per l'abilitazione dei  comuni  facenti
parte di una guardia di navigazione; 
    2.3. oltre  a  essere  qualificato  per  prestare  servizio  come
marinaio facente parte di una guardia di navigazione,  ha  effettuato
un servizio di navigazione riconosciuto nella sezione di coperta: 
      2.3.1. non inferiore a diciotto mesi, o 
      2.3.2.  non  inferiore  a  dodici  mesi  e  ha  completato   la
formazione riconosciuta; e 
    2.4. ha una competenza del livello indicato alla  sezione  A-II/5
del codice STCW. 
  3. Ogni Stato membro raffronta i  livelli  di  competenza  da  esso
previsti per i certificati dei marittimi abilitati emessi  prima  del
lo gennaio 2012, con quelli indicati per i certificati  di  cui  alla
sezione A-II/5 del codice STCW e stabilisce,  ove  opportuno,  se  e'
necessario richiedere che tali membri  del  personale  aggiornino  le
proprie qualifiche. 
  4. Fino al 1° gennaio 2017, uno Stato membro  che  e'  anche  parte
della  convenzione  dell'Organizzazione  internazionale  del   lavoro
concernente i certificati di attitudine di marinaio  qualificato  del
1946 (n. 74) puo' continuare a rinnovare e  prorogare  certificati  e
convalide   in   conformita'   alle   disposizioni   della   suddetta
convenzione. 
  5. Uno  Stato  membro  puo'  ritenere  che  un  marittimo  abbia  i
requisiti previsti dalla presente regola quando ha prestato  servizio
nella qualita' pertinente nella sezione di coperta per un periodo  di
almeno dodici mesi durante i sessanta mesi che precedono l'entrata in
vigore della presente direttiva. 
 
