art. 1 (commi 101-150)
  101. All'articolo 91, del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, comma 2, le parole: «e le sedi secondarie  di  cui  all'articolo
88, comma 2,» sono soppresse. 
  102. All'articolo 93, del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  le  parole:  «e  le  sedi  secondarie  di  cui
all'articolo 88, comma 2,» sono soppresse; 
    b) al comma 2, le parole: «insieme alla  relazione  dell'attuario
nominato dalla medesima societa'» sono soppresse; 
    c) il comma 3 e' abrogato; 
    d) il comma 5 e' abrogato. 
  103. All'articolo 95, del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, comma 1, le parole: «e le sedi secondarie delle  imprese  estere
di cui all'articolo 88, comma 2,» sono soppresse. 
  104. All'articolo 100, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, comma 1-ter, le parole: «delle imprese incluse» sono  sostituite
dalle seguenti: «delle societa' incluse». 
  105. All'articolo 101, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, comma 1,  le  parole:  «e  le  sedi  secondarie  di  imprese  di
assicurazione di Stati terzi» sono soppresse. 
  106. All'articolo 102, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. Il bilancio  delle
imprese di assicurazione e di riassicurazione  con  sede  legale  nel
territorio della  Repubblica  e'  corredato  dalla  relazione  di  un
revisore legale o  di  una  societa'  di  revisione  legale  iscritti
nell'apposito registro. 
    b) il comma 2, e'  sostituito  dal  seguente  «La  relazione  del
revisore legale o della societa' di revisione legale esprime anche un
giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa, avuto
riguardo alle disposizioni del presente  codice  e  tenuto  conto  di
corrette tecniche attuariali.  A  tal  fine,  l'IVASS  individua  con
regolamento i criteri per la determinazione della  sufficienza  delle
riserve tecniche e le corrette tecniche attuariali  alla  luce  delle
quali deve essere espresso il giudizio del revisore o della  societa'
di revisione legale, nonche' le modalita' e i termini di  espressione
del giudizio medesimo.». 
  107. L'articolo 103, del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, e' abrogato. 
  108. All'articolo 104, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, comma 1, le parole: «si avvalgono dell'attuario» sono sostituite
dalle seguenti: «utilizzano corrette tecniche attuariali». 
  109. L'articolo 105, del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, e' abrogato. 
  110. All'articolo 117, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, comma 3-bis, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «Il
limite  minimo  puo'  essere  elevato  dall'IVASS,  con  regolamento,
tenendo conto delle variazioni  dell'indice  europeo  dei  prezzi  al
consumo.». 
  111. Agli articoli 154, commi 1 e 5, 157, comma 1, 158, comma  3  e
159, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  la
parola: «ISVAP» e' sostituita dalla seguente: «CONSAP». 
  112. Dopo l'articolo 162 del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209, sono inseriti i seguenti: 
 
                            «Art. 162-bis 
 
 
                         (Riserve tecniche) 
 
  1. L'impresa avente  sede  nel  territorio  della  Repubblica,  che
partecipa a un contratto di coassicurazione comunitaria, determina le
riserve tecniche in conformita' alle disposizioni del Titolo III. 
  2. In ogni caso, l'ammontare delle riserve tecniche di cui al comma
1  e'  almeno  uguale  a  quello  identificato   e   comunicato   dal
coassicuratore delegatario secondo le norme del suo Stato  membro  di
origine. 
  3. Se  l'impresa  di  cui  al  comma  1  riveste  la  qualifica  di
delegataria, la stessa deve  tener  conto  dei  rischi  per  l'intero
contratto. 
 
                            Art. 162-ter 
 
 
                          (Dati statistici) 
 
  1. L'impresa con sede legale nel territorio  della  Repubblica  che
opera in coassicurazione comunitaria  mantiene  dati  statistici  che
mettano in evidenza l'entita'  delle  operazioni  di  coassicurazione
comunitaria alle quali partecipa e gli Stati membri interessati.» 
  113. All'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «La  nota
informativa contiene il riferimento alla relazione sulla solvibilita'
e sulla  condizione  finanziaria  dell'impresa  di  cui  all'articolo
47-septies». 
  113-bis. All'articolo  185,  comma  4  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
«Restano ferme le competenze  della  Consob  ai  sensi  dell'articolo
25-bis del decreto legislativo 28 febbraio 1998 n. 58.». 
  114. Dopo l'articolo 187 del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209, e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 187-bis 
 
 
          (Modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza) 
 
  1. I poteri di vigilanza  sono  esercitati  in  modo  tempestivo  e
proporzionato.». 
  115. All'articolo 188 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  capoverso,  le  parole:  «per  l'esercizio»  sono
sostituite  dalle  seguenti:   «nell'esercizio»;   le   parole:   «di
assicurazione e di riassicurazione» sono soppresse e dopo le  parole:
«del presente codice»  sono  inserite  le  seguenti:  «nonche'  delle
disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili»; 
    b) al comma 1, lettera a), le  parole:  «,  l'attuario  revisore,
l'attuario incaricato per i rami vita  e  l'attuario  incaricato  per
l'assicurazione obbligatoria della responsabilita'  civile  derivante
dalla circolazione dei veicoli e dei natanti» sono  sostituite  dalle
seguenti: «e i  soggetti  responsabili  delle  funzioni  fondamentali
all'interno delle imprese di assicurazione e riassicurazione;»; 
    c) al comma 2, le parole: «per l'esercizio» sono sostituite dalle
seguenti: «nell'esercizio»; dopo le  parole:  «nel  presente  codice»
sono inserite le seguenti: «, nonche' delle disposizioni  dell'Unione
europea direttamente applicabili»; le parole: «ed al ruolo dei periti
assicurativi» sono soppresse; 
    d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis. L'IVASS puo', nell'esercizio  delle  funzioni  indicate  al
comma 1, ove la situazione lo richieda, anche a seguito del  processo
di controllo prudenziale di cui all'articolo  47-quinquies,  adottare
misure preventive o correttive nei confronti delle singole imprese di
assicurazione  o  riassicurazione,  ivi   inclusi   i   provvedimenti
specifici riguardanti anche: 
    a) la  restrizione  dell'attivita',  ivi  incluso  il  potere  di
vietare l'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi; 
    b) il divieto  di  effettuare  determinate  operazioni  anche  di
natura societaria; 
    c) la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio; 
    d) il  rafforzamento  dei  sistemi  di  governo  societario,  ivi
incluso il contenimento dei rischi; 
    e) l'ordine di rimuovere i  soggetti  che  svolgono  funzioni  di
amministrazione, di direzione, di controllo e i titolari di  funzioni
fondamentali, in caso di inerzia della societa'. 
  3-ter. L'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al  comma  3-bis,
lettera a), e' attribuito alla  CONSOB,  per  i  profili  di  propria
competenza.». 
  116. All'articolo 189 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «alle imprese  di  assicurazione  e  di
riassicurazione,  ai  soggetti  che  svolgono  funzioni  parzialmente
comprese nel ciclo operativo delle  imprese  di  assicurazione  e  di
riassicurazione  per  indagini  esclusivamente  rivolte  ai   profili
assicurativi  o  riassicurativi,  agli  intermediari  assicurativi  e
riassicurativi,  ai  periti  assicurativi,»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «ai destinatari della vigilanza di cui all'articolo 6»; 
    b)  al  comma  2,  le  parole:  «dei  periti  assicurativi»  sono
soppresse; e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Per  le
ispezioni nei confronti delle imprese che hanno ad oggetto i  modelli
interni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III, l'IVASS puo',
fino al 31 dicembre  2016,  avvalersi  di  esperti  esterni,  inclusi
revisori dei conti ed  attuari,  con  onere  a  carico  dell'impresa.
L'IVASS disciplina con regolamento i criteri di scelta e  le  ipotesi
di conflitto di interesse.». 
  117. All'articolo 190 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  L'IVASS,  nel
rispetto degli articoli 3 e 5, puo' chiedere ai soggetti vigilati  la
comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e  la  trasmissione
di atti e documenti, nonche'  qualsiasi  informazione  in  merito  ai
contratti che sono detenuti da intermediari o in merito ai  contratti
conclusi con terzi con i termini e le modalita' da esso stabilite con
regolamento.»; 
    b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono: 
    a)  elementi  qualitativi   o   quantitativi   o   un'appropriata
combinazione di entrambi; 
    b) dati storici, attuali o futuri, o un'appropriata  combinazione
di tali dati; e 
    c) dati provenienti da fonti interne o esterne  o  un'appropriata
combinazione di entrambi. 
  1-ter. Le informazioni, i dati, i documenti trasmessi all'IVASS: 
    a)  riflettono  la  natura,  la   portata   e   la   complessita'
dell'attivita' dell'impresa  interessata,  in  particolare  i  rischi
inerenti all'attivita' in oggetto; 
    b)  sono  accessibili,  completi  da  tutti  i  punti  di   vista
sostanziali, confrontabili e coerenti nel tempo; e 
    c) sono pertinenti, affidabili e comprensibili.»; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I  poteri  previsti
dal comma  1  possono  essere  esercitati  anche  nei  confronti  del
soggetto incaricato della revisione legale dei conti delle imprese di
assicurazione  e  di   riassicurazione.   L'IVASS   stabilisce,   con
regolamento, le modalita' e i termini per la trasmissione,  da  parte
del medesimo soggetto, delle informazioni previste dai commi 3 e 4.»; 
    d) dopo il comma 2, e'  inserito  il  comma  2-bis:  «  I  poteri
previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti di
esperti esterni, quali attuari. L'IVASS stabilisce, con  regolamento,
le modalita' e i termini per la trasmissione, da parte  dei  medesimi
soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4»; 
    e) al comma 4, dopo le parole: «un giudizio sul  bilancio»,  sono
inserite le seguenti: «, o che possano determinare l'inosservanza del
Requisito Patrimoniale di Solvibilita' o l'inosservanza del Requisito
Patrimoniale Minimo»; 
    f) dopo il comma 4, e' inserito il comma 4-bis: «La comunicazione
in buona fede alle autorita' di vigilanza da parte  dei  soggetti  di
cui ai commi 2 e 2-bis di fatti o decisioni di cui  al  comma  4  non
costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di
informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di  disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative e non comporta  per  tali
persone responsabilita' di alcun tipo.»; 
    g) al comma 5, dopo le parole: «primo periodo,» le parole  «e  4»
sono sostituite da «4 e 4-bis». 
  118. Dopo l'articolo 190 del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209, e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 190-bis 
 
