101. All'articolo 91, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comma 2, le parole: «e le sedi secondarie di cui all'articolo 88, comma 2,» sono soppresse. 102. All'articolo 93, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «e le sedi secondarie di cui all'articolo 88, comma 2,» sono soppresse; b) al comma 2, le parole: «insieme alla relazione dell'attuario nominato dalla medesima societa'» sono soppresse; c) il comma 3 e' abrogato; d) il comma 5 e' abrogato. 103. All'articolo 95, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comma 1, le parole: «e le sedi secondarie delle imprese estere di cui all'articolo 88, comma 2,» sono soppresse. 104. All'articolo 100, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comma 1-ter, le parole: «delle imprese incluse» sono sostituite dalle seguenti: «delle societa' incluse». 105. All'articolo 101, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comma 1, le parole: «e le sedi secondarie di imprese di assicurazione di Stati terzi» sono soppresse. 106. All'articolo 102, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e' corredato dalla relazione di un revisore legale o di una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro. b) il comma 2, e' sostituito dal seguente «La relazione del revisore legale o della societa' di revisione legale esprime anche un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa, avuto riguardo alle disposizioni del presente codice e tenuto conto di corrette tecniche attuariali. A tal fine, l'IVASS individua con regolamento i criteri per la determinazione della sufficienza delle riserve tecniche e le corrette tecniche attuariali alla luce delle quali deve essere espresso il giudizio del revisore o della societa' di revisione legale, nonche' le modalita' e i termini di espressione del giudizio medesimo.». 107. L'articolo 103, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' abrogato. 108. All'articolo 104, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comma 1, le parole: «si avvalgono dell'attuario» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzano corrette tecniche attuariali». 109. L'articolo 105, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' abrogato. 110. All'articolo 117, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comma 3-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il limite minimo puo' essere elevato dall'IVASS, con regolamento, tenendo conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo.». 111. Agli articoli 154, commi 1 e 5, 157, comma 1, 158, comma 3 e 159, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la parola: «ISVAP» e' sostituita dalla seguente: «CONSAP». 112. Dopo l'articolo 162 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti: «Art. 162-bis (Riserve tecniche) 1. L'impresa avente sede nel territorio della Repubblica, che partecipa a un contratto di coassicurazione comunitaria, determina le riserve tecniche in conformita' alle disposizioni del Titolo III. 2. In ogni caso, l'ammontare delle riserve tecniche di cui al comma 1 e' almeno uguale a quello identificato e comunicato dal coassicuratore delegatario secondo le norme del suo Stato membro di origine. 3. Se l'impresa di cui al comma 1 riveste la qualifica di delegataria, la stessa deve tener conto dei rischi per l'intero contratto. Art. 162-ter (Dati statistici) 1. L'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica che opera in coassicurazione comunitaria mantiene dati statistici che mettano in evidenza l'entita' delle operazioni di coassicurazione comunitaria alle quali partecipa e gli Stati membri interessati.» 113. All'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La nota informativa contiene il riferimento alla relazione sulla solvibilita' e sulla condizione finanziaria dell'impresa di cui all'articolo 47-septies». 113-bis. All'articolo 185, comma 4 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano ferme le competenze della Consob ai sensi dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 28 febbraio 1998 n. 58.». 114. Dopo l'articolo 187 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente: «Art. 187-bis (Modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza) 1. I poteri di vigilanza sono esercitati in modo tempestivo e proporzionato.». 115. All'articolo 188 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, capoverso, le parole: «per l'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «nell'esercizio»; le parole: «di assicurazione e di riassicurazione» sono soppresse e dopo le parole: «del presente codice» sono inserite le seguenti: «nonche' delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili»; b) al comma 1, lettera a), le parole: «, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti» sono sostituite dalle seguenti: «e i soggetti responsabili delle funzioni fondamentali all'interno delle imprese di assicurazione e riassicurazione;»; c) al comma 2, le parole: «per l'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «nell'esercizio»; dopo le parole: «nel presente codice» sono inserite le seguenti: «, nonche' delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili»; le parole: «ed al ruolo dei periti assicurativi» sono soppresse; d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. L'IVASS puo', nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, ove la situazione lo richieda, anche a seguito del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-quinquies, adottare misure preventive o correttive nei confronti delle singole imprese di assicurazione o riassicurazione, ivi inclusi i provvedimenti specifici riguardanti anche: a) la restrizione dell'attivita', ivi incluso il potere di vietare l'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi; b) il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria; c) la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio; d) il rafforzamento dei sistemi di governo societario, ivi incluso il contenimento dei rischi; e) l'ordine di rimuovere i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo e i titolari di funzioni fondamentali, in caso di inerzia della societa'. 3-ter. L'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al comma 3-bis, lettera a), e' attribuito alla CONSOB, per i profili di propria competenza.». 116. All'articolo 189 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ai soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per indagini esclusivamente rivolte ai profili assicurativi o riassicurativi, agli intermediari assicurativi e riassicurativi, ai periti assicurativi,» sono sostituite dalle seguenti: «ai destinatari della vigilanza di cui all'articolo 6»; b) al comma 2, le parole: «dei periti assicurativi» sono soppresse; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le ispezioni nei confronti delle imprese che hanno ad oggetto i modelli interni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III, l'IVASS puo', fino al 31 dicembre 2016, avvalersi di esperti esterni, inclusi revisori dei conti ed attuari, con onere a carico dell'impresa. L'IVASS disciplina con regolamento i criteri di scelta e le ipotesi di conflitto di interesse.». 