                              CAPO III 
 
                          REPARTO MACCHINE 
                            Regola III/1 
 
  Requisiti  minimi  obbligatori  per  l'abilitazione   a   ufficiale
responsabile  della  guardia  in  macchina  in  un  locale   macchine
presidiato o a ufficiale addetto al servizio in macchina in un locale
macchine periodicamente non presidiato 
  1. Ogni ufficiale responsabile della  guardia  in  macchina  in  un
locale macchine presidiato od ogni ufficiale di macchina  addetto  al
servizio in un locale  macchine  periodicamente  non  presidiato,  in
servizio  su  navi  adibite  alla  navigazione  marittima  aventi  un
apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore
a 750 kW, possiede un certificato di competenza. 
  2. Ogni candidato all'abilitazione: 
    2.1. ha almeno diciotto anni; 
    2.2. ha completato una formazione combinata  di  specializzazione
in laboratorio e un  servizio  di  navigazione  riconosciuto  per  un
periodo non inferiore a dodici mesi nell'ambito di  un  programma  di
formazione riconosciuto, in cui sia compresa attivita' di  formazione
a bordo conformemente alle prescrizioni  della  sezione  A-III/1  del
codice STCW, e che sia  documentato  in  un  registro  di  formazione
riconosciuto,  oppure  ha  completato  una  formazione  combinata  di
specializzazione   in   laboratorio   e   servizio   di   navigazione
riconosciuto per un periodo non inferiore a  trentasei  mesi  di  cui
almeno trenta mesi di servizio di navigazione nel reparto macchine; 
    2.3. ha prestato, durante il prescritto servizio di  navigazione,
servizi di guardia in un locale macchine sotto  la  supervisione  del
direttore di macchina o di un ufficiale qualificato  per  almeno  sei
mesi; 
    2.4. ha frequentato  con  esito  positivo  i  previsti  corsi  di
istruzione e di formazione  riconosciuti  e  ha  una  competenza  del
livello indicato alla sezione A-III/1 del codice STCW; e 
    2.5. ha una competenza del livello indicato alla sezione  A-VI/1,
paragrafo 2, sezione  AVI/2  paragrafi  da  1  a  4,  sezione  A-VI/3
paragrafi da 1 a 4 e sezione A-VI/4 paragrafi da 1  a  3  del  codice
STCW. 
  Regola III/2 
  Requisiti minimi obbligatori  per  l'abilitazione  a  direttore  di
macchina e a primo ufficiale di macchina su navi aventi  un  apparato
motore di propulsione principale di potenza pari o superiore  a  3000
kW 
  1. Ogni direttore di macchina e ogni primo ufficiale di macchina in
servizio su  navi  adibite  alla  navigazione  marittima,  aventi  un
apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore
a 3000 kW, possiede un certificato di competenza. 
  2. Ogni candidato all'abilitazione: 
    2.1. possiede i  requisiti  per  l'abilitazione  in  qualita'  di
ufficiale responsabile della guardia in macchina su  navi  aventi  un
apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore
a 750 kW e ha prestato un servizio  di  navigazione  riconosciuto  in
tale compito: 
      2.1.1. per l'abilitazione in qualita'  di  primo  ufficiale  di
macchina,  non  meno  di  dodici  mesi  come  ufficiale  di  macchina
qualificato; e 
      2.1.2. per l'abilitazione a direttore di macchina, non meno  di
trentasei mesi, tuttavia questo periodo puo'  essere  ridotto  a  non
meno di ventiquattro mesi se almeno dodici mesi di tale  servizio  di
navigazione sono stati prestati in qualita'  di  primo  ufficiale  di
macchina; e 
    2.2. ha frequentato  con  esito  positivo  i  previsti  corsi  di
istruzione e di formazione  riconosciuti  e  ha  una  competenza  del
livello indicato alla sezione A-III/2 del codice STCW. 
  Regola III/3 
  Requisiti minimi obbligatori  per  l'abilitazione  a  direttore  di
macchina e a primo ufficiale di macchina su navi aventi  un  apparato
motore di propulsione principale di potenza compresa tra 750  e  3000
kW 
  1. Ogni direttore di macchina e ogni primo ufficiale  di  macchina,
in servizio su navi adibite  alla  navigazione  marittima  aventi  un
apparato motore di propulsione principale di potenza compresa tra 750
e 3000 kW, possiede un certificato di competenza. 
  2. Ogni candidato all'abilitazione: 
    2.1. possiede i  requisiti  per  l'abilitazione  in  qualita'  di
ufficiale responsabile della guardia in macchina; 
      2.1.1. per l'abilitazione in qualita'  di  primo  ufficiale  di
macchina, ha un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore  a
dodici mesi prestato come allievo ufficiale di macchina  o  ufficiale
di macchina; e 
      2.1.2. per l'abilitazione in qualita' di direttore di macchina,
ha  un  servizio  di  navigazione  riconosciuto   non   inferiore   a
ventiquattro mesi di cui non meno di dodici mesi essendo  qualificato
a prestare servizio come primo ufficiale di macchina; e 
    2.2. ha frequentato  con  esito  positivo  i  previsti  corsi  di
istruzione e di formazione  riconosciuti  e  ha  una  competenza  del
livello indicato alla sezione A-III/3 del codice STCW. 
  3. Ogni ufficiale  di  macchina  che  sia  qualificato  a  prestare
servizio come primo ufficiale di macchina su navi aventi un  apparato
motore di propulsione principale di potenza pari o superiore  a  3000
kW puo' prestare servizio come direttore di macchina su  navi  aventi
un apparato motore di propulsione principale di potenza  inferiore  a
3000 kW purche' il certificato sia convalidato in tal senso. 
  Regola III/4 
  Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione  a  comune  facente
parte di una guardia in un locale macchine presidiato  o  addetto  al
servizio  in  macchina  in  un  locale  macchine  periodicamente  non
presidiato 
  1. Ogni comune facente parte di una guardia in un  locale  macchine
presidiato o addetto al servizio in macchina in  un  locale  macchine
periodicamente non presidiato, su navi marittime aventi  un  apparato
motore di potenza pari o superiore a 750 kW, che non sia un  marinaio
che stia compiendo la formazione o un marinaio i cui compiti sono  di
natura che non richiede  specializzazione,  possiede  un  certificato
adeguato allo svolgimento dei propri compiti. 
  2. Ogni candidato all'abilitazione: 
    2.1. ha almeno sedici anni; 
    2.2. ha effettuato: 
      2.2.1. un servizio  di  navigazione  riconosciuto  comprendente
almeno sei mesi di formazione e di pratica; o 
      2.2.2.  un  addestramento  speciale,  a  terra   o   a   bordo,
comprendente un periodo di servizio di navigazione  riconosciuto  che
non sia inferiore a due mesi; e 
    2.3. ha una competenza del livello indicato alla sezione  A-III/4