 
                     (Informazioni statistiche) 
 
  1. L'IVASS chiede ai soggetti vigilati di comunicare i  dati  e  le
informazioni per lo svolgimento di  indagini  statistiche,  studi  ed
analisi relative al  mercato  assicurativo.  L'IVASS  stabilisce  con
regolamento la periodicita', le modalita', i contenuti ed  i  termini
per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, di tali  dati  e
informazioni. 
  2.  L'impresa  di  assicurazione  o  l'impresa  di  riassicurazione
comunica   all'IVASS,   in   forma   separata   per   le   operazioni
rispettivamente effettuate in regime di stabilimento e in  regime  di
libera prestazione di servizi, l'importo dei premi,  dei  sinistri  e
delle  commissioni,  al   lordo   della   riassicurazione   o   della
retrocessione, per Stato membro e secondo le modalita' seguenti: 
    a)  per  l'assicurazione  danni,  per  linee  di   attivita'   in
conformita' ai principi dell'ordinamento comunitario; 
    b)  per  l'assicurazione  vita,  per  linee   di   attivita'   in
conformita' ai principi dell'ordinamento comunitario. 
  3. Per quanto riguarda le imprese autorizzate al  ramo  10  di  cui
all'articolo 2, comma 3, l'impresa interessata comunica all'autorita'
di vigilanza anche la frequenza e il costo medio dei sinistri. 
  4. L'IVASS presenta alle autorita' di vigilanza dei  singoli  Stati
membri interessati su loro richiesta, entro un termine ragionevole  e
in forma aggregata, le informazioni di cui ai commi 2 e 3.». 
  119. L'articolo 191 del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.
209, e' sostituito dal seguente: 
 
                             «Art. 191. 
 
 
                       (Potere regolamentare) 
 
