art. 1 (commi 151-200)
  151. Il Capo II del Titolo XV del decreto legislativo  7  settembre
2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Capo II 
 
 
                          Poteri dell'IVASS 
 
 
                            Art. 212-bis 
 
 
                         (Poteri dell'IVASS) 
 
  1. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, l'IVASS  esercita  le
seguenti funzioni: 
    a)  effettua,  secondo   le   modalita'   di   cui   all'articolo
47-quinquies il processo di revisione e  valutazione  prudenziale  di
cui all'articolo 216-decies e valuta la  situazione  finanziaria  del
gruppo; 
    b) valuta l'osservanza da parte del gruppo delle disposizioni  in
materia di solvibilita', di concentrazione dei rischi e di operazioni
infragruppo; 
    c) valuta il sistema di  governo  societario  del  gruppo  ed  il
possesso dei requisiti di cui all'articolo 76 da parte  dei  soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo
nelle societa' controllanti di cui all'articolo 210, comma 2,  e  dei
soggetti in esse responsabili delle funzioni fondamentali. 
 
                              Art. 213. 
 
 
                       (Vigilanza informativa) 
 
  1. Le persone fisiche e giuridiche che rientrano nell'ambito  della
vigilanza sul gruppo, le loro societa' partecipate o controllate e le
loro societa'  partecipanti  o  controllanti  scambiano  informazioni
pertinenti ai fini della vigilanza sul gruppo. 
  2. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210,
comma 2, trasmette all'IVASS con le modalita' e i  termini  stabiliti
con regolamento, i dati e le informazioni utili  all'esercizio  della
vigilanza sul gruppo. 
  3. L'IVASS ha accesso alle informazioni pertinenti  ai  fini  della
vigilanza sul gruppo, indipendentemente dalla natura  della  societa'
interessata. Si applicano le disposizioni di cui agli  articoli  189,
comma 1, 190, comma 1. 
  4. L'IVASS puo' rivolgersi direttamente alle societa'  del  gruppo,
anche avvalendosi della collaborazione  dell'Autorita'  di  vigilanza
dello Stato in cui ha sede la societa' interessata, per  ottenere  le
informazioni necessarie soltanto se  dette  informazioni  sono  state
richieste all'ultima societa' controllante di cui  all'articolo  210,
comma 2,  e  la  societa'  non  le  ha  trasmesse  entro  un  termine
ragionevole. 
 
                              Art. 214. 
 
 
                        (Vigilanza ispettiva) 
 
  1. Ai fini della verifica dei dati e  delle  informazioni  relative
alla vigilanza sul gruppo di cui  al  presente  Titolo  l'IVASS  puo'
effettuare ispezioni  direttamente  o  tramite  soggetti  incaricati,
presso le societa' del gruppo. 
  2. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di societa' diverse  da
quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica
dell'esattezza dei dati e delle informazioni  utili  per  l'esercizio
della vigilanza sul gruppo. 
  3.  Se,  in  casi  specifici,   l'IVASS   intende   verificare   le
informazioni relative ad una societa' appartenente  ad  un  gruppo  e
avente sede in un  altro  Stato  membro,  chiede  alle  autorita'  di
vigilanza dell'altro Stato membro di effettuare  detta  verifica.  Le
autorita' che ricevono la  richiesta  vi  danno  seguito  nell'ambito
delle  loro  competenze,  procedendo  direttamente  alla  verifica  o
consentendo all'IVASS di effettuarla. L'IVASS, nel caso  in  cui  non
proceda direttamente alla verifica delle informazioni, puo'  chiedere
all'Autorita' di vigilanza dell'altro Stato membro di prendere  parte
all'attivita' ispettiva. L'IVASS e' informata delle misure adottate. 
  4. Qualora nei casi di cui al comma 3 l'IVASS  abbia  richiesto  ad
un'altra autorita' di vigilanza di effettuare una verifica e  a  tale
richiesta non sia stato dato seguito entro due  settimane  o  se  non
possa di fatto esercitare il  diritto  di  partecipare  all'attivita'
ispettiva, l'IVASS puo' rinviare la questione all'AEAP e  richiederne
l'assistenza conformemente all'articolo 19 del  regolamento  (UE)  n.
1094/2010. 
  5. Nei confronti delle societa'  controllate  di  cui  all'articolo
210-ter, comma 2, e dei titolari  di  partecipazioni  nelle  medesime
societa', sono attribuiti all'IVASS i poteri  previsti  dall'articolo
71. 
 
                            Art. 214-bis 
 
 
                        (Potere di indirizzo) 
 
  1. L'IVASS, al fine di assicurare una sana e prudente gestione  del
gruppo ed evitare ostacoli all'esercizio  dei  poteri  di  vigilanza,
puo' impartire all'ultima societa' controllante di  cui  all'articolo
210, comma 2,  con  regolamento  o  con  provvedimenti  di  carattere
particolare, disposizioni concernenti le societa' di cui all'articolo
210-ter, comma 2,  individualmente  o  complessivamente  considerate,
aventi ad oggetto il rispetto delle disposizioni relative al  sistema
di governo societario, all'adeguatezza patrimoniale, al  contenimento
del rischio nelle sue configurazioni, alle partecipazioni detenibili,
all'informativa da rendere  al  pubblico  sulle  materie  di  cui  al
presente comma. 
  2. La societa' controllante adotta i  provvedimenti  di  attuazione
delle  disposizioni  impartite   dall'IVASS   e   ne   fa   osservare
l'applicazione nei confronti  delle  societa'  di  cui  al  comma  1,
informandone periodicamente l'IVASS. 
  3. Gli amministratori delle societa' di cui al comma 1 sono  tenuti
a fornire alla societa' controllante la necessaria collaborazione per
il rispetto delle norme sulla vigilanza assicurativa. 
 
                            Art. 214-ter 
 
 
         (Valutazione regime di equivalenza di Stati terzi) 
 
  1. Le valutazioni di equivalenza di cui agli  articoli  216-sexies,
comma  1,  lettera  e),  e  220-septies,  comma  1,  sono  effettuate
dall'IVASS in conformita' e nei limiti  previsti  dalle  disposizioni
dell'Unione europea.». 
  152. L'articolo 215 del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.
209, e' abrogato. 
  153. Il Capo III del Titolo XV del decreto legislativo 7  settembre
2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Capo III 
 
 
                  Strumenti di vigilanza sul gruppo 
 
 
                            Art. 215-bis 
 
 
              (Sistema di governo societario di gruppo) 
 
  1. Il gruppo si dota di un sistema di governo  societario  coerente
con le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II,  e  con
le  relative  disposizioni  di  attuazione  dettate  dall'IVASS   con
regolamento. 
  2. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210,
comma  2,  e'  responsabile  dell'attuazione  delle  disposizioni  in
materia  di  sistema  di  governo   societario   di   gruppo.   Resta
impregiudicata la responsabilita' del consiglio di amministrazione di
ciascuna  impresa  di  assicurazione  o  riassicurazione  del  gruppo
relativamente al rispetto delle disposizioni di cui  al  Titolo  III,
Capo I, Sezione II. 
  3. I meccanismi di controllo interno del gruppo includono almeno: 
    a) meccanismi adeguati in materia di solvibilita' di  gruppo  che
consentano di individuare  e  misurare  tutti  i  rischi  sostanziali
incorsi e determinare un livello di fondi propri ammissibili adeguato
ai rischi; 
    b) valide procedure di segnalazione e contabili che consentano di
sorvegliare  e  di   gestire   le   operazioni   infragruppo   e   la
concentrazione di rischi; 
    c) la costituzione di una funzione per la produzione dei  dati  e
delle informazioni utili ai fini dell'esercizio della  vigilanza  sul
gruppo. 
  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle societa' del
gruppo in modo coerente. 
 
                            Art. 215-ter 
 
 
  (Valutazione interna del rischio e della solvibilita' del gruppo) 
 
  1. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210,
comma 2, procede alla valutazione richiesta  dall'articolo  30-ter  a
livello di gruppo. 
  2. Qualora il calcolo della solvibilita' a livello  di  gruppo  sia
effettuato conformemente al metodo del bilancio  consolidato  di  cui
agli articoli 216-ter, comma 2, e  216-quinquies,  l'ultima  societa'
controllante italiana fornisce all'IVASS  un'analisi  adeguata  della
differenza tra la somma dei requisiti patrimoniali di solvibilita' di
tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate  o
controllate del gruppo e il  requisito  patrimoniale  consolidato  di
solvibilita' di gruppo. 
  3. L'ultima societa' controllante  italiana  puo',  con  il  parere
favorevole dell'IVASS,  procedere  a  tutte  le  valutazioni  di  cui
all'articolo 30-ter a livello del gruppo e a livello di ogni  impresa
di assicurazione o di riassicurazione  controllata  del  gruppo  allo
stesso tempo, e puo' redigere un documento unico  avente  ad  oggetto
tutte le valutazioni. 
  4. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui al comma 3, l'IVASS
consulta i membri del collegio delle autorita' di vigilanza  e  tiene
in debito conto i pareri e le riserve da loro espressi. 
  5. In caso di valutazione effettuata ai sensi del comma 3, l'ultima
societa' controllante italiana presenta contestualmente il  documento
a tutte le autorita' di vigilanza interessate. 
 
                           Art. 215-quater 
 
 
             (Vigilanza sulla concentrazione di rischi) 
 
  1. Le concentrazioni dei rischi a livello di gruppo sono oggetto di
vigilanza  da  parte  dell'IVASS  al  fine  di  accertare  che   tali
concentrazioni non producano effetti negativi sulla solvibilita'  del
gruppo o possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati
e degli altri  aventi  diritto  a  prestazioni  assicurative  o  agli
interessi delle imprese coinvolte. 
  2.  L'IVASS  individua  con  regolamento,   avuto   riguardo   alla
significativita' delle concentrazioni in relazione ai  requisiti  del
capitale di  solvibilita',  alle  riserve  tecniche  o  entrambi,  le
concentrazioni di rischi da assoggettare a comunicazione a intervalli
regolari  e  almeno  una  volta  all'anno,  fissando,  altresi',   le
modalita' e i termini per le comunicazioni stesse. L'IVASS esamina le
concentrazioni dei rischi con particolare  riferimento  al  possibile
rischio di contagio nel gruppo, al rischio di conflitto di  interessi
e al livello o al volume dei rischi. 
  3. L'IVASS, previa consultazione delle altre autorita' di vigilanza
interessate  e  del  gruppo,   identifica   inoltre,   il   tipo   di
concentrazione di rischi che l'ultima societa' controllante  italiana
di cui all'articolo 210, comma  2,  di  un  determinato  gruppo  deve
segnalare in ogni circostanza. Nel definire il tipo di concentrazione
di rischi e la soglia di significativita'  rilevante,  l'IVASS  e  le
altre autorita' di vigilanza interessate tengono conto delle societa'
appartenenti a tale gruppo e della  sua  struttura  di  gestione  dei
rischi. 
  4. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210,
comma 2, instaura, nell'ambito del sistema di governo  societario  di
gruppo, adeguati meccanismi di segnalazione  e  contabili,  ai  sensi
dell'articolo  215-bis,  comma  3,   lettera   b),   per   consentire
l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio  e  il  controllo
sulle concentrazioni dei rischi, nonche' la tempestiva  comunicazione
delle informazioni rilevanti alla societa' di cui al presente  comma.
L'IVASS verifica l'idoneita' delle procedure e  dispone  prescrizioni
generali in merito. 
  5. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210,
comma 2, segnala  all'IVASS,  ogni  significativa  concentrazione  di
rischi a livello del  gruppo.  Nel  caso  in  cui  l'ultima  societa'
controllante non e' un'impresa di assicurazione o di riassicurazione,
l'IVASS  designa,  previa  consultazione  delle  altre  autorita'  di
vigilanza interessate e del gruppo,  la  societa'  di  partecipazione
assicurativa, la  societa'  di  partecipazione  finanziaria  mista  o
l'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo incaricata
di trasmettere le informazioni di cui al presente comma. 
 
                         Art. 215-quinquies 
 
 
                      (Operazioni infragruppo) 
 
  1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione  italiane  sono
soggette alla  vigilanza  dell'IVASS  sulle  operazioni  infragruppo,
anche realizzate con l'impresa di partecipazione assicurativa mista. 
  2. Le imprese di assicurazione  e  di  riassicurazione  si  dotano,
nell'ambito del sistema di governo societario, di adeguati meccanismi
di  segnalazione  e  contabili,  per  consentire  l'accertamento,  la
quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle  operazioni  di
cui  al  comma  1,  secondo  le  indicazioni  eventualmente   fornite
dall'ultima societa' controllante italiana di cui  all'articolo  210,
comma 2. L'IVASS  verifica  l'idoneita'  delle  procedure  e  dispone
prescrizioni generali in merito. 
  3. L'IVASS esercita la vigilanza sulle operazioni di cui al comma 1
al fine di  accertare  che  tali  operazioni  non  producano  effetti
negativi sulla solvibilita' del gruppo e per  la  solvibilita'  delle
imprese di assicurazione o  riassicurazione  del  gruppo,  o  possano
arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati  e  degli  altri
aventi diritto a prestazioni  assicurative  o  agli  interessi  delle
imprese di assicurazione o riassicurazione coinvolte. 
 
                              Art. 216. 
 
 
            (Comunicazione delle operazioni infragruppo) 
 
  1. L'impresa di assicurazione o riassicurazione segnala  all'IVASS,
ad intervalli regolari e almeno una  volta  l'anno,  ogni  operazione
infragruppo   significativa   effettuata   ai   sensi   dell'articolo
215-quinquies, comma 1. 
  2.  L'impresa  di  assicurazione  o  di   riassicurazione   segnala
all'IVASS con la  massima  tempestivita'  le  operazioni  infragruppo
molto significative. 
  3. L'IVASS individua con regolamento, avuto riguardo alla tipologia
e  alla  significativita'  delle   operazioni,   le   operazioni   da
assoggettare a comunicazione fissando, altresi',  le  modalita'  e  i
termini per le comunicazioni stesse. 
  4. Le comunicazioni di cui  ai  commi  1,  2  e  3  possono  essere
effettuate in modo centralizzato dall'ultima impresa di assicurazione
o di riassicurazione controllante di cui all'articolo 210,  comma  2.
Nel caso in  cui  la  societa'  controllante  non  e'  un'impresa  di
assicurazione  o  di   riassicurazione,   l'IVASS   designa,   previa
consultazione delle altre autorita' di vigilanza  interessate  e  del
gruppo, la societa' di partecipazione assicurativa,  la  societa'  di
partecipazione finanziaria mista o l'impresa di  assicurazione  o  di
riassicurazione del gruppo che puo' trasmettere  le  informazioni  in
modo centralizzato. 
  5. L'IVASS, previa consultazione delle altre autorita' di vigilanza
interessate e del gruppo, identifica inoltre il  tipo  di  operazioni
infragruppo che le imprese  di  assicurazione  e  di  riassicurazione
appartenenti ad  un  determinato  gruppo  devono  segnalare  in  ogni
circostanza. Nel definire il tipo di operazioni rilevanti, l'IVASS  e
le altre autorita'  di  vigilanza  interessate  tengono  conto  delle
societa' appartenenti a tale gruppo e della sua struttura di gestione
dei rischi. 
 
                            Art. 216-bis 
 
 
          (Poteri dell'IVASS sulle operazioni infragruppo) 
 
  1. Se risulta che un'operazione infragruppo determina o rischia  di
determinare gli effetti negativi di cui  all'articolo  215-quinquies,
comma 3 o arreca o rischia di arrecare pregiudizio per gli  interessi
degli  assicurati  e  degli  altri  aventi  diritto   a   prestazioni
assicurative o per gli interessi delle  imprese  di  assicurazione  e
riassicurazione  cedenti,  l'IVASS  puo',  secondo  le   disposizioni
stabilite con regolamento: 
    a) vietare all'impresa il compimento  dell'operazione  o  imporre
condizioni per il suo compimento; 
    b) ordinare all'impresa di porre  in  atto  le  misure  idonee  a
rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli,  assegnando  a
tal fine un termine congruo. 
 
                            Art. 216-ter 
 
 
              (Vigilanza sulla solvibilita' di gruppo) 
 
  1. Il calcolo della solvibilita' di gruppo e' effettuato secondo le
disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento. 
  2.  Il  calcolo  della  solvibilita'  di   gruppo   e'   effettuato
dall'ultima societa' controllante italiana di cui  all'articolo  210,
comma 2, a partire  dal  bilancio  consolidato.  La  solvibilita'  di
gruppo   dell'impresa   di   assicurazione   o   di   riassicurazione
controllante e' data dalla differenza tra: 
    a)  i  fondi  propri  ammissibili  a  copertura   del   Requisito
Patrimoniale  di  Solvibilita',  calcolato  sulla   base   dei   dati
consolidati; 
    b) il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' a livello di  gruppo
calcolato sulla base dei dati consolidati. 
  3. Il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' a  livello
di gruppo e  dei  fondi  propri  ammissibili  per  la  sua  copertura
calcolato sulla base dei conti consolidati di cui alle lettere  a)  e
b), comma 2, e' effettuato secondo le disposizioni di cui  al  Titolo
III, Capo IV, Sezione I e II, e di cui al Titolo  III,  Capo  IV-bis,
Sezione I, II e III, e le disposizioni attuative  dettate  dall'IVASS
con regolamento, ai sensi del comma 1. 
  4. Se l'ultima societa' controllante italiana di  cui  all'articolo
210, comma 2, e' una societa' di partecipazione  assicurativa  o  una
societa' di partecipazione  finanziaria  mista,  la  solvibilita'  di
gruppo e' calcolata a livello di detta societa'. Ai fini del calcolo,
la societa' controllante e' considerata alla stregua di un'impresa di
assicurazione o riassicurazione  per  quanto  riguarda  il  Requisito
Patrimoniale di Solvibilita' e i fondi propri ammissibili a copertura
del Requisito Patrimoniale di Solvibilita'. 
  5. L'IVASS,  previa  consultazione  delle  Autorita'  di  vigilanza
interessate e del  gruppo,  puo'  autorizzare  l'applicazione  ad  un
determinato gruppo del metodo della deduzione ed aggregazione di  cui
all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera b),  o  della  combinazione
dello  stesso  con  il  metodo   dei   conti   consolidati,   qualora
l'applicazione esclusiva del metodo  dei  conti  consolidati  risulti
inappropriata. 
 