del codice STCW. 
  3. Il servizio di navigazione, la formazione e la pratica di cui ai
punti 2.2.1 e 2.2.2 sono associati a funzioni attinenti alla  guardia
dei locali macchine e comportano l'esecuzione  di  compiti  sotto  la
supervisione diretta di un ufficiale di macchina qualificato o di  un
comune qualificato. 
  Regola III/5 
  Requisiti  minimi  obbligatori  per  l'abilitazione   a   marittimo
abilitato di macchina in un locale macchine presidiato o  addetto  al
servizio  in  macchina  in  un  locale  macchine  periodicamente  non
presidiato 
  1. Ogni marittimo abilitato di macchina in  servizio  su  una  nave
avente un apparato motore di  potenza  pari  o  superiore  a  750  kW
possiede un certificato adeguato. 
  2. Ogni candidato all'abilitazione: 
    2.1. ha almeno diciotto anni; 
    2.2. possiede i requisiti per  l'abilitazione  a  comune  facente
parte di una guardia in un locale macchine presidiato  o  addetto  al
servizio  in  macchina  in  un  locale  macchine  periodicamente  non
presidiato; 
    2.3. oltre a essere qualificato per prestare servizio come comune
facente parte di una guardia di macchina, ha effettuato  un  servizio
di navigazione riconosciuto nel reparto macchine: 
      2.3.1. non inferiore a dodici mesi, o 
      2.3.2. non inferiore a sei mesi e ha completato  la  formazione
riconosciuta; e 
    2.4. ha una competenza del livello indicato alla sezione  A-III/5
del codice STCW. 
  3. Ogni Stato membro raffronta i  livelli  di  competenza  da  esso
previsti per i certificati dei comuni  del  reparto  macchine  emessi
prima del lo gennaio 2012 con quelli indicati per  i  certificati  di
cui alla sezione A-III/5 del codice STCW e stabilisce, ove opportuno,
se e' necessario richiedere che tali membri del personale  aggiornino
le proprie qualifiche. 
  4. Uno  Stato  membro  puo'  ritenere  che  un  marittimo  abbia  i
requisiti previsti dalla presente regola quando ha prestato  servizio
nella qualita' pertinente nel reparto  macchine  per  un  periodo  di
almeno dodici mesi durante i sessanta mesi che precedono l'entrata in
vigore della presente direttiva. 
  Regola III/6 
  Requisiti  minimi  obbligatori  per  l'abilitazione  di   ufficiale
elettrotecnico 
  1. Ogni ufficiale elettrotecnico in servizio su navi  adibite  alla
navigazione marittima,  aventi  un  apparato  motore  di  propulsione
principale di  potenza  pari  o  superiore  a  750  kW,  possiede  un
certificato di competenza. 
  2. Ogni candidato all'abilitazione: 
    2.1. ha almeno diciotto anni; 
    2.2. ha completato una formazione combinata  di  specializzazione
in laboratorio e  servizio  di  navigazione  riconosciuto  di  almeno
dodici mesi, di cui almeno  sei  mesi  di  servizio  di  navigazione,
nell'ambito di un programma di formazione  riconosciuto  conforme  ai
requisiti della sezione A-III/5 del codice STCW e documentato  in  un
registro  di  formazione  riconosciuto,  oppure  ha  completato   una
formazione combinata di specializzazione in laboratorio e servizio di
navigazione riconosciuto di  almeno  trentasei  mesi  di  cui  almeno
trenta mesi di servizio di navigazione nel reparto macchine; 
    2.3. ha frequentato  con  esito  positivo  i  previsti  corsi  di
istruzione e di formazione  riconosciuti  e  ha  una  competenza  del
livello indicato alla sezione A-III/6 del codice STCW; e 
    2.4. ha una competenza del livello indicato alla sezione  A-VI/1,
paragrafo 2, sezione AVI/2  paragrafi  da  l  a  4,  sezione  A-VI/3,
paragrafi da l a 4 e sezione A-VI/4, paragrafi da 1 a  3  del  codice
STCW. 
  3. Ogni Stato membro raffronta i  livelli  di  competenza  da  esso
previsti per i  certificati  degli  ufficiali  elettrotecnici  emessi
prima del 1° gennaio 2012, con quelli indicati per i  certificati  di
cui alla sezione A-III/5 del codice STCW e stabilisce, ove opportuno,
se e' necessario richiedere che tali membri del personale  aggiornino
le proprie qualifiche. 
  4. Uno  Stato  membro  puo'  ritenere  che  un  marittimo  abbia  i
requisiti previsti dalla presente regola quando ha prestato  servizio
a bordo nella qualita' pertinente per un  periodo  di  almeno  dodici
mesi durante i sessanta mesi che precedono l'entrata in vigore  della
presente direttiva e ha un livello  di  competenza  specificato  alla
sezione A-III/5 del codice STCW. 
  5. Nonostante i summenzionati requisiti prescritti ai paragrafi  da
1 a 4, uno Stato membro puo' ritenere che una persona  opportunamente
qualificata sia in grado di svolgere determinate funzioni di cui alla
sezione A-III/6. 
  Regola III/7 
  Requisiti  minimi   obbligatori   per   l'abilitazione   a   comune
elettrotecnico 
  1. Ogni comune elettrotecnico in servizio su  una  nave  avente  un
apparato motore di potenza pari o superiore  a  750  kW  possiede  un
certificato adeguato. 
  2. Ogni candidato all'abilitazione: 
    2.1. ha almeno diciotto anni; 
    2.2.  ha  completato  un  servizio  di  navigazione  riconosciuto
comprendente almeno dodici mesi di formazione e di pratica; o 
    2.3. ha completato una formazione riconosciuta,  comprendente  un
periodo di servizio di navigazione riconosciuto non inferiore  a  sei
mesi; o 
    2.4.  e'  in  possesso  di  qualifiche  che  corrispondono   alle
competenze tecniche di cui alla tabella A-III/7 del codice STCW e  ha
completato un periodo riconosciuto di servizio  di  navigazione,  non
inferiore a tre mesi; e 
    2.5. ha una competenza del livello indicato alla sezione  A-III/7
del codice STCW. 
  3. Ogni Stato membro raffronta i  livelli  di  competenza  da  esso
previsti per i certificati dei comuni elettrotecnici emessi entro  il
lo gennaio 2012, con quelli indicati per i certificati  di  cui  alla
sezione A-III/7 del codice STCW e stabilisce, ove  opportuno,  se  e'
necessario richiedere che tali membri  del  personale  aggiornino  le
proprie qualifiche. 
  4. Uno  Stato  membro  puo'  ritenere  che  un  marittimo  abbia  i
requisiti previsti dalla presente regola quando ha prestato  servizio
a bordo nella qualita' pertinente per un  periodo  di  almeno  dodici
mesi durante i sessanta mesi che precedono l'entrata in vigore  della
presente direttiva e ha un livello  di  competenza  specificato  alla
sezione A-III/7 del codice STCW. 
  5. Nonostante i summenzionati requisiti prescritti ai paragrafi  da
1 a 4, uno Stato membro puo' ritenere che una persona  opportunamente
qualificata sia in grado di svolgere determinate funzioni di cui alla
sezione A-III/7. 
 
