Allegato III previsto dall'articolo 20, comma 4 A) Procedura del Comitato 1. La Commissione e' assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS) istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Esso e' un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalita' di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. 2. Nei casi in cui e' fatto riferimento all'art. 28 paragrafo 2 della direttiva europea 2008/106/CE, come modificata dalla direttiva europea 2012/35/CE, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (UE) n. 182/2011. B) Mancata Conformita' 1. Fatti salvi i criteri stabiliti nell'allegato II, lettera A), quando uno Stato Membro, ovvero la Commissione Europea, ritiene che un Paese Terzo riconosciuto non soddisfa piu' i requisiti della Convenzione STCW '78, nella sua versione aggiornata, ne informa quanto prima la Commissione Europea, ovvero gli Stati Membri, precisando i motivi; 2. La Commissione sottopone immediatamente il caso al comitato di cui al punto 1. della lettera A); 3. Quando uno Stato Membro intende revocare la convalida di tutti i certificati rilasciati da un Paese Terzo ne informa immediatamente la Commissione Europea e tutti gli altri Stati Membri, motivando debitamente la propria intenzione. 4. La Commissione Europea, assistita dalla Agenzia Europea per la sicurezza marittima, riesamina il riconoscimento del Paese Terzo in questione per verificare se questo e' venuto meno alle prescrizioni della Convenzione STCW'78, nella sua versione aggiornata. 5. Quando sussistono indizi che un determinato istituto di formazione marittima non soddisfa piu' le prescrizioni della Convenzione STCW'78, nella sua versione aggiornata, la Commissione Europea notifica al Paese interessato che il riconoscimento dei certificati di detto Paese e' revocata entro due mesi, fatta salva l'adozione di misure per il assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni della Convenzione STCW'78, nella sua versione aggiornata. 6. La Commissione decide in merito alla revoca del riconoscimento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2008/106/Ce come modificata dalla direttiva 2012/35/CE. 7. Gli Stati membri interessati prendono le misure adeguate ai fini dell'attuazione della decisione. 8. Resta valida la convalida che attesta il riconoscimento dei certificati rilasciati prima della data in cui e' adottata la decisione di revocare il riconoscimento del Paese Terzo. I marittimi titolari di detta convalida non possono tuttavia esigere una convalida che attesti loro una qualifica piu' elevata, salvo quando detta rivalutazione e' fondata unicamente su un'esperienza supplementare di servizio in mare. C) Rivalutazione. 1. La Commissione europea, assistita dall'Agenzia Europea per la sicurezza marittima, procede regolarmente, ed almeno ogni cinque anni, ad una rivalutazione dei Paesi Terzi riconosciuti, compresi quelli indicati nell'allegato II, lettera B), punto 4, secondo la procedura ai sensi dell'articolo 20, comma 4, per verificare se soddisfano i pertinenti criteri stabiliti dall'allegato II, lettera A) e se sono state adottate le misure adeguate di prevenzione delle frodi in materia di certificati di abilitazione. 2. La Commissione Europea defmisce i criteri di priorita' per la valutazione di detti Paesi Terzi sulla base dei dati risultanti dal controllo dello Stato di approdo ai sensi dell'articolo 21 del presente regolamento e dalle relazioni concernenti i risultati di valutazioni indipendenti comunicate dai Paesi Terzi ai sensi della sezione A-I/7 del codice STCW. 3. La Commissione Europea presenta agli Stati Membri una relazione sui risultati della valutazione. D) controllo periodico dell'adempimento 1. La Commissione, fatti salvi i poteri ad essa conferiti dall'articolo 226 del trattato, verifica regolarmente ed almeno ogni cinque anni, con l'assistenza dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, che gli Stati membri adempiano alle norme minime stabilite dalla direttiva 2008/106/CE come modificata dalla direttiva 2012/35/CE. F) Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati e' conferito alla Commissione alle condizioni stabilite dal presente articolo. 2. La delega di potere di cui al presente articolo e' conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 3 gennaio 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al piu' tardi il 4 aprile 2017. La delega di potere e' tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al piu' tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3. La delega di potere di cui al presente articolo puo' essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validita' degli atti delegati gia' in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne da' contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 26 entra in vigore solo se ne' il Parlamento europeo ne' il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso e' stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine e' prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. G) Modifiche 1. Alla Commissione europea e' conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis che modificano l'allegato V della direttiva 2008/106/CE, e sue modificazioni ed integrazioni, riguardo al contenuto e ai dettagli specifici e rilevanti delle informazioni che devono essere comunicate dagli Stati membri, purche' tali atti si limitino a tener conto delle modifiche alla convenzione e al codice STCW, rispettando nel contempo le garanzie sulla protezione dei dati. Tali atti delegati non modificano le disposizioni in materia di anonimizzazione dei dati di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 3 della stessa direttiva.