                           Art. 216-quater 
 
 
                       (Frequenza del calcolo) 
 
  1. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210,
comma 2, calcola e comunica all'IVASS la situazione  di  solvibilita'
di gruppo almeno una volta all'anno. Nel  caso  in  cui  la  societa'
controllante non e' un'impresa di assicurazione o di riassicurazione,
l'IVASS  designa,  previa  consultazione  delle  altre  autorita'  di
vigilanza interessate e del gruppo,  la  societa'  di  partecipazione
assicurativa, la  societa'  di  partecipazione  finanziaria  mista  o
l'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo incaricata
di trasmettere le informazioni relative alla solvibilita' di gruppo. 
  2.  L'ultima  societa'  controllante  italiana  monitora  su   base
continuativa il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo.  Se
il profilo di rischio del gruppo si discosta significativamente dalle
ipotesi sottese all'ultimo Requisito Patrimoniale di Solvibilita'  di
gruppo comunicato,  il  Requisito  Patrimoniale  di  Solvibilita'  di
gruppo e' ricalcolato immediatamente e comunicato  all'IVASS.  Quando
vi siano elementi che suggeriscano che  il  profilo  di  rischio  del
gruppo e' cambiato significativamente dalla  data  in  cui  e'  stato
comunicato l'ultimo Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo,
l'IVASS puo' chiedere che il Requisito Patrimoniale  di  Solvibilita'
di gruppo sia ricalcolato. 
 
                         Art. 216-quinquies 
 
 
   (Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato) 
 
  1. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210,
comma 2, assicura la costante disponibilita' in  seno  al  gruppo  di
fondi propri ammissibili che siano sempre almeno uguali al  Requisito
Patrimoniale di Solvibilita'. 
  2. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo  consolidato
e' come minimo pari alla somma dei seguenti elementi: 
    a) il Requisito Patrimoniale Minimo, di cui all'articolo  47-ter,
dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante; 
    b) la quota proporzionale del Requisito Patrimoniale Minimo delle
imprese  di  assicurazione  e  di   riassicurazione   controllate   o
partecipate. 
  3. L'importo minimo di cui al comma 2 e' coperto da fondi propri di
base ammissibili ai sensi dell'articolo 44-decies, comma 4.  Al  fine
di determinare se tali fondi propri di base ammissibili consentono di
coprire  il  Requisito  Patrimoniale  di   Solvibilita'   di   gruppo
consolidato minimo, si  applicano  i  principi  di  cui  all'articolo
216-sexies, comma 1,  lettere  a),  c),  d)  e)  ed  f).  Si  applica
l'articolo 222-bis, commi 1 e 2. In tal caso  le  comunicazioni  sono
effettuate dall'ultima societa' controllante di cui al comma 2. 
 
                           Art. 216-sexies 
 
 
        (Calcolo della situazione di solvibilita' di gruppo) 
 
  1. L'IVASS stabilisce con regolamento i criteri e le modalita'  del
calcolo della solvibilita' di gruppo ed in particolare: 
    a)  le  disposizioni  relative  ai  metodi   di   calcolo   della
solvibilita' di gruppo, in particolare al metodo basato sul  bilancio
consolidato, alla frequenza del calcolo, all'inclusione  della  quota
proporzionale, all'eliminazione del doppio computo  di  fondi  propri
ammissibili,  all'eliminazione   della   creazione   infragruppo   di
capitale,  ai  criteri  di  valutazione  delle  attivita'   e   delle
passivita',  ai  termini  e  le  modalita'  delle  comunicazioni   da
effettuare periodicamente; 
    b) i presupposti e la procedura di autorizzazione per  l'utilizzo
del metodo della deduzione e dell'aggregazione; 
    c)  il  trattamento  delle  imprese   di   assicurazione   e   di
riassicurazione controllate o partecipate con sede in un altro  Stato
membro, in particolare prevedendo che l'IVASS possa tener  conto,  in
relazione  all'impresa  controllata  o  partecipata,  del   Requisito
Patrimoniale  di  Solvibilita'  e  dei  fondi  propri  ammissibili  a
copertura di tale requisito previsti da detto Stato membro; 
    d)  il  trattamento  degli  enti  creditizi,  delle  imprese   di
investimento e enti finanziari partecipati o controllati; 
    e) il trattamento delle societa' di partecipazione assicurativa e
di partecipazione finanziaria mista intermedie  e  delle  imprese  di
assicurazione o di riassicurazione controllate o  partecipate  aventi
sede legale in uno Stato terzo, ai fini dell'inclusione  nel  calcolo
della solvibilita' di gruppo; in particolare l'IVASS  puo'  prevedere
che, nel caso in cui l'impresa di assicurazione o di  riassicurazione
controllata o partecipata avente sede legale in uno Stato  terzo  sia
soggetta ad un regime di autorizzazione e a requisiti di solvibilita'
almeno equivalenti, il calcolo, effettuato secondo  il  metodo  della
deduzione e della aggregazione,  tenga  conto,  per  quanto  riguarda
l'impresa in questione, del Requisito Patrimoniale di Solvibilita'  e
dei fondi propri ammissibili a copertura di tale  requisito  previsti
dallo Stato terzo; 
    f) le modalita' di vigilanza della  solvibilita'  di  gruppo  nel
caso di indisponibilita'  delle  informazioni  relativamente  ad  una
societa' partecipata o controllata avente sede in uno Stato membro  o
in uno Stato terzo. 
 
                          Art. 216-septies 
 
 
(Maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita'  di  gruppo
                            consolidato) 
 
  1. L'IVASS, al fine di determinare se il Requisito Patrimoniale  di
Solvibilita' di gruppo consolidato riflette adeguatamente il  profilo
di rischio del gruppo, tiene in particolare considerazione i casi  in
cui le circostanze di cui all'articolo 47-sexies,  comma  1,  lettere
a), b) e c), potrebbero verificarsi a livello di gruppo, segnatamente
qualora: 
    a) un rischio specifico esistente a livello  di  gruppo  non  sia
sufficientemente coperto dalla formula standard o dal modello interno
utilizzati, in quanto difficile da quantificare; 
    b) una maggiorazione del Requisito Patrimoniale  di  Solvibilita'
delle imprese di assicurazione o  di  riassicurazione  partecipate  o
controllate sia imposta dall'IVASS o  dalle  autorita'  di  vigilanza
interessate,  conformemente  di  cui  agli   articolo   47-sexies   e
207-octies, comma 7. 
  2. Se il  profilo  di  rischio  del  gruppo  non  e'  adeguatamente
riflesso  dal  Requisito  Patrimoniale  di  Solvibilita'  di   gruppo
consolidato, l'IVASS, anche  a  seguito  del  processo  di  controllo
prudenziale degli strumenti di vigilanza sul gruppo, puo' imporre una
maggiorazione del Requisito Patrimoniale di  Solvibilita'  di  gruppo
consolidato. Si applica l'articolo 47-sexies. 
 
                           Art. 216-octies 
 
 
(Informativa all'IVASS ai fini della verifica degli adempimenti sulla
                        vigilanza sul gruppo) 
 
  1. Al fine di consentire all'IVASS di  effettuare  il  processo  di
controllo  prudenziale  a  livello  di  gruppo,   l'ultima   societa'
controllante italiana di cui all'articolo  210,  comma  2,  trasmette
periodicamente all'IVASS le  informazioni  necessarie,  tenuto  conto
degli obiettivi di vigilanza di cui al presente Titolo, stabilite con
regolamento. Si applica l'articolo 190, commi 1-bis e 1-ter. 
  2. L'IVASS puo' limitare le informazioni di vigilanza da presentare
periodicamente con una frequenza inferiore a un anno  a  livello  del
gruppo se tutte le imprese  di  assicurazione  e  di  riassicurazione
all'interno del gruppo beneficiano  della  limitazione  conformemente
all'articolo 47-quater, comma 3, tenuto  conto  della  natura,  della
portata e della complessita' dei rischi  inerenti  all'attivita'  del
gruppo. L'IVASS puo' esonerare dalla presentazione di informazioni su
base  analitica  a  livello  di  gruppo  se  tutte  le   imprese   di
assicurazione e di riassicurazione all'interno del gruppo beneficiano
dell'esenzione conformemente all'articolo 47-quater, comma 7,  tenuto
conto della natura, della portata e  della  complessita'  dei  rischi
inerenti all'attivita' del gruppo e dell'obiettivo  della  stabilita'
finanziaria. 
 
                           Art. 216-novies 
 
 
(Informativa sulla solvibilita' di gruppo, la condizione  finanziaria
                     e la struttura del gruppo) 
 
  1. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210,
comma 2, pubblica una relazione annuale sulla  solvibilita'  e  sulla
condizione finanziaria a livello di gruppo, secondo i principi di cui
agli articoli 47-septies, 47-octies, 47-novies e 47-decies. 
  2.  La  societa'  controllante  puo',  con  il  parere   favorevole
dell'IVASS, presentare un'unica relazione sulla solvibilita' e  sulla
condizione finanziaria contenente i seguenti elementi: 
    a) le  informazioni  a  livello  del  gruppo  che  devono  essere
pubblicate conformemente al comma 1; 
    b) le informazioni relative a ciascuna delle imprese  controllate
del   gruppo,   informazioni   che   devono   essere   identificabili
singolarmente e pubblicate conformemente  agli  articoli  47-septies,
47-octies, 47-novies e 47-decies. 
  3. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui al comma 2, l'IVASS
consulta i membri del collegio delle autorita' di vigilanza, e  tiene
in debito conto i pareri e le riserve da loro espressi. 
  4. Se la relazione di cui al comma 2 non contiene  le  informazioni
che  l'autorita'  di  vigilanza  che  ha  autorizzato  una   societa'
controllata del gruppo impone a societa' analoghe di  fornire,  e  se
questa  omissione  e'  sostanziale,  l'IVASS  puo'  richiedere   alla
societa'  controllata  interessata  di  pubblicare  le   informazioni
complementari necessarie. 
  5. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210,
comma 2, pubblica annualmente a livello di  gruppo,  le  informazioni
sulla  struttura  giuridica  e  sulla   struttura   organizzativa   e
gestionale,  comprendenti  una  descrizione  di  tutte  le   societa'
controllate, le societa' partecipate e le sedi secondarie di  rilievo
appartenenti al gruppo. 
 
                           Art. 216-decies 
 
 
(Processo di controllo prudenziale degli strumenti di  vigilanza  sul
                               gruppo) 
 
  1. L'adempimento degli obblighi in materia di  sistema  di  governo
societario, di valutazione interna del rischio e  della  solvibilita'
del gruppo, di concentrazione dei rischi e di operazioni infragruppo,
di calcolo della solvibilita' di gruppo di cui al presente Capo, sono
soggetti al processo di controllo prudenziale da parte dell'IVASS.». 
  154. L'articolo 217 del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.
209, e' abrogato. 
  155. Il Capo IV del Titolo XV del decreto legislativo  7  settembre
2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Capo IV 
 
 
                 Gestione centralizzata del rischio 
 
 
                            Art. 217-bis 
 
 
(Gestione centralizzata del  rischio:  condizioni  per  la  vigilanza
                   sulla solvibilita' sul gruppo) 
 
  1. Le previsioni di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies si
applicano  all'impresa  di   assicurazione   o   di   riassicurazione
controllata da un'impresa di assicurazione o  di  riassicurazione  se
sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni: 
    a) l'impresa di assicurazione o  riassicurazione  controllata  e'
inclusa nell'area di vigilanza sul gruppo  esercitata  dall'autorita'
di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede  l'ultima  impresa  di
assicurazione o riassicurazione controllante; 
    b) le  procedure  di  gestione  dei  rischi  e  i  meccanismi  di
controllo   interno   dell'ultima   impresa   di   assicurazione    o
riassicurazione controllante coprono  l'impresa  di  assicurazione  o
riassicurazione controllata, e le autorita' di vigilanza  interessate
sono  soddisfatte  in  merito  alla  gestione  prudente  dell'impresa
controllata da parte dell'impresa controllante; 
    c)  l'ultima   impresa   di   assicurazione   o   riassicurazione
controllante, secondo quanto previsto dall'articolo 215-ter, commi  3
e 4, ha ricevuto parere favorevole in merito alla valutazione interna
del rischio e della solvibilita' del gruppo in modo centralizzato; 
    d)  l'ultima   impresa   di   assicurazione   o   riassicurazione
controllante, secondo quanto previsto dall'articolo 216-novies, commi
2 e 3, ha ricevuto parere favorevole in merito  alla  solvibilita'  e
alla condizione finanziaria di gruppo in modo centralizzato; 
    e)  l'ultima   impresa   di   assicurazione   o   riassicurazione
controllante   e'   autorizzata    dall'autorita'    di    vigilanza,
conformemente  alla  procedura  di  cui  all'articolo   217-ter,   ad
avvalersi della vigilanza sulla solvibilita' di gruppo  con  gestione
centralizzata dei rischi. 
 
                            Art. 217-ter 
 
 
  (Gestione centralizzata del rischio: procedura di autorizzazione) 
 
  1. La richiesta di autorizzazione all'applicazione della  vigilanza
sulla solvibilita' di gruppo con gestione centralizzata dei rischi e'
presentata all'autorita' di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di
assicurazione o riassicurazione controllata. Tale  autorita'  informa
gli altri membri del collegio delle autorita' di vigilanza e presenta
loro immediatamente la domanda completa. 
  2. Le autorita' di vigilanza  interessate  collaborano  nell'ambito
del collegio sulla base di una piena cooperazione al fine di decidere
se concedere o meno l'autorizzazione,  stabilendo  altresi'  a  quali
altri  termini  eventualmente  subordinarla.  Esse  si  adoperano  al
massimo per pervenire a una decisione congiunta sulla  domanda  entro
tre mesi dalla data di ricezione della domanda completa da  parte  di
tutte le  autorita'  di  vigilanza  nell'ambito  del  collegio  delle
autorita' di vigilanza. 
  3. Se, nel termine di tre mesi di cui al  comma  2,  una  qualunque
delle  autorita'  di  vigilanza  interessate  rinvia   la   questione
all'AEAP, conformemente  all'articolo  19  del  regolamento  (UE)  n.
1094/2010, l'autorita' di vigilanza sul gruppo posticipa  la  propria
decisione in attesa della decisione eventualmente adottata  dall'AEAP
a norma dell'articolo  19,  paragrafo  3,  del  regolamento  (UE)  n.
1094/2010 e adegua la propria decisione a quella dell'AEAP. 
  4. La decisione di cui al comma  3,  adottata  dall'AEAP  entro  un
mese,  e'  riconosciuta  come  determinante  ed  e'  applicata  dalle
autorita' di vigilanza interessate.  La  questione  non  puo'  essere
rinviata all'AEAP dopo la scadenza del periodo di tre mesi o dopo che
e' stata raggiunta una decisione congiunta. L'autorita' di  vigilanza
sul gruppo decide in via definitiva  se,  conformemente  all'articolo
41, paragrafi 2 e  3,  e  all'articolo  44,  paragrafi  1  e  3,  del
regolamento (UE) n. 1094/2010, la decisione proposta  dal  gruppo  di
esperti e' respinta. Tale decisione e' riconosciuta come determinante
e applicata dalle autorita' di vigilanza interessate. Il  periodo  di
tre  mesi  e'  considerato  la  fase  di   conciliazione   ai   sensi
dell'articolo 19, paragrafo 2, del predetto regolamento. 
  5. Se le autorita' di vigilanza  interessate  sono  pervenute  alla
decisione congiunta di cui al comma 2, l'autorita' di  vigilanza  che
ha   autorizzato   l'impresa   controllata   trasmette    all'impresa
richiedente la decisione. La decisione congiunta e' riconosciuta come
determinante e applicata dalle autorita' di vigilanza interessate. 
  6. In mancanza  di  una  decisione  congiunta  delle  autorita'  di
vigilanza interessate entro il termine di tre mesi di cui al comma 2,
l'autorita' di vigilanza sul gruppo decide  autonomamente  in  merito
alla domanda, tenendo in debita considerazione: 
    a) eventuali  pareri  e  riserve  delle  autorita'  di  vigilanza
interessate; 
    b)  eventuali  riserve  delle  altre   autorita'   di   vigilanza
nell'ambito del collegio. 
  7. La decisione di cui al comma 6 contiene la motivazione  di  ogni
eventuale scostamento  significativo  dalle  riserve  espresse  dalle
altre autorita' di vigilanza interessate. La decisione  e'  trasmessa
all'impresa  richiedente  e  alle  altre   autorita'   di   vigilanza
interessate che la riconoscono come determinante e la applicano. 
 
