(Allegato II)
                             Allegato II 
                 previsto dall'articolo 20, comma 1 
 
  A) Criteri per il riconoscimento dei certificati emessi da un Paese
terzo. 
  1. Il Paese terzo deve essere parte della Convenzione STCW. 
  2. Il Paese terzo deve essere stato identificato dal  comitato  per
la  sicurezza  marittima  dell'IMO  come  paese  che  ha   pienamente
adempiuto alle prescrizioni della Convenzione STCW. 
  3. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la  sicurezza
marittima  e  con  l'eventuale  partecipazione  degli  Stati   membri
dell'Unione  europea  interessati,  ha  accertato,  procedendo   alla
valutazione  della  parte  in   questione,   che   puo'   comprendere
l'ispezione di strutture e la  verifica  delle  procedure,  che  sono
pienamente soddisfatti i requisiti della convenzione STCW relativi ai
livelli di competenza, di formazione e di  abilitazione,  nonche'  ai
livelli di qualita'. 
  4. Lo Stato membro dell'Unione europea non ha  ancora  concluso  un
accordo con il Paese terzo interessato secondo cui ogni significativo
cambiamento, apportato alle disposizioni in materia di  formazione  e
abilitazione oggetto  della  Convenzione  STCW,  nella  sua  versione
aggiornata, sara' tempestivamente notificato. 
  5. Gli Stati membri dell'Unione europea hanno preso misure volte ad
assicurare che gli appartenenti alla gente di mare che presentano,  a
fini di riconoscimento, certificati per svolgere funzioni di  livello
direttivo,  abbiano  una  conoscenza  adeguata   della   legislazione
marittima dello Stato membro dell'Unione europea  in  relazione  alle
funzioni di livello direttivo che sono autorizzati a svolgere. 
  6. Se uno Stato membro dell'Unione europea desidera  completare  la
verifica della  conformita'  di  un  Paese  terzo  esaminando  taluni
istituti di formazione marittima deve  procedere  conformemente  alle
disposizioni della sezione A-I/5 del codice STCW. 
  B) procedure per il riconoscimento  di  certificati  emessi  da  un
Paese terzo. 
  1. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la  sicurezza
marittima,  e  con  l'eventuale  partecipazione  degli  Stati  membri
dell'Unione  europea   interessati,   provvede   a   raccogliere   le
informazioni di cui alla lettera A) del presente allegato e procedere
ad una valutazione dei sistemi di formazione e  di  abilitazione  del
Paese  terzo  per  il  quale  e'  stata  presentata  una  domanda  di
riconoscimento al fine di verificare se tale Paese soddisfa  tutti  i
requisiti della Convenzione STCW'78, nella sua versione aggiornata, e
se siano state adottate le misure atte a prevenire frodi in relazione
ai certificati. 
  2. Se entro il termine di cui all'articolo  20,  comma  4,  non  e'
adottata alcuna decisione in merito al riconoscimento del Paese terzo
in questione, lo Stato membro dell'Unione europea che  ha  presentato
la domanda puo' decidere di riconoscere detto  Paese  terzo  su  base
unilaterale fmo a quando non sara' adottata una decisione secondo  la
procedura di regolamentazione di cui all'allegato III. 
  3. Uno Stato membro dell'Unione europea puo' decidere, in relazione
alle navi battenti la propria bandiera, di convalidare i  certificati
rilasciati da Paesi terzi  riconosciuti  dalla  Commissione,  tenendo
conto delle disposizioni di cui all'allegato II, lettera A), punti  4
e 5. 
  4. Restano validi i riconoscimenti dei  certificati  rilasciati  da
Paesi  terzi  riconosciuti,  pubblicati  nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione Europea, Serie C, entro il 14 giugno 2005. 
  5. Detti riconoscimenti possono  essere  utilizzati  da  tutti  gli
Stati membri dell'Unione europea, a condizione che la Commissione non
li revochi successivamente in virtu' di quanto all'allegato III. 
  6. la Commissione elabora e tiene aggiornato un  elenco  dei  Paesi
terzi riconosciuti. L'elenco e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione Europea, Serie C.