117. All'articolo 190 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'IVASS, nel rispetto degli articoli 3 e 5, puo' chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, nonche' qualsiasi informazione in merito ai contratti che sono detenuti da intermediari o in merito ai contratti conclusi con terzi con i termini e le modalita' da esso stabilite con regolamento.»; b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono: a) elementi qualitativi o quantitativi o un'appropriata combinazione di entrambi; b) dati storici, attuali o futuri, o un'appropriata combinazione di tali dati; e c) dati provenienti da fonti interne o esterne o un'appropriata combinazione di entrambi. 1-ter. Le informazioni, i dati, i documenti trasmessi all'IVASS: a) riflettono la natura, la portata e la complessita' dell'attivita' dell'impresa interessata, in particolare i rischi inerenti all'attivita' in oggetto; b) sono accessibili, completi da tutti i punti di vista sostanziali, confrontabili e coerenti nel tempo; e c) sono pertinenti, affidabili e comprensibili.»; c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le modalita' e i termini per la trasmissione, da parte del medesimo soggetto, delle informazioni previste dai commi 3 e 4.»; d) dopo il comma 2, e' inserito il comma 2-bis: « I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti di esperti esterni, quali attuari. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le modalita' e i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4»; e) al comma 4, dopo le parole: «un giudizio sul bilancio», sono inserite le seguenti: «, o che possano determinare l'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' o l'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo»; f) dopo il comma 4, e' inserito il comma 4-bis: «La comunicazione in buona fede alle autorita' di vigilanza da parte dei soggetti di cui ai commi 2 e 2-bis di fatti o decisioni di cui al comma 4 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comporta per tali persone responsabilita' di alcun tipo.»; g) al comma 5, dopo le parole: «primo periodo,» le parole «e 4» sono sostituite da «4 e 4-bis». 118. Dopo l'articolo 190 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente: «Art. 190-bis (Informazioni statistiche) 1. L'IVASS chiede ai soggetti vigilati di comunicare i dati e le informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche, studi ed analisi relative al mercato assicurativo. L'IVASS stabilisce con regolamento la periodicita', le modalita', i contenuti ed i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, di tali dati e informazioni. 2. L'impresa di assicurazione o l'impresa di riassicurazione comunica all'IVASS, in forma separata per le operazioni rispettivamente effettuate in regime di stabilimento e in regime di libera prestazione di servizi, l'importo dei premi, dei sinistri e delle commissioni, al lordo della riassicurazione o della retrocessione, per Stato membro e secondo le modalita' seguenti: a) per l'assicurazione danni, per linee di attivita' in conformita' ai principi dell'ordinamento comunitario; b) per l'assicurazione vita, per linee di attivita' in conformita' ai principi dell'ordinamento comunitario. 3. Per quanto riguarda le imprese autorizzate al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3, l'impresa interessata comunica all'autorita' di vigilanza anche la frequenza e il costo medio dei sinistri. 4. L'IVASS presenta alle autorita' di vigilanza dei singoli Stati membri interessati su loro richiesta, entro un termine ragionevole e in forma aggregata, le informazioni di cui ai commi 2 e 3.». 119. L'articolo 191 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: «Art. 191. (Potere regolamentare) 1. Fatta salva la potesta' regolamentare del Governo e del Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni previste dal presente Codice, l'IVASS, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti delle imprese e degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, con particolare riferimento alla tutela degli assicurati, puo' adottare regolamenti o altre disposizioni di carattere generale per l'attuazione delle norme contenute nel presente codice e delle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonche' regolamenti per l'attuazione delle raccomandazioni, linee guida e altre disposizioni emanate dalle Autorita' di vigilanza europee, aventi ad oggetto le seguenti materie: a) le condizioni di accesso all'attivita' di assicurazione; b) le condizioni di esercizio dell'attivita' di assicurazione e riassicurazione, incluso: 1) il sistema di governo societario, incluse le funzioni fondamentali, delle imprese di assicurazione e riassicurazione; 2) l'adeguatezza patrimoniale, ivi compresa la formazione delle riserve tecniche, la copertura e la valutazione delle attivita', la composizione dei fondi propri ed il calcolo dei requisiti patrimoniali di solvibilita' delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, con particolare riferimento alla disciplina della formula standard e del modello interno completo o parziale, nonche' l'eventuale possibilita' di richiedere l'attivita' di verifica da parte della societa' di revisione in conformita' alla normativa dell'Unione europea; 3) l'informativa e il processo di controllo prudenziale, ivi incluso il contenuto della relazione sulla solvibilita' e sulla condizione finanziaria nonche' l'eventuale sottoposizione dell'informativa a verifica da parte della societa' di revisione; c) le condizioni di accesso e di esercizio all'attivita' di assicurazione delle imprese con sede in uno Stato terzo; d) le condizioni di accesso e di esercizio all'attivita' di assicurazione delle imprese locali; e) le condizioni di accesso e di esercizio all'attivita' di riassicurazione, incluse le condizioni per l'accesso e l'esercizio delle societa' veicolo di cui all'articolo 57-bis; f) la classificazione dei rischi all'interno dei rami di cui all'articolo 2; g) le procedure relative all'assunzione di partecipazioni e gli assetti proprietari, ivi inclusa la disciplina degli stretti legami; h) gli schemi di bilancio, il piano dei conti, le modalita' di calcolo, le forme e le modalita' di raccordo fra il sistema contabile ed il piano dei conti, e gli altri modelli di vigilanza derivati dal bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; i) l'individuazione dei soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato; l) la costituzione e l'amministrazione dei patrimoni dedicati ad uno specifico affare, nelle forme previste dal codice civile, delle gestioni separate e dei fondi interni delle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita, ivi compresi i limiti e i divieti relativi all'attivita' di investimento e i principi e gli schemi da adottare per la valutazione dei beni in cui e' investito il patrimonio; m) gli obblighi relativi all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, ivi incluse le procedure liquidative; n) i contratti di assicurazione, con particolare riferimento all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti e le particolari operazioni di assicurazione; o) la correttezza della pubblicita', le regole di presentazione e di comportamento delle imprese e degli intermediari nell'offerta di prodotti assicurativi, tenuto conto delle differenti esigenze di protezione degli assicurati; p) la procedura per la presentazione dei reclami per l'accertamento della violazione degli obblighi comportamentali a carico delle imprese e degli intermediari; q) gli obblighi informativi prima della conclusione e durante l'esecuzione del contratto, ivi compresi quelli relativi alla promozione e al collocamento, mediante tecniche di comunicazione a distanza, dei prodotti assicurativi; r) le procedure relative alle operazioni straordinarie; s) la vigilanza sul gruppo assicurativo ivi compresa la verifica delle operazioni infragruppo ed il calcolo della solvibilita' di gruppo; t) le procedure per le misure di salvaguardia, di risanamento e di liquidazione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e delle societa' soggette alla vigilanza sul gruppo; u) i sistemi di indennizzo per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti nonche' dell'attivita' venatoria; v) i procedimenti relativi all'accertamento e alla irrogazione delle sanzioni amministrative. 