                           Art. 217-quater 
 
 
(Gestione centralizzata del  rischio:  determinazione  del  Requisito
                    Patrimoniale di Solvibilita') 
 
  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo   207-octies   il
Requisito Patrimoniale di Solvibilita' dell'impresa di  assicurazione
o riassicurazione controllata di cui all'articolo articolo 217-bis e'
calcolato secondo quanto previsto dai commi 2, 4, 5 e 6 del  presente
articolo. 
  2. Nell'ipotesi in cui il Requisito  Patrimoniale  di  Solvibilita'
dell'impresa  di  assicurazione  o  riassicurazione  controllata   e'
calcolato sulla base di un modello interno  approvato  a  livello  di
gruppo  conformemente  all'articolo  207-octies  e   l'autorita'   di
vigilanza  che  ha   autorizzato   l'impresa   di   assicurazione   o
riassicurazione controllata ritiene che il suo profilo di rischio  si
discosti significativamente dal predetto modello  interno  e  fino  a
quando l'impresa non risolve adeguatamente le riserve  dell'autorita'
di  vigilanza,  quest'ultima  puo',  nei  casi  di  cui  all'articolo
47-sexies, proporre di: 
    a)  fissare  una  maggiorazione  del  Requisito  Patrimoniale  di
Solvibilita' di tale impresa controllata risultante dall'applicazione
del predetto modello, o, 
    b) in circostanze eccezionali in cui la maggiorazione di cui alla
lettera a) non sarebbe appropriata, imporre all'impresa di  calcolare
il suo  Requisito  Patrimoniale  di  Solvibilita'  sulla  base  della
formula standard. 
  3. L'autorita' di vigilanza discute le proposte di cui al  comma  2
nell'ambito del collegio delle autorita' di vigilanza e  ne  comunica
le  ragioni  sia  all'impresa  di  assicurazione  o   riassicurazione
controllata sia al collegio delle autorita' di vigilanza. 
  4. Nell'ipotesi in cui il Requisito  Patrimoniale  di  Solvibilita'
dell'impresa  di  assicurazione  o  riassicurazione  controllata   e'
calcolato  sulla  base  della  formula  standard  e  l'autorita'   di
vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata ritiene che il suo
profilo di  rischio  si  discosti  significativamente  dalle  ipotesi
sottese  alla  formula,  e  fino  a  quando  l'impresa  non   risolve
adeguatamente le riserve dell'autorita'  di  vigilanza,  quest'ultima
puo' proporre all'impresa: 
    a) in circostanze eccezionali, di sostituire un  sottoinsieme  di
parametri utilizzati nel calcolo della formula standard con parametri
specifici a tale impresa  nel  calcolare  i  moduli  del  rischio  di
sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione danni  e
per l'assicurazione malattia, a norma dell'articolo 45-terdecies, o, 
    b) nei  casi  di  cui  all'articolo  47-sexies,  di  fissare  una
maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' dell'impresa
controllata. 
  5. L'autorita' di vigilanza discute la proposta di cui al  comma  4
nell'ambito del collegio delle autorita' di vigilanza e  ne  comunica
le  ragioni  sia  all'impresa  controllata  sia  al  collegio   delle
autorita' di vigilanza. 
  6. Il collegio delle autorita' di vigilanza si adopera  al  massimo
per  pervenire  ad  un  accordo  sulla  proposta  dell'autorita'   di
vigilanza  che  ha   autorizzato   l'impresa   di   assicurazione   o
riassicurazione controllata o su eventuali altre misure. Tale accordo
e' riconosciuto come determinante  e  applicato  dalle  autorita'  di
vigilanza interessate. 
  7. In caso di  disaccordo,  entro  il  termine  di  un  mese  dalla
proposta dell'autorita' di vigilanza, una delle autorita' interessate
puo' rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del
regolamento (UE) n. 1094/2010, affinche' decida entro un mese da tale
rinvio. La questione non puo' essere  rinviata  all'AEAP  oltre  tale
termine di un mese o in  seguito  al  raggiungimento  di  un  accordo
nell'ambito del collegio ai sensi del comma 3. 
  8.  L'autorita'  di  vigilanza  che  ha  autorizzato  l'impresa  di
assicurazione  o  riassicurazione  controllata   posticipa   la   sua
decisione in attesa di una decisione eventualmente adottata dall'AEAP
conformemente all'articolo 19 del suddetto regolamento  e  adegua  la
propria decisione a quella dell'AEAP. Tale decisione e'  riconosciuta
come  determinante  e  applicata   dalle   autorita'   di   vigilanza
interessate. La decisione e'  pienamente  motivata  ed  e'  trasmessa
all'impresa controllata e al collegio delle autorita' di vigilanza. 
 
                         Art. 217-quinquies 
 
(Gestione  centralizzata  del  rischio:  inosservanza  del  Requisito
  Patrimoniale di Solvibilita' e del Requisito Patrimoniale Minimo) 
 
  1.  In  caso  di  inosservanza  del   Requisito   Patrimoniale   di
Solvibilita' e fatto salvo l'articolo 222, l'autorita'  di  vigilanza
che ha  autorizzato  l'impresa  di  assicurazione  o  riassicurazione
controllata trasmette senza indugio al collegio  delle  autorita'  di
vigilanza il piano di risanamento presentato dall'impresa controllata
per ristabilire, entro sei mesi dal rilevamento dell'inosservanza del
Requisito Patrimoniale di Solvibilita', il livello  di  fondi  propri
ammissibili o ridurre il  proprio  profilo  di  rischio  al  fine  di
garantire il rispetto del Requisito Patrimoniale di Solvibilita'. 
  2. Il collegio delle autorita' di vigilanza si adopera  al  massimo
per  pervenire  ad  un  accordo  sulla  proposta  dell'autorita'   di
vigilanza in merito all'approvazione del piano di  risanamento  entro
quattro mesi dalla data in cui e' stata rilevata  l'inosservanza  del
Requisito Patrimoniale di Solvibilita'. In mancanza di tale  accordo,
l'autorita' di vigilanza che  ha  autorizzato  l'impresa  controllata
decide se approvare  il  piano  di  risanamento,  tenendo  in  debita
considerazione i  pareri  e  le  riserve  delle  altre  autorita'  di
vigilanza nell'ambito del collegio delle autorita' di vigilanza. 
  3.  Se  l'autorita'  di  vigilanza  che  ha  autorizzato  l'impresa
controllata   individua,   a   norma   dell'articolo   220-bis,    un
deterioramento delle condizioni finanziarie, informa  tempestivamente
il collegio delle autorita' di vigilanza in  merito  alle  misure  da
adottare. Se non ricorre una situazione  di  emergenza,  tali  misure
sono discusse dal collegio delle autorita' di vigilanza. Il  collegio
delle autorita' di vigilanza si adopera al massimo per  pervenire  ad
un accordo sulle misure proposte da  adottare  entro  un  mese  dalla
notifica. In mancanza di tale accordo, l'autorita' di  vigilanza  che
ha autorizzato l'impresa controllata decide se  approvare  le  misure
proposte, tenendo in debito conto i pareri e le riserve  delle  altre
autorita' di vigilanza nell'ambito del collegio  delle  autorita'  di
vigilanza. 
  4. In caso d'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo e fatto
salvo l'articolo 222-bis, l'autorita' di vigilanza che ha autorizzato
l'impresa di assicurazione o  riassicurazione  controllata  trasmette
senza indugio al collegio delle autorita' di vigilanza  il  piano  di
finanziamento a breve termine presentato dall'impresa controllata per
ristabilire, entro tre mesi dalla  data  in  cui  e'  stata  rilevata
l'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, il livello di fondi
propri ammissibili a copertura del Requisito  Patrimoniale  Minimo  o
per ridurre il suo  profilo  di  rischio  al  fine  di  garantire  il
rispetto  del  Requisito  Patrimoniale  Minimo.  Il  collegio   delle
autorita' di vigilanza  e'  altresi'  informato  circa  le  eventuali
misure adottate per garantire il rispetto del Requisito  Patrimoniale
Minimo a livello di impresa controllata. 
  5. L'Autorita' di vigilanza sull'impresa controllata e  l'autorita'
di vigilanza sul gruppo possono  rinviare  la  questione  all'AEAP  e
richiederne   l'assistenza   conformemente   all'articolo   19    del
regolamento (UE) n. 1094/2010 in caso di disaccordo: 
    a) sull'approvazione del piano di risanamento, anche in relazione
ad un'eventuale estensione del periodo ammesso  per  il  risanamento,
entro il periodo di quattro mesi di cui al comma 2; o 
    b) sull'approvazione delle misure proposte entro il periodo di un
mese di cui al comma 3. 
  6. Nelle ipotesi di cui al comma 5 l'AEAP assume la decisione entro
un mese da tale rinvio. 
  7. La questione non e' rinviata all'AEAP: 
    a) dopo la scadenza del periodo di quattro mesi o di un  mese  di
cui ai commi 2 e 3; 
    b) dopo il raggiungimento di un accordo nell'ambito del  collegio
ai sensi dei commi 2 o 3; 
    c) nelle situazioni di emergenza di cui al comma 3. 
  8. Il periodo di quattro mesi e di un mese di cui ai commi  2  e  3
sono considerati periodi di conciliazione ai sensi dell'articolo  19,
paragrafo 2,  del  regolamento  (UE)  n.  1094/2010.  L'autorita'  di
vigilanza  che  ha   autorizzato   l'impresa   di   assicurazione   e
riassicurazione controllata posticipa la sua decisione in  attesa  di
una  decisione   eventualmente   adottata   dall'AEAP   conformemente
all'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento e adegua la propria
decisione a quella dell'AEAP. Tale  decisione  e'  riconosciuta  come
determinante e applicata dalle autorita' di vigilanza interessate. La
decisione  e'  pienamente  motivata  ed  e'   trasmessa   all'impresa
controllata e al collegio delle autorita' di vigilanza. 
 
                           Art. 217-sexies 
 
 
(Gestione centralizzata del rischio: fine delle deroghe per l'impresa
                            controllata) 
 
  1. Le disposizioni, di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies
cessano di essere applicabili quando: 
    a) la condizione di cui all'articolo 217-bis,  comma  1,  lettera
a), non e' piu' soddisfatta; 
    b) la condizione di cui all'articolo 217-bis,  comma  1,  lettera
b), non e' piu' soddisfatta e l'ultima  impresa  di  assicurazione  o
riassicurazione controllante non ne ripristina l'osservanza entro  un
termine adeguato; 
    c) le condizioni di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettere c)
e d), non sono piu' soddisfatte. 
  2. Nel caso di cui al  comma  1,  lettera  a),  se  l'autorita'  di
vigilanza del gruppo decide, previa consultazione del collegio  delle
autorita'  di  vigilanza,  di  non  includere   piu'   l'impresa   di
assicurazione  o  riassicurazione  controllata  nella  vigilanza  sul
gruppo,  ne   informa   immediatamente   l'autorita'   di   vigilanza
interessata e l'ultima impresa controllante. 
  3. Ai fini dell'articolo 217-bis, comma 1, lettere  b),  c)  e  d),
l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione  controllante  ha
la responsabilita' di assicurare che le condizioni siano  soddisfatte
su base continuativa. In caso di inosservanza, l'impresa controllante
informa  immediatamente  l'autorita'  di  vigilanza  sul   gruppo   e
l'autorita'   di   vigilanza   dell'impresa   di   assicurazione    o
riassicurazione  controllata  interessata.   L'impresa   controllante
presenta un  piano  mirante  a  ripristinare  l'osservanza  entro  un
termine adeguato. 
  4. Fatto salvo il comma 3,  l'autorita'  di  vigilanza  sul  gruppo
verifica  con  cadenza  almeno  annuale  che  le  condizioni  di  cui
all'articolo 217-bis, comma 1, lettere b), c)  e  d),  continuino  ad
essere soddisfatte. L'autorita' di vigilanza  sul  gruppo  procede  a
tale  verifica,  anche  su  richiesta  dell'autorita'  di   vigilanza
interessata, quando quest'ultima abbia serie  riserve  in  merito  al
rispetto continuativo di tali condizioni. Se  la  verifica  evidenzia
carenze nell'osservanza di tali condizioni, l'autorita' di  vigilanza
sul gruppo impone all'impresa controllante  di  presentare  un  piano
mirante a ripristinare l'osservanza entro un termine adeguato. 
  5.  Se  l'autorita'  di  vigilanza  sul  gruppo   ritiene,   previa
consultazione del collegio delle autorita' di vigilanza, che il piano
di cui ai commi 3 e 4 e' inadeguato o non e' stato  attuato  entro  i
termini concordati, conclude che le condizioni  di  cui  all'articolo
217-bis, comma 1, lettere b), c) e d), non sono piu' soddisfatte e ne
informa immediatamente l'autorita' di vigilanza interessata. 
  6. Il regime di vigilanza sulla solvibilita' di gruppo con gestione
centralizzata  del  rischio,  di  cui  agli  articoli  217-quater   e
217-quinquies,  si  applica  nuovamente  se  l'impresa   controllante
presenta una nuova domanda  e  ottiene  l'autorizzazione  secondo  la
procedura di cui all'articolo 217-ter. 
 
                          Art. 217-septies 
 
(Gestione centralizzata  del  rischio:  imprese  di  assicurazione  o
  riassicurazione  controllate  da  una  societa'  di  partecipazione
  assicurativa o da una societa' di partecipazione finanziaria mista) 
 
  1.  Gli  articoli  217-bis,  217-ter,  217-quater,   217-quinquies,
217-sexies  si  applicano  alle  imprese  di   assicurazione   e   di
riassicurazione  controllate  da  una  societa'   di   partecipazione
assicurativa o una societa' di partecipazione finanziaria mista.». 
  156. Gli  articoli  218,  219  e  220  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, sono abrogati. 
  157. Dopo il Capo IV  del  Titolo  XV  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti: 
 
                            «Capo IV-bis 
 
 
   Sottogruppo nazionale con societa' controllante di Stato membro 
 
 
                            Art. 220-bis 
 
 
(Vigilanza sul sottogruppo nazionale  con  societa'  controllante  di
                            Stato membro) 
 
  1. Se l'ultima societa' controllante italiana di  cui  all'articolo
210, comma 2, e' controllata da un'altra impresa di  assicurazione  o
di  riassicurazione  o  da  un'altra   societa'   di   partecipazione
assicurativa o di partecipazione finanziaria mista  con  sede  in  un
altro Stato membro, l'IVASS applica al sottogruppo  nazionale  con  a
capo livello l'ultima societa' controllante italiana le  disposizioni
sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice,  secondo  quanto
previsto dal presente Capo e fatti salvi  gli  accordi  eventualmente
conclusi ai sensi del comma 4. 
  2. La vigilanza sul sottogruppo di cui al comma 1 e' in  ogni  caso
esercitata  dall'IVASS,  previa  consultazione  dell'ultima  societa'
controllante dello Stato  membro  e  dell'autorita'  di  vigilanza  a
livello di gruppo. A tali soggetti l'IVASS riferisce le ragioni della
decisione di esercitare la vigilanza sul  sottogruppo  e  informa  il
Collegio delle Autorita' di vigilanza ai sensi degli articoli 207-bis
e 207-septies, comma 1, lettera b). 
  3. L'IVASS puo' stabilire se e quali disposizioni  sulla  vigilanza
di gruppo di cui al presente  codice  non  applicare  al  sottogruppo
nazionale, anche in base agli accordi di coordinamento  conclusi  con
le autorita' degli altri Stati membri. 
  4. Nel caso in cui sussista un sottogruppo nazionale  in  un  altro
Stato membro, l'IVASS puo' concludere accordi  di  coordinamento  con
l'autorita' di vigilanza  dello  Stato  membro  in  cui  ha  sede  il
sottogruppo al fine di stabilire  le  modalita'  di  esercizio  della
vigilanza. L'IVASS  puo'  esercitare  la  vigilanza  sul  sottogruppo
nazionale  italiano  di  cui  al  comma  1  secondo  quanto  previsto
dall'accordo di coordinamento concluso con l'autorita'  di  vigilanza
dello  Stato  membro  includendo  nell'area  di  vigilanza  anche  il
sottogruppo dell'altro Stato. In tal caso, l'IVASS spiega le  ragioni
dell'accordo concluso all'ultima societa' controllante del gruppo con
sede in un altro Stato membro di cui al comma 1  e  all'autorita'  di
vigilanza sul gruppo. L'IVASS informa il collegio delle autorita'  di
vigilanza ai sensi degli articoli 207-bis  e  207-septies,  comma  1,
lettera b). 
 