  1.  Fatta  salva  la  potesta'  regolamentare  del  Governo  e  del
Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni  previste
dal presente Codice,  l'IVASS,  per  l'esercizio  delle  funzioni  di
vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria  e  patrimoniale  delle
imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulla  trasparenza  e
sulla  correttezza  dei   comportamenti   delle   imprese   e   degli
intermediari di assicurazione e di riassicurazione,  con  particolare
riferimento alla tutela degli assicurati, puo' adottare regolamenti o
altre disposizioni di carattere generale per l'attuazione delle norme
contenute nel  presente  codice  e  delle  disposizioni  direttamente
applicabili dell'Unione europea, nonche' regolamenti per l'attuazione
delle raccomandazioni, linee guida e altre disposizioni emanate dalle
Autorita'  di  vigilanza  europee,  aventi  ad  oggetto  le  seguenti
materie: 
    a) le condizioni di accesso all'attivita' di assicurazione; 
    b) le condizioni di esercizio dell'attivita' di  assicurazione  e
riassicurazione, incluso: 
      1) il  sistema  di  governo  societario,  incluse  le  funzioni
fondamentali, delle imprese di assicurazione e riassicurazione; 
      2) l'adeguatezza patrimoniale, ivi compresa la formazione delle
riserve tecniche, la copertura e la valutazione delle  attivita',  la
composizione  dei  fondi  propri  ed   il   calcolo   dei   requisiti
patrimoniali di solvibilita' delle  imprese  di  assicurazione  e  di
riassicurazione, con particolare riferimento  alla  disciplina  della
formula standard e del modello interno completo o  parziale,  nonche'
l'eventuale possibilita' di richiedere  l'attivita'  di  verifica  da
parte della societa'  di  revisione  in  conformita'  alla  normativa
dell'Unione europea; 
      3) l'informativa e il processo di  controllo  prudenziale,  ivi
incluso il contenuto  della  relazione  sulla  solvibilita'  e  sulla
condizione    finanziaria    nonche'    l'eventuale    sottoposizione
dell'informativa a verifica da parte della societa' di revisione; 
    c) le condizioni di  accesso  e  di  esercizio  all'attivita'  di
assicurazione delle imprese con sede in uno Stato terzo; 
    d) le condizioni di  accesso  e  di  esercizio  all'attivita'  di
assicurazione delle imprese locali; 
    e) le condizioni di  accesso  e  di  esercizio  all'attivita'  di
riassicurazione, incluse le condizioni per  l'accesso  e  l'esercizio
delle societa' veicolo di cui all'articolo 57-bis; 
    f) la classificazione dei rischi  all'interno  dei  rami  di  cui
all'articolo 2; 
    g) le procedure relative all'assunzione di partecipazioni  e  gli
assetti proprietari, ivi inclusa la disciplina degli stretti legami; 
    h) gli schemi di bilancio, il piano dei conti,  le  modalita'  di
calcolo, le forme e le modalita' di raccordo fra il sistema contabile
ed il piano dei conti, e gli altri modelli di vigilanza derivati  dal
bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione  e
di riassicurazione; 
    i) l'individuazione dei soggetti non sottoposti agli obblighi  di
redazione del bilancio consolidato che sono tenuti, ad esclusivi fini
di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato; 
    l) la costituzione e l'amministrazione dei patrimoni dedicati  ad
uno specifico affare, nelle forme previste dal codice  civile,  delle
gestioni separate e dei fondi interni delle imprese che esercitano le
assicurazioni sulla vita, ivi compresi i limiti e i divieti  relativi
all'attivita' di investimento e i principi e gli schemi  da  adottare
per la valutazione dei beni in cui e' investito il patrimonio; 
    m) gli obblighi relativi  all'assicurazione  obbligatoria  per  i
veicoli a motore e i natanti, ivi incluse le procedure liquidative; 
    n) i contratti  di  assicurazione,  con  particolare  riferimento
all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i  natanti  e
le particolari operazioni di assicurazione; 
    o) la correttezza della pubblicita', le regole di presentazione e
di comportamento delle imprese e degli intermediari  nell'offerta  di
prodotti assicurativi, tenuto  conto  delle  differenti  esigenze  di
protezione degli assicurati; 
    p)  la  procedura  per   la   presentazione   dei   reclami   per
l'accertamento della  violazione  degli  obblighi  comportamentali  a
carico delle imprese e degli intermediari; 
    q) gli obblighi informativi prima  della  conclusione  e  durante
l'esecuzione  del  contratto,  ivi  compresi  quelli  relativi   alla
promozione e al collocamento, mediante tecniche  di  comunicazione  a
distanza, dei prodotti assicurativi; 
    r) le procedure relative alle operazioni straordinarie; 
    s) la vigilanza sul gruppo assicurativo ivi compresa la  verifica
delle operazioni infragruppo ed  il  calcolo  della  solvibilita'  di
gruppo; 
    t) le procedure per le misure di salvaguardia, di  risanamento  e
di liquidazione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e
delle societa' soggette alla vigilanza sul gruppo; 
    u)  i  sistemi  di  indennizzo  per  i  danni   derivanti   dalla
circolazione  dei  veicoli  e  dei  natanti  nonche'   dell'attivita'
venatoria; 
    v) i procedimenti relativi all'accertamento  e  alla  irrogazione
delle sanzioni amministrative. 
  2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano  al  principio  di
proporzionalita'  per  il  raggiungimento  del  fine  con  il   minor
sacrificio per i soggetti destinatari. 
  3. I regolamenti devono risultare coerenti con le  finalita'  della
vigilanza di cui agli articoli 3 e 5  e  devono  tenere  conto  delle
esigenze di  competitivita'  e  di  sviluppo  dell'innovazione  nello
svolgimento delle attivita' dei soggetti vigilati. 
  4. I  regolamenti  sono  adottati  nel  rispetto  di  procedure  di
consultazione aperte e trasparenti che consentano  la  conoscibilita'
della  normativa  in  preparazione  e  dei  commenti  ricevuti  anche
mediante pubblicazione sul  sito  Internet  dell'Istituto.  All'avvio
della consultazione l'IVASS rende noto lo schema del provvedimento ed
i risultati dell'analisi relativa all'impatto della regolamentazione,
che effettua nel rispetto  dei  principi  enunciati  all'articolo  12
della  legge  29  luglio  2003,  n.   229,   e   delle   disposizioni
regolamentari dell'IVASS. 
  5. L'IVASS puo' richiedere,  in  ogni  fase  del  procedimento,  il
parere del Consiglio  di  Stato  e  si  esprime  pubblicamente  sulle
osservazioni ricevute, a seguito della procedura di consultazione,  e
sul parere eventualmente richiesto al Consiglio di Stato. 
  6. I regolamenti adottati dall'IVASS sono  fra  loro  coordinati  e
formano un'unica raccolta delle istruzioni di vigilanza.». 
  120. All'articolo 192 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'IVASS esercita le
funzioni di vigilanza  prudenziale,  avendo  riguardo  alla  costante
verifica  della  gestione   tecnica,   finanziaria   e   patrimoniale
dell'impresa,  con  particolare   riferimento   all'adeguatezza   dei
requisiti  patrimoniali  e  delle  riserve   tecniche   in   rapporto
all'insieme dell'attivita' svolta, alla disponibilita' di attivi e di
fondi propri  ammissibili  ai  fini  dell'integrale  copertura  delle
riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali di  solvibilita',  alla
valutazione dei rischi emergenti, nonche'  al  governo  societario  e
all'informativa all'IVASS ed ai terzi. Nei  confronti  delle  imprese
autorizzate all'esercizio del ramo assistenza la vigilanza dell'IVASS
si estende anche alle verifiche sul personale e sui mezzi tecnici  di
cui le imprese dispongono per fornire la prestazione.»; 
    b) al comma 4 le parole da: «dispongano» fino ad: «assunti»  sono
sostituite dalle seguenti: «rispettino  le  condizioni  di  esercizio
stabilite dal presente codice e dalla normativa attuativa». 
  121. All'articolo 193 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1, e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Qualora
l'IVASS abbia motivo di ritenere che  le  attivita'  dell'impresa  di
assicurazione di cui al comma 1 possa eventualmente compromettere  la
solidita'  finanziaria  della  stessa,  ne  informa  l'autorita'   di
vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa.»; 
    b) al comma  4,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«L'IVASS  puo'   rinviare   la   questione   all'AEAP   conformemente
all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010»; 
    c) dopo il comma 7 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente:  «7-bis,
L'impresa di assicurazione e' tenuta a presentare tutti  i  documenti
ad essa richiesti ai fini dell'applicazione dei commi da 1 a 7.». 
  122. All'articolo 195 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  dopo  le  parole:  «svolta  in  regime  di»  sono
inserite le seguenti: «stabilimento o di»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nei confronti delle
imprese di cui al comma 1, l'IVASS esercita le funzioni di  vigilanza
prudenziale, avendo riguardo alla costante  verifica  della  gestione
tecnica, finanziaria e  patrimoniale  dell'impresa,  con  particolare
riferimento  all'adeguatezza  dei  requisiti  patrimoniali  e   delle
riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attivita' svolta,  alla
disponibilita' di attivi  e  di  fondi  propri  ammissibili  ai  fini
dell'integrale copertura  delle  riserve  tecniche  e  dei  requisiti
patrimoniali  di  solvibilita'  e  della   valutazione   dei   rischi
emergenti,  nonche'  del  governo  societario  e  della   informativa
all'IVASS ed ai terzi.». 
  123. All'articolo 195-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Qualora
l'IVASS abbia motivo di ritenere che  le  attivita'  dell'impresa  di
riassicurazione di cui al comma 1 possa  eventualmente  compromettere
la solidita' finanziaria della  stessa,  ne  informa  l'autorita'  di
vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa.»; 
    b) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'IVASS
puo' rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del
regolamento (UE) n. 1094/2010.». 
  124. All'articolo 197 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. L'impresa  comunica  all'IVASS  ogni  variazione  apportata  al
programma di attivita', nonche'  ogni  variazione  intervenuta  nelle
persone che ricoprono funzioni di amministrazione, di direzione e  di
controllo, nei responsabili delle funzioni fondamentali  nonche'  nei
soggetti che detengono una partecipazione indicata  dall'articolo  68
nell'impresa di assicurazione. Le eventuali modifiche  del  programma
di attivita' sono sottoposte all'approvazione dell'IVASS  secondo  la
procedura stabilita con regolamento.». 
  125. All'articolo 198 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) ai commi 2 e  3,  le  parole:  «del  margine  di  solvibilita'
richiesto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dei   fondi   propri
ammissibili  necessari  per  coprire  il  Requisito  Patrimoniale  di
Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis»; 
    b) al comma 5, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) la
sede  secondaria  disponga,  tenuto  conto  del  trasferimento,   del
Requisito Patrimoniale di Solvibilita' richiesto.». 
  126. All'articolo 199 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, ai commi 2, 3, lettera b), 4, lettera b), e 5,  lettera  b),  le
parole: «del margine di solvibilita' richiesto» sono sostituite dalle
seguenti: «dei fondi propri  ammissibili  necessari  per  coprire  il
Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis.». 
  127. All'articolo 200 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, al comma 4 le parole: «del margine  di  solvibilita'  richiesto»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dei  fondi  propri   ammissibili
necessari per coprire il Requisito Patrimoniale  di  Solvibilita'  di
cui all'articolo 45-bis.». 
  128. All'articolo 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole: «del margine di solvibilita' richiesto»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dei  fondi  propri   ammissibili
necessari per coprire il Requisito Patrimoniale  di  Solvibilita'  di
cui all'articolo 45-bis.»; 
    b)  al  comma  4,  lettera  b),  le  parole:  «del   margine   di
solvibilita' richiesto, tenuto conto della fusione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dei fondi propri ammissibili necessari  per  coprire
il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis,
tenuto conto della fusione.». 
  129. All'articolo 202 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, al comma 1 le parole: «del margine  di  solvibilita'  richiesto»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dei  fondi  propri   ammissibili
necessari per coprire il Requisito Patrimoniale  di  Solvibilita'  di
cui all'articolo 66-quater.». 
  130. La rubrica del Capo IV del titolo XIV del decreto  legislativo
7 settembre 2005, n. 209, e' sostituita dalla seguente: «COOPERAZIONE
CON  LE  AUTORITA'  DI  VIGILANZA  DEGLI   ALTRI   STATI   MEMBRI   E
COMUNICAZIONI ALLA COMMISSIONE EUROPEA E ALL'AEAP». 
  131. Prima dell'articolo 203 del decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, e' inserita la seguente Sezione: 
 
                             «Sezione I 
 
COOPERAZIONE CON LE AUTORITA' DI VIGILANZA DEGLI ALTRI  STATI  MEMBRI
  PER  LA   VIGILANZA   SULLE   IMPRESE   DI   ASSICURAZIONE   O   DI
  RIASSICURAZIONE» 
  132. All'articolo 203 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, al comma 3, le parole:  «autorita'  competenti  rilevanti»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «autorita'  competenti»  e  la  parola:
«comunitario» e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea». 
  133. Dopo l'articolo 203 del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209, e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 203-bis 
 
 
(Cooperazione per l'esercizio della vigilanza sulle societa' veicolo) 
 