2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano al principio di proporzionalita' per il raggiungimento del fine con il minor sacrificio per i soggetti destinatari. 3. I regolamenti devono risultare coerenti con le finalita' della vigilanza di cui agli articoli 3 e 5 e devono tenere conto delle esigenze di competitivita' e di sviluppo dell'innovazione nello svolgimento delle attivita' dei soggetti vigilati. 4. I regolamenti sono adottati nel rispetto di procedure di consultazione aperte e trasparenti che consentano la conoscibilita' della normativa in preparazione e dei commenti ricevuti anche mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Istituto. All'avvio della consultazione l'IVASS rende noto lo schema del provvedimento ed i risultati dell'analisi relativa all'impatto della regolamentazione, che effettua nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229, e delle disposizioni regolamentari dell'IVASS. 5. L'IVASS puo' richiedere, in ogni fase del procedimento, il parere del Consiglio di Stato e si esprime pubblicamente sulle osservazioni ricevute, a seguito della procedura di consultazione, e sul parere eventualmente richiesto al Consiglio di Stato. 6. I regolamenti adottati dall'IVASS sono fra loro coordinati e formano un'unica raccolta delle istruzioni di vigilanza.». 120. All'articolo 192 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, con particolare riferimento all'adeguatezza dei requisiti patrimoniali e delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attivita' svolta, alla disponibilita' di attivi e di fondi propri ammissibili ai fini dell'integrale copertura delle riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali di solvibilita', alla valutazione dei rischi emergenti, nonche' al governo societario e all'informativa all'IVASS ed ai terzi. Nei confronti delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo assistenza la vigilanza dell'IVASS si estende anche alle verifiche sul personale e sui mezzi tecnici di cui le imprese dispongono per fornire la prestazione.»; b) al comma 4 le parole da: «dispongano» fino ad: «assunti» sono sostituite dalle seguenti: «rispettino le condizioni di esercizio stabilite dal presente codice e dalla normativa attuativa». 121. All'articolo 193 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Qualora l'IVASS abbia motivo di ritenere che le attivita' dell'impresa di assicurazione di cui al comma 1 possa eventualmente compromettere la solidita' finanziaria della stessa, ne informa l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa.»; b) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'IVASS puo' rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010»; c) dopo il comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente: «7-bis, L'impresa di assicurazione e' tenuta a presentare tutti i documenti ad essa richiesti ai fini dell'applicazione dei commi da 1 a 7.». 122. All'articolo 195 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «svolta in regime di» sono inserite le seguenti: «stabilimento o di»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, l'IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, con particolare riferimento all'adeguatezza dei requisiti patrimoniali e delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attivita' svolta, alla disponibilita' di attivi e di fondi propri ammissibili ai fini dell'integrale copertura delle riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali di solvibilita' e della valutazione dei rischi emergenti, nonche' del governo societario e della informativa all'IVASS ed ai terzi.». 123. All'articolo 195-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Qualora l'IVASS abbia motivo di ritenere che le attivita' dell'impresa di riassicurazione di cui al comma 1 possa eventualmente compromettere la solidita' finanziaria della stessa, ne informa l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa.»; b) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'IVASS puo' rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.». 124. All'articolo 197 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'impresa comunica all'IVASS ogni variazione apportata al programma di attivita', nonche' ogni variazione intervenuta nelle persone che ricoprono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo, nei responsabili delle funzioni fondamentali nonche' nei soggetti che detengono una partecipazione indicata dall'articolo 68 nell'impresa di assicurazione. Le eventuali modifiche del programma di attivita' sono sottoposte all'approvazione dell'IVASS secondo la procedura stabilita con regolamento.». 125. All'articolo 198 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 2 e 3, le parole: «del margine di solvibilita' richiesto» sono sostituite dalle seguenti: «dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis»; b) al comma 5, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) la sede secondaria disponga, tenuto conto del trasferimento, del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' richiesto.». 126. All'articolo 199 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai commi 2, 3, lettera b), 4, lettera b), e 5, lettera b), le parole: «del margine di solvibilita' richiesto» sono sostituite dalle seguenti: «dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis.». 127. All'articolo 200 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 4 le parole: «del margine di solvibilita' richiesto» sono sostituite dalle seguenti: «dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis.». 128. All'articolo 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «del margine di solvibilita' richiesto» sono sostituite dalle seguenti: «dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis.»; b) al comma 4, lettera b), le parole: «del margine di solvibilita' richiesto, tenuto conto della fusione» sono sostituite dalle seguenti: «dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis, tenuto conto della fusione.». 129. All'articolo 202 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1 le parole: «del margine di solvibilita' richiesto» sono sostituite dalle seguenti: «dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 66-quater.». 130. La rubrica del Capo IV del titolo XIV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituita dalla seguente: «COOPERAZIONE CON LE AUTORITA' DI VIGILANZA DEGLI ALTRI STATI MEMBRI E COMUNICAZIONI ALLA COMMISSIONE EUROPEA E ALL'AEAP». 131. Prima dell'articolo 203 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserita la seguente Sezione: «Sezione I COOPERAZIONE CON LE AUTORITA' DI VIGILANZA DEGLI ALTRI STATI MEMBRI PER LA VIGILANZA SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE O DI RIASSICURAZIONE» 132. All'articolo 203 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 3, le parole: «autorita' competenti rilevanti» sono sostituite dalle seguenti: «autorita' competenti» e la parola: «comunitario» e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea». 