                            Art. 220-ter 
 
 
(Disciplina  applicabile  al  sottogruppo  nazionale   con   societa'
                    controllante di Stato membro) 
 
  1. La scelta del metodo di calcolo della solvibilita' di gruppo  di
cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera  a)  e  b),  effettuata
dall'autorita' di vigilanza  sul  gruppo  a  capo  del  quale  vi  e'
un'ultima societa' controllante con sede in un altro Stato membro, e'
riconosciuta come determinante e applicata dall'IVASS. 
  2.  L'autorizzazione  a  calcolare  il  Requisito  Patrimoniale  di
Solvibilita' di gruppo e il Requisito  Patrimoniale  di  Solvibilita'
delle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo  sulla
base di un modello interno, rilasciata  dall'autorita'  di  vigilanza
sul gruppo a capo del quale vi e' una  ultima  societa'  controllante
con sede in un altro Stato membro, e' riconosciuta come  determinante
e applicata dall'IVASS. 
  3. Nel caso di cui al comma 2, se l'IVASS ritiene che il profilo di
rischio della societa' controllante italiana di cui all'articolo 210,
comma 3, si discosti significativamente dal modello interno approvato
a livello comunitario, l'IVASS, puo' decidere,  fino  a  quando  tale
societa' non risolve  adeguatamente  le  riserve  dell'Autorita',  di
imporre una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di  Solvibilita'
di gruppo risultante dall'applicazione del predetto  modello,  o,  in
circostanze  eccezionali  in  cui  la  maggiorazione  del   Requisito
Patrimoniale non sarebbe opportuna, di imporre alla societa' medesima
di calcolare il suo Requisito Patrimoniale di solvibilita' di  gruppo
sulla base della formula standard. 
  4. L'IVASS indica le ragioni della decisione adottata, ai sensi del
comma 3, sia alla societa' controllante italiana di cui  all'articolo
210, comma 2, che all'autorita'  di  vigilanza  sul  gruppo.  L'IVASS
informa il Collegio delle  autorita'  di  vigilanza  ai  sensi  degli
articoli 207-bis e 207-septies, comma 1, lettera b). 
  5. L'ultima societa' controllante italiana a capo  del  sottogruppo
nazionale   puo'   presentare   la   richiesta   di    autorizzazione
all'applicazione delle disposizioni sulla  vigilanza  di  gruppo  con
gestione centralizzata dei rischi ai sensi dell'articolo 217-ter,  in
relazione alle proprie imprese  di  assicurazione  o  riassicurazione
controllate,  solo  se  l'IVASS  ha  deciso  di  non   applicare   al
sottogruppo  nazionale  tutte  o  parte  delle   disposizioni   sulla
vigilanza sulla solvibilita' di gruppo di cui al presente  codice  ai
sensi dell'articolo 220-bis, comma 3. 
  6. L'IVASS non applica o cessa di applicare gli strumenti di cui al
Capo III del presente  Titolo  nel  caso  in  cui  l'ultima  societa'
controllante con  sede  in  un  altro  Stato  membro  abbia  ottenuto
l'autorizzazione ad applicare  le  disposizioni  sulla  vigilanza  di
gruppo con gestione centralizzata del rischio  per  l'ultima  impresa
controllante a capo del sottogruppo nazionale. 
 
                             Capo IV-ter 
 
 
   Sottogruppo nazionale con societa' controllante di Stato terzo 
 
 
                           Art. 220-quater 
 
 
(Vigilanza sul sottogruppo nazionale  con  societa'  controllante  di
                            Stato terzo) 
 
  1. Se l'ultima societa' controllante di cui all'articolo 210, comma
2,  e'  controllata  da  un'altra  impresa  di  assicurazione  o   di
riassicurazione o da un'altra societa' di partecipazione assicurativa
o di partecipazione finanziaria mista con sede in  uno  Stato  terzo,
l'IVASS applica al sottogruppo nazionale con a capo l'ultima societa'
controllante italiana le disposizioni sulla vigilanza  di  gruppo  di
cui al presente codice, secondo quanto previsto dal presente Capo. 
  2. L'IVASS puo' stabilire se e quali disposizioni  sulla  vigilanza
di gruppo di cui al presente  codice  non  applicare  al  sottogruppo
nazionale, valutando anche se le societa' appartenenti al sottogruppo
nazionale siano soggette da parte dell'autorita' di  vigilanza  dello
Stato terzo a disposizioni di  vigilanza  sul  gruppo  equivalenti  a
quelle esercitate sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione
italiane. 
 
                         Art. 220-quinquies 
 
 
   (Verifica dell'equivalenza del regime di vigilanza sul gruppo) 
 
  1. Nel caso di cui all'articolo 210, comma 1, lettera  c),  l'IVASS
verifica  che  le  imprese  di  assicurazione  e  di  riassicurazione
controllate  italiane  siano  soggette  da  parte  dell'autorita'  di
vigilanza dello Stato terzo a disposizioni di  vigilanza  sul  gruppo
equivalenti a quelle esercitate sulle imprese di assicurazione  e  di
riassicurazione italiane ai sensi del presente codice. 
  2. L'IVASS, procede alla verifica dell'equivalenza  del  regime  ai
sensi del comma 1, anche su richiesta della societa'  controllante  o
dell'impresa di assicurazione o riassicurazione italiana  controllata
di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c). 
  3. L'IVASS e' assistita dall'AEAP  conformemente  all'articolo  33,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e  consulta  le  altre
autorita' di vigilanza interessate prima di  adottare  una  decisione
sull'equivalenza. 
  4. L'IVASS puo' adottare,  in  relazione  a  un  determinato  Stato
terzo, una decisione  in  contraddizione  con  altre  precedentemente
adottate nei confronti del medesimo Stato, laddove tale decisione sia
necessaria per tenere conto di  eventuali  modifiche  di  rilievo  al
regime di vigilanza sulle imprese di assicurazione o  riassicurazione
previsto dal presente codice o dalla legislazione dello Stato terzo. 
  5. Qualora le autorita' di vigilanza siano  in  disaccordo  con  le
decisioni adottate ai sensi dei commi 3  e  4,  possono  rinviare  la
questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE)
n. 1094/2010 entro tre mesi dalla comunicazione  della  decisione  da
parte dell'autorita' di vigilanza incaricata del gruppo. In tal  caso
l'AEAP puo' agire conformemente ai  poteri  che  le  conferisce  tale
articolo. 
  6.  Ai  fini  della  applicazione  degli  articoli  220-septies   e
220-octies, rilevano anche le valutazioni sull'equivalenza, ancorche'
temporanea, assunte dalla Commissione europea. 
 
                           Art. 220-sexies 
 
 
                (Verifica dell'equivalenza: livelli) 
 
  1. Se la societa' controllante di cui all'articolo  210,  comma  1,
lettera c), e' una  societa'  controllata  da  un'altra  societa'  di
partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con
sede in uno Stato terzo o da un'altra impresa di assicurazione  o  di
riassicurazione con sede in uno  Stato  terzo,  l'IVASS  effettua  la
verifica dell'equivalenza in merito alla sussistenza di un regime  di
vigilanza sul gruppo, di  cui  all'articolo  220-septies,  a  livello
dell'ultima societa' controllante di Stato terzo. 
  2. L'IVASS, nel caso in cui in base alla verifica di cui al comma 1
sia risultata insussistente l'equivalenza del regime di vigilanza sul
gruppo, puo' effettuare una nuova verifica al livello inferiore della
societa'  di  partecipazione   assicurativa   o   di   partecipazione
finanziaria mista con sede in  uno  Stato  terzo  o  dell'impresa  di
assicurazione o di riassicurazione  con  sede  in  uno  Stato  terzo,
controllante ai sensi dell'articolo 210, comma 1, lettera c), che sia
controllata ai sensi del comma 1.  In  tal  caso  l'IVASS  indica  le
ragioni della propria decisione al gruppo. 
  3. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 220-octies. 
 
                          Art. 220-septies 
 
 
   (Sussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo) 
 
  1. Nel caso in cui sia stata accertata la sussistenza di un  regime
di vigilanza sul gruppo equivalente,  l'IVASS,  tenendo  conto  degli
orientamenti e delle decisioni assunte a  livello  comunitario,  puo'
non applicare le disposizioni sulla vigilanza di  gruppo  di  cui  al
presente codice e basarsi sulla vigilanza  esercitata  dall'Autorita'
di vigilanza dello Stato  terzo  conformemente  al  presente  Titolo,
salvo che, nei casi  di  sussistenza  di  un  regime  di  equivalenza
temporanea, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede
in Italia abbia un  totale  di  bilancio  superiore  a  quello  della
societa' controllante con sede in uno Stato terzo.  In  tal  caso  la
funzione  di  autorita'  di  vigilanza  sul  gruppo   e'   esercitata
dall'IVASS, ai sensi dell'articolo 212-bis. 
 
                           Art. 220-octies 
 
 
  (Insussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo) 
 
  1. Nel caso in cui sia stata accertata l'insussistenza di un regime
equivalente di vigilanza sul gruppo ovvero  non  ricorrono  le  altre
condizioni di cui all'articolo 220-septies, si  applicano  in  quanto
compatibili  alle  imprese  di  assicurazione  e  di  riassicurazione
controllate italiane di cui all'articolo 210, comma  1,  lettera  c),
gli strumenti di vigilanza sul gruppo  di  cui  al  presente  codice,
escluso il regime di solvibilita' delle imprese  di  assicurazione  o
riassicurazione con gestione centralizzata del rischio. 
  2. I principi generali e i metodi stabiliti agli articoli di cui al
presente Capo, si applicano a livello della societa' controllante  di
cui all'articolo 210, comma 1, lettera c). 
  3. Ai soli fini del  calcolo  della  solvibilita'  del  gruppo,  la
societa' controllante di cui all'articolo 210, comma 1,  lettera  c),
e' considerata alla stregua  di  un'impresa  di  assicurazione  o  di
riassicurazione  soggetta  alle  condizioni  fissate  dagli  articoli
44-ter,  44-quater,  44-quinquies  con  riguardo  ai   fondi   propri
ammissibili  per  il  Requisito  Patrimoniale   di   Solvibilita'   e
all'articolo 216-quinquies con riguardo  al  possesso  del  Requisito
Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato. 
  4. L'IVASS puo' disporre l'applicazione, previa consultazione delle
altre autorita' di vigilanza interessate,  di  metodi  ulteriori  che
assicurino una vigilanza adeguata sulle imprese di assicurazione e di
riassicurazione italiane appartenenti al  gruppo.  Tali  metodi  sono
approvati   dall'autorita'   di   vigilanza   del   gruppo,    previa
consultazione delle altre  autorita'  di  vigilanza  interessate.  In
particolare,  nell'ipotesi  in  cui  non  vi  sia  l'ultima  societa'
controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, l'IVASS  puo'
esigere,  la  costituzione  di   una   societa'   di   partecipazione
assicurativa o di una societa' di  partecipazione  finanziaria  mista
con sede in Italia o in altro Stato membro al fine  di  applicare  la
disciplina della vigilanza sul gruppo di cui al presente titolo  alle
imprese del gruppo controllate da  tale  societa'  di  partecipazione
assicurativa o di partecipazione finanziaria mista. 
  5. L'IVASS comunica gli approcci di cui al comma 4, che  consentono
di conseguire gli obiettivi di  vigilanza  sul  gruppo  definiti  nel
presente titolo, alle altre autorita' di vigilanza interessate e alla
Commissione europea. 
 
                           Capo IV-quater 
 
 
                          Misure correttive 
 
 
                           Art. 220-novies 
 
 
                   (Misure correttive sul gruppo) 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 227, se le imprese  di
assicurazione o  di  riassicurazione  del  gruppo  non  rispettano  i
requisiti di cui al presente Titolo o se i requisiti sono  rispettati
ma  la  solvibilita'  e'  comunque  a  rischio  o  se  le  operazioni
infragruppo o le concentrazioni dei rischi minacciano  la  situazione
finanziaria delle imprese di assicurazione o di  riassicurazione,  le
misure necessarie, incluse quelle  previste  dall'articolo  188,  per
rimediare il piu' rapidamente possibile alla situazione sono adottate
tempestivamente: 
    a) dall'IVASS, in qualita' di autorita' di vigilanza sul  gruppo,
nei confronti delle societa' di partecipazione assicurativa  e  delle
societa' di partecipazione finanziaria mista  controllante  ai  sensi
dell'articolo 210, comma 2; 
    b) dall'IVASS nei confronti  delle  imprese  di  assicurazione  e
riassicurazione del gruppo  con  sede  legale  nel  territorio  della
Repubblica. 
  2. Nelle ipotesi in cui le misure di cui al comma 1  devono  essere
adottate nei confronti di societa' di partecipazione  assicurativa  e
delle societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in
un altro Stato membro, l'IVASS informa le autorita' di  vigilanza  di
tale  Stato  delle  conclusioni  a  cui  e'  pervenuta,  al  fine  di
consentire alle stesse l'adozione delle misure necessarie e collabora
con esse al fine di garantire un'azione efficace di vigilanza. 
  3. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione o di  riassicurazione
nei cui confronti devono essere prese le misure correttive abbia sede
in un  altro  Stato  membro,  IVASS,  in  qualita'  di  autorita'  di
vigilanza sul  gruppo  ai  sensi  dell'articolo  207-sexies,  informa
l'autorita' di  vigilanza  in  cui  ha  sede  l'impresa  al  fine  di
consentire alla stessa l'adozione delle misure necessarie e collabora
con essa al fine di garantire un'azione efficace di vigilanza.». 
  158. Dopo l'articolo 220-novies del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, e' inserito al Titolo XVI, Capo I, il seguente: 
 
                          «Art. 220-decies 
 
 
(Rilevazione e  comunicazione  del  deterioramento  delle  condizioni
                            finanziarie) 
 
  1. L'impresa di assicurazione  o  di  riassicurazione  si  dota  di
procedure per individuare il deterioramento delle proprie  condizioni
finanziarie e comunica  immediatamente  all'IVASS  il  deterioramento
individuato.». 
  159. All'articolo 221 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 184, qualora l'impresa
di assicurazione  o  di  riassicurazione,  che  ha  sede  legale  nel
territorio  della  Repubblica,  non  osservi  le  disposizioni  sulle
riserve tecniche di cui agli articoli 36, 36-bis, 36-ter,  36-quater,
36-quinquies, 36-sexies, 36-septies,  36-octies,  36-novies  e  37  e
sulle attivita' a copertura  delle  medesime  di  cui  agli  articoli
37-ter, 38, 41, 42, 42-bis, 43, l'IVASS ne contesta la  violazione  e
le ordina di conformarsi alle norme violate,  assegnando  un  termine
congruo  per  l'attuazione  degli  adempimenti  richiesti,   ma   non
pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati  e
degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.». 
  160. L'articolo 222 del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.
209, e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 222 
 
 
 (Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale di Solvibilita') 
 
  1.  L'impresa  di  assicurazione  o  di   riassicurazione   informa
immediatamente  l'IVASS  non  appena  rilevano   che   il   Requisito
Patrimoniale di Solvibilita' non e' piu' rispettato o quando vi e' il
rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi. 
  2. Entro due mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del Requisito
Patrimoniale di Solvibilita' ovvero,  in  mancanza  di  comunicazione
dell'impresa, su richiesta dell'IVASS, l'impresa di  assicurazione  o
di riassicurazione presenta all'IVASS, ai fini dell'approvazione,  un
piano di risanamento fondato su basi realistiche. 
  2-bis.  L'IVASS  impone   all'impresa   di   assicurazione   o   di
riassicurazione   di   adottare   i   provvedimenti   necessari   per
ristabilire, entro sei mesi dalla rilevazione  dell'inosservanza  del
requisito patrimoniale di solvibilita', il livello  di  fondi  propri
ammissibili in misura tale da coprire il  Requisito  Patrimoniale  di
Solvibilita' o per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire
l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita'. 
  2-ter. L'IVASS, qualora lo ritenga opportuno,  puo'  concedere  una
proroga di tre mesi. 
  2-quater. In presenza di situazioni eccezionalmente avverse  aventi
ripercussioni, riconosciute dall'AEAP, su imprese di assicurazione  e
riassicurazione che rappresentano una quota significativa del mercato
o delle aree di attivita' interessate, l'IVASS puo' estendere per  le
imprese colpite, se del caso anche in consultazione con il  CERS,  il
periodo fissato al comma 2-ter per un periodo  di  tempo  massimo  di
sette anni, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, ivi  inclusa
la durata media relativa delle riserve tecniche. 
  2-quinquies.  L'IVASS  puo'   chiedere   all'AEAP   di   constatare
l'esistenza di situazioni eccezionalmente avverse. 
  2-sexies. L'IVASS puo' formulare una  richiesta  in  tal  senso  se
esiste la concreta possibilita' che talune imprese di assicurazione o
di riassicurazione che  rappresentano  una  quota  significativa  del
mercato o delle aree di attivita' interessate non siano in  grado  di
soddisfare uno dei requisiti di cui al comma 2-bis. Si e' in presenza
di situazioni eccezionalmente avverse nel caso in cui  la  situazione
finanziaria di talune di dette imprese sia gravemente o negativamente
colpita da almeno una delle seguenti circostanze: 
    a) un crollo dei mercati finanziari che sia imprevisto, brusco  e
drastico; 
    b) un contesto caratterizzato in maniera persistente da tassi  di
interesse bassi; 
    c) un evento catastrofico ad alto impatto. 
  2-septies. L'IVASS collabora con  l'AEAP  nella  valutazione  sulla
persistenza delle condizioni di cui ai commi 2-quinquies e  2-sexies.
La cessazione della situazione eccezionalmente avversa e'  dichiarata
dall'AEAP, previa consultazione dell'IVASS. 
  2-octies.  L'impresa  di   assicurazione   o   di   riassicurazione
interessata  presenta  ogni  tre   mesi   all'IVASS   una   relazione
concernente le misure adottate e i progressi realizzati in  relazione
al ripristino del livello di fondi propri ammissibili a copertura del
requisito patrimoniale di  solvibilita'  o  alla  riduzione  del  suo
profilo di rischio al fine di garantire la conformita'  al  requisito
stesso. 
  2-novies. L'estensione di cui al  comma  2-quater  e'  revocata  se
dalla suddetta  relazione  si  evince  che  non  si  sono  registrati
progressi significativi in relazione al  ripristino  del  livello  di
fondi propri ammissibili a copertura del  requisito  patrimoniale  di
solvibilita' o alla riduzione del  profilo  di  rischio  al  fine  di
garantire  la  conformita'  al  requisito  stesso  tra  la  data   di
rilevamento   dell'inosservanza   del   requisito   patrimoniale   di
solvibilita' e la data di presentazione della relazione sui progressi
realizzati. 
  3. L'IVASS, in  casi  eccezionali  se  ritiene  che  la  situazione
finanziaria dell'impresa rischi di subire  ulteriori  deterioramenti,
puo' vietare all'impresa di compiere atti di  disposizione  sui  beni
esistenti nel territorio  della  Repubblica  e  successivamente  puo'
consentirne,  con  specifiche  autorizzazioni,   una   disponibilita'
limitata,  comunque  informando  preventivamente  le   autorita'   di
vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. L'IVASS
puo' inoltre chiedere alle autorita' di vigilanza degli  altri  Stati
membri, nei  quali  l'impresa  possiede  beni,  di  adottare  analogo
provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura. 
  4. L'IVASS puo'  anche  disporre  il  vincolo  sui  singoli  attivi
iscritti nel registro a  copertura  delle  riserve  tecniche  con  le
modalita' previste dall'articolo 224. 
  5. Qualora il piano di risanamento  o  il  piano  di  finanziamento
riguardino  una  societa'  cooperativa  e  prevedano  un  aumento  di
capitale  sociale,  il  limite  individuale  di  sottoscrizione   del
capitale sociale e' elevato sino al triplo.  In  tal  caso,  ai  fini
dell'iscrizione  nel  registro  delle  imprese  della   deliberazione
assembleare di aumento del capitale sociale, la societa'  cooperativa
e' tenuta ad esibire il provvedimento adottato dall'IVASS.». 
  161. L'articolo 223 del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.
209, e' abrogato. 
  162. Dopo l'articolo 222 del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209, sono inseriti i seguenti: 
 