  1. L'IVASS coopera e  scambia  informazioni  con  le  Autorita'  di
vigilanza degli altri Stati membri al fine di verificare i  contratti
conclusi dalle imprese di assicurazione o di  riassicurazione  aventi
sede nel territorio della Repubblica con societa' veicolo aventi sede
in un altro Stato membro o per verificare i  contratti  conclusi  con
societa' veicolo aventi  sede  nel  territorio  della  Repubblica  da
imprese  di  assicurazione  o  di  riassicurazione  di  altri   Stati
membri.». 
  134. All'articolo 204 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  L'IVASS,  nei  casi   in   cui   e'   previsto   il   rilascio
dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo   68,   opera   in   piena
consultazione con le Autorita' competenti degli  altri  Stati  membri
allorche' l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata
da un acquirente che sia: 
    a)  una  banca,  un'impresa  di  assicurazione,   un'impresa   di
riassicurazione,  un'impresa  di  investimento  o  una  societa'   di
gestione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo  1,  lettera  b),  della
direttiva 2009/65/CE autorizzati in un altro Stato membro; 
    b)  un'impresa  madre,  come  definita   secondo   le   rilevanti
disposizioni dell'ordinamento  dell'Unione  europea  sulla  vigilanza
supplementare  delle  imprese   appartenenti   ad   un   conglomerato
finanziario, delle imprese di cui alla lettera a); 
    c) una persona, fisica  o  giuridica,  che  controlla  una  delle
imprese di cui alla lettera a).»; 
    b) il comma 2-bis e' rinumerato come «1-ter». 
  135. All'articolo 205 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Qualora
l'IVASS abbia informato l'autorita' di vigilanza dello  Stato  membro
ospitante della propria intenzione  di  procedere  ad  ispezioni  nei
locali della sede secondaria di cui al primo comma  e  all'IVASS  non
sia di fatto consentito il diritto di effettuarle, puo'  rinviare  la
questione all'AEAP ai sensi dell'articolo 19 del  regolamento  UE  n.
1094/2010.»; 
    b) al comma 2, la parola:  «assicurazioni»  e'  sostituita  dalla
seguente: «assicurazione»; 
    c) dopo il comma 2  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  Qualora
l'IVASS sia di fatto impossibilitato  ad  esercitare  il  diritto  di
partecipazione di cui al comma 2, puo' rinviare la questione all'AEAP
ai sensi dell'articolo 19 del regolamento UE n. 1094/2010.». 
  136. Dopo l'articolo 205 del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209, e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 205-bis 
 
 
(Vigilanza sulle funzioni e le attivita' esternalizzate dalle imprese
            aventi sede nel territorio della Repubblica) 
 
  1. L'IVASS  puo'  effettuare,  direttamente  o  attraverso  persone
appositamente incaricate, ispezioni nei locali  del  fornitore  delle
attivita' esternalizzate avente sede in altro Stato membro, dirette a
verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio  dell'attivita'
di vigilanza sulle funzioni e le attivita' esternalizzate. 
  2. Prima di procedere  all'ispezione  l'IVASS  informa  l'autorita'
competente dello Stato membro in cui ha sede il fornitore.  Nel  caso
in cui non sia individuabile un'autorita'  competente,  l'informativa
e' fornita all'autorita' di vigilanza assicurativa dello stesso Stato
membro. 
  3.  L'IVASS  puo'  delegare  l'ispezione  di   cui   al   comma   1
all'autorita' di vigilanza dello Stato  membro  in  cui  ha  sede  il
fornitore. 
  4. Qualora l'IVASS abbia  informato  l'autorita'  competente  dello
Stato membro in cui ha sede il fornitore  di  servizi  della  propria
intenzione di procedere a un'ispezione nei locali  del  fornitore  ai
sensi del comma 1 o dell'articolo 30-septies, comma 5, lettera c),  e
all'IVASS non sia di fatto  consentito  il  diritto  di  effettuarle,
l'IVASS puo' rinviare la questione all'AEAP ai sensi dell'articolo 19
del regolamento (UE) n. 1094/2010. 
  5.  L'autorita'  di  vigilanza  dello  Stato  membro  d'origine  di
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, il cui fornitore di
attivita' esternalizzate abbia sede nel territorio della  Repubblica,
puo'  svolgere,  direttamente  o  attraverso  persone   appositamente
incaricate, ispezioni nei locali del fornitore, dirette a  verificare
ogni  elemento  utile  ai  fini  dell'esercizio   dell'attivita'   di
vigilanza sulle funzioni e  le  attivita'  esternalizzate.  Prima  di
procedere all'ispezione l'autorita'  di  vigilanza  informa  l'IVASS.
L'IVASS, ove lo richieda, ha diritto di parteciparvi. 
  6. L'autorita' di vigilanza puo' delegare  l'ispezione  di  cui  al
comma 5 all'IVASS.». 
  137. L'articolo 206 del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.
209, e' abrogato. 
  138. Dopo l'articolo 206 del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209, e' inserita la seguente Sezione: 
 
                             «Sezione II 
 
 
                    COOPERAZIONE PER L'ESERCIZIO 
                     DELLA VIGILANZA SUL GRUPPO» 
 
  139. Dopo l'articolo 206 del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209, sono inseriti i seguenti: 
 
                            «Art. 206-bis 
 
 
               (Collegio delle autorita' di vigilanza) 
 
  1. Per  agevolare  l'esercizio  delle  funzioni  di  vigilanza  sul
gruppo,  le  autorita'  di  vigilanza  sulle   imprese   del   gruppo
costituiscono il Collegio delle autorita'  di  vigilanza,  presieduto
dall'autorita' di vigilanza sul gruppo. 
  2. Il Collegio delle  autorita'  di  vigilanza  garantisce  che  le
procedure  di  cooperazione,  di  scambio  delle  informazioni  e  di
consultazione fra  le  autorita'  di  vigilanza  del  Collegio  siano
effettivamente applicate in conformita' al presente titolo al fine di
promuovere la convergenza delle rispettive decisioni e attivita'. 
  3. Se l'autorita' di vigilanza sul gruppo non adempie ai compiti  e
non assolve ai poteri ad essa assegnati dalle disposizioni di cui  al
presente codice e dalle relative disposizioni di attuazione  o  se  i
membri del Collegio delle autorita' di vigilanza non cooperano  nella
misura richiesta dai commi 1 e 2,  ciascuna  autorita'  di  vigilanza
interessata  del  gruppo  puo'   rinviare   la   questione   all'AEAP
conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. 
  4.  Fanno  parte  del  Collegio  delle   autorita'   di   vigilanza
l'autorita' di vigilanza sul gruppo, le autorita' di vigilanza  degli
Stati membri in cui hanno  sede  le  imprese  controllate  e  l'AEAP,
conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n.  1094/2010.  Al
solo fine di agevolare lo scambio  di  informazioni,  partecipano  al
Collegio delle autorita' di vigilanza le autorita' di vigilanza sulle
imprese partecipate e sulle sedi secondarie di rilievo. 
  5. Alcune attivita' possono essere svolte da un numero  ridotto  di
autorita' di vigilanza qualora  cio'  sia  necessario  per  garantire
l'efficienza dell'operato del Collegio. 
 
                            Art. 206-ter 
 
 
                     (Accordi di coordinamento) 
 
  1. L'istituzione e il funzionamento del Collegio delle autorita' di
vigilanza  e'  disciplinato  da  accordi  di  coordinamento  conclusi
dall'autorita' di vigilanza sul gruppo e  dalle  altre  autorita'  di
vigilanza interessate. In caso di opinioni divergenti  sugli  accordi
di coordinamento, ciascuna autorita' del Collegio  puo'  rinviare  la
questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE)
n. 1094/2010. 
  2. L'autorita' di vigilanza sul  gruppo  adegua  la  sua  decisione
definitiva a quella dell'AEAP e trasmette  la  decisione  alle  altre
autorita' di vigilanza sulle societa' del gruppo interessate. 
  3. Gli accordi di coordinamento di cui ai commi 1 e 2 disciplinano: 
    a) i processi decisionali di vigilanza di gruppo, con particolare
riferimento al modello  interno  di  gruppo,  alla  maggiorazione  di
capitale a livello di gruppo e all'individuazione  dell'autorita'  di
vigilanza sul gruppo; 
    b) le procedure di consultazione tra le  autorita'  di  vigilanza
interessate previste dalle disposizioni dell'Unione europea. 
  4. Fatti salvi i diritti e gli obblighi assegnati all'autorita'  di
vigilanza sul gruppo  e  alle  altre  autorita'  di  vigilanza  sulle
imprese del gruppo, gli accordi di  coordinamento  possono  assegnare
ulteriori compiti alle stesse o all'AEAP, purche'  tale  assegnazione
migliori l'efficienza della vigilanza sul gruppo e non pregiudichi le
attivita' delle autorita' di vigilanza  che  compongono  il  Collegio
rispetto alle loro responsabilita' individuali. 
  5.  Gli  accordi  di  coordinamento  possono   altresi'   prevedere
procedure per: 
    a) la consultazione tra le autorita' di vigilanza  sulle  imprese
del gruppo  prevista  dalle  disposizioni  dell'Unione  europea,  con
particolare riferimento  alle  disposizioni  relative  all'ambito  di
applicazione della  vigilanza  di  gruppo  e  alle  disposizioni  sul
governo societario,  alle  disposizioni  relative  al  calcolo  della
solvibilita' di gruppo, alle  disposizioni  relative  alla  vigilanza
sulle operazioni infragruppo e sulla concentrazione dei rischi di cui
al Titolo XV; 
    b) la cooperazione con le altre autorita' di vigilanza.». 
  140. L'articolo 207 del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.
209, e' abrogato. 
  141. Dopo l'articolo 207 del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209, sono inseriti i seguenti: 
 