                               CAPO IV 
 
    OPERATORI ADDETTI ALLE RADIOCOMUNICAZIONI E AI SERVIZI RADIO 
 
  Nota esplicativa 
  Le disposizioni  obbligatorie  relative  alla  guardia  radio  sono
stabilite dalle norme radio  e  dalla  convenzione  SOLAS  74,  nella
versione  modificata.  Le  disposizioni  per  la  manutenzione  delle
apparecchiature radio figurano  nella  convenzione  SOLAS  74,  nella
versione    modificata,     e     negli     orientamenti     adottati
dall'Organizzazione marittima internazionale. 
  Regola IV/1 
  Applicazione 
  1. Fatto salvo  il  disposto  del  punto  2,  le  disposizioni  del
presente capitolo si applicano ai radiooperatori su navi che  operano
nell'ambito del sistema globale  di  soccorso  e  sicurezza  in  mare
(GMDSS), come stabilito dalla convenzione SOLAS  74,  nella  versione
modificata. 
  2. I radiooperatori su navi che non sono tenute a conformarsi  alle
disposizioni del GMDSS contenute nel capo IV della convenzione  SOLAS
74 non sono obbligati a conformarsi alle  disposizioni  del  presente
capo. Tuttavia, i radiooperatori in  servizio  su  tali  navi  devono
conformarsi alle norme radio. Gli Stati membri  provvedono  affinche'
siano  rilasciati  o  riconosciuti  certificati  adeguati  per   tali
radiooperatori come prescritto dalle norme radio. 
  Regola IV/2 
  Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione  di  radiooperatori
addetti ai servizi GMDSS 
  1. Ogni persona  responsabile  o  incaricata  dell'espletamento  di
servizi radio su navi tenute  a  partecipare  al  GMDSS  possiede  un
certificato adeguato relativo al  GMDSS,  rilasciato  o  riconosciuto
dallo Stato membro ai sensi delle disposizioni delle norme radio. 
  2. Inoltre, ogni candidato alla  certificazione  di  competenza,  a
norma della presente regola, per il servizio su navi per le quali  la
convenzione SOLAS  74,  nella  versione  modificata,  stabilisce  che
devono disporre di un'apparecchiatura radio: 
    2.1. ha almeno diciotto anni; e 
    2.2. ha frequentato  con  esito  positivo  i  previsti  corsi  di
istruzione e di formazione  riconosciuti  e  ha  una  competenza  del
livello indicato alla sezione A-IV/2 del codice STCW. 
 
