(Allegato IV)
                             Allegato IV 
                 previsto dall'articolo 24, comma 1 
 
  1. Le informazioni di cui  all'art.  24,  comma  1,  sono  messe  a
disposizione  della  Commissione  su  base  annuale  e   in   formato
elettronico e comprendono le informazioni registrate al  31  dicembre
dell'anno precedente. Gli Stati membri mantengono tutti i diritti  di
proprieta' sulle informazioni nel formato dei dati non elaborati.  Le
statistiche elaborate sulla  base  di  tali  informazioni  sono  rese
accessibili  al  pubblico  conformemente  alle   disposizioni   sulla
trasparenza e sulla protezione delle informazioni di cui all'articolo
4 del regolamento (CE) n. 1406/2002. 
  2. Al fine di garantire la protezione dei dati personali gli  Stati
membri,  usando  software  fornito  o  accettato  dalla  Commissione,
rendono anonime tutte le informazioni personali indicate all'allegato
V prima di trasmetterle alla  Commissione.  La  Commissione  utilizza
soltanto tali informazioni rese anonime. 
  3. Gli Stati membri e la Commissione assicurano che le  misure  per
la raccolta, la  presentazione,  la  conservazione,  l'analisi  e  la
divulgazione di tali informazioni siano concepite  in  modo  tale  da
rendere possibile l'analisi statistica. 
  4.  Ai  fini  del  primo  comma,  la  Commissione   adotta   misure
dettagliate riguardanti i requisiti tecnici necessari  per  garantire
la gestione adeguata dei dati statistici.  Tali  atti  di  esecuzione
sono adottati secondo la procedura d'esame di  cui  all'articolo  28,
paragrafo 2, della Direttiva 2008/106/CE.