133. Dopo l'articolo 203 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente: «Art. 203-bis (Cooperazione per l'esercizio della vigilanza sulle societa' veicolo) 1. L'IVASS coopera e scambia informazioni con le Autorita' di vigilanza degli altri Stati membri al fine di verificare i contratti conclusi dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica con societa' veicolo aventi sede in un altro Stato membro o per verificare i contratti conclusi con societa' veicolo aventi sede nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione o di riassicurazione di altri Stati membri.». 134. All'articolo 204 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'IVASS, nei casi in cui e' previsto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 68, opera in piena consultazione con le Autorita' competenti degli altri Stati membri allorche' l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un acquirente che sia: a) una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una societa' di gestione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE autorizzati in un altro Stato membro; b) un'impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla lettera a); c) una persona, fisica o giuridica, che controlla una delle imprese di cui alla lettera a).»; b) il comma 2-bis e' rinumerato come «1-ter». 135. All'articolo 205 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Qualora l'IVASS abbia informato l'autorita' di vigilanza dello Stato membro ospitante della propria intenzione di procedere ad ispezioni nei locali della sede secondaria di cui al primo comma e all'IVASS non sia di fatto consentito il diritto di effettuarle, puo' rinviare la questione all'AEAP ai sensi dell'articolo 19 del regolamento UE n. 1094/2010.»; b) al comma 2, la parola: «assicurazioni» e' sostituita dalla seguente: «assicurazione»; c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Qualora l'IVASS sia di fatto impossibilitato ad esercitare il diritto di partecipazione di cui al comma 2, puo' rinviare la questione all'AEAP ai sensi dell'articolo 19 del regolamento UE n. 1094/2010.». 136. Dopo l'articolo 205 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente: «Art. 205-bis (Vigilanza sulle funzioni e le attivita' esternalizzate dalle imprese aventi sede nel territorio della Repubblica) 1. L'IVASS puo' effettuare, direttamente o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali del fornitore delle attivita' esternalizzate avente sede in altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio dell'attivita' di vigilanza sulle funzioni e le attivita' esternalizzate. 2. Prima di procedere all'ispezione l'IVASS informa l'autorita' competente dello Stato membro in cui ha sede il fornitore. Nel caso in cui non sia individuabile un'autorita' competente, l'informativa e' fornita all'autorita' di vigilanza assicurativa dello stesso Stato membro. 3. L'IVASS puo' delegare l'ispezione di cui al comma 1 all'autorita' di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede il fornitore. 4. Qualora l'IVASS abbia informato l'autorita' competente dello Stato membro in cui ha sede il fornitore di servizi della propria intenzione di procedere a un'ispezione nei locali del fornitore ai sensi del comma 1 o dell'articolo 30-septies, comma 5, lettera c), e all'IVASS non sia di fatto consentito il diritto di effettuarle, l'IVASS puo' rinviare la questione all'AEAP ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. 5. L'autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, il cui fornitore di attivita' esternalizzate abbia sede nel territorio della Repubblica, puo' svolgere, direttamente o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali del fornitore, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio dell'attivita' di vigilanza sulle funzioni e le attivita' esternalizzate. Prima di procedere all'ispezione l'autorita' di vigilanza informa l'IVASS. L'IVASS, ove lo richieda, ha diritto di parteciparvi. 6. L'autorita' di vigilanza puo' delegare l'ispezione di cui al comma 5 all'IVASS.». 137. L'articolo 206 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' abrogato. 138. Dopo l'articolo 206 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserita la seguente Sezione: «Sezione II COOPERAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA VIGILANZA SUL GRUPPO» 139. Dopo l'articolo 206 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti: «Art. 206-bis (Collegio delle autorita' di vigilanza) 1. Per agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza sul gruppo, le autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo costituiscono il Collegio delle autorita' di vigilanza, presieduto dall'autorita' di vigilanza sul gruppo. 2. Il Collegio delle autorita' di vigilanza garantisce che le procedure di cooperazione, di scambio delle informazioni e di consultazione fra le autorita' di vigilanza del Collegio siano effettivamente applicate in conformita' al presente titolo al fine di promuovere la convergenza delle rispettive decisioni e attivita'. 3. Se l'autorita' di vigilanza sul gruppo non adempie ai compiti e non assolve ai poteri ad essa assegnati dalle disposizioni di cui al presente codice e dalle relative disposizioni di attuazione o se i membri del Collegio delle autorita' di vigilanza non cooperano nella misura richiesta dai commi 1 e 2, ciascuna autorita' di vigilanza interessata del gruppo puo' rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. 4. Fanno parte del Collegio delle autorita' di vigilanza l'autorita' di vigilanza sul gruppo, le autorita' di vigilanza degli Stati membri in cui hanno sede le imprese controllate e l'AEAP, conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1094/2010. Al solo fine di agevolare lo scambio di informazioni, partecipano al Collegio delle autorita' di vigilanza le autorita' di vigilanza sulle imprese partecipate e sulle sedi secondarie di rilievo. 5. Alcune attivita' possono essere svolte da un numero ridotto di autorita' di vigilanza qualora cio' sia necessario per garantire l'efficienza dell'operato del Collegio. Art. 206-ter (Accordi di coordinamento) 1. L'istituzione e il funzionamento del Collegio delle autorita' di vigilanza e' disciplinato da accordi di coordinamento conclusi dall'autorita' di vigilanza sul gruppo e dalle altre autorita' di vigilanza interessate. In caso di opinioni divergenti sugli accordi di coordinamento, ciascuna autorita' del Collegio puo' rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. 2. L'autorita' di vigilanza sul gruppo adegua la sua decisione definitiva a quella dell'AEAP e trasmette la decisione alle altre autorita' di vigilanza sulle societa' del gruppo interessate. 3. Gli accordi di coordinamento di cui ai commi 1 e 2 disciplinano: a) i processi decisionali di vigilanza di gruppo, con particolare riferimento al modello interno di gruppo, alla maggiorazione di capitale a livello di gruppo e all'individuazione dell'autorita' di vigilanza sul gruppo; b) le procedure di consultazione tra le autorita' di vigilanza interessate previste dalle disposizioni dell'Unione europea. 4. Fatti salvi i diritti e gli obblighi assegnati all'autorita' di vigilanza sul gruppo e alle altre autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo, gli accordi di coordinamento possono assegnare ulteriori compiti alle stesse o all'AEAP, purche' tale assegnazione migliori l'efficienza della vigilanza sul gruppo e non pregiudichi le attivita' delle autorita' di vigilanza che compongono il Collegio rispetto alle loro responsabilita' individuali. 