                               CAPO V 
 
REQUISITI PARTICOLARI  RELATIVI  ALLA  FORMAZIONE  DEL  PERSONALE  DI
                         TALUNI TIPI DI NAVI 
 
  Regola V/1-1 
  Requisiti  minimi  obbligatori  relativi  alla  formazione  e  alle
qualifiche di comandanti, ufficiali e comuni  di  navi  petroliere  e
chimichiere 
  1. Ufficiali e comuni addetti a compiti specifici  e  demandati  ad
assumere responsabilita' in relazione al carico e  alle  attrezzature
per  il  carico  su  navi  petroliere  o  chimichiere  possiedono  un
certificato che attesta una formazione di base per la  movimentazione
del carico su navi petroliere e chimichiere. 
  2. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione  di  base
per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere  ha
completato una formazione di  base  conformemente  alle  disposizioni
della sezione A-VI/1 del codice STCW e ha completato: 
    2.1. almeno tre mesi di servizio di navigazione  riconosciuto  su
navi petroliere  o  chimichiere  e  ha  una  competenza  del  livello
indicato alla sezione A-V/1-1, paragrafo 1 del codice STCW; o 
    2.2. una formazione di base riconosciuta  per  la  movimentazione
del carico su navi petroliere o chimichiere e ha una  competenza  del
livello indicato alla sezione A-V/1- 1, paragrafo 1 del codice STCW. 
  3. I comandanti, i direttori di  macchina,  i  primi  ufficiali  di
coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta
responsabilita' delle operazioni di carico,  scarico,  e  sovrintenda
alle operazioni di transito o  maneggio  del  carico,  pulizia  delle
cisterne  o  altre  operazioni  connesse  al  carico,   possiede   un
certificato che attesta una formazione avanzata per la movimentazione
del carico delle petroliere. 
  4. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione  avanzata
per la movimentazione del carico su navi petroliere: 
    4.1. possiede i requisiti per la certificazione nella  formazione
di base per  la  movimentazione  del  carico  su  navi  petroliere  e
chimichiere; e 
    4.2. oltre a  essere  qualificato  per  la  certificazione  nella
formazione  di  base  per  la  movimentazione  del  carico  su   navi
petroliere e chimichiere: 
      4.2.1.  ha  almeno  tre  mesi  di   servizio   di   navigazione
riconosciuto su petroliere, o 
      4.2.2. ha completato almeno un mese di formazione  riconosciuta
a bordo di navi petroliere in posizione di soprannumero che comprenda
almeno tre operazioni di carico e scarico e  sia  documentata  in  un
registro di formazione riconosciuto tenendo conto degli  orientamenti
di cui alla sezione B-V/1 del codice STCW; e 
    4.3. ha completato una formazione avanzata  riconosciuta  per  la
movimentazione del carico su navi petroliere e ha una competenza  del
livello indicato alla sezione A-V/1-1, paragrafo 2 del codice STCW. 
  5. I comandanti, i direttori di  macchina,  i  primi  ufficiali  di
coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta
responsabilita' delle operazioni di carico,  scarico,  e  sovrintenda
alle operazioni di transito o  maneggio  del  carico,  pulizia  delle
cisterne  o  altre  operazioni  connesse  al  carico,  possiedono  un
certificato che attesta una formazione avanzata per la movimentazione
del carico delle chimichiere. 
  6. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione  avanzata
per la movimentazione del carico su navi chimichiere: 
    6.1. possiede i requisiti per la certificazione nella  formazione
di base per  la  movimentazione  del  carico  su  navi  petroliere  e
chimichiere; e 
    6.2. oltre a  essere  qualificato  per  la  certificazione  nella
formazione  di  base  per  la  movimentazione  del  carico  su   navi
petroliere e chimichiere: 
      6.2.1.  ha  almeno  tre  mesi  di   servizio   di   navigazione
riconosciuto su navi chimichiere, o 
      6.2.2. ha completato almeno un mese di formazione  riconosciuta
a bordo di chimichiere in posizione  di  soprannumero  che  comprenda
almeno tre operazioni di carico e scarico e  sia  documentata  in  un
registro di formazione riconosciuto tenendo conto degli  orientamenti
di cui alla sezione B-V/1 del codice STCW; e 
    6.3. ha completato una formazione avanzata  riconosciuta  per  la
movimentazione del carico su navi chimichiere e ha una competenza del
livello indicato alla sezione A-V/1-1, paragrafo 3 del codice STCW. 
  7. Gli Stati membri  provvedono  affmche'  ai  marittimi  aventi  i
requisiti di cui ai paragrafi 2, 4 o  6,  a  seconda  dei  casi,  sia
rilasciato  un  certificato  di  addestramento  o   sia   debitamente
convalidato  un  certificato  di  competenza  o  un  certificato   di
addestramento esistente. 
  Regola V/1-2 
  Requisiti  minimi  obbligatori  relativi  alla  formazione  e  alle
qualifiche di comandanti, ufficiali e comuni di navi gasiere 
  1. Ufficiali e comuni addetti a compiti specifici  e  demandati  ad
assumere responsabilita' in relazione al carico e  alle  attrezzature
per il carico su navi gasiere possiedono un certificato  che  attesta
una formazione di base per  la  movimentazione  del  carico  su  navi
gasiere. 
  2. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione  di  base
per la movimentazione del carico su navi gasiere  ha  completato  una
