Allegato IV previsto dall'articolo 24, comma 1 1. Le informazioni di cui all'art. 24, comma 1, sono messe a disposizione della Commissione su base annuale e in formato elettronico e comprendono le informazioni registrate al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli Stati membri mantengono tutti i diritti di proprieta' sulle informazioni nel formato dei dati non elaborati. Le statistiche elaborate sulla base di tali informazioni sono rese accessibili al pubblico conformemente alle disposizioni sulla trasparenza e sulla protezione delle informazioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1406/2002. 2. Al fine di garantire la protezione dei dati personali gli Stati membri, usando software fornito o accettato dalla Commissione, rendono anonime tutte le informazioni personali indicate all'allegato V prima di trasmetterle alla Commissione. La Commissione utilizza soltanto tali informazioni rese anonime. 3. Gli Stati membri e la Commissione assicurano che le misure per la raccolta, la presentazione, la conservazione, l'analisi e la divulgazione di tali informazioni siano concepite in modo tale da rendere possibile l'analisi statistica. 4. Ai fini del primo comma, la Commissione adotta misure dettagliate riguardanti i requisiti tecnici necessari per garantire la gestione adeguata dei dati statistici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2, della Direttiva 2008/106/CE.