5. Gli accordi di coordinamento possono altresi' prevedere procedure per: a) la consultazione tra le autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo prevista dalle disposizioni dell'Unione europea, con particolare riferimento alle disposizioni relative all'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo e alle disposizioni sul governo societario, alle disposizioni relative al calcolo della solvibilita' di gruppo, alle disposizioni relative alla vigilanza sulle operazioni infragruppo e sulla concentrazione dei rischi di cui al Titolo XV; b) la cooperazione con le altre autorita' di vigilanza.». 140. L'articolo 207 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' abrogato. 141. Dopo l'articolo 207 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti: «Art. 207-bis (Collaborazione e scambio informativo tra le autorita' di vigilanza) 1. Le autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo collaborano strettamente, in particolare nei casi in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si trovi in difficolta' finanziarie. 2. Le autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo si scambiano reciprocamente le informazioni necessarie a consentire e agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza nell'ambito delle proprie competenze, allo scopo di assicurare che dispongano della stessa quantita' di informazioni pertinenti. 3. Ai fini di cui al comma 2, le autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo si comunicano senza indugio ogni informazione pertinente non appena ne entrino in possesso oppure, laddove sia richiesto, procedono a uno scambio di informazioni. Le informazioni di cui al presente comma comprendono anche le informazioni in merito alle azioni del gruppo e delle autorita' di vigilanza, nonche' le informazioni fornite dal gruppo. 4. Se un'autorita' di vigilanza non ha comunicato informazioni pertinenti oppure e' stata respinta una richiesta di collaborazione, in particolare per lo scambio di informazioni pertinenti, oppure non e' stato dato seguito a tale richiesta entro due settimane, le autorita' di vigilanza possono rinviare la questione all'EIOPA che puo' agire conformemente ai poteri di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. 5. Qualora la societa' al vertice del gruppo non abbia fornito entro un termine ragionevole all'autorita' di vigilanza sul gruppo o ad altre autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo informazioni su una societa' italiana facente parte del gruppo, l'IVASS collabora con l'autorita' richiedente per l'acquisizione di informazioni dalla societa' italiana. 6. Le autorita' responsabili della vigilanza sulle singole imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti a un gruppo e l'autorita' di vigilanza sul gruppo convocano senza indugio una riunione di tutte le autorita' di vigilanza partecipanti alla vigilanza di gruppo almeno nei seguenti casi, allorche': a) vengono a conoscenza di una grave violazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' o del Requisito Patrimoniale Minimo di una singola impresa di assicurazione o di riassicurazione; b) vengono a conoscenza di una grave violazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo calcolato in base a dati consolidati, o del requisito patrimoniale di solvibilita' di gruppo aggregato in conformita' di qualunque metodo di calcolo usato conformemente al Titolo XV, Capo I ter; c) si verificano o si sono verificate altre circostanze eccezionali. Art. 207-ter (Consultazione tra autorita' di vigilanza) 1. Fatti salvi gli articoli 206-bis e 206-ter, 207-septies e 212-bis, le autorita' di vigilanza interessate, quando una decisione e' rilevante per l'espletamento dei compiti di vigilanza di altre autorita' di vigilanza, prima di adottare tale decisione si consultano nell'ambito del collegio delle autorita' di vigilanza sui seguenti aspetti: a) le modifiche dell'assetto azionario, della struttura organizzativa o decisionale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di un gruppo che richiedono l'autorizzazione delle autorita' di vigilanza; b) la decisione sull'estensione del periodo ammesso per il risanamento a norma dell'articolo 222, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater; c) le principali sanzioni e misure eccezionali adottate dalle autorita' di vigilanza interessate, ivi compresa l'imposizione di una maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilita' ai sensi dell'articolo 47-sexies e l'imposizione di limitazioni nell'uso di un modello interno per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' conformemente agli articoli da 46-bis a 46-quinquiesdecies. Nel caso di cui alle lettere b) e c), l'autorita' di vigilanza sul gruppo e' sempre consultata. 2. In ogni caso le autorita' di vigilanza interessate si consultano prima di adottare decisioni basate su informazioni ricevute da altre autorita' di vigilanza. 3. Fatti salvi gli articoli 206-bis, 206-ter, 207-septies e 212-bis, un'autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo puo' decidere di non consultare le altre autorita' di vigilanza in caso di urgenza o quando la consultazione rischi di compromettere l'efficacia della decisione, dandone tempestiva informativa alle altre autorita' di vigilanza interessate. Art. 207-quater (Collaborazione con le autorita' responsabili per gli enti creditizi e le imprese di investimento) 1. Quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e un ente creditizio o un'impresa di investimento, o entrambi sono direttamente o indirettamente legati o hanno un'impresa partecipante comune, le autorita' di vigilanza sulle societa' del gruppo e le autorita' responsabili della vigilanza di tali altre societa' collaborano strettamente. Fatte salve le loro rispettive competenze, tali autorita' si scambiano ogni informazione volta a semplificare le proprie funzioni. Art. 207-quinquies (Segreto professionale e riservatezza) 1. L'IVASS puo' procedere allo scambio di informazioni con le altre autorita' di vigilanza interessate e con le altre autorita' di vigilanza conformemente alle disposizioni di cui al presente Capo. 2. Le informazioni ricevute nell'ambito dell'esercizio della vigilanza sul gruppo, in particolare le informazioni scambiate tra l'IVASS e le altre autorita' di vigilanza interessate o con le altre autorita', sono sottoposte al segreto d'ufficio ai sensi degli articoli 10 e 10-bis. Art. 207-sexies (Autorita' di vigilanza sul gruppo) 1. L'IVASS, nel caso in cui sia competente all'esercizio della vigilanza su tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo, e' designata autorita' di vigilanza sul gruppo. In tal caso l'IVASS e' responsabile del coordinamento e dell'esercizio della vigilanza sul gruppo. 