formazione di base  conformemente  alle  disposizioni  della  sezione
A-VI/1 del codice STCW e ha completato: 
    2.1. almeno tre mesi di servizio di navigazione  riconosciuto  su
navi gasiere e ha una competenza del livello  indicato  alla  sezione
A-V/1-2, paragrafo 1 del codice STCW; o 
    2.2. una formazione di base riconosciuta  per  la  movimentazione
del carico su navi gasiere e ha una competenza del  livello  indicato
alla sezione A-V/1-2, paragrafo 1 del codice STCW. 
  3. I comandanti, i direttori di  macchina,  i  primi  ufficiali  di
coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta
responsabilita' delle operazioni di carico,  scarico,  e  sovrintenda
alle operazioni di transito o  maneggio  del  carico,  pulizia  delle
cisterne  o  altre  operazioni  connesse  al  carico,  possiedono  un
certificato che attesta una formazione avanzata per la movimentazione
del carico delle navi gasiere. 
  4. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione  avanzata
per la movimentazione del carico su navi gasiere: 
    4.1. possiede i requisiti per la certificazione nella  formazione
di base per la movimentazione del carico su navi gasiere; e 
    4.2. oltre a  essere  qualificato  per  la  certificazione  nella
formazione di base per la movimentazione del carico su navi gasiere: 
      4.2.1.  ha  almeno  tre  mesi  di   servizio   di   navigazione
riconosciuto su navi gasiere, o 
      4.2.2. ha completato almeno un mese di formazione  riconosciuta
a bordo di navi gasiere, in posizione di soprannumero, che  comprenda
almeno tre operazioni di carico e scarico e  sia  documentata  in  un
registro di formazione riconosciuto tenendo conto degli  orientamenti
di cui alla sezione B-V/1 del codice STCW; e 
    4.3. ha completato una formazione avanzata  riconosciuta  per  la
movimentazione del carico su navi gasiere e  ha  una  competenza  del
livello indicato alla sezione A-V/1-2, paragrafo 2 del codice STCW. 
  5. Gli Stati membri provvedono  affinche'  ai  marittimi  aventi  i
requisiti di cui ai  paragrafi  2  o  4,  a  seconda  dei  casi,  sia
rilasciato  un  certificato  di  addestramento  o   sia   debitamente
convalidato  un  certificato  di  competenza  o  un  certificato   di
addestramento esistente. 
  Regola V/2 
  Requisiti   minimi   obbligatori   relativi   alla   formazione   e
all'abilitazione di comandanti, ufficiali, comuni e  altro  personale
di navi passeggeri 
  1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, comuni  e
altro  personale  in  servizio  a  bordo  di  navi  passeggeri,   che
effettuano  viaggi  internazionali.  Gli  Stati  membri   determinano
l'applicabilita'  dei  requisiti  di  cui  alla  presente  regola  al
personale che presta  servizio  su  navi  passeggeri  che  effettuano
viaggi nazionali. 
  2. Prima di essere demandati a qualsiasi  funzione  di  servizio  a
bordo di navi passeggeri, i marittimi  hanno  frequentato  con  esito
positivo i corsi di formazione di cui ai punti da 4  a  7  infra,  in
funzione  della  qualifica,  dei  compiti  e  delle   responsabilita'
individuali. 
  3. I marittimi che sono tenuti a seguire i corsi di  formazione  di
cui ai punti 4, 6 e 7  frequentano,  a  intervalli  non  superiori  a
cinque anni, appositi corsi di aggiornamento  o  dimostrano  di  aver
raggiunto  i  livelli  di  competenza  previsti   nei   cinque   anni
precedenti. 
  4. I comandanti, gli ufficiali e l'altro  personale  designato  sul
ruolo di appello ad assistere i passeggeri in situazioni di emergenza
a bordo di navi passeggeri hanno  completato  con  esito  positivo  i
corsi  di  formazione  in  materia  di  gestione  della  folla,  come
specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 1, del codice STCW. 
  5. Il personale incaricato di prestare assistenza  direttamente  ai
passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi  passeggeri  ha
completato con esito positivo i corsi di  formazione  in  materia  di
sicurezza specificati alla sezione A-V/2,  paragrafo  2,  del  codice
STCW. 
  6. I comandanti, i primi  ufficiali  di  coperta,  i  direttori  di
macchina, i primi ufficiali di macchina e qualsiasi  altro  personale
designato sul ruolo di  appello,  responsabile  della  sicurezza  dei
passeggeri nelle situazioni di emergenza a bordo di navi  passeggeri,
hanno  frequentato  con  esito  positivo  i   corsi   di   formazione
riconosciuti in materia di gestione delle situazioni di crisi  e  del
comportamento umano, come specificato alla sezione  A-V/2,  paragrafo
3, del codice STCW. 
  7. I comandanti, i primi  ufficiali  di  coperta,  i  direttori  di
macchina, i primi  ufficiali  di  macchina  e  chiunque  altro  abbia
diretta responsabilita' delle operazioni  di  imbarco  e  sbarco  dei
passeggeri, di carico, scarico e stivaggio del carico o  di  chiusura
dei portelli dello scafo a bordo  di  navi  passeggeri  ro-ro,  hanno
frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti  in
materia  di  sicurezza  dei  passeggeri,  sicurezza  del   carico   e
protezione  dello  scafo,  come  specificato  alla   sezione   A-V/2,
paragrafo 4, del codice STCW. 
  8. Gli Stati  membri  provvedono  a  rilasciare  la  documentazione
comprovante la formazione conseguita a  tutti  coloro  che  risultano
qualificati si sensi della presente regola. 
 