                            «Art. 222-bis 
 
 
     (Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale Minimo) 
 
  1. Le imprese  di  assicurazione  e  di  riassicurazione  informano
immediatamente l'autorita'  di  vigilanza  qualora  rilevino  che  il
Requisito Patrimoniale Minimo non e' piu' rispettato o quando  vi  e'
il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi. 
  2. Entro un mese dalla rilevazione dell'inosservanza del  Requisito
Patrimoniale   Minimo,   ovvero,   in   mancanza   di   comunicazione
dell'impresa, su richiesta dell'IVASS, l'impresa di  assicurazione  o
di riassicurazione presenta all'IVASS, ai fini dell'approvazione,  un
piano di finanziamento a breve termine fondato  su  basi  realistiche
per riportare, entro tre mesi da tale rilevazione, i fondi propri  di
base ammissibili almeno al livello del Requisito Patrimoniale  Minimo
o per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza
del Requisito Patrimoniale Minimo. 
  3.  L'IVASS  puo'  vietare  all'impresa   di   compiere   atti   di
disposizione sui beni esistenti nel  territorio  della  Repubblica  e
successivamente puo' consentirne, con specifiche autorizzazioni,  una
disponibilita'  limitata,  comunque  informando  preventivamente   le
autorita' di vigilanza degli altri Stati membri nei  quali  l'impresa
opera. L'IVASS puo' inoltre  chiedere  alle  autorita'  di  vigilanza
degli altri Stati membri,  nei  quali  l'impresa  possiede  beni,  di
adottare analogo provvedimento, indicando i beni  da  assoggettare  a
tale misura. 
  4. L'IVASS puo'  anche  disporre  il  vincolo  sui  singoli  attivi
iscritti nel registro a  copertura  delle  riserve  tecniche  con  le
modalita' previste dall'articolo 224. 
 
                            Art. 222-ter 
 
 
    (Limitazioni alla distribuzione di elementi dei fondi propri) 
 
  1. Fatte salve le deroghe previste dalle  disposizioni  dell'Unione
Europea  direttamente  applicabili,  in  caso  di  inosservanza   del
requisito patrimoniale di solvibilita'  o  del  requisito  minimo  di
solvibilita' o  se  la  distribuzione  comporta  detta  inosservanza,
l'impresa non opera distribuzioni in relazione ad elementi  di  fondi
propri, incluse distribuzioni di utili, fino al momento  in  cui  non
sia ripristinato il rispetto del requisito  e  la  distribuzione  non
determini la sua inosservanza. 
  2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche nel  caso  in  cui
l'inosservanza  del  requisito  patrimoniale  emerga  solo  dopo   la
delibera di distribuzione ma prima che alla  stessa  sia  stata  data
esecuzione. 
 
                            Art. 223-bis 
 
(Misure di intervento in  caso  di  deterioramento  delle  condizioni
finanziarie dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione) 
 
  1. Fatti salvi gli articoli  222  e  222-bis,  se  la  solvibilita'
dell'impresa continua a deteriorarsi, l'IVASS puo' adottare tutte  le
misure necessarie per salvaguardare gli interessi dei  contraenti  in
caso di contratti di  assicurazione  o  il  rispetto  degli  obblighi
derivanti  da  contratti  di  riassicurazione.   Tali   misure   sono
proporzionate e riflettono il livello e la durata del  deterioramento
della   solvibilita'   dell'impresa    di    assicurazione    o    di
riassicurazione. 
 
                            Art. 223-ter 
 
 
           (Piano di risanamento e piano di finanziamento) 
 
  1. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le norme di attuazione  che
riguardano, in particolare, i dati e le informazioni da indicare  nel
piano  di  risanamento  di  cui  all'articolo  222  e  nel  piano  di
finanziamento di cui all'articolo 222-bis i quali  devono  includere,
in ogni caso, almeno le seguenti indicazioni: 
    a) le previsioni relative alle spese di gestione, in  particolare
le spese generali correnti e le provvigioni; 
    b) le previsioni di entrata e di spesa,  sia  per  le  operazioni
dirette e per le operazioni di  riassicurazione  attiva  sia  per  le
operazioni di riassicurazione passiva; 
    c) le previsioni di bilancio; 
    d) le previsioni relative  ai  mezzi  finanziari  destinati  alla
copertura delle  riserve  tecniche,  del  requisito  patrimoniale  di
solvibilita' e del requisito patrimoniale minimo; 
    e) la politica di riassicurazione nel suo complesso. 
  2. L'IVASS, valutata la situazione dell'impresa di assicurazione  o
di riassicurazione, puo' ridurre il valore di tutti gli elementi  che
rientrano nel Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e cio' anche nel
caso in cui abbiano subito una significativa diminuzione  del  valore
di mercato nel periodo successivo alla fine del precedente esercizio. 
  3. L'IVASS non rilascia attestazioni di  solvibilita'  dell'impresa
di assicurazione o di riassicurazione, alla  quale  ha  richiesto  ai
sensi del  comma  1  il  piano  di  risanamento  finanziario  di  cui
all'articolo 222, comma  2,  o  un  piano  di  finanziamento  di  cui
all'articolo 222-bis, comma 2, fino a quando ritenga  che  i  diritti
degli  assicurati  e  degli  altri  aventi  diritto   a   prestazioni
assicurative   o   gli   impegni   contrattuali    dell'impresa    di
riassicurazione siano a rischio.». 
  163. All'articolo 225, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, le parole: «per il caso di violazione delle norme sulle
riserve  tecniche,  sulle  attivita'  a  copertura,  sul  margine  di
solvibilita' richiesto o sulla quota  di  garanzia»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 221, 222, 222-bis». 
  164. L'articolo 226 del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.
209, e' sostituito dal seguente: 
 
                             «Art. 226. 
 
 
  (Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi) 
 
  1. Se  le  autorita'  di  vigilanza  dei  rispettivi  Stati  membri
d'origine hanno adottato le misure corrispondenti a  quelle  previste
dagli articoli 221, 222, 222-bis, 225, 240 e 242 l'IVASS  vieta  alle
imprese di assicurazione e di riassicurazione, che hanno sede  legale
in altri Stati membri e che operano nel territorio  della  Repubblica
in regime di stabilimento e di prestazione di  servizi,  di  compiere
atti  di  disposizione  sui  beni  esistenti  nel  territorio   della
Repubblica, quando cio' sia richiesto dalle  autorita'  di  vigilanza
dei rispettivi Stati membri d'origine e siano indicati gli attivi che
devono costituire oggetto di tale misura. A richiesta delle  medesime
autorita', l'IVASS adotta altresi' i provvedimenti di  vincolo  delle
singole attivita' patrimoniali a copertura delle riserve tecniche con
le modalita' di cui all'articolo 224. 
  2. L'IVASS applica le disposizioni di  cui  al  presente  capo  nei
confronti delle imprese di assicurazione e  di  riassicurazione,  che
hanno sede legale in Stati terzi  in  caso  di  violazione  posta  in
essere  dalla  sede  secondaria  stabilita   nel   territorio   della
Repubblica. 
  3.  Se  la  violazione  riguarda  le  disposizioni  sul   requisito
patrimoniale di solvibilita' ed e' posta in essere da  un'impresa  di
assicurazione  o  di  riassicurazione  di  un  Paese  terzo  che  sia
stabilita, oltre che nel territorio della Repubblica, anche in  altri
Stati membri e che sia vigilata dall'IVASS  anche  per  le  attivita'
effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli altri Stati  membri,
l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 221, 222,  222-bis,
224 e 225 spetta all'IVASS, ad eccezione dei casi in cui il controllo
di  solvibilita'  venga  demandato  ad  altra  Autorita'   ai   sensi
dell'articolo  51,  comma  3.  Dei  provvedimenti  adottati  e'  data
comunicazione alle autorita' di vigilanza degli  altri  Stati  membri
nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorita' puo'
essere   richiesto   di   adottare   misure   analoghe,    cooperando
nell'adozione  di  ogni  provvedimento  idoneo  a  salvaguardare  gli
interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative. 
  4. Nel caso di cui al comma 3, se lo stato di solvibilita'  per  il
complesso  delle   attivita'   esercitate   dalle   sedi   secondarie
dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un Paese  terzo
e' sottoposto al controllo esclusivo dell'autorita' di  vigilanza  di
un altro Stato  membro,  per  l'adozione  dei  provvedimenti  di  cui
all'articolo 224 sui beni posseduti dall'impresa nel territorio della
Repubblica la medesima autorita' puo'  avvalersi  della  cooperazione
dell'IVASS.». 
  165. Dopo l'articolo 226 del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209, e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 226-bis 
 
 
(Rilevazione e  comunicazione  del  deterioramento  delle  condizioni
                       finanziarie di gruppo) 
 
  1. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210,
comma 2, si dota di procedure per individuare il deterioramento delle
condizioni del gruppo finanziarie e comunica immediatamente all'IVASS
il deterioramento individuato.». 
  166. L'articolo 227 del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.
209, e' sostituito dal seguente: 
 
                             «Art. 227. 
 
 
(Misure in caso di  verifica  della  situazione  di  solvibilita'  di
                               gruppo) 
 
  1. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210,
comma 2, informa immediatamente l'IVASS  non  appena  rileva  che  il
Requisito  Patrimoniale  di  Solvibilita'  di  gruppo  non  e'   piu'
rispettato o quando vi e' il  rischio  che  non  sia  rispettato  nei
successivi tre mesi. 
  2. Entro due mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del Requisito
Patrimoniale  di  Solvibilita'  di  gruppo  ovvero,  in  mancanza  di
comunicazione della societa', su richiesta dell'IVASS, la societa' di
cui al comma 1 presenta  all'IVASS,  ai  fini  dell'approvazione,  un
piano di risanamento fondato su basi realistiche. 
  3. L'IVASS impone alla societa' di cui al comma  1  di  adottare  i
provvedimenti  necessari  per  ristabilire,  entro  sei  mesi   dalla
rilevazione   dell'inosservanza   del   requisito   patrimoniale   di
solvibilita' di gruppo, il livello di  fondi  propri  ammissibili  in
misura tale da coprire il requisito patrimoniale di  solvibilita'  di
gruppo o per ridurre il profilo  di  rischio  al  fine  di  garantire
l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilita' di gruppo. 
  4. L'IVASS,  qualora  lo  ritenga  opportuno,  puo'  concedere  una
proroga di tre mesi. 
  5. In presenza  delle  situazioni  eccezionalmente  avverse  aventi
ripercussioni, riconosciute dall'AEAP  ai  sensi  dell'articolo  222,
comma 2-quater, su imprese di  assicurazione  e  riassicurazione  che
rappresentano una quota significativa del mercato  o  delle  aree  di
attivita'  interessate,  l'IVASS  puo'  estendere   per   il   gruppo
coinvolto, se del caso anche in consultazione con il CERS, il periodo
fissato al comma 4 per un periodo di tempo  massimo  di  sette  anni,
tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, ivi  inclusa  la  durata
media relativa delle riserve tecniche.  Si  applica  l'articolo  222,
commi 2-octies e 2-novies.». 
  167. L'articolo 228 del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.
209, e' abrogato. 
  168. All'articolo 229 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, al comma 2, le parole:  «,  in  ogni  caso  e'  preceduto  dalla
contestazione delle violazioni accertate e», sono soppresse. 
  169. All'articolo 231 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, il comma 2 e' soppresso. 
  170. All'articolo 233 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, il comma 4 e' sostituito dal seguente:  «4.  Agli  organi  della
procedura si applicano i requisiti di professionalita',  onorabilita'
e indipendenza stabiliti in attuazione dell'articolo 76.». 
  171. All'articolo 234 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. I commissari,  sentito  il  comitato  di  sorveglianza,  previa
autorizzazione dell'IVASS, possono, nell'interesse  della  procedura,
sostituire la societa' di revisione.  Ai  medesimi  soggetti  compete
soltanto il corrispettivo per  la  durata  residua  dell'incarico  e,
comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. Il nuovo  incarico
puo'  avere  durata  massima  fino  al  termine  dell'amministrazione
straordinaria.». 
  172. All'articolo 240 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:  «3.  L'IVASS  accerta,
con   provvedimento   pubblicato   nel   Bollettino,   la   decadenza
dall'autorizzazione e,  nel  caso  riguardi  il  complesso  dei  rami
esercitati, dispone  la  cancellazione  dall'albo  delle  imprese  di
assicurazione e di riassicurazione. Il  provvedimento  e'  comunicato
dall'IVASS alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri,  per
l'adozione da parte di tali Autorita' di  misure  idonee  a  impedire
all'impresa di  assicurazione  di  esercitare  l'attivita'  sul  loro
territorio.»; 
    b) dopo il comma  3  e'  inserito  il  seguente:  «3-bis  L'IVASS
comunica all'AEAP ogni caso in  cui  un'impresa  di  assicurazione  e
riassicurazione decada dall'autorizzazione rilasciata ai  fini  della
pubblicazione nell'elenco dalla stessa tenuto.». 
  173. All'articolo 241 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. I liquidatori devono possedere  i  requisiti  di  onorabilita',
professionalita' e indipendenza stabiliti in attuazione dell'articolo
76. Qualora perdano i  relativi  requisiti,  i  liquidatori  decadono
dalla carica. Se l'assemblea  non  provvede  alla  loro  sostituzione
entro trenta giorni dalla conoscenza  del  sopravvenuto  difetto  dei
requisiti, l'IVASS  propone  al  Ministro  dello  sviluppo  economico
l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.». 
  174. All'articolo 242 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la lettera d) e' sostituita  dalla  seguente:  «d)
non rispetta il Requisito Patrimoniale Minimo  ed  ha  presentato,  a
giudizio  dell'IVASS,  un  piano  di   finanziamento   manifestamente
inadeguato ovvero non ha rispettato il piano approvato entro tre mesi
dalla rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo
ovvero, nel caso in cui sia soggetta a vigilanza di  gruppo,  non  ha
realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dall'articolo
227;»; 
    b) il comma 6 e' sostituito  dal  seguente:  «6.  I  decreti  del
Ministro dello sviluppo  economico  sono  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale,  sono  riprodotti  nel  Bollettino   e   sono   comunicati
dall'IVASS alle autorita' di vigilanza degli altri Stati  membri  per
l'adozione da parte di tali Autorita' di  misure  idonee  a  impedire
all'impresa di  assicurazione  di  esercitare  l'attivita'  sul  loro
territorio.»; 
    c) dopo il comma 6  e'  aggiunto  il  seguente:  «6-bis.  L'IVASS
comunica all'AEAP ogni caso di revoca di autorizzazione ai fini della
pubblicazione nell'elenco dalla stessa tenuto.». 
  175. All'articolo 243 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, al comma 2, le parole: «margine di solvibilita' e della quota di
garanzia» sono sostituite dalle seguenti: «Requisito Patrimoniale  di
Solvibilita' e del Requisito Patrimoniale Minimo». 
  176. All'articolo 244 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli 240, commi  2,
3,» sono aggiunte le seguenti: «3-bis,» e al comma 2, le parole:  «di
cui all'articolo 242, commi 3,  4,  5  e  6»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui all'articolo 242, commi 3, 4, 5, 6 e 7». 
  177. All'articolo 246 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, il comma 4 e' sostituito dal seguente:  «4.  Agli  organi  della
procedura  si  applicano  i  requisiti  di  professionalita'   e   di
onorabilita' ed indipendenza stabiliti  in  attuazione  dell'articolo
76.». 
  178. All'articolo 250 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, al comma 5, le parole: «e l'attuario revisore» sono soppresse. 
  179. All'articolo 254 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.  L'opposizione  e'
disciplinata dagli articoli 98 e 99 della legge fallimentare.». 
  180. All'articolo 256 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, al comma 1, le parole:  «dagli  articoli  98,  99  e  100»  sono
sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 98 e 99». 
  181. All'articolo 258 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, dopo il comma 4 e' inserito il  seguente:  «4-bis.  Gli  impegni
risultanti dalla partecipazione ad un  contratto  di  coassicurazione
comunitaria  sono  soddisfatti  alla  stessa  stregua  degli  impegni
risultanti dagli altri contratti di assicurazione  senza  distinzione
di  nazionalita'  per  quanto  riguarda  gli  aventi   diritto   alle
prestazione assicurative.». 
  182. All'articolo 264 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, al comma 2, dopo le parole: «ha sede legale»  sono  inserite  le
seguenti: «in uno Stato Membro o». 
  183. Il Capo VII del Titolo XVI del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Capo VII 
 
 
                    DISPOSIZIONI SUL RISANAMENTO 
            E SULLA LIQUIDAZIONE NEL GRUPPO ASSICURATIVO 
 
 
                              Art. 275. 
 