2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 3, l'IVASS esercita le funzioni di autorita' di vigilanza sul gruppo secondo i seguenti criteri: a) se al vertice del gruppo vi e' un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e l'IVASS ha autorizzato tale impresa; b) se al vertice del gruppo non vi e' un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS e' considerata autorita' di vigilanza sul gruppo sulla base dei seguenti criteri: 1) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione la cui societa' controllante sia una societa' di partecipazione assicurativa o una societa' di partecipazione finanziaria mista; 2) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede nel territorio della Repubblica, qualora piu' imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo con sede in diversi Stati membri abbiano come societa' controllante la stessa societa' di partecipazione assicurativa o societa' di partecipazione finanziaria mista e tale societa' di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista abbia sede nel territorio della Repubblica; 3) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale piu' elevato, qualora al vertice del gruppo vi siano piu' societa' di partecipazione assicurativa o societa' di partecipazione finanziaria mista con sede in diversi Stati membri, in ciascuno dei quali si trova un'impresa di assicurazione o di riassicurazione; 4) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale piu' elevato, qualora piu' imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo con sede in diversi Stati membri abbiano come societa' controllante la stessa societa' di partecipazione assicurativa o societa' di partecipazione finanziaria mista e nessuna di tali imprese sia stata autorizzata nello Stato membro nel quale ha sede la societa' di partecipazione assicurativa o la societa' di partecipazione finanziaria mista; 5) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale piu' elevato, qualora il gruppo non abbia una societa' controllante, o in qualsiasi altro caso diverso da quelli di cui ai numeri da 1) a 4). 3. Qualora non ricorrano i criteri di cui ai commi 1 e 2, il ruolo di autorita' di vigilanza sul gruppo e' assunto dall'autorita' di vigilanza risultata competente applicando i criteri previsti dall'articolo 247 della direttiva 2009/138/CE. 4. In casi particolari, l'IVASS e le altre autorita' di vigilanza interessate sulle imprese del gruppo, su richiesta di una di esse, possono con decisione congiunta derogare ai criteri fissati ai commi 2 e 3, qualora l'applicazione di tali criteri non sia opportuna, avuto riguardo alla struttura del gruppo ed all'importanza relativa delle attivita' delle imprese di assicurazione e di riassicurazione nei vari Stati membri, e designare un'altra autorita' di vigilanza come autorita' di vigilanza sul gruppo. A tal fine, l'IVASS, o altra autorita' di vigilanza interessata sulle imprese del gruppo, puo' chiedere che sia avviata una discussione sulla possibilita' che siano applicati i criteri di cui ai commi 2 e 3. La discussione si tiene al massimo annualmente. 5. L'IVASS e le altre autorita' di vigilanza interessate delle imprese sul gruppo, previa consultazione del gruppo medesimo, adottano la decisione congiunta di cui al comma 3 entro tre mesi dalla richiesta di discussione. L'IVASS trasmette al gruppo la decisione congiunta, pienamente motivata. 6. Durante il periodo di tre mesi di cui al comma 4, ciascuna delle autorita' di vigilanza interessate sulle imprese appartenenti al gruppo puo' rinviare la questione all'AEAP, conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. In tal caso, l'IVASS e le autorita' di vigilanza interessate posticipano la loro decisione congiunta in attesa di una decisione eventualmente adottata dall'AEAP, entro un mese dal rinvio, a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento, e adeguano la loro decisione congiunta a quella dell'AEAP. Tale decisione congiunta e' riconosciuta come determinante e applicata dall'IVASS e dalle autorita' di vigilanza interessate. Il periodo di tre mesi e' considerato periodo di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, di tale regolamento. 7. Il rinvio all'AEAP di cui al comma 6 non puo' essere effettuato dopo la scadenza del periodo di tre mesi o dopo il raggiungimento di una decisione congiunta. L'autorita' di vigilanza sul gruppo designata trasmette al gruppo e al collegio delle autorita' di vigilanza la decisione congiunta pienamente motivata. 8. In mancanza di una decisione congiunta che deroghi ai criteri di cui al comma 2, l'IVASS esercita le funzioni di autorita' di vigilanza sul gruppo qualora sia l'autorita' di vigilanza individuata ai sensi del medesimo comma 2. Art. 207-septies (Funzioni dell'IVASS in qualita' di Autorita' di Vigilanza sul gruppo) 1. L'IVASS, in qualita' di Autorita' di vigilanza sul gruppo: a) trasmette all'AEAP le informazioni sul funzionamento dei collegi delle autorita' di vigilanza e in merito a qualsiasi difficolta' incontrata che possa essere rilevante ai fini dell'esame che l'AEAP effettua, almeno ogni tre anni, sul funzionamento operativo dei collegi, al fine di valutarne i livelli di convergenza; b) trasmette alle autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo e all'AEAP le informazioni concernenti il gruppo con riferimento agli stretti legami e alla relazione sulla solvibilita' di gruppo e alla condizione finanziaria, nonche' quelle acquisite ai sensi dell'articolo 214-bis, in particolare per quanto concerne la forma giuridica e la struttura di governo societario e organizzativa del gruppo; c) coordina la raccolta e la diffusione delle informazioni rilevanti o essenziali, anche in situazioni di emergenza, e divulga le informazioni importanti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte delle autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo; d) pianifica e coordina, in collaborazione con le autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo, le attivita' di vigilanza sul gruppo, anche in situazioni di emergenza, tramite riunioni regolari organizzate almeno annualmente o con ogni altro mezzo idoneo, tenendo conto della natura, della portata e della complessita' dei rischi inerenti all'attivita' di tutte le imprese che appartengono al gruppo; e) svolge ulteriori compiti, adotta le misure e decisioni assegnate dalle disposizioni legislative, regolamentari e dalle norme europee direttamente applicabili, in particolare espleta la procedura di convalida del modello interno a livello di gruppo e la procedura di autorizzazione ad applicare il regime di vigilanza sulla solvibilita' di gruppo con gestione centralizzata dei rischi. 2. L'IVASS puo' invitare le autorita' di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede una impresa controllante a richiedere alla societa' controllante ogni informazione pertinente per l'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1. 3. Nel caso di informazioni di cui all'articolo 213, commi 2, 3 e 4, gia' trasmesse ad un'altra autorita' di vigilanza, l'IVASS contatta, se possibile, tale autorita' per evitare la duplicazione della trasmissione delle informazioni alle diverse autorita' che partecipano alla vigilanza. Art. 207-octies (Cooperazione per l'autorizzazione del modello interno di gruppo) 1. Nel caso in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, in qualita' di ultima societa' controllante italiana ai sensi dell'articolo 210, comma 2, e le sue imprese partecipate o controllate o congiuntamente le imprese partecipate o controllate di una societa' di partecipazione assicurativa, in qualita' di ultima societa' controllante italiana ai sensi dell'articolo 210, comma 2, abbiano presentato la domanda per ottenere l'autorizzazione a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato e il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' delle imprese di assicurazione e riassicurazione appartenenti al gruppo sulla base di un modello interno, l'IVASS, in qualita' di autorita' di vigilanza sul gruppo, e le autorita' di vigilanza interessate collaborano al fine di decidere se concedere o meno l'autorizzazione richiesta, prevedendo altresi' eventuali termini e condizioni a cui subordinare la stessa. 