                            «Art. 207-bis 
 
 
(Collaborazione e scambio informativo tra le autorita' di vigilanza) 
 
  1. Le autorita' di vigilanza sulle imprese del  gruppo  collaborano
strettamente,  in  particolare  nei  casi  in   cui   un'impresa   di
assicurazione  o  di  riassicurazione   si   trovi   in   difficolta'
finanziarie. 
  2. Le autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo si  scambiano
reciprocamente le informazioni necessarie a  consentire  e  agevolare
l'esercizio delle funzioni di  vigilanza  nell'ambito  delle  proprie
competenze, allo scopo di  assicurare  che  dispongano  della  stessa
quantita' di informazioni pertinenti. 
  3. Ai fini di cui al comma  2,  le  autorita'  di  vigilanza  sulle
imprese del gruppo si  comunicano  senza  indugio  ogni  informazione
pertinente non appena ne entrino  in  possesso  oppure,  laddove  sia
richiesto, procedono a uno scambio di informazioni.  Le  informazioni
di cui al presente comma comprendono anche le informazioni in  merito
alle azioni del gruppo e delle autorita'  di  vigilanza,  nonche'  le
informazioni fornite dal gruppo. 
  4. Se un'autorita' di  vigilanza  non  ha  comunicato  informazioni
pertinenti oppure e' stata respinta una richiesta di  collaborazione,
in particolare per lo scambio di informazioni pertinenti, oppure  non
e' stato dato seguito  a  tale  richiesta  entro  due  settimane,  le
autorita' di vigilanza possono rinviare la  questione  all'EIOPA  che
puo' agire  conformemente  ai  poteri  di  cui  all'articolo  19  del
regolamento (UE) n. 1094/2010. 
  5. Qualora la societa' al vertice  del  gruppo  non  abbia  fornito
entro un termine ragionevole all'autorita' di vigilanza sul gruppo  o
ad altre autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo informazioni
su una societa' italiana facente parte del gruppo, l'IVASS  collabora
con l'autorita' richiedente per l'acquisizione di informazioni  dalla
societa' italiana. 
  6. Le autorita' responsabili della vigilanza sulle singole  imprese
di assicurazione e di riassicurazione  appartenenti  a  un  gruppo  e
l'autorita' di vigilanza  sul  gruppo  convocano  senza  indugio  una
riunione  di  tutte  le  autorita'  di  vigilanza  partecipanti  alla
vigilanza di gruppo almeno nei seguenti casi, allorche': 
    a) vengono a conoscenza di una  grave  violazione  del  Requisito
Patrimoniale di Solvibilita' o del Requisito Patrimoniale  Minimo  di
una singola impresa di assicurazione o di riassicurazione; 
    b) vengono a conoscenza di una  grave  violazione  del  Requisito
Patrimoniale di Solvibilita' di  gruppo  calcolato  in  base  a  dati
consolidati, o del requisito patrimoniale di solvibilita'  di  gruppo
aggregato  in  conformita'  di  qualunque  metodo  di  calcolo  usato
conformemente al Titolo XV, Capo I ter; 
    c)  si  verificano  o  si  sono  verificate   altre   circostanze
eccezionali. 
 
                            Art. 207-ter 
 
 
             (Consultazione tra autorita' di vigilanza) 
 
  1. Fatti salvi  gli  articoli  206-bis  e  206-ter,  207-septies  e
212-bis, le autorita' di vigilanza interessate, quando una  decisione
e' rilevante per l'espletamento dei compiti  di  vigilanza  di  altre
autorita'  di  vigilanza,  prima  di  adottare  tale   decisione   si
consultano nell'ambito del collegio delle autorita' di vigilanza  sui
seguenti aspetti: 
    a)  le  modifiche   dell'assetto   azionario,   della   struttura
organizzativa o decisionale  delle  imprese  di  assicurazione  e  di
riassicurazione di un gruppo che  richiedono  l'autorizzazione  delle
autorita' di vigilanza; 
    b) la  decisione  sull'estensione  del  periodo  ammesso  per  il
risanamento a norma dell'articolo 222, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater; 
    c) le principali sanzioni e  misure  eccezionali  adottate  dalle
autorita' di vigilanza interessate, ivi compresa l'imposizione di una
maggiorazione del requisito patrimoniale  di  solvibilita'  ai  sensi
dell'articolo 47-sexies e l'imposizione di limitazioni nell'uso di un
modello  interno  per  il  calcolo  del  Requisito  Patrimoniale   di
Solvibilita'   conformemente    agli    articoli    da    46-bis    a
46-quinquiesdecies. Nel caso di cui alle lettere b) e c), l'autorita'
di vigilanza sul gruppo e' sempre consultata. 
  2. In ogni caso le autorita' di vigilanza interessate si consultano
prima di adottare decisioni basate su informazioni ricevute da  altre
autorita' di vigilanza. 
  3.  Fatti  salvi  gli  articoli  206-bis,  206-ter,  207-septies  e
212-bis, un'autorita' di vigilanza  sulle  imprese  del  gruppo  puo'
decidere di non consultare le altre autorita' di vigilanza in caso di
urgenza o quando la consultazione rischi di compromettere l'efficacia
della decisione, dandone tempestiva informativa alle altre  autorita'
di vigilanza interessate. 
 
                           Art. 207-quater 
 
 
(Collaborazione con le autorita' responsabili per gli enti  creditizi
                    e le imprese di investimento) 
 
  1. Quando un'impresa di assicurazione o  di  riassicurazione  e  un
ente  creditizio  o  un'impresa  di  investimento,  o  entrambi  sono
direttamente o indirettamente legati o hanno un'impresa  partecipante
comune, le autorita' di vigilanza sulle  societa'  del  gruppo  e  le
autorita'  responsabili  della  vigilanza  di  tali  altre   societa'
collaborano strettamente. Fatte salve le loro rispettive  competenze,
tali autorita' si scambiano ogni informazione volta a semplificare le
proprie funzioni. 
 
                         Art. 207-quinquies 
 
 
               (Segreto professionale e riservatezza) 
 
  1. L'IVASS puo' procedere allo scambio di informazioni con le altre
autorita' di vigilanza  interessate  e  con  le  altre  autorita'  di
vigilanza conformemente alle disposizioni di cui al presente Capo. 
  2.  Le  informazioni  ricevute  nell'ambito  dell'esercizio   della
vigilanza sul gruppo, in particolare le  informazioni  scambiate  tra
l'IVASS e le altre autorita' di vigilanza interessate o con le  altre
autorita', sono  sottoposte  al  segreto  d'ufficio  ai  sensi  degli
articoli 10 e 10-bis. 
 
                           Art. 207-sexies 
 
 
                 (Autorita' di vigilanza sul gruppo) 
 