                               CAPO VI 
 
FUNZIONI RELATIVE ALLE SITUAZIONI  D'EMERGENZA,  ALLA  SICUREZZA  SUL
 LAVORO, ALLA PROTEZIONE, ALL'ASSISTENZA MEDICA E ALLA SOPRAVVIVENZA 
 
  Regola VI/1 
  Requisiti   minimi    obbligatori    relativi    all'addestramento,
all'istruzione e alla formazione di base in materia di sicurezza  per
tutta la gente di mare 
  1.  Alla  gente  di   mare   vengono   impartiti   l'addestramento,
l'istruzione  o  la  formazione  di  base  in  materia  di  sicurezza
conformemente al disposto della sezione A-VI/1 del codice STCW  e  la
sua competenza viene adeguata al livello ivi indicato. 
  2. Qualora la formazione di  base  non  sia  prevista  ai  fmi  del
rilascio di un certificato, e' rilasciato, a  seconda  del  caso,  un
certificato  di  addestramento  attestante   che   il   titolare   ha
frequentato il corso di formazione di base. 
  Regola VI/2 
  Requisiti minimi obbligatori per  il  rilascio  di  certificati  di
addestramento all'uso di mezzi di salvataggio (zattere,  imbarcazioni
di salvataggio e battelli di emergenza) 
  1. Ogni candidato al rilascio di un  certificato  di  addestramento
all'uso di mezzi di salvataggio che non siano battelli di emergenza: 
    1.1. ha almeno diciotto anni; 
    1.2. ha un servizio di navigazione riconosciuto di  non  meno  di
dodici mesi oppure ha frequentato un corso di formazione riconosciuto
e ha un servizio di navigazione riconosciuto di non meno di sei mesi;
e 
    1.3. ha una competenza del livello previsto alla sezione  A-VI/2,
paragrafi da 1 a 4, del codice STCW per il rilascio  dei  certificati
di addestramento all'uso di mezzi di salvataggio. 
  2. Ogni candidato al rilascio di un  certificato  di  addestramento
all'uso di battelli di emergenza: 
    2.1. possiede un certificato di addestramento all'uso di mezzi di
salvataggio che non siano battelli di emergenza; 
    2.2. ha frequentato un corso di formazione riconosciuto; e 
    2.3. ha una competenza del livello previsto alla sezione  A-VI/2,
paragrafi da 7 a 10, del codice STCW per il rilascio dei  certificati
di addestramento all'uso di battelli di emergenza. 
  Regola VI/3 
  Requisiti minimi obbligatori relativi ai corsi  di  perfezionamento
in tecniche antincendio 
  1. La gente di mare addetta al controllo di operazioni  antincendio
ha superato un  corso  di  perfezionamento  in  tecniche  antincendio
vertente in particolare sull'organizzazione, le tattiche e il comando
in conformita' delle disposizioni della sezione A-VI/3, paragrafi  da
1 a 4, del codice STCW e ha una competenza del livello ivi indicato. 
  2. Qualora un corso di perfezionamento in tecniche antincendio  non
sia previsto ai fmi del rilascio di un certificato, e' rilasciato  un
certificato  di  addestramento  attestante   che   il   titolare   ha
frequentato un corso di perfezionamento in tecniche antincendio. 
  Regola VI/4 
  Requisiti  minimi  obbligatori  in  materia  di  primo  soccorso  e
assistenza medica 
  1. La gente di mare addetta al servizio di primo soccorso  a  bordo
di navi ha una competenza in materia di pronto  soccorso  medico  del
livello indicato alla sezione A-VI/4, paragrafi 1, 2 e 3, del  codice
STCW. 
  2. La gente di mare addetta a prestare assistenza medica a bordo di
navi ha una competenza in materia di assistenza  medica  del  livello
indicato alla sezione A-VI/4, paragrafi 4, 5 e 6, del codice STCW. 
  3. Qualora l'addestramento  in  materia  di  primo  soccorso  o  di
assistenza medica  non  sia  previsto  ai  fmi  del  rilascio  di  un
certificato, e' rilasciato un certificato di addestramento attestante
che il titolare ha frequentato un corso di addestramento  in  materia
di primo soccorso o di assistenza medica. 
  Regola VI/5 
  Requisiti minimi obbligatori per  il  rilascio  di  certificati  di
addestramento per ufficiali di sicurezza della nave 
  1. Ogni candidato al rilascio di un  certificato  di  addestramento
come ufficiale di sicurezza della nave: 
    1.1. ha prestato un  servizio  di  navigazione  riconosciuto  non
inferiore a dodici mesi o un servizio di navigazione  adeguato  e  ha
conoscenza del funzionamento della nave; e 
    1.2. ha una competenza del livello indicato alla sezione  A-VI/5,
paragrafi da 1 a 4, del codice STCW per il rilascio di certificati di
addestramento di ufficiale di sicurezza della nave. 
  2. Gli Stati membri  provvedono  a  rilasciare  un  certificato  di
addestramento a tutti coloro che risultano qualificati ai sensi della
presente regola. 
  Regola VI/6 
  Requisiti  minimi  obbligatori  relativi  all'istruzione   e   alla
formazione in materia di protezione per tutti gli  appartenenti  alle
gente di mare 
  1. Alla gente di mare sono impartiti l'addestramento in materia  di
protezione, l'istruzione o la formazione  di  sensibilizzazione  alla
protezione, conformemente alla sezione A-VI/6, paragrafo da  1  a  4,
del codice STCW e la loro  competenza  e'  adeguata  al  livello  ivi
indicato. 
  2. Qualora la sensibilizzazione alla protezione non sia prevista ai
fmi del rilascio di un certificato, e' rilasciato un  certificato  di
addestramento attestante che il titolare ha frequentato un  corso  di
sensibilizzazione alla protezione. 
  3. Ogni Stato membro raffronta la formazione o istruzione  relativa
alla protezione prevista per la gente di mare  che  possiede  o  puo'
documentare abilitazioni prima dell'entrata in vigore della  presente
direttiva, con quanto indicato alla sezione A-VI/6, paragrafo  4  del
codice STCW e stabilisce se e' necessario richiedere che detta  gente
di mare aggiorni le proprie qualifiche. 
  Gente di mare incaricata di compiti di protezione 
  4. La gente di mare incaricata di  compiti  di  protezione  ha  una
competenza del livello indicato alla sezione A-VI/6, paragrafi da 6 a
8, del codice STCW. 
  5. Qualora una formazione in compiti di protezione non sia prevista
ai fmi del rilascio di un certificato, e' rilasciato  un  certificato
di addestramento attestante che il titolare ha frequentato  un  corso
di formazione in compiti di protezione. 
  6. Ogni Stato membro raffronta i  livelli  di  formazione  relativa
alla protezione previsti per la gente di mare che svolge  compiti  di
protezione e che  possiede  o  puo'  documentare  abilitazioni  prima
dell'entrata  in  vigore  della  presente   direttiva,   con   quelli
specificati alla sezione  A-VI/6,  paragrafo  8  del  codice  STCW  e
stabilisce se e'  necessario  richiedere  che  detta  gente  di  mare
aggiorni le proprie qualifiche. 
 