2. La richiesta di autorizzazione all'utilizzo del modello interno, di cui al comma 1, e' presentata all'IVASS che informa gli altri membri del collegio delle autorita' di vigilanza e presenta loro immediatamente la domanda completa. 3. L'IVASS e le altre autorita' di vigilanza interessate si adoperano per pervenire ad una decisione congiunta sulla domanda entro sei mesi dalla ricezione della domanda completa da parte dell'IVASS. 4. Se nel termine di sei mesi di cui al comma 3, una qualunque delle autorita' di vigilanza interessate rinvia la questione all'AEAP, conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'IVASS differisce la sua decisione in attesa della decisione eventualmente adottata dall'AEAP, conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento e adegua la propria decisione a quella dell'AEAP. 5. La decisione di cui al comma 4, adottata dall'AEAP entro un mese, e' riconosciuta come determinante ed e' applicata dalle autorita' di vigilanza interessate. La questione non puo' essere rinviata all'AEAP dopo la scadenza del termine di sei mesi o dopo che e' stata adottata una decisione congiunta. L'IVASS decide in via definitiva se, conformemente all'articolo 41, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 44, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010, la decisione proposta dal gruppo di esperti e' respinta. Tale decisione e' riconosciuta come determinante e applicata dalle autorita' di vigilanza interessate. Il periodo di sei mesi e' considerato la fase di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del predetto regolamento. 6. Se le autorita' di vigilanza interessate sono pervenute alla decisione congiunta di cui al comma 3, l'IVASS trasmette al richiedente un documento contenente le motivazioni complete. 7. In mancanza di una decisione congiunta delle autorita' di vigilanza interessate entro il termine di sei mesi di cui al comma 3, l'IVASS decide autonomamente in merito alla domanda, tenendo in debita considerazione eventuali pareri e riserve delle autorita' di vigilanza interessate espressi nel termine di sei mesi. L'IVASS trasmette un documento contenente la decisione pienamente motivata al richiedente e alle altre autorita' di vigilanza interessate che la riconoscono come determinante e la applicano. 8. Nell'ipotesi in cui una delle autorita' di vigilanza interessate ritenga che il profilo di rischio di un'impresa di assicurazione o riassicurazione soggetta alla sua vigilanza si discosti significativamente dalle ipotesi sottese al modello interno approvato a livello di gruppo e fino a quando l'impresa non affronti adeguatamente le riserve dell'autorita' di vigilanza, quest'ultima puo', nei casi di cui all'articolo 47-sexies, proporre di: a) imporre una maggiorazione di capitale rispetto al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di tale impresa di assicurazione o di riassicurazione risultante dall'applicazione del predetto modello interno; b) in circostanze eccezionali in cui la maggiorazione di capitale di cui alla lettera a) risulti inappropriata, imporre all'impresa di calcolare il suo Requisito Patrimoniale di solvibilita' sulla base della formula standard in conformita' alle previsioni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezioni I e II. 9. Secondo quanto previsto dall'articolo 47-sexies, comma 1, lettere a) e c), l'autorita' di vigilanza puo' imporre una maggiorazione del capitale rispetto al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di tale impresa di assicurazione o riassicurazione risultante dall'applicazione della formula standard. L'autorita' di vigilanza comunica le ragioni delle eventuali decisioni, adottate ai sensi del presente comma e del comma 10, sia all'impresa di assicurazione o riassicurazione, sia agli altri membri del collegio delle autorita' di vigilanza. 10. L'IVASS, quando non e' Autorita' di vigilanza sul gruppo ai sensi del comma 1, collabora con l'Autorita' di vigilanza sul gruppo con sede in altro Stato membro al fine di procedere all'autorizzazione del modello interno di gruppo. In ogni caso l'IVASS puo' avvalersi del potere di imporre una maggiorazione di capitale quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 8 e 9.». 142. Prima dell'articolo 208 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserita la seguente Sezione: «Sezione III COMUNICAZIONI ALLA COMMISSIONE EUROPEA E ALL'AEAP». 143. L'articolo 208 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: «Art. 208. (Comunicazioni alla Commissione europea e all'AEAP e alle autorita' di vigilanza di altri Stati membri relativamente ad imprese di Stati membri e di Stati terzi) 1. L'IVASS comunica alla Commissione europea, all'AEAP e alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri: a) ogni autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa rilasciata ad un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di nuova costituzione che sia controllata, direttamente o indirettamente, da imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo; b) ogni autorizzazione all'acquisizione, da parte di imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo, di partecipazioni di controllo in imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica. 1-bis. Se l'autorizzazione e' stata rilasciata ad un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che si trovi nella situazione di cui alla lettera a), la struttura dei rapporti di controllo e' specificamente indicata nella comunicazione che l'IVASS invia alla Commissione europea, all'AEAP e alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri. 2. L'IVASS informa la Commissione europea e l'AEAP delle difficolta' di carattere generale eventualmente incontrate dalle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica nell'accesso e nell'esercizio dell'attivita' in regime di stabilimento in uno Stato terzo.». 144. Dopo l'articolo 208 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti: «Art. 208-bis (Comunicazioni relative alla inosservanza delle disposizioni di legge da parte di un'impresa di assicurazione) 1. L'IVASS comunica alla Commissione e all'AEAP il numero e il tipo di casi che hanno comportato un rifiuto ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 19, comma 2 e in cui siano state adottate le misure di cui al comma 4 dell'articolo 193. Art. 208-ter (Cooperazione per l'applicazione delle disposizioni sulla coassicurazione comunitaria) 1. L'IVASS collabora con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri e con la Commissione europea ai fini di esaminare eventuali difficolta' insorte in relazione ai contratti di coassicurazione comunitaria e per verificare che le disposizioni dell'Unione europea siano correttamente applicate.». 145. La rubrica del titolo XV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituita dalla seguente: «TITOLO XV VIGILANZA SUL GRUPPO». 