  1. L'IVASS, nel caso in  cui  sia  competente  all'esercizio  della
vigilanza su tutte le imprese di assicurazione o  di  riassicurazione
del gruppo, e' designata autorita' di vigilanza sul  gruppo.  In  tal
caso l'IVASS e' responsabile del coordinamento e dell'esercizio della
vigilanza sul gruppo. 
  2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 3, l'IVASS esercita le
funzioni di autorita' di vigilanza  sul  gruppo  secondo  i  seguenti
criteri: 
    a) se al vertice del gruppo vi e' un'impresa di  assicurazione  o
di riassicurazione e l'IVASS ha autorizzato tale impresa; 
    b) se al vertice del gruppo non vi e' un'impresa di assicurazione
o di riassicurazione, l'IVASS e' considerata autorita'  di  vigilanza
sul gruppo sulla base dei seguenti criteri: 
      1)  nel  caso  in  cui  l'IVASS  ha  autorizzato  l'impresa  di
assicurazione o di riassicurazione la cui societa'  controllante  sia
una  societa'  di  partecipazione  assicurativa  o  una  societa'  di
partecipazione finanziaria mista; 
      2)  nel  caso  in  cui  l'IVASS  ha  autorizzato  l'impresa  di
assicurazione o di riassicurazione  con  sede  nel  territorio  della
Repubblica,   qualora   piu'   imprese   di   assicurazione   o    di
riassicurazione del gruppo con sede in diversi Stati  membri  abbiano
come societa'  controllante  la  stessa  societa'  di  partecipazione
assicurativa o societa' di partecipazione finanziaria  mista  e  tale
societa'  di  partecipazione   assicurativa   o   di   partecipazione
finanziaria mista abbia sede nel territorio della Repubblica; 
      3)  nel  caso  in  cui  l'IVASS  ha  autorizzato  l'impresa  di
assicurazione  o  di  riassicurazione  con  il  totale  dello   stato
patrimoniale piu' elevato, qualora al vertice  del  gruppo  vi  siano
piu'  societa'  di  partecipazione   assicurativa   o   societa'   di
partecipazione finanziaria mista con sede in diversi Stati membri, in
ciascuno  dei  quali  si  trova  un'impresa  di  assicurazione  o  di
riassicurazione; 
      4)  nel  caso  in  cui  l'IVASS  ha  autorizzato  l'impresa  di
assicurazione  o  di  riassicurazione  con  il  totale  dello   stato
patrimoniale piu' elevato, qualora piu' imprese di assicurazione o di
riassicurazione del gruppo con sede in diversi Stati  membri  abbiano
come societa'  controllante  la  stessa  societa'  di  partecipazione
assicurativa o societa' di partecipazione finanziaria mista e nessuna
di tali imprese sia stata autorizzata nello Stato membro nel quale ha
sede la societa' di partecipazione  assicurativa  o  la  societa'  di
partecipazione finanziaria mista; 
      5)  nel  caso  in  cui  l'IVASS  ha  autorizzato  l'impresa  di
assicurazione  o  di  riassicurazione  con  il  totale  dello   stato
patrimoniale piu' elevato, qualora il gruppo non abbia  una  societa'
controllante, o in qualsiasi altro caso diverso da quelli di  cui  ai
numeri da 1) a 4). 
  3. Qualora non ricorrano i criteri di cui ai commi 1 e 2, il  ruolo
di autorita' di vigilanza sul gruppo  e'  assunto  dall'autorita'  di
vigilanza  risultata  competente  applicando   i   criteri   previsti
dall'articolo 247 della direttiva 2009/138/CE. 
  4. In casi particolari, l'IVASS e le altre autorita'  di  vigilanza
interessate sulle imprese del gruppo, su richiesta di  una  di  esse,
possono con decisione congiunta derogare ai criteri fissati ai  commi
2 e 3, qualora l'applicazione di  tali  criteri  non  sia  opportuna,
avuto riguardo alla struttura del gruppo ed  all'importanza  relativa
delle attivita' delle imprese di assicurazione e  di  riassicurazione
nei vari Stati membri, e designare un'altra  autorita'  di  vigilanza
come autorita' di vigilanza sul gruppo. A tal fine, l'IVASS, o  altra
autorita' di vigilanza interessata sulle  imprese  del  gruppo,  puo'
chiedere che sia avviata una discussione sulla possibilita' che siano
applicati i criteri di cui ai commi 2 e 3. La discussione si tiene al
massimo annualmente. 
  5. L'IVASS e le altre  autorita'  di  vigilanza  interessate  delle
imprese  sul  gruppo,  previa  consultazione  del  gruppo   medesimo,
adottano la decisione congiunta di cui al  comma  3  entro  tre  mesi
dalla richiesta  di  discussione.  L'IVASS  trasmette  al  gruppo  la
decisione congiunta, pienamente motivata. 
  6. Durante il periodo di tre mesi di cui al comma 4, ciascuna delle
autorita' di vigilanza  interessate  sulle  imprese  appartenenti  al
gruppo   puo'   rinviare   la   questione   all'AEAP,   conformemente
all'articolo 19 del regolamento  (UE)  n.  1094/2010.  In  tal  caso,
l'IVASS e le autorita' di vigilanza interessate posticipano  la  loro
decisione congiunta in attesa di una decisione eventualmente adottata
dall'AEAP, entro un  mese  dal  rinvio,  a  norma  dell'articolo  19,
paragrafo 3, di  tale  regolamento,  e  adeguano  la  loro  decisione
congiunta  a  quella   dell'AEAP.   Tale   decisione   congiunta   e'
riconosciuta  come  determinante  e  applicata  dall'IVASS  e   dalle
autorita' di  vigilanza  interessate.  Il  periodo  di  tre  mesi  e'
considerato periodo  di  conciliazione  ai  sensi  dell'articolo  19,
paragrafo 2, di tale regolamento. 
  7. Il rinvio all'AEAP di cui al comma 6 non puo' essere  effettuato
dopo la scadenza del periodo di tre mesi o dopo il raggiungimento  di
una  decisione  congiunta.  L'autorita'  di  vigilanza   sul   gruppo
designata trasmette al  gruppo  e  al  collegio  delle  autorita'  di
vigilanza la decisione congiunta pienamente motivata. 
  8. In mancanza di una decisione congiunta che deroghi ai criteri di
cui al  comma  2,  l'IVASS  esercita  le  funzioni  di  autorita'  di
vigilanza sul gruppo qualora sia l'autorita' di vigilanza individuata
ai sensi del medesimo comma 2. 
 
                          Art. 207-septies 
 
 
(Funzioni dell'IVASS  in  qualita'  di  Autorita'  di  Vigilanza  sul
                               gruppo) 
 
  1. L'IVASS, in qualita' di Autorita' di vigilanza sul gruppo: 
    a) trasmette  all'AEAP  le  informazioni  sul  funzionamento  dei
collegi  delle  autorita'  di  vigilanza  e  in  merito  a  qualsiasi
difficolta' incontrata che possa essere rilevante ai fini  dell'esame
che  l'AEAP  effettua,  almeno  ogni  tre  anni,  sul   funzionamento
operativo dei collegi, al fine di valutarne i livelli di convergenza; 
    b) trasmette alle autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo
e all'AEAP le informazioni concernenti il gruppo con riferimento agli
stretti legami e alla relazione sulla solvibilita' di gruppo  e  alla
condizione   finanziaria,   nonche'   quelle   acquisite   ai   sensi
dell'articolo 214-bis, in particolare per quanto  concerne  la  forma
giuridica e la struttura di governo societario  e  organizzativa  del
gruppo; 
    c) coordina  la  raccolta  e  la  diffusione  delle  informazioni
rilevanti o essenziali, anche in situazioni di emergenza,  e  divulga
le  informazioni  importanti  per  l'esercizio  delle   funzioni   di
vigilanza da parte delle autorita' di  vigilanza  sulle  imprese  del
gruppo; 
    d) pianifica e coordina, in collaborazione con  le  autorita'  di
vigilanza sulle imprese del gruppo, le  attivita'  di  vigilanza  sul
gruppo, anche in situazioni di emergenza, tramite  riunioni  regolari
organizzate almeno annualmente o con ogni altro mezzo idoneo, tenendo
conto della natura, della portata e  della  complessita'  dei  rischi
inerenti all'attivita'  di  tutte  le  imprese  che  appartengono  al
gruppo; 
    e)  svolge  ulteriori  compiti,  adotta  le  misure  e  decisioni
assegnate dalle disposizioni legislative, regolamentari e dalle norme
europee direttamente applicabili, in particolare espleta la procedura
di convalida del modello interno a livello di gruppo e  la  procedura
di  autorizzazione  ad  applicare  il  regime  di   vigilanza   sulla
solvibilita' di gruppo con gestione centralizzata dei rischi. 
  2. L'IVASS puo' invitare le  autorita'  di  vigilanza  dello  Stato
membro in cui ha sede una  impresa  controllante  a  richiedere  alla
societa' controllante ogni informazione  pertinente  per  l'esercizio
delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1. 
  3. Nel caso di informazioni di cui all'articolo 213, commi 2,  3  e
4,  gia'  trasmesse  ad  un'altra  autorita'  di  vigilanza,  l'IVASS
contatta, se possibile, tale autorita' per  evitare  la  duplicazione
della trasmissione delle  informazioni  alle  diverse  autorita'  che
partecipano alla vigilanza. 
 
                           Art. 207-octies 
 
 
  (Cooperazione per l'autorizzazione del modello interno di gruppo) 
 
