Allegato II previsto dall'articolo 20, comma 1 A) Criteri per il riconoscimento dei certificati emessi da un Paese terzo. 1. Il Paese terzo deve essere parte della Convenzione STCW. 2. Il Paese terzo deve essere stato identificato dal comitato per la sicurezza marittima dell'IMO come paese che ha pienamente adempiuto alle prescrizioni della Convenzione STCW. 3. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima e con l'eventuale partecipazione degli Stati membri dell'Unione europea interessati, ha accertato, procedendo alla valutazione della parte in questione, che puo' comprendere l'ispezione di strutture e la verifica delle procedure, che sono pienamente soddisfatti i requisiti della convenzione STCW relativi ai livelli di competenza, di formazione e di abilitazione, nonche' ai livelli di qualita'. 4. Lo Stato membro dell'Unione europea non ha ancora concluso un accordo con il Paese terzo interessato secondo cui ogni significativo cambiamento, apportato alle disposizioni in materia di formazione e abilitazione oggetto della Convenzione STCW, nella sua versione aggiornata, sara' tempestivamente notificato. 5. Gli Stati membri dell'Unione europea hanno preso misure volte ad assicurare che gli appartenenti alla gente di mare che presentano, a fini di riconoscimento, certificati per svolgere funzioni di livello direttivo, abbiano una conoscenza adeguata della legislazione marittima dello Stato membro dell'Unione europea in relazione alle funzioni di livello direttivo che sono autorizzati a svolgere. 6. Se uno Stato membro dell'Unione europea desidera completare la verifica della conformita' di un Paese terzo esaminando taluni istituti di formazione marittima deve procedere conformemente alle disposizioni della sezione A-I/5 del codice STCW. B) procedure per il riconoscimento di certificati emessi da un Paese terzo. 1. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, e con l'eventuale partecipazione degli Stati membri dell'Unione europea interessati, provvede a raccogliere le informazioni di cui alla lettera A) del presente allegato e procedere ad una valutazione dei sistemi di formazione e di abilitazione del Paese terzo per il quale e' stata presentata una domanda di riconoscimento al fine di verificare se tale Paese soddisfa tutti i requisiti della Convenzione STCW'78, nella sua versione aggiornata, e se siano state adottate le misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati. 2. Se entro il termine di cui all'articolo 20, comma 4, non e' adottata alcuna decisione in merito al riconoscimento del Paese terzo in questione, lo Stato membro dell'Unione europea che ha presentato la domanda puo' decidere di riconoscere detto Paese terzo su base unilaterale fmo a quando non sara' adottata una decisione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'allegato III. 3. Uno Stato membro dell'Unione europea puo' decidere, in relazione alle navi battenti la propria bandiera, di convalidare i certificati rilasciati da Paesi terzi riconosciuti dalla Commissione, tenendo conto delle disposizioni di cui all'allegato II, lettera A), punti 4 e 5. 4. Restano validi i riconoscimenti dei certificati rilasciati da Paesi terzi riconosciuti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, Serie C, entro il 14 giugno 2005. 5. Detti riconoscimenti possono essere utilizzati da tutti gli Stati membri dell'Unione europea, a condizione che la Commissione non li revochi successivamente in virtu' di quanto all'allegato III. 6. la Commissione elabora e tiene aggiornato un elenco dei Paesi terzi riconosciuti. L'elenco e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, Serie C.