                              CAPO VII 
 
                       CERTIFICATI ALTERNATIVI 
 
  Regola VII/1 
  Rilascio di certificati alternativi 
  1. In deroga ai requisiti per le abilitazioni di cui ai capi  II  e
III dell'allegato, gli Stati membri hanno facolta'  di  rilasciare  o
autorizzare il rilascio di certificati diversi da  quelli  menzionati
dalle regole dei capi suddetti, a condizione che: 
    1.1. le relative funzioni e livelli di responsabilita'  attestati
dal certificato o dalla convalida dello stesso siano selezionati  tra
quelli indicati alle sezioni A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4,  A-11/5,
A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4, A-III/5 e A-IV/2, del codice STCW
e identici a quelli ivi indicati; 
    1.2. i candidati abbiano frequentato con esito positivo  i  corsi
di istruzione e di formazione riconosciuti e  abbiano  le  competenze
dei livelli prescritti dalle  pertinenti  sezioni  del  codice  STCW,
conformemente al disposto della sezione A-VII/1 di detto codice,  per
le funzioni e i gradi di responsabilita' che devono essere  attestati
da tali certificati e convalide; 
    1.3. i candidati abbiano  prestato  un  servizio  di  navigazione
riconosciuto adeguato all'esecuzione delle funzioni  e  ai  gradi  di
responsabilita' indicati nel certificato. La durata  minima  di  tale
servizio di navigazione  deve  essere  equivalente  alla  durata  del
servizio di navigazione prescritto ai capi II e III dell'allegato. In
ogni caso, la durata minima del  servizio  di  navigazione  non  puo'
essere inferiore a quella prescritta dalla sezione A-VII/2 del codice
STCW; 
    1.4. i candidati all'abilitazione che dovranno svolgere  funzioni
di navigazione a livello operativo abbiano i requisiti applicabili di
cui alle regole del capo IV, ove prescritti  per  l'espletamento  dei
servizi radio defmiti in conformita' delle norme radio; 
    1.5. i certificati siano rilasciati in conformita'  del  disposto
dell'articolo 5 della presente direttiva  e  delle  disposizioni  del
capo VII del codice STCW. 
  2. Nessun certificato  ai  sensi  del  presente  capo  puo'  essere
rilasciato  prima  che  uno  Stato  membro  abbia   comunicato   alla
Commissione le informazioni prescritte dalla convenzione STCW. 
  Regola VII/2 
  Certificazione della gente di mare 
  Ogni marittimo addetto a una o piu' funzioni  tra  quelle  indicate
alle tabelle A-II/1, A-II/2, AII/3, A-II/4 o A/II/5  del  capo  II  o
alle tabelle A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 o  A-III/5  del  capo
III o A-IV/2 del capo IV del codice STCW possiede un  certificato  di
competenza o un certificato di addestramento, a seconda del caso. 
  Regola VII/3 
  Principi che disciplinano il rilascio di certificati alternativi 
  1. Se uno Stato  membro  decide  di  rilasciare  o  autorizzare  il
rilascio  di  certificati  alternativi,   provvede   affmche'   siano
rispettati i seguenti principi: 
    1.1. nessun sistema alternativo di abilitazione puo' essere posto
in vigore se non offre garanzie di sicurezza in mare e di prevenzione
dell'inquinamento di livello almeno equivalente a  quello  risultante
dalle disposizioni dei precedenti capi; e 
    1.2. qualsiasi sistema alternativo di abilitazione ai  sensi  del
presente  capo  deve  prevedere  la  possibilita'  di  sostituire   i
certificati rilasciati ai sensi dello stesso con quelli rilasciati ai
sensi dei precedenti capi. 
  2. Il principio della sostituibilita' dei  certificati  di  cui  al
paragrafo 1 garantisce che: 
    2.1. gli appartenenti alla gente di mare abilitati ai  sensi  del
sistema di cui ai capi II e/o III e quelli  abilitati  ai  sensi  del
capo VII siano in grado di  prestare  indifferentemente  servizio  su
navi tradizionali od organizzate secondo altre forme; e 
    2.2. la formazione della gente  di  mare  non  sia  fmalizzata  a
sistemi di organizzazione di  bordo  specifici  in  maniera  tale  da
renderla inidonea a svolgere altrove la sua professione. 
  3. Il rilascio di qualunque certificato ai sensi delle disposizioni
del presente capo e' fondato sui seguenti principi: 
    3.1. il rilascio  di  certificati  alternativi  non  deve  essere
finalizzato a: 
      3.1.1. ridurre il numero dei membri dell'equipaggio a bordo; 
      3.1.2. abbassare il livello di professionalita' o le qualifiche
della gente di mare; o 
      3.1.3. consentire l'assegnazione di compiti misti di  ufficiale
di  guardia  di  macchina  e  di  coperta  al  titolare  di  un  solo
certificato nell'arco di un solo turno di guardia; e 
    3.2. alla persona in comando spetta il titolo di  comandante;  la
posizione giuridica e l'autorita' del comandante e di chiunque  altro
non  possono  essere  pregiudicate  dall'attuazione  di  sistemi   di
abilitazione alternativi. 
  4. I principi di cui ai punti 1 e 2  garantiscono  il  mantenimento
delle competenze degli ufficiali sia di coperta che di macchina."