  1.  Nel  caso   in   cui   un'impresa   di   assicurazione   o   di
riassicurazione, in qualita' di ultima societa' controllante italiana
ai sensi dell'articolo 210, comma 2, e le sue imprese  partecipate  o
controllate o congiuntamente le imprese partecipate o controllate  di
una societa' di partecipazione assicurativa, in  qualita'  di  ultima
societa' controllante italiana ai sensi dell'articolo 210,  comma  2,
abbiano  presentato  la  domanda  per  ottenere  l'autorizzazione   a
calcolare  il  Requisito  Patrimoniale  di  Solvibilita'  di   gruppo
consolidato e il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' delle imprese
di assicurazione e riassicurazione appartenenti al gruppo sulla  base
di un modello interno, l'IVASS, in qualita' di autorita' di vigilanza
sul gruppo, e le autorita' di vigilanza  interessate  collaborano  al
fine di decidere se  concedere  o  meno  l'autorizzazione  richiesta,
prevedendo altresi' eventuali termini e condizioni a cui  subordinare
la stessa. 
  2. La richiesta di autorizzazione all'utilizzo del modello interno,
di cui al comma 1, e' presentata  all'IVASS  che  informa  gli  altri
membri del collegio delle autorita'  di  vigilanza  e  presenta  loro
immediatamente la domanda completa. 
  3. L'IVASS  e  le  altre  autorita'  di  vigilanza  interessate  si
adoperano per pervenire ad  una  decisione  congiunta  sulla  domanda
entro sei mesi  dalla  ricezione  della  domanda  completa  da  parte
dell'IVASS. 
  4. Se nel termine di sei mesi di cui  al  comma  3,  una  qualunque
delle  autorita'  di  vigilanza  interessate  rinvia   la   questione
all'AEAP, conformemente  all'articolo  19  del  regolamento  (UE)  n.
1094/2010, l'IVASS  differisce  la  sua  decisione  in  attesa  della
decisione    eventualmente    adottata    dall'AEAP,    conformemente
all'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento e adegua la propria
decisione a quella dell'AEAP. 
  5. La decisione di cui al comma  4,  adottata  dall'AEAP  entro  un
mese,  e'  riconosciuta  come  determinante  ed  e'  applicata  dalle
autorita' di vigilanza interessate.  La  questione  non  puo'  essere
rinviata all'AEAP dopo la scadenza del termine di sei mesi o dopo che
e' stata adottata una decisione  congiunta.  L'IVASS  decide  in  via
definitiva se, conformemente all'articolo 41,  paragrafi  2  e  3,  e
all'articolo 44, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n.  1094/2010,
la decisione  proposta  dal  gruppo  di  esperti  e'  respinta.  Tale
decisione  e'  riconosciuta  come  determinante  e  applicata   dalle
autorita' di  vigilanza  interessate.  Il  periodo  di  sei  mesi  e'
considerato la fase  di  conciliazione  ai  sensi  dell'articolo  19,
paragrafo 2, del predetto regolamento. 
  6. Se le autorita' di vigilanza  interessate  sono  pervenute  alla
decisione  congiunta  di  cui  al  comma  3,  l'IVASS  trasmette   al
richiedente un documento contenente le motivazioni complete. 
  7. In mancanza  di  una  decisione  congiunta  delle  autorita'  di
vigilanza interessate entro il termine di sei mesi di cui al comma 3,
l'IVASS decide autonomamente  in  merito  alla  domanda,  tenendo  in
debita considerazione eventuali pareri e riserve delle  autorita'  di
vigilanza interessate espressi  nel  termine  di  sei  mesi.  L'IVASS
trasmette un documento contenente la decisione pienamente motivata al
richiedente e alle altre autorita' di vigilanza  interessate  che  la
riconoscono come determinante e la applicano. 
  8. Nell'ipotesi in cui una delle autorita' di vigilanza interessate
ritenga che il profilo di rischio di un'impresa  di  assicurazione  o
riassicurazione   soggetta   alla   sua   vigilanza    si    discosti
significativamente dalle ipotesi sottese al modello interno approvato
a  livello  di  gruppo  e  fino  a  quando  l'impresa  non   affronti
adeguatamente le riserve dell'autorita'  di  vigilanza,  quest'ultima
puo', nei casi di cui all'articolo 47-sexies, proporre di: 
    a) imporre una maggiorazione di capitale  rispetto  al  Requisito
Patrimoniale di Solvibilita' di tale impresa di  assicurazione  o  di
riassicurazione risultante  dall'applicazione  del  predetto  modello
interno; 
    b) in circostanze eccezionali in cui la maggiorazione di capitale
di cui alla lettera a) risulti inappropriata, imporre all'impresa  di
calcolare il suo Requisito Patrimoniale di  solvibilita'  sulla  base
della formula standard in  conformita'  alle  previsioni  di  cui  al
Titolo III, Capo IV-bis, Sezioni I e II. 
  9.  Secondo  quanto  previsto  dall'articolo  47-sexies,  comma  1,
lettere  a)  e  c),  l'autorita'  di  vigilanza  puo'   imporre   una
maggiorazione del capitale  rispetto  al  Requisito  Patrimoniale  di
Solvibilita' di  tale  impresa  di  assicurazione  o  riassicurazione
risultante dall'applicazione della formula standard.  L'autorita'  di
vigilanza comunica le ragioni delle eventuali decisioni, adottate  ai
sensi  del  presente  comma  e  del  comma  10,  sia  all'impresa  di
assicurazione o riassicurazione, sia agli altri membri  del  collegio
delle autorita' di vigilanza. 
  10. L'IVASS, quando non e' Autorita' di  vigilanza  sul  gruppo  ai
sensi del comma 1, collabora con l'Autorita' di vigilanza sul  gruppo
con   sede   in   altro   Stato   membro   al   fine   di   procedere
all'autorizzazione del  modello  interno  di  gruppo.  In  ogni  caso
l'IVASS puo' avvalersi del potere di  imporre  una  maggiorazione  di
capitale quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 8 e 9.». 
  142. Prima dell'articolo 208 del decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, e' inserita la seguente Sezione: 
 
                            «Sezione III 
 
 
                            COMUNICAZIONI 
                ALLA COMMISSIONE EUROPEA E ALL'AEAP». 
 
  143. L'articolo 208 del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.
209, e' sostituito dal seguente: 
 
                             «Art. 208. 
 
(Comunicazioni alla Commissione europea e all'AEAP e  alle  autorita'
  di vigilanza di altri Stati  membri  relativamente  ad  imprese  di
  Stati membri e di Stati terzi) 
  1. L'IVASS comunica  alla  Commissione  europea,  all'AEAP  e  alle
autorita' di vigilanza degli altri Stati membri: 
    a) ogni autorizzazione all'esercizio dell'attivita'  assicurativa
o riassicurativa rilasciata  ad  un'impresa  di  assicurazione  o  di
riassicurazione  di   nuova   costituzione   che   sia   controllata,
direttamente o indirettamente,  da  imprese  di  assicurazione  o  di
riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo; 
    b) ogni autorizzazione all'acquisizione, da parte di  imprese  di
assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato
terzo, di partecipazioni di controllo in imprese di  assicurazione  o
di  riassicurazione  aventi  la  sede  legale  nel  territorio  della
Repubblica. 
  1-bis. Se l'autorizzazione e' stata  rilasciata  ad  un'impresa  di
assicurazione o di riassicurazione che si trovi nella  situazione  di
cui alla lettera a),  la  struttura  dei  rapporti  di  controllo  e'
specificamente indicata nella comunicazione che  l'IVASS  invia  alla
Commissione europea, all'AEAP e alle  autorita'  di  vigilanza  degli
altri Stati membri. 
  2.  L'IVASS  informa  la  Commissione  europea   e   l'AEAP   delle
difficolta' di  carattere  generale  eventualmente  incontrate  dalle
imprese  aventi  la  sede  legale  nel  territorio  della  Repubblica
nell'accesso   e   nell'esercizio   dell'attivita'   in   regime   di
stabilimento in uno Stato terzo.». 
  144. Dopo l'articolo 208 del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209, sono inseriti i seguenti: 
 
                            «Art. 208-bis 
 
(Comunicazioni relative alla inosservanza delle disposizioni di legge
da parte di un'impresa di assicurazione) 
  1. L'IVASS comunica alla Commissione e all'AEAP il numero e il tipo
di casi che hanno comportato un rifiuto ai sensi degli  articoli  17,
comma 2 e 19, comma 2 e in cui siano state adottate le misure di  cui
al comma 4 dell'articolo 193. 
 
                            Art. 208-ter 
 
 
(Cooperazione   per   l'applicazione   delle    disposizioni    sulla
                    coassicurazione comunitaria) 
 
  1. L'IVASS collabora con le  autorita'  di  vigilanza  degli  altri
Stati membri e con  la  Commissione  europea  ai  fini  di  esaminare
eventuali  difficolta'  insorte  in   relazione   ai   contratti   di
coassicurazione comunitaria e  per  verificare  che  le  disposizioni
dell'Unione europea siano correttamente applicate.». 
  145. La rubrica del titolo XV del decreto legislativo  7  settembre
2005, n. 209, e' sostituita dalla seguente: 
 
                             «TITOLO XV 
 
 
                       VIGILANZA SUL GRUPPO». 
 
  146. La rubrica del Capo I del titolo XV del decreto legislativo  7
settembre 2005, n. 209, e' sostituita dalla seguente: 
 
                               «Capo I 
 
 
                        Vigilanza sul gruppo» 
 
  147. L'articolo 210 del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.
209, e' sostituito dal seguente: 
 
                             «Art. 210. 
 