 
(Amministrazione  straordinaria  dell'ultima  societa'   controllante
                              italiana) 
 
  1.  Salvo  quanto  previsto  dal  presente  articolo,  alla  ultima
societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma  2,  si
applicano le norme del capo II del presente titolo. 
  2. L'amministrazione straordinaria della societa' di cui  al  comma
1, oltre  che  nei  casi  previsti  dall'articolo  231,  puo'  essere
disposta quando: 
    a) risultino gravi inadempienze nell'esercizio dell'attivita'  di
direzione e di coordinamento per  l'esecuzione  delle  istruzioni  di
vigilanza impartite dall'IVASS; 
    b) una delle societa' del gruppo  di  cui  all'articolo  210-ter,
comma 2, sia stata sottoposta  alla  procedura  del  fallimento,  del
concordato  preventivo,  della  liquidazione  coatta  amministrativa,
dell'amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga  procedura
prevista da leggi  speciali  o  dalla  legislazione  di  altri  Stati
membri,  nonche'   quando   sia   stato   nominato   l'amministratore
giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in  materia  di
denuncia al tribunale di gravi irregolarita' nella gestione  e  possa
essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario  o  gestionale
del gruppo. 
  3. L'amministrazione straordinaria della societa' di cui al comma 1
dura un anno dalla data di emanazione del decreto del Ministro  dello
sviluppo economico, salvo che sia prescritto un  termine  piu'  breve
dal  provvedimento  medesimo  o  che  ne  sia  disposta  la  chiusura
anticipata. In casi eccezionali la procedura  puo'  essere  prorogata
per un periodo non superiore ad un anno. 
  4. I commissari straordinari, sentito il comitato di  sorveglianza,
previa autorizzazione  dell'IVASS,  possono  revocare  o  sostituire,
anche in parte, gli amministratori delle societa' del gruppo  di  cui
all'articolo 210-ter, comma 2, al  fine  di  realizzare  i  mutamenti
degli  indirizzi  gestionali  che  si  rendano  necessari.  I   nuovi
amministratori  restano  in  carica  al  massimo  sino   al   termine
dell'amministrazione straordinaria della societa' di cui al comma  1.
Gli  amministratori  revocati  hanno  titolo  esclusivamente  ad   un
indennizzo corrispondente ai compensi ordinari ad essi spettanti  per
la durata residua del  mandato  ma,  comunque,  per  un  periodo  non
superiore a sei mesi. 
  5.   I   commissari   straordinari   possono   richiedere,   previa
autorizzazione dell'IVASS  sentiti  i  cessati  amministratori  della
societa', l'accertamento giudiziale dello stato di  insolvenza  delle
societa' del gruppo, di cui all'articolo 210-ter, comma 2. 
  6. I commissari straordinari possono richiedere alle  societa'  del
gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, i dati, le  informazioni
e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato. 
 
                              Art. 276. 
 
 
(Liquidazione coatta amministrativa dell'ultima societa' controllante
                              italiana) 
 
  1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, all'ultima societa'
controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, si  applicano
le norme del capo IV del presente titolo. 
  2. La liquidazione coatta amministrativa della societa' di  cui  al
comma 1, oltre che nei casi previsti dall'articolo 245,  puo'  essere
disposta quando  le  inadempienze  nell'esercizio  dell'attivita'  di
direzione e di coordinamento per  l'esecuzione  delle  istruzioni  di
vigilanza impartite dall'IVASS siano di eccezionale gravita'. 
  3. I commissari liquidatori  depositano  annualmente  nel  registro
delle  imprese   una   relazione   sulla   situazione   contabile   e
sull'andamento della liquidazione, corredata  da  notizie  sia  sullo
svolgimento delle procedure cui sono sottoposte  altre  societa'  del
gruppo controllate italiane, di cui all'articolo  210-ter,  comma  2,
sia sugli eventuali interventi a  tutela  degli  assicurati  e  degli
altri aventi diritto a  prestazioni  assicurative.  La  relazione  e'
accompagnata da un rapporto del  comitato  di  sorveglianza.  L'IVASS
puo' prescrivere speciali  forme  di  pubblicita'  per  rendere  noto
l'avvenuto deposito della relazione. 
  4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 275, commi 5 e 6. 
  5. Quando sia accertato  giudizialmente  lo  stato  di  insolvenza,
compete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria  prevista
dall'articolo 67 della legge fallimentare nei confronti  delle  altre
societa' del gruppo di cui all'articolo 210-ter,  comma  2.  L'azione
puo' essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3)  del
primo comma dell'articolo 67  della  legge  fallimentare,  che  siano
stati posti in essere nei cinque anni anteriori al  provvedimento  di
liquidazione coatta, e per gli atti indicati al numero 4)  del  primo
comma e dal secondo comma del medesimo articolo 67, che  siano  stati
posti in essere nei tre anni anteriori. 
 
                              Art. 277. 
 
 
(Amministrazione   straordinaria   delle    societa'    del    gruppo
                            assicurativo) 
 
  1. Salvo quanto previsto nel  presente  articolo,  quando  l'ultima
societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2,  sia
sottoposta ad amministrazione straordinaria o a  liquidazione  coatta
amministrativa, alle societa' del gruppo di cui all'articolo 210-ter,
comma 2, si applicano, ove ne ricorrono i presupposti, le  norme  del
capo II del presente  titolo.  L'amministrazione  straordinaria  puo'
essere richiesta all'IVASS anche dai commissari  straordinari  e  dai
commissari liquidatori della ultima societa' controllante italiana di
cui all'articolo 210, comma 2. 
  2. Quando presso societa' del gruppo di cui  all'articolo  210-ter,
comma 2, sia stato nominato l'amministratore giudiziario  secondo  le
disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di
gravi irregolarita' nella  gestione,  la  procedura  si  converte  in
amministrazione  straordinaria.  Il   tribunale   competente,   anche
d'ufficio, dichiara con  sentenza  in  camera  di  consiglio  che  la
societa' e' soggetta alla procedura di amministrazione  straordinaria
e ordina la trasmissione  degli  atti  all'IVASS.  Gli  organi  della
cessata  procedura  e   quelli   dell'amministrazione   straordinaria
provvedono con urgenza al passaggio delle consegne,  dandone  notizia
con le forme di pubblicita' stabilite dall'IVASS. Restano  salvi  gli
effetti degli atti legalmente compiuti. 
  3. Quando le societa' del gruppo da sottoporre  all'amministrazione
straordinaria siano soggette a vigilanza, il  relativo  provvedimento
e' adottato sentita  l'autorita'  che  esercita  la  vigilanza,  alla
quale, in caso di urgenza, potra' essere fissato un  termine  per  la
formulazione del parere. 
  4. La durata dell'amministrazione straordinaria delle societa'  del
gruppo e' indipendente da quella della procedura cui e' sottoposta la
ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210,  comma
2. 
 
                              Art. 278. 
 
 
(Liquidazione  coatta  amministrativa  delle  societa'   del   gruppo
                            assicurativo) 
 
  1. Salvo quanto previsto nel  presente  articolo,  quando  l'ultima
societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2,  sia
sottoposta ad amministrazione straordinaria o a  liquidazione  coatta
amministrativa, alle societa' di cui all'articolo 210-ter,  comma  2,
del  gruppo  si   applicano,   qualora   ne   sia   stato   accertato
giudizialmente lo stato di insolvenza,  le  norme  del  capo  IV  del
presente titolo. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione
resta ferma comunque la  disciplina  del  capo  IV.  La  liquidazione
coatta  puo'  essere  richiesta  all'IVASS   anche   dai   commissari
straordinari  e  dai  commissari  liquidatori  dell'ultima   societa'
controllante. 
  2. Quando presso societa' del gruppo di cui  all'articolo  210-ter,
comma 2, siano in corso il fallimento, la liquidazione coatta o altre
procedure concorsuali, queste si convertono nella liquidazione coatta
disciplinata dal presente  articolo.  Fermo  restando  l'accertamento
dello stato di insolvenza  gia'  operato,  il  tribunale  competente,
anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che  la
societa' e' soggetta alla  procedura  di  liquidazione  prevista  dal
presente articolo e ordina la trasmissione degli atti all'IVASS.  Gli
organi della cessata procedura e quelli della liquidazione provvedono
con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme
di pubblicita' stabilite dall'IVASS. Restano salvi gli effetti  degli
atti legalmente compiuti. 
  3. Ai commissari liquidatori  sono  attribuiti  i  poteri  previsti
dall'articolo 276, comma 5. 
 
                              Art. 279. 
 
 
 (Procedure proprie delle singole societa' del gruppo assicurativo) 
 
  1.  Quando  l'ultima  societa'   controllante   italiana   di   cui
all'articolo 210, comma 2,  non  sia  sottoposta  ad  amministrazione
straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, le societa' del
gruppo di cui all'articolo  210-ter,  comma  2,  sono  soggette  alle
procedure previste dalle norme  di  legge  a  esse  applicabili.  Dei
relativi provvedimenti viene  data  comunicazione  all'IVASS  a  cura
dell'autorita' amministrativa o giudiziaria  che  li  ha  emessi.  Le
autorita' amministrative o giudiziarie che vigilano  sulle  procedure
informano l'IVASS di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle
medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo assicurativo. 
  2. In deroga al comma 1, la societa' del gruppo di cui all'articolo
210-ter, comma 2, non e' soggetta alla procedura ad  essa  altrimenti
applicabile  e,  se  avviata,  viene  convertita  in  amministrazione
straordinaria  o  liquidazione  coatta,  se  essa   svolge   funzioni
strumentali essenziali per conto  dell'ultima  societa'  controllante
italiana di cui all'articolo 210, comma 2. Si  applicano,  in  quanto
compatibili, gli articoli 277 e 278. 
 
                              Art. 280. 
 
 
          (Disposizioni comuni agli organi delle procedure) 
 
  1. Fermo quanto disposto dagli articoli  233  e  246,  le  medesime
persone possono essere  nominate  negli  organi  dell'amministrazione
straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di  societa'
del gruppo di cui all'articolo 210-ter,  comma  2,  quando  cio'  sia
ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure. 
  2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse
in conflitto con quello della societa', a cagione della  qualita'  di
commissario di altra societa' del gruppo, ne da' notizia  agli  altri
commissari, ove esistano,  nonche'  al  comitato  di  sorveglianza  e
all'IVASS. In caso di omissione, a detta comunicazione sono tenuti  i
membri del comitato di sorveglianza  che  siano  a  conoscenza  della
situazione di conflitto. Il comitato di sorveglianza puo' prescrivere
speciali cautele e formulare indicazioni  in  merito  all'operazione,
dell'inosservanza  delle  quali  i  commissari   sono   personalmente
responsabili. Ferma la facolta' di revocare e sostituire i componenti
gli organi  delle  procedure,  l'IVASS  puo'  impartire  direttive  o
disporre, ove del caso, la nomina  di  un  commissario  per  compiere
determinati atti. 
  3. Le indennita'  spettanti  ai  commissari  e  ai  componenti  del
comitato di sorveglianza  sono  determinate  dall'IVASS  in  base  ai
criteri dallo stesso stabiliti e sono a  carico  delle  societa'.  Le
indennita'  sono  determinate  valutando  in  modo   complessivo   le
prestazioni connesse alle cariche eventualmente  ricoperte  in  altre
procedure nel gruppo. 
 
                              Art. 281. 
 
 
       (Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale) 
 
  1.  Quando  l'ultima  societa'   controllante   italiana   di   cui
all'articolo  210,  comma  2,  sia  sottoposta   ad   amministrazione
straordinaria o a liquidazione coatta  amministrativa,  per  l'azione
revocatoria prevista dall'articolo 276, comma 5, nonche' per tutte le
controversie fra le societa' del gruppo e'  competente  il  tribunale
nella cui circoscrizione ha sede legale tale societa' controllante. 
  2.  Quando  l'ultima  societa'   controllante   italiana   di   cui
all'articolo  210,  comma  2,  sia  sottoposta   ad   amministrazione
straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per  i  ricorsi
avverso  i  provvedimenti  amministrativi  concernenti   o   comunque
connessi  alle  procedure  di  amministrazione  straordinaria  e   di
liquidazione coatta amministrativa di tale  societa'  controllante  e
delle societa' del gruppo, di cui all'articolo 210-ter, comma  2,  e'
competente il tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede a
Roma. 
 
                              Art. 282. 
 
 
              (Gruppi e societa' non iscritte all'albo) 
 
  1. Le disposizioni degli  articoli  di  cui  al  presente  capo  si
applicano anche nei confronti delle societa' per le  quali,  pur  non
essendo  intervenuta  l'iscrizione,  ricorrano  le   condizioni   per
l'inserimento nell'albo di cui all'articolo 210-ter.». 
  184. All'articolo 309 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e'  inserito  il  seguente:«1-bis  Le  imprese
locali di cui al  Titolo  IV,  Capo  I,  che  esercitano  l'attivita'
assicurativa oltre i limiti di cui all'articolo 51-ter, comma  1,  in
violazione dell'articolo  51-quater,  sono  punite  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.»; 
    b) al comma 2 le parole: «Le mutue assicuratrici» sono sostituite
dalle seguenti: «Le particolari mutue assicuratrici»; 
    c) al comma 3, dopo le parole: «di cui ai commi 1» sono  inserite
le seguenti: «, 1-bis». 
  185. L'articolo 310 del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.
209, e' sostituito con il seguente: 
 
                             «Art. 310. 
 
 
                      (Condizioni di esercizio) 
 
  1. L'inosservanza delle  disposizioni  di  cui  agli  articoli  30,
30-bis,  30-ter,  30-quater,  30-quinquies,  30-sexies,   30-septies,
30-octies, 30-novies, 32,  33,  35-bis,  35-ter,  35-quater,  36-bis,
36-ter, 36-quater, 36-quinquies,  36-sexies,  36-septies,  36-octies,
36-novies,  36-decies,   36-undecies,   36-duodecies,   36-terdecies,
37-bis,  37-ter,  38,  41,  42,  42-bis,   43,   44-ter,   44-quater,
44-quinquies, 44-sexies, 44-septies, 44-octies, 44-novies, 44-decies,
47-quater, comma 1, 47-septies, 47-octies, 47-novies, 47-decies,  48,
49, 56, 57-bis, 62, 63, 64, 65, 65-bis, 66-sexies.1, 66-septies,  67,
76, comma 2, 90, comma 1, lettere c)  e  d),  119,  comma  2,  ultimo
periodo, 188, 189, comma 1, 190,  commi  1,  1-bis,  1-ter  e  5-bis,
190-bis, comma 1, 191, 196, comma 2,  197,  210,  210-ter,  comma  8,
214-bis, 215-bis,  216-ter,  e  216-sexies,  216-octies,  216-novies,
220-novies, comma 1, 348 e 349, comma 1, o delle  relative  norme  di
attuazione e' punita con la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
euro cinquemila ad euro cinquantamila. 
  2. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli  articoli  48-bis,
67, comma 1, 88, 89, 90, comma 1, lettere a) e b), commi 2,  3  e  4,
92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100 e  101  o  delle  relative  norme  di
attuazione e' punita con la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
euro duemila ad euro ventimila. 
  3. In caso di violazione degli obblighi di cui  al  Titolo  XV,  le
sanzioni amministrative di cui al presente Titolo sono  adottate  nei
confronti dell'ultima societa' controllante italiana come determinata
dall'articolo 210, comma 2.». 
  186. All'articolo 311 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.  L'omissione  delle
comunicazioni prescritte dagli articoli 69, 71 e 79,  compresa  anche
l'intenzione di assumere la  partecipazione  di  controllo,  o  delle
relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.». 
  187. L'articolo 312 del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.
209, e' sostituito dal seguente: 
 
                             «Art. 312. 
 
