(Allegato III)
                            Allegato III 
                 previsto dall'articolo 20, comma 4 
 
  A) Procedura del Comitato 
  1. La Commissione  e'  assistita  dal  comitato  per  la  sicurezza
marittima e la prevenzione  dell'inquinamento  provocato  dalle  navi
(COSS) istituito dal regolamento (CE)  n.  2099/2002  del  Parlamento
europeo e del Consiglio  (1).  Esso  e'  un  comitato  ai  sensi  del
regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi  generali
relativi alle modalita' di controllo  da  parte  degli  Stati  membri
dell'esercizio  delle  competenze  di  esecuzione   attribuite   alla
Commissione. 
  2. Nei casi in cui e' fatto riferimento  all'art.  28  paragrafo  2
della direttiva europea 2008/106/CE, come modificata dalla  direttiva
europea 2012/35/CE, si applica l'articolo 5 del regolamento  (UE)  n.
182/2011.  Qualora  il  comitato  non  esprima   alcun   parere,   la
Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica
l'articolo 5, paragrafo  4,  terzo  comma  del  regolamento  (UE)  n.
182/2011. 
  B) Mancata Conformita' 
  1. Fatti salvi i criteri stabiliti nell'allegato  II,  lettera  A),
quando uno Stato Membro, ovvero la Commissione Europea,  ritiene  che
un Paese Terzo riconosciuto  non  soddisfa  piu'  i  requisiti  della
Convenzione STCW '78,  nella  sua  versione  aggiornata,  ne  informa
quanto  prima  la  Commissione  Europea,  ovvero  gli  Stati  Membri,
precisando i motivi; 
  2. La Commissione sottopone immediatamente il caso al  comitato  di
cui al punto 1. della lettera A); 
  3. Quando uno Stato Membro intende revocare la convalida di tutti i
certificati rilasciati da un Paese Terzo ne informa immediatamente la
Commissione  Europea  e  tutti  gli  altri  Stati  Membri,  motivando
debitamente la propria intenzione. 
  4. La Commissione Europea, assistita dalla Agenzia Europea  per  la
sicurezza marittima, riesamina il riconoscimento del Paese  Terzo  in
questione per verificare se questo e' venuto meno  alle  prescrizioni
della Convenzione STCW'78, nella sua versione aggiornata. 
  5.  Quando  sussistono  indizi  che  un  determinato  istituto   di
formazione  marittima  non  soddisfa  piu'  le   prescrizioni   della
Convenzione STCW'78, nella sua versione  aggiornata,  la  Commissione
Europea notifica al  Paese  interessato  che  il  riconoscimento  dei
certificati di detto Paese e' revocata entro due  mesi,  fatta  salva
l'adozione di misure per  il  assicurare  il  rispetto  di  tutte  le
prescrizioni  della   Convenzione   STCW'78,   nella   sua   versione
aggiornata. 
  6. La Commissione decide in merito alla revoca del  riconoscimento.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura  di  esame
di cui all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2008/106/Ce come
modificata dalla direttiva 2012/35/CE. 
  7. Gli Stati membri interessati prendono le misure adeguate ai fini
dell'attuazione della decisione. 
  8. Resta valida la convalida  che  attesta  il  riconoscimento  dei
certificati rilasciati  prima  della  data  in  cui  e'  adottata  la
decisione di revocare il riconoscimento del Paese Terzo. I  marittimi
titolari  di  detta  convalida  non  possono  tuttavia  esigere   una
convalida che attesti loro una qualifica piu' elevata,  salvo  quando
detta  rivalutazione   e'   fondata   unicamente   su   un'esperienza
supplementare di servizio in mare. 
  C) Rivalutazione. 
  1. La Commissione europea, assistita dall'Agenzia  Europea  per  la
sicurezza marittima, procede  regolarmente,  ed  almeno  ogni  cinque
anni, ad una rivalutazione dei  Paesi  Terzi  riconosciuti,  compresi
quelli indicati nell'allegato II, lettera B),  punto  4,  secondo  la
procedura ai sensi dell'articolo  20,  comma  4,  per  verificare  se
soddisfano i pertinenti criteri stabiliti dall'allegato  II,  lettera
A) e se sono state adottate le misure adeguate di  prevenzione  delle
frodi in materia di certificati di abilitazione. 
  2. La Commissione Europea defmisce i criteri di  priorita'  per  la
valutazione di detti Paesi Terzi sulla base dei dati  risultanti  dal
controllo dello Stato  di  approdo  ai  sensi  dell'articolo  21  del
presente regolamento e dalle relazioni  concernenti  i  risultati  di
valutazioni indipendenti comunicate dai Paesi Terzi  ai  sensi  della
sezione A-I/7 del codice STCW. 
  3. La Commissione Europea presenta agli Stati Membri una  relazione
sui risultati della valutazione. 
  D) controllo periodico dell'adempimento 
  1.  La  Commissione,  fatti  salvi  i  poteri  ad  essa   conferiti
dall'articolo 226 del trattato, verifica regolarmente ed almeno  ogni
cinque anni, con l'assistenza dell'Agenzia europea per  la  sicurezza
marittima, che gli Stati membri adempiano alle norme minime stabilite
dalla  direttiva  2008/106/CE   come   modificata   dalla   direttiva
2012/35/CE. 
  F) Esercizio della delega 
  1.  Il  potere  di  adottare  atti  delegati  e'   conferito   alla
Commissione alle condizioni stabilite dal presente articolo. 
  2. La delega di potere di cui al  presente  articolo  e'  conferita
alla Commissione per un periodo di cinque  anni  a  decorrere  dal  3
gennaio 2013. La Commissione elabora una relazione  sulla  delega  di
poteri al piu' tardi il  4  aprile  2017.  La  delega  di  potere  e'
tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno  che  il
Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga  al
piu' tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 
  3. La delega di potere di cui  al  presente  articolo  puo'  essere
revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
La  decisione  di  revoca  pone  fine  alla  delega  di  potere   ivi
specificata.  Gli  effetti  della  decisione  decorrono  dal   giorno
successivo alla pubblicazione nella  Gazzetta  ufficiale  dell'Unione
europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica
la validita' degli atti delegati gia' in vigore. 
  4. Non appena adotta  un  atto  delegato,  la  Commissione  ne  da'
contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 
  5. L'atto delegato adottato ai  sensi  dell'articolo  26  entra  in
vigore solo se ne' il  Parlamento  europeo  ne'  il  Consiglio  hanno
sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla  data  in  cui
esso e' stato loro notificato o se,  prima  della  scadenza  di  tale
termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio  hanno  informato
la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine e'
prorogato di due mesi su iniziativa  del  Parlamento  europeo  o  del
Consiglio. 
  G) Modifiche 
  1. Alla Commissione europea e' conferito il potere di adottare atti
delegati conformemente all'articolo 27 bis che modificano  l'allegato
V della direttiva 2008/106/CE, e sue modificazioni  ed  integrazioni,
riguardo al contenuto e  ai  dettagli  specifici  e  rilevanti  delle
informazioni che devono essere comunicate dagli Stati membri, purche'
tali atti si limitino a tener conto delle modifiche alla  convenzione
e  al  codice  STCW,  rispettando  nel  contempo  le  garanzie  sulla
protezione  dei  dati.  Tali  atti   delegati   non   modificano   le
disposizioni  in  materia  di  anonimizzazione  dei   dati   di   cui
all'articolo 25 bis, paragrafo 3 della stessa direttiva.