 
                       (Vigilanza sul gruppo) 
 
  1. La vigilanza a livello di gruppo si applica, in  base  a  quanto
previsto dal presente Titolo e secondo le disposizioni  stabilite  da
IVASS con regolamento: 
    a) alle imprese di assicurazione o di  riassicurazione  con  sede
legale nel territorio  della  Repubblica  che  siano  controllanti  o
partecipanti   in   almeno   un'impresa   di   assicurazione   o   di
riassicurazione,   o   in   un'impresa   di   assicurazione   o    di
riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo; 
    b) alle imprese di assicurazione o di  riassicurazione  con  sede
legale nel territorio della Repubblica che siano controllate  da  una
societa'  di  partecipazione  assicurativa  o  da  una  societa'   di
partecipazione  finanziaria  mista  con  sede  nel  territorio  della
Repubblica o in un altro Stato membro; 
    c) alle imprese di assicurazione o di  riassicurazione  con  sede
legale nel territorio della Repubblica che siano controllate  da  una
societa'   di   partecipazione   assicurativa,   una   societa'    di
partecipazione finanziaria mista o da un'impresa di  assicurazione  o
di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo; 
    d) alle imprese di assicurazione o di  riassicurazione  con  sede
legale nel territorio della Repubblica che siano controllate  da  una
societa' di partecipazione assicurativa mista; 
    e) alle imprese di assicurazione o di  riassicurazione  con  sede
legale nel territorio della Repubblica che controllano  una  societa'
strumentale; 
    f) alle imprese di assicurazione o di  riassicurazione  con  sede
legale nel territorio della Repubblica soggette a direzione  unitaria
ai sensi dell'articolo 96. 
  2. Fatto salvo quanto previsto dai Capi IV-bis  e  IV-ter,  l'IVASS
esercita la vigilanza  sul  gruppo  a  livello  dell'ultima  societa'
controllante  italiana,  ovvero  l'impresa  di  assicurazione  o   di
riassicurazione, la societa'  di  partecipazione  assicurativa  o  di
partecipazione  finanziaria  mista  con  sede  nel  territorio  della
Repubblica  che,  nell'ambito  del  gruppo,  non  e'  a   sua   volta
controllata da una impresa di assicurazione o di riassicurazione,  da
una societa' di partecipazione assicurativa  o  da  una  societa'  di
partecipazione  finanziaria  mista  con  sede  nel  territorio  della
Repubblica. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 220-octies,  comma  4,
nel caso in cui non sussiste un'ultima societa' controllante italiana
ai sensi del comma 2,  l'IVASS  determina  le  modalita'  applicative
della vigilanza sul gruppo, inclusa l'individuazione  della  societa'
responsabile degli adempimenti di cui al  presente  codice  in  luogo
della ultima societa' controllante italiana. 
  4. Fatto salvo quanto previsto dal presente Titolo, le disposizioni
in  materia  di  vigilanza  sulle  imprese  di  assicurazione  o   di
riassicurazione del presente codice  continuano  ad  applicarsi  alle
stesse. 
  5. Ai fini del presente Titolo, le sedi secondarie  nel  territorio
della Repubblica di imprese di assicurazione  o  riassicurazione  con
sede in uno Stato terzo sono considerate alla stregua di  imprese  di
assicurazione o riassicurazione italiane.». 
  148. L'articolo 210-bis del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, e' sostituito dal seguente: 
 
                            «Art. 210-bis 
 
 
                  (Altre disposizioni applicabili) 
 
  1.  L'IVASS  puo'  individuare,  con  provvedimenti  di   carattere
generale o specifici, i casi in cui una o piu' disposizioni  adottate
ai  sensi  del  presente  Titolo,  in   particolare   relative   alla
concentrazione dei rischi  e  alle  operazioni  infragruppo,  non  si
applicano qualora l'ultima societa' controllante di cui  all'articolo
210, comma 2, sia una impresa di assicurazione o riassicurazione, una
societa'  di  partecipazione   assicurativa   o   una   societa'   di
partecipazione finanziaria mista soggetta alla vigilanza a livello di
conglomerato finanziario ai sensi del decreto legislativo  30  maggio
2005, n. 142. 
  2.  L'IVASS  puo'  individuare,  con  provvedimenti  di   carattere
generale o specifici, i casi in cui una o piu' disposizioni  adottate
ai sensi del presente  Titolo  non  si  applicano  alla  societa'  di
partecipazione finanziaria mista in quanto soggetta a disposizioni di
vigilanza equivalenti, in particolare in termini di vigilanza  basata
sul rischio. 
  3. L'IVASS, in qualita'  di  autorita'  di  vigilanza  sul  gruppo,
informa l'ABE e l'AEAP, delle decisioni adottate a norma dei commi  1
e 2. 
  4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni di  cui
agli articoli 210-ter, comma 7, 212-bis,  comma  1,  lettera  c),  si
applicano alla societa' di partecipazione finanziaria mista,  qualora
il  settore  di  maggiori  dimensioni  all'interno  del  conglomerato
finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n.  142.  I  provvedimenti  di  cui  agli
articoli 79, comma 3-bis, e 81, commi 2 e 3,  l'approvazione  di  cui
all'articolo 196,  l'autorizzazione  di  cui  all'articolo  68  e  la
decadenza di cui all'articolo 76 sono  adottati  dall'IVASS  d'intesa
con Banca d'Italia. 
  5. I provvedimenti previsti dal titolo XVI, Capo I, II, IV  e  VII,
nonche' le misure di cui all'articolo 220-novies, nei confronti della
societa' di partecipazione finanziaria mista sono adottati o proposti
dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia.». 
  149. Dopo l'articolo 210-bis del decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, sono inseriti i seguenti: 
 
                            «Art. 210-ter 
 
 
                  (Albo delle societa' capogruppo) 
 
  1. L'ultima societa' controllante  italiana,  di  cui  all'articolo
210, comma  2,  e'  iscritta  in  un  apposito  albo  delle  societa'
capogruppo italiane tenuto dall'IVASS. 
  2. La societa' capogruppo comunica all'IVASS l'elenco delle imprese
di assicurazione o riassicurazione  e  le  societa'  strumentali,  le
societa'  di   partecipazione   assicurativa   e   le   societa'   di
partecipazione finanziaria mista controllate intermedie. 
  3. La societa' capogruppo comunica all'IVASS l'elenco delle imprese
di assicurazione  o  riassicurazione  e  delle  societa'  strumentali
partecipate, degli enti creditizi,  delle  imprese  d'investimento  e
degli  enti  finanziari  partecipati  o  controllati  e  delle  altre
societa' controllate e partecipate. 
  4. Le societa' di cui al comma 2 sono iscritte dall'IVASS nell'albo
delle societa' capogruppo. 
  5. L'IVASS puo' procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza
del  rapporto  di  controllo  di  cui  al   comma   2   e   procedere
all'iscrizione all'albo della societa' capogruppo. 
  6. La struttura del gruppo deve essere tale da assicurare la sana e
prudente gestione del gruppo e non ostacolare l'esercizio dei  poteri
di vigilanza. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 79, nel  caso
in cui per effetto di una acquisizione la struttura  del  gruppo  non
soddisfa  i  requisiti  di  cui  al  presente  comma,  l'IVASS   puo'
esercitare i poteri di cui agli articoli 79, comma 3-bis, e 81. 
  7. L'IVASS accerta che lo statuto  della  societa'  capogruppo  non
contrasti con la sana e prudente gestione del gruppo. 
  8. All'ultima societa' controllante italiana  di  cui  all'articolo
210, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII, Capo
I e III. 
  9. Le societa' di cui ai commi 1 e 2 indicano negli  atti  e  nella
corrispondenza l'iscrizione nell'albo. 
  10. L'IVASS determina, con regolamento,  gli  adempimenti  connessi
alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo. 
 
                           Art. 210-quater 
 
 
           (Esclusione dall'area di vigilanza sul gruppo) 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 216-sexies,  comma  1,
lettera f), l'IVASS  puo'  escludere  dall'area  della  vigilanza  di
gruppo di cui all'articolo 210 la societa' con  sede  legale  in  uno
Stato terzo in cui sussistano  ostacoli  giuridici  al  trasferimento
delle informazioni necessarie. 
  2. L'IVASS puo' escludere una societa' del gruppo  dall'area  della
vigilanza  di  gruppo  quando  presenta  un  interesse   trascurabile
rispetto alle finalita' della vigilanza sul gruppo oppure  quando  e'
inopportuno o fuorviante considerare tale societa' rispetto  a  detti
obiettivi. 
  3. Le societa' dello stesso gruppo, che considerate individualmente
potrebbero essere escluse ai sensi del comma 2, in quanto  presentano
un interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza  di
gruppo,  devono   essere   comunque   incluse   se,   collettivamente
considerate, presentano un interesse non trascurabile. 
  4. Ai fini dell'esclusione di  un'impresa  di  assicurazione  o  di
riassicurazione ai sensi del  comma  2,  l'IVASS  consulta  le  altre
autorita' di vigilanza interessate prima di adottare una decisione. 
  5. Nel caso in cui un'impresa di  assicurazione  o  riassicurazione
sia stata esclusa dalla vigilanza sul gruppo ai sensi  del  comma  2,
l'autorita' di vigilanza dello Stato membro in cui  tale  impresa  e'
situata  puo'  chiedere  all'ultima  societa'  controllante  di   cui
all'articolo 210,  comma  2,  di  fornire  informazioni  che  possano
facilitare la vigilanza dell'impresa interessata.». 
  150. Gli articoli 211 e 212 del  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, sono abrogati.