 
             (Comunicazioni per la vigilanza di gruppo) 
 
  1. L'omissione delle comunicazioni di cui all'articolo 213 o  delle
relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.  L'incompletezza
o l'erroneita'  della  comunicazione  sono  punite  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila. 
  2. L'omissione delle comunicazioni di cui all'articolo  216,  comma
2, o delle relative norme di attuazione e'  punita  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da  euro  duemila  ad  euro  ventimila.  Se
l'omissione riguarda un'operazione da cui puo'  derivare  pregiudizio
per  gli  interessi  degli  assicurati   si   applica   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad  euro  cinquantamila.
L'incompletezza o l'erroneita' della  comunicazione  preventiva  sono
punite con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  mille  ad
euro diecimila. 
  3. L'omissione della comunicazione periodica  di  cui  all'articolo
216, comma 1, o delle relative norme di attuazione e' punita  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento  ad  euro
quindicimila.  L'incompletezza  o  l'erroneita'  delle  comunicazioni
periodiche successive sono  punite  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila.». 
  188. L'articolo 323 del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.
209, e' abrogato. 
  189. All'articolo 326 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, il comma 8 e'  sostituito  dal  seguente:  «8.  I  provvedimenti
dell'IVASS, che infliggono le sanzioni pecuniarie, e le sentenze  dei
giudici amministrativi che decidono i  ricorsi  sono  pubblicati  nel
Bollettino dell'IVASS. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  su
richiesta  dell'IIVASS,  tenuto  conto  della  violazione   e   degli
interessi coinvolti, puo'  stabilire  modalita'  ulteriori  per  dare
pubblicita' al provvedimento, ponendo  le  relative  spese  a  carico
dell'autore della violazione.». 
  190. L'articolo 331 del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.
209, e' sostituito dal seguente: 
 
                             «Art. 331. 
 
 
       (Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari) 
 
  1. Ai fini dell'irrogazione  delle  sanzioni  disciplinari  di  cui
all'articolo  330,  l'IVASS,  nel  termine   di   centoventi   giorni
dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di  centottanta
per i soggetti  residenti  all'estero,  provvede  alla  contestazione
degli addebiti nei confronti dei soggetti iscritti nel registro degli
intermediari, compresi i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari
dell'intermediario di assicurazione o di  riassicurazione,  possibili
responsabili della violazione e trasmette i relativi atti al Collegio
di garanzia sui procedimenti disciplinari. 
  1-bis. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari di  cui
all'articolo  330,  la  CONSAP,  nel  termine  di  centoventi  giorni
dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di  centottanta
per i soggetti  residenti  all'estero,  provvede  alla  contestazione
degli addebiti nei confronti dei periti di  assicurazione,  possibili
responsabili della violazione. 
  2. I destinatari di cui ai commi 1 e 1-bis  possono  proporre,  nel
termine di sessanta giorni, reclamo avverso  la  contestazione  degli
addebiti e chiedere l'audizione dinnanzi al Collegio di garanzia  sui
procedimenti disciplinari. 
  3. Il Collegio di  garanzia  e'  istituito  presso  l'IVASS  ed  e'
composto da un magistrato con qualifica non inferiore  a  consigliere
della Corte di cassazione o equiparato, anche a riposo, con  funzioni
di presidente ovvero da un docente universitario di ruolo, e  da  due
componenti esperti in materia assicurativa, questi  ultimi  designati
sentite le associazioni maggiormente rappresentative. Il  mandato  ha
durata quadriennale ed e' rinnovabile una sola volta. Il Collegio  di
garanzia puo' essere costituito in piu' sezioni,  con  corrispondente
incremento del numero dei suoi componenti, qualora l'IVASS lo ritenga
necessario per garantire condizioni  di  efficienza  e  tempestivita'
nella definizione dei procedimenti disciplinari.  L'IVASS  nomina  il
Collegio di garanzia, stabilisce le norme sulla procedura dinnanzi al
Collegio  nel  rispetto  dei  principi  del  giusto  procedimento   e
determina  il  regime  delle  incompatibilita'  ed  il  compenso  dei
componenti, che e' posto a carico dell'Istituto. 
  4. A seguito dell'esercizio della facolta' di  reclamo  di  cui  al
comma 2 ovvero decorso inutilmente il relativo termine,  il  Collegio
di garanzia acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti
difensivi  e  dispone  l'audizione,  alla  quale  le  parti   possono
partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia.
Se non ritiene provata la violazione, il Collegio  di  garanzia  puo'
disporre   l'archiviazione    della    contestazione    o    chiedere
l'integrazione delle  risultanze  istruttorie.  Se,  invece,  ritiene
provata la violazione, trasmette  per  competenza  all'IVASS  o  alla
CONSAP  la  proposta  motivata  di  determinazione   della   sanzione
disciplinare. 
  5. L'IVASS o la CONSAP, ricevuta la proposta formulata dal Collegio
di garanzia, decide la sanzione disciplinare con decreto,  che  viene
successivamente comunicato alle parti del procedimento. 
  6. Le controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti  che
applicano la sanzione disciplinare sono devolute  alla  giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. L'IVASS o  la  CONSAP  provvede
alla difesa in giudizio con propri legali. 
  7. I provvedimenti che infliggono la  sanzione  disciplinare  della
radiazione, le sentenze dei giudici  amministrativi  che  decidono  i
ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente
della Repubblica sono  pubblicati  nel  Bollettino  dell'IVASS  o  da
CONSAP nel suo sito internet.». 
  191. All'articolo 335 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) le
imprese locali di cui  all'articolo  51-bis,  comma  1,  lettera  a),
iscritte nella  sezione  dell'albo  delle  imprese  di  assicurazione
rubricata «Imprese locali di cui al Titolo IV, Capo  II,  del  Codice
delle Assicurazioni private» e le particolari mutue assicuratrici  di
cui all'articolo 51-bis, comma  1,  lettera  b),  ed  iscritte  nella
sezione dell'albo rubricata «Particolari mutue assicuratrici  di  cui
al Titolo IV, Capo III, del Codice delle Assicurazioni private»;»; 
    b) il comma 5 e' sostituito  dal  seguente:  «5.  Il  contributo,
calcolato al netto dell'aliquota per oneri di  gestione,  e'  versato
direttamente all'IVASS  in  due  rate  rispettivamente  entro  il  31
gennaio e entro il 31  luglio  di  ogni  anno  e  viene  iscritto  in
apposita  voce  del  bilancio  di  previsione.  L'eventuale   residuo
confluisce  nell'avanzo  di  amministrazione  e   viene   considerato
nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo.». 
  192. L'articolo 337 del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.
209, e' sostituito dal seguente: 
 
                             «Art. 337. 
 
 
                        (Periti assicurativi) 
 
  1. Gli iscritti nel ruolo dei periti assicurativi  sono  tenuti  al
pagamento alla CONSAP di un contributo annuale, denominato contributo
di gestione del ruolo dei periti assicurativi, nella  misura  massima
di euro cento. 
  2. Il contributo di gestione e' determinato entro il 30 maggio  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato,  sentita
la CONSAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri
di  gestione  del  ruolo  dei  periti  assicurativi.  Il  decreto  e'
pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta  Ufficiale  e  sul  sito
internet della CONSAP. 
  3.  Il  contributo  di  cui  al  presente  articolo  viene  versato
direttamente alla CONSAP entro il 31 luglio  di  ogni  anno  e  viene
iscritto in apposita voce del bilancio  di  previsione  della  stessa
CONSAP. L'eventuale residuo confluisce nell'avanzo di amministrazione
e  viene  considerato  nell'ambito  del  fabbisogno  per  l'esercizio
successivo. 
  4. L'attestazione relativa al pagamento e' comunicata  alla  CONSAP
nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al  comma
2. In caso di mancato pagamento si applica  la  disposizione  di  cui
all'articolo 335, comma 6.». 
  193. L'articolo 339 del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.
209, e' abrogato. 
  194. Dopo l'articolo 344 del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209, e' inserito il seguente capo: 
 
                            «Capo III-bis 
 
 
Disposizioni transitorie relative all'entrata in  vigore  del  regime
                           solvibilita' II 
 
 
                              Sezione I 
 
 
                  REGIME DI APPLICAZIONE IMMEDIATA 
 
 
                            Art. 344-bis 
 
 
                 (Regime di applicazione immediata) 
 
  1.  A  decorrere  dal  1°  aprile   2015   l'IVASS   decide   sulle
autorizzazioni relative a: 
    a) fondi propri accessori ai  sensi  dell'articolo  44-quinquies,
commi 5, 6, 7 e 8; 
    b)  classificazione  degli  elementi  dei  fondi  propri  di  cui
all'articolo 44-octies, commi 1, 6 e 7; 
    c)  parametri  specifici  dell'impresa  ai  sensi   dell'articolo
45-sexies, comma 7; 
    d) modello interno completo o parziale ai  sensi  degli  articoli
46-bis e 46-ter; 
    e) stabilimento sul territorio italiano di  societa'  veicolo  di
cui all'articolo 57-bis; 
    f) fondi propri  accessori  di  una  societa'  di  partecipazione
assicurativa intermedia conformemente all'articolo 216-sexies,  comma
1, lettera e); 
    g) applicazione  del  modello  interno  di  gruppo  di  cui  agli
articoli 207-octies, 216-sexies, comma 1, lettere a) e b); 
    h) applicazione del  sottomodulo  del  rischio  azionario  basato
sulla durata di cui all'articolo 45-novies; 
    i) applicazione dell'aggiustamento di congruita' alla  pertinente
struttura  per  scadenza  dei  tassi  d'interesse  privi  di  rischio
conformemente agli articoli 36-quinquies e 36-sexies; 
    l) applicazione della misura transitoria  sui  tassi  d'interesse
privi di rischio conformemente all'articolo 344-novies; 
    m) applicazione nella misura transitoria sulle  riserve  tecniche
conformemente all'articolo 344-undecies. 
  2. Con riferimento alla vigilanza sul  gruppo,  a  partire  dal  1°
aprile 2015, l'IVASS puo': 
    a) disporre in  merito  all'applicazione  delle  disposizioni  di
vigilanza sul gruppo di cui ai Capi I, IV-bis e IV-ter del Titolo XV; 
    b) essere qualificata autorita' di vigilanza sul gruppo, ai sensi
degli articoli 207-sexies; 
    c) procedere all'istituzione di un Collegio  delle  Autorita'  di
vigilanza, ai sensi dell'articolo 206-bis. 
  3. Con riferimento alla vigilanza sul  gruppo,  a  partire  dal  1°
luglio 2015, l'IVASS puo': 
    a)  dedurre  eventuali   partecipazioni   di   cui   all'articolo
216-sexies, comma 1, lettera d); 
    b) determinare la scelta del metodo di calcolo della solvibilita'
di gruppo, ai sensi dell'articolo 216-sexies, comma 1, lettera a); 
    c) effettuare la verifica in merito alla sussistenza di un regime
di vigilanza equivalente, ai sensi degli articoli  216-sexies,  comma
1, lettera e), e 220-septies; 
    d) prevedere l'applicazione delle  disposizioni  sulla  vigilanza
sul gruppo con gestione centralizzata dei rischi di cui agli articoli
217-quater e 217-quinquies, conformemente all'articolo 217-bis; 
    e) effettuare gli accertamenti di cui agli articoli 220-octies  e
220-sexies; 
  4.  A  partire  dal  1°  luglio  2015,   l'IVASS   puo'   prevedere
l'applicazione di misure transitorie ai sensi della  Sezione  II  del
presente Capo. 
  5. Le autorizzazioni e le decisioni assunte dall'IVASS ai sensi dei
commi 1, e dei commi 2 e 3, sono applicabili a partire dal 1° gennaio
2016. 
 
                             Sezione II 
 
 
                         MISURE TRANSITORIE 
 
 
                            Art. 344-ter 
 
 
(Misure  transitorie  inerenti  particolari  tipi   di   imprese   di
                 assicurazione o di riassicurazione) 
 
  1. Fino alle date di cui al comma 2, lettere a) e b), i  Titoli  I,
II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII del presente Codice  non
si applicano alle imprese di assicurazione o riassicurazione  che  al
1° gennaio 2016 abbiano  cessato  di  stipulare  nuovi  contratti  di
assicurazione o di riassicurazione e si limitino ad  amministrare  il
portafoglio esistente nella prospettiva di cessare l'attivita' se: 
    a) l'impresa ha  dimostrato  all'IVASS  l'intenzione  di  cessare
l'attivita' prima del 1° gennaio 2019; o 
    b) l'impresa e' sottoposta a provvedimenti di risanamento di  cui
al Titolo XVI, Capo II, ed e' stato nominato un commissario. 
  2. L'impresa di cui: 
    a) al comma 1, lettera a), e' soggetta ai Titoli I, II, III,  IV,
V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII a decorrere dal 1° gennaio 2019 o  da
una data precedente qualora l'IVASS non sia soddisfatto dei progressi
compiuti per la cessazione dell'attivita'; 
    b) al comma 1, lettera b), e' soggetta ai Titoli I, II, III,  IV,
V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII a decorrere dal 1° gennaio 2021 o  da
una data precedente qualora l'IVASS non sia soddisfatto dei progressi
compiuti per la cessazione dell'attivita'. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano se  l'impresa
di cui al comma 1 soddisfa le seguenti condizioni: 
    a)  l'impresa  non  appartiene  a  un  gruppo  oppure,  in   caso
contrario, tutte le imprese del gruppo  cessano  di  stipulare  nuovi
contratti di assicurazione o di riassicurazione; 
    b)  l'impresa  presenta  all'IVASS  una  relazione  annuale   che
illustri  i  progressi  compiuti  verso  la  cessazione   della   sua
attivita'; 
    c) l'impresa ha  comunicato  all'IVASS  di  applicare  le  misure
transitorie. I commi 1 e 2 non  ostano  a  che  un'impresa  operi  in
conformita' dei titoli I, II, III, IV, V,  VI,  VII,  XIV,  XV,  XVI,
XVIII. 
  4. L'IVASS predispone un elenco delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione di cui al comma 1 e lo comunica  a  tutti  gli  altri
Stati membri. 
  5. Ai fini e nei limiti dell'applicazione del comma  1,  continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI,
VII, XIV, XV, XVI, XVIII nella formulazione vigente anteriormente  al
1° gennaio 2016. 
 
                           Art. 344-quater 
 
 
(Misure transitorie inerenti l'informativa e il processo di controllo
                            prudenziale) 
 
  1. Fino al 31 dicembre 2019, il termine  per  la  presentazione  da
parte dell'impresa dell'informativa annuale all'IVASS ai  fini  della
verifica delle condizioni di esercizio di cui all'articolo 47-quater,
diminuisce  di  due  settimane  per  ogni  esercizio  finanziario,  a
cominciare da 20 settimane dopo la chiusura di esercizio dell'impresa
in relazione all'esercizio avente fine il 31 dicembre  2016  fino  al
piu' tardi a 14 settimane dopo la chiusura di esercizio  dell'impresa
in relazione all'esercizio finanziario avente  fine  il  31  dicembre
2019. 
  2. Fino al 31 dicembre 2019, il termine  per  la  presentazione  da
parte  dell'impresa  della  relazione  sulla  solvibilita'  e   sulla
condizione finanziaria: di cui all'articolo 47-septies diminuisce  di
due settimane per ogni esercizio finanziario, a  cominciare  al  piu'
tardi da 20 settimane dopo la chiusura di esercizio  dell'impresa  in
relazione all'esercizio avente fine il 31 dicembre 2016, fino al piu'
tardi a 14 settimane dopo la chiusura dell'esercizio avente  fine  il
31 dicembre 2019. 
  3. Fino al 31 dicembre 2019, il termine  per  la  presentazione  da
parte dell'impresa dell'informativa  trimestrale  all'IVASS  ai  fini
della verifica delle condizioni  di  esercizio  di  cui  all'articolo
47-quater, su base trimestrale, diminuisce di una settimana per  ogni
esercizio finanziario, a cominciare al piu' tardi da  otto  settimane
per ogni trimestre a partire dalla chiusura del primo trimestre  2016
fino al piu' tardi a cinque settimane  dopo  la  chiusura  del  primo
trimestre 2019. 
  4. I termini previsti dai commi 1 e 3, aumentati di  ulteriori  sei
settimane, si applicano all'ultima societa' controllante italiana  di
cui all'articolo 210, comma  2,  con  riferimento  agli  obblighi  di
informativa all'IVASS ai fini della verifica degli adempimenti  sulla
vigilanza sul gruppo di cui all'articolo 216-octies. 
  5. I termini previsti dal  comma  2,  aumentati  di  ulteriori  sei
settimane, si applicano all'ultima societa' controllante italiana  di
cui  all'articolo  210,  comma  2,  con  riferimento  alla  relazione
relativa alla solvibilita' di gruppo e alla condizione finanziaria di
cui all'articolo 216-novies. 
 