146. La rubrica del Capo I del titolo XV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituita dalla seguente: «Capo I Vigilanza sul gruppo» 147. L'articolo 210 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: «Art. 210. (Vigilanza sul gruppo) 1. La vigilanza a livello di gruppo si applica, in base a quanto previsto dal presente Titolo e secondo le disposizioni stabilite da IVASS con regolamento: a) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, o in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo; b) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una societa' di partecipazione assicurativa o da una societa' di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro; c) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una societa' di partecipazione assicurativa, una societa' di partecipazione finanziaria mista o da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo; d) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una societa' di partecipazione assicurativa mista; e) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che controllano una societa' strumentale; f) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96. 2. Fatto salvo quanto previsto dai Capi IV-bis e IV-ter, l'IVASS esercita la vigilanza sul gruppo a livello dell'ultima societa' controllante italiana, ovvero l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, la societa' di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica che, nell'ambito del gruppo, non e' a sua volta controllata da una impresa di assicurazione o di riassicurazione, da una societa' di partecipazione assicurativa o da una societa' di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica. 3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 220-octies, comma 4, nel caso in cui non sussiste un'ultima societa' controllante italiana ai sensi del comma 2, l'IVASS determina le modalita' applicative della vigilanza sul gruppo, inclusa l'individuazione della societa' responsabile degli adempimenti di cui al presente codice in luogo della ultima societa' controllante italiana. 4. Fatto salvo quanto previsto dal presente Titolo, le disposizioni in materia di vigilanza sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione del presente codice continuano ad applicarsi alle stesse. 5. Ai fini del presente Titolo, le sedi secondarie nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione o riassicurazione con sede in uno Stato terzo sono considerate alla stregua di imprese di assicurazione o riassicurazione italiane.». 148. L'articolo 210-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: «Art. 210-bis (Altre disposizioni applicabili) 1. L'IVASS puo' individuare, con provvedimenti di carattere generale o specifici, i casi in cui una o piu' disposizioni adottate ai sensi del presente Titolo, in particolare relative alla concentrazione dei rischi e alle operazioni infragruppo, non si applicano qualora l'ultima societa' controllante di cui all'articolo 210, comma 2, sia una impresa di assicurazione o riassicurazione, una societa' di partecipazione assicurativa o una societa' di partecipazione finanziaria mista soggetta alla vigilanza a livello di conglomerato finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. 2. L'IVASS puo' individuare, con provvedimenti di carattere generale o specifici, i casi in cui una o piu' disposizioni adottate ai sensi del presente Titolo non si applicano alla societa' di partecipazione finanziaria mista in quanto soggetta a disposizioni di vigilanza equivalenti, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio. 3. L'IVASS, in qualita' di autorita' di vigilanza sul gruppo, informa l'ABE e l'AEAP, delle decisioni adottate a norma dei commi 1 e 2. 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 210-ter, comma 7, 212-bis, comma 1, lettera c), si applicano alla societa' di partecipazione finanziaria mista, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. I provvedimenti di cui agli articoli 79, comma 3-bis, e 81, commi 2 e 3, l'approvazione di cui all'articolo 196, l'autorizzazione di cui all'articolo 68 e la decadenza di cui all'articolo 76 sono adottati dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia. 5. I provvedimenti previsti dal titolo XVI, Capo I, II, IV e VII, nonche' le misure di cui all'articolo 220-novies, nei confronti della societa' di partecipazione finanziaria mista sono adottati o proposti dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia.». 149. Dopo l'articolo 210-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti: «Art. 210-ter (Albo delle societa' capogruppo) 1. L'ultima societa' controllante italiana, di cui all'articolo 210, comma 2, e' iscritta in un apposito albo delle societa' capogruppo italiane tenuto dall'IVASS. 2. La societa' capogruppo comunica all'IVASS l'elenco delle imprese di assicurazione o riassicurazione e le societa' strumentali, le societa' di partecipazione assicurativa e le societa' di partecipazione finanziaria mista controllate intermedie. 3. La societa' capogruppo comunica all'IVASS l'elenco delle imprese di assicurazione o riassicurazione e delle societa' strumentali partecipate, degli enti creditizi, delle imprese d'investimento e degli enti finanziari partecipati o controllati e delle altre societa' controllate e partecipate. 4. Le societa' di cui al comma 2 sono iscritte dall'IVASS nell'albo delle societa' capogruppo. 5. L'IVASS puo' procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza del rapporto di controllo di cui al comma 2 e procedere all'iscrizione all'albo della societa' capogruppo. 6. La struttura del gruppo deve essere tale da assicurare la sana e prudente gestione del gruppo e non ostacolare l'esercizio dei poteri di vigilanza. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 79, nel caso in cui per effetto di una acquisizione la struttura del gruppo non soddisfa i requisiti di cui al presente comma, l'IVASS puo' esercitare i poteri di cui agli articoli 79, comma 3-bis, e 81. 7. L'IVASS accerta che lo statuto della societa' capogruppo non contrasti con la sana e prudente gestione del gruppo. 8. All'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII, Capo I e III. 9. Le societa' di cui ai commi 1 e 2 indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo. 10. L'IVASS determina, con regolamento, gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo. Art. 210-quater (Esclusione dall'area di vigilanza sul gruppo) 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 216-sexies, comma 1, lettera f), l'IVASS puo' escludere dall'area della vigilanza di gruppo di cui all'articolo 210 la societa' con sede legale in uno Stato terzo in cui sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie. 2. L'IVASS puo' escludere una societa' del gruppo dall'area della vigilanza di gruppo quando presenta un interesse trascurabile rispetto alle finalita' della vigilanza sul gruppo oppure quando e' inopportuno o fuorviante considerare tale societa' rispetto a detti obiettivi. 3. Le societa' dello stesso gruppo, che considerate individualmente potrebbero essere escluse ai sensi del comma 2, in quanto presentano un interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza di gruppo, devono essere comunque incluse se, collettivamente considerate, presentano un interesse non trascurabile. 4. Ai fini dell'esclusione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ai sensi del comma 2, l'IVASS consulta le altre autorita' di vigilanza interessate prima di adottare una decisione. 5. Nel caso in cui un'impresa di assicurazione o riassicurazione sia stata esclusa dalla vigilanza sul gruppo ai sensi del comma 2, l'autorita' di vigilanza dello Stato membro in cui tale impresa e' situata puo' chiedere all'ultima societa' controllante di cui all'articolo 210, comma 2, di fornire informazioni che possano facilitare la vigilanza dell'impresa interessata.». 150. Gli articoli 211 e 212 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono abrogati.