                         Art. 344-quinquies 
 
 
   (Misure transitorie in materia di fondi propri e investimenti) 
 
  1. In deroga all'articolo 44-octies, commi 2, 3, 4 e 5, in  materia
di criteri per la classificazione in livelli, gli elementi dei  fondi
propri di base sono inseriti nei fondi propri di base  di  livello  1
per un periodo massimo di 10 anni a partire dal 1° gennaio 2016, se: 
    a) sono stati emessi entro il 1° gennaio  2016  o  alla  data  di
entrata in vigore dell'atto delegato di  cui  all'articolo  97  della
direttiva 2009/138/CE, ove quest'ultima sia anteriore; 
    b) al 31 dicembre 2015 possono essere utilizzati  per  soddisfare
il margine di solvibilita' disponibile  fino  al  50  per  cento  del
margine  di  solvibilita'  secondo  le  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di margine di  solvibilita'  applicabili  in
tale data; 
    c) non sarebbero altrimenti classificati  nel  livello  1  o  nel
livello 2 conformemente all'articolo 44-octies, commi 2, 3, 4 e 5. 
  2. In deroga all'articolo 44-octies, commi 2, 3, 4 e 5, in  materia
di criteri per la classificazione in livelli, gli elementi dei  fondi
propri di base sono inseriti nei fondi propri di base  di  livello  2
per un periodo massimo di 10 anni a partire dal 1° gennaio  2016,  se
sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: 
    a) sono stati emessi entro il 1° gennaio  2016  o  alla  data  di
entrata in vigore dell'atto delegato di  cui  all'articolo  97  della
direttiva 2009/138/CE, ove quest'ultima sia anteriore; 
    b) al 31 dicembre 2015 possono essere utilizzati  per  soddisfare
il margine di solvibilita' disponibile  fino  al  25  per  cento  del
margine di solvibilita' legislative e  regolamentari  in  materia  di
margine di solvibilita' applicabili in tale data. 
  3.  Per  l'impresa  che  investe  in  titoli  negoziabili  e  altri
strumenti finanziari basati su prestiti «confezionati»  emessi  prima
del 1° gennaio 2011, i requisiti che devono essere soddisfatti  dalle
imprese che «confezionano» i prestiti in titoli negoziabili  e  altri
strumenti finanziari si applicano soltanto nell'eventualita'  in  cui
dopo il 31 dicembre 2014 siano  state  aggiunte  o  sostituite  nuove
esposizioni sottostanti. 
 
                           Art. 344-sexies 
 
 
(Misure  transitorie  in  materia  di   Requisito   Patrimoniale   di
                            Solvibilita') 
 
  1. In deroga agli articoli 45-bis, 45-ter, comma 3, e 45-sexies, il
calcolo del Requisito  Patrimoniale  di  Solvibilita'  e'  effettuato
secondo le disposizioni seguenti: 
    a) fino al 31 dicembre 2017 i parametri  standard  da  utilizzare
per il calcolo del sottomodulo per le concentrazioni del  rischio  di
mercato e del sottomodulo di rischio di  spread  secondo  la  formula
standard per le esposizioni verso  le  amministrazioni  o  le  banche
centrali degli Stati membri  denominate  e  finanziate  nella  valuta
nazionale di uno Stato membro sono gli stessi rispetto a  quelli  che
sarebbero applicati alle esposizioni denominate  e  finanziate  nella
loro valuta nazionale; 
    b) nel 2018 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del
sottomodulo per le  concentrazioni  del  rischio  di  mercato  e  del
sottomodulo di rischio di spread secondo  la  formula  standard  sono
ridotti dell'80 per cento in  relazione  alle  esposizioni  verso  le
amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate  e
finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro; 
    c) nel 2019 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del
sottomodulo per le  concentrazioni  del  rischio  di  mercato  e  del
sottomodulo di rischio di spread secondo  la  formula  standard  sono
ridotti del 50 per cento  in  relazione  alle  esposizioni  verso  le
amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate  e
finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro; 
    d) a decorrere dal  1°  gennaio  2020  i  parametri  standard  da
utilizzare per il calcolo del sottomodulo per le  concentrazioni  del
rischio di mercato e del sottomodulo di rischio di spread secondo  la
formula standard non sono ridotti in relazione alle esposizioni verso
le amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate
e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro. 
  2. In deroga agli articoli 45-bis, 45-ter, comma 3, e 45-sexies, in
materia di calcolo del  Requisito  Patrimoniale  di  Solvibilita',  i
parametri  standard  da   utilizzare   per   le   azioni   acquistate
dall'impresa entro il  1°  gennaio  2016,  in  sede  di  calcolo  del
sottomodulo del rischio azionario secondo la formula  standard  senza
l'opzione prevista all'articolo 45-novies sono calcolati  come  media
ponderata tra: 
    a) il parametro standard da utilizzare in  sede  di  calcolo  del
sottomodulo  del   rischio   azionario   conformemente   all'articolo
45-novies; nonche' 
    b) il parametro standard da utilizzare in  sede  di  calcolo  del
sottomodulo del rischio azionario secondo la formula  standard  senza
l'opzione di cui all'articolo 45-novies. 
  3. La ponderazione relativa al parametro di cui al comma 2, lettera
b), aumenta almeno linearmente alla fine di ogni anno, partendo dallo
0 per cento nell'anno avente inizio il 1° gennaio 2016  fino  al  100
per cento al 1° gennaio 2023. 
 
                          Art. 344-septies 
 
 
      (Misure transitorie in materia di misure di salvaguardia) 
 
  1. In deroga all'articolo 222, commi 2-bis e 2-ter, in  materia  di
violazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e  fatto  salvo
il comma 2-quater della medesima disposizione, se l'impresa  rispetta
il margine di solvibilita' richiesto dalle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di margine di solvibilita' applicabili al 31
dicembre  2015,  ma,  nel  corso  dell'anno  2016,  non  rispetta  il
Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui al Titolo III, capo  IV
bis, l'IVASS impone all'impresa di adottare i provvedimenti necessari
per raggiungere il livello di fondi propri  ammissibili  a  copertura
del requisito patrimoniale di solvibilita' o per ridurre  il  profilo
di  rischio  dell'impresa  al  fine  di  garantire  l'osservanza  del
requisito patrimoniale di solvibilita' entro il 31 dicembre 2017. 
  2. Nei casi di cui al comma 1 l'impresa  presenta  all'IVASS,  ogni
tre mesi, una relazione concernente le misure adottate e i  progressi
realizzati per raggiungere il livello di fondi propri  ammissibili  a
copertura del requisito patrimoniale di solvibilita' o per ridurre il
proprio profilo di rischio al  fine  di  garantire  l'osservanza  del
requisito patrimoniale di solvibilita'. 
  3. L'estensione di cui al comma 1 e' revocata dall'IVASS  se  dalla
relazione sui progressi realizzati, di cui al comma 2, si evince  che
non vi sono stati progressi significativi nel ristabilire il  livello
di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di
solvibilita' o nel ridurre il profilo di rischio al fine di garantire
l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilita' tra  la  data
di  rilevamento  dell'inosservanza  del  Requisito  Patrimoniale   di
Solvibilita' e la data di presentazione della relazione sui progressi
realizzati. 
 
                           Art. 344-octies 
 
 
    (Disposizioni transitorie in materia di vigilanza sul gruppo) 
 
  1. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210,
comma 2, fino al 31 marzo 2022, puo' presentare all'IVASS la  domanda
per l'autorizzazione all'utilizzo di un  modello  interno  di  gruppo
applicabile ad una parte del gruppo se l'impresa, cui si  applica  il
modello interno di gruppo, ha sede nel territorio della Repubblica  e
se presenta un profilo di rischio sensibilmente diverso da quello del
resto del gruppo. 
  2. Il regolamento IVASS  di  cui  all'articolo  216-ter,  comma  1,
stabilisce le disposizioni  transitorie,  applicabili  a  livello  di
gruppo in  deroga  al  Titolo  XV,  Capo  III,  in  coerenza  con  le
disposizioni  transitorie  di  cui  agli  articoli  344-quinquies  in
materia  di  fondi  propri,  344-sexies  in  materia   di   Requisito
Patrimoniale  di  Solvibilita',  344-novies  in  materia   di   tassi
d'interesse privi  di  rischio,  344-decies  in  materia  di  riserve
tecniche. 
  3. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 227 in materia  di
verifica della situazione di solvibilita' di gruppo, nel caso in  cui
l'ultima societa' controllante  italiana  di  cui  all'articolo  210,
comma 2, soddisfi il requisito  di  solvibilita'  corretta  calcolato
secondo le disposizioni legislative e regolamentari applicabili al 31
dicembre 2015 ma non soddisfi il requisito di solvibilita' di  gruppo
di cui agli articoli 216-sexies e 216-septies (requisito patrimoniale
di solvibilita' di gruppo), l'IVASS impone alla societa' controllante
di adottare i provvedimenti necessari per raggiungere il  livello  di
fondi propri ammissibili a copertura del  requisito  patrimoniale  di
solvibilita' di gruppo o per ridurre il profilo di rischio del gruppo
al fine di  garantire  l'osservanza  del  requisito  patrimoniale  di
solvibilita'  di  gruppo  entro  il  31  dicembre  2017.  Si  applica
l'articolo 344-septies, commi 2 e 3. 
  4. Nelle ipotesi di  cui  al  comma  3,  l'IVASS,  in  qualita'  di
autorita'  di  vigilanza  sul  gruppo,  adotta  le  misure   di   cui
all'articolo  344-septies,  comma  1,  nei   confronti   dell'impresa
italiana  al  vertice  del  gruppo  che  non  sia   ultima   societa'
controllante italiana,  ai  sensi  dell'articolo  210,  comma  2.  Si
applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 344-septies. 
 
                           Art. 344-novies 
 
 
     (Misura transitoria sui tassi d'interesse privi di rischio) 
 
  1. L'impresa di assicurazione o riassicurazione puo'  applicare  un
adeguamento transitorio alla pertinente struttura  per  scadenza  dei
tassi  d'interesse  privi  di  rischio  riguardo  agli   impegni   di
assicurazione e di riassicurazione ammissibili. 
  2. L'applicazione dell'adeguamento transitorio di cui al comma 1 e'
soggetto all'autorizzazione dell'IVASS. 
  3. Per ciascuna valuta l'adeguamento e' calcolato come parte  della
differenza tra: 
    a)  il   tasso   d'interesse   quale   determinato   dall'impresa
conformemente  alle  disposizioni  legislative  e  regolamentari   in
materia di riserve tecniche applicabili al 31 dicembre 2015; 
    b)  il  tasso  effettivo   annuo,   calcolato   come   tasso   di
attualizzazione unico che, laddove applicato ai flussi di  cassa  del
portafoglio   di   impegni   di   assicurazione   o   riassicurazione
ammissibili, ha come risultato un valore equivalente a  quello  della
migliore  stima  del  portafoglio  di  impegni  di  assicurazione   o
riassicurazione ammissibili, tenuto conto del  valore  temporale  del
denaro mediante utilizzo della pertinente struttura per scadenza  dei
tassi d'interesse privi di rischio di cui all'articolo 36-quater. 
  4. La parte di cui alla lettera a) della differenza di cui al comma
3 diminuisce linearmente alla fine di ogni anno, partendo dal 100 per
cento al 1° gennaio 2016 fino allo 0 per cento al 1° gennaio 2032. 
  5. Se l'impresa applica l'aggiustamento per la volatilita'  di  cui
all'articolo 36-septies, la pertinente  struttura  per  scadenza  dei
tassi d'interesse privi di rischio di cui alla lettera b) del comma 3
corrisponde  alla  pertinente  struttura  per  scadenza   dei   tassi
d'interesse privi di rischio rettificata di cui allo stesso  articolo
36-septies. 
  6. Gli impegni di assicurazione e  di  riassicurazione  ammissibili
comprendono  unicamente   gli   impegni   di   assicurazione   o   di
riassicurazione che soddisfano i seguenti requisiti: 
    a) sono originati da contratti  conclusi  precedentemente  al  31
dicembre 2015, esclusi i rinnovi contrattuali in tale data o  in  una
successiva; 
    b)  le  relative  riserve  tecniche  sono  state   stabilite   in
conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari in  materia
di riserve tecniche applicabili al 31 dicembre 2015; 
    c)  a  detti  impegni  non  si  applica  l'aggiustamento  per  la
congruita' di cui all'articolo 36-quinquies. 
  7. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione che  applica  il
comma 1: 
    a) non include gli impegni di assicurazione e di  riassicurazione
ammissibili nel calcolo dell'aggiustamento per la volatilita' di  cui
all'articolo 36-septies; 
    b) non applica l'articolo 344-decies; 
    c)  nell'ambito  della  relazione  sulla  solvibilita'  e   sulla
condizione finanziaria di cui all'articolo 47-septies, rende pubblico
il fatto che applica la struttura per scadenza dei tassi  d'interesse
privi di rischio transitoria e quantifica l'impatto  che  la  mancata
applicazione di  tale  misura  transitoria  avrebbe  sulla  posizione
finanziaria dell'impresa. 
 
                           Art. 344-decies 
 
 
             (Misura transitoria sulle riserve tecniche) 
 
  1. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione  puo'  applicare
una deduzione transitoria alle riserve tecniche.  La  deduzione  puo'
essere applicata a livello dei  gruppi  di  rischi  omogenei  di  cui
all'articolo 36-novies, comma 1. 
  2. L'applicazione della deduzione transitoria di cui al comma 1  e'
soggetta all'autorizzazione dell'IVASS. 
  3.  La  deduzione  transitoria  corrisponde  a  una   parte   della
differenza tra i due importi seguenti: 
    a)  le  riserve  tecniche,   previa   deduzione   degli   importi
recuperabili da contratti  di  riassicurazione  e  societa'  veicolo,
calcolate secondo l'articolo 36-bis alla data del 1° gennaio 2016; 
    b)  le  riserve  tecniche,   previa   deduzione   degli   importi
recuperabili da contratti di riassicurazione,  calcolate  secondo  le
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  riserve
tecniche in vigore al 31 dicembre 2015. 
  4. La deduzione transitoria  massima  diminuisce  linearmente  alla
fine di ogni anno, partendo dal  100  per  cento  a  partire  dal  1°
gennaio 2016 fino allo 0 per cento al 1° gennaio 2032. 
  5. Se l'impresa, al 1° gennaio 2016, applica l'aggiustamento per la
volatilita' di cui all'articolo 37-septies, l'importo di cui al comma
3, lettera a), e' calcolato con l'aggiustamento per la volatilita' al
1° gennaio 2016. 
  6. Gli importi delle riserve tecniche,  compreso,  se  applicabile,
l'importo  dell'aggiustamento  per  la  volatilita',  utilizzati  per
calcolare la deduzione transitoria di cui al comma 3, possono  essere
ricalcolati ogni 24 mesi o con una  frequenza  maggiore  in  caso  di
rilevante  variazione  del  profilo  di  rischio   dell'impresa.   Il
ricalcolo e' effettuato su autorizzazione o richiesta dell'IVASS. 
  7. La deduzione di cui al comma 3 puo' essere  limitata  dall'IVASS
qualora la  sua  applicazione  possa  comportare  una  riduzione  dei
requisiti sulle risorse finanziarie applicati all'impresa rispetto  a
quelli calcolati secondo le disposizioni legislative e  regolamentari
in materia di riserve tecniche applicabili al 31 dicembre 2015. 
  8. L'impresa che applica il comma 1: 
    a) non applica l'articolo 244-decies; 
    b)  se  non  puo'  soddisfare  il   Requisito   Patrimoniale   di
Solvibilita' senza applicare la deduzione transitoria,  presenta  una
relazione annuale  all'IVASS  concernente  le  misure  adottate  e  i
progressi realizzati  per  ristabilire,  alla  fine  del  periodo  di
transizione di cui al comma 4, un livello di fondi propri ammissibili
a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' o per  ridurre
il  profilo  di  rischio  dell'impresa  al   fine   di   ripristinare
l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita'; 
    c)  nell'ambito  della  relazione  sulla  solvibilita'  e   sulla
condizione finanziaria di cui all'articolo 47-septies, rende pubblico
il fatto che applica la deduzione transitoria alle riserve tecniche e
quantifica l'impatto che la mancata applicazione  di  tale  deduzione
avrebbe sulla posizione finanziaria dell'impresa. 
 
                          Art. 344-undecies 
 
 
(Piano di transizione sulle  misure  transitorie  relative  ai  tassi
       d'interesse privi di rischio e sulle riserve tecniche) 
 
  1. L'impresa che applica le misure transitorie di cui agli articoli
344-novies e 344-decies e rileva che  senza  l'applicazione  di  tali
misure  non  potrebbe  rispettare  il   Requisito   Patrimoniale   di
Solvibilita', ne informa immediatamente l'IVASS. 
  2. Nei casi di cui  al  comma  1,  l'IVASS  impone  all'impresa  di
adottare i  provvedimenti  necessari  a  garantire  l'osservanza  del
requisito patrimoniale di  solvibilita'  alla  fine  del  periodo  di
transizione. 
  3. Entro due mesi dal rilevamento dell'inosservanza  del  Requisito
Patrimoniale  di   Solvibilita'   che   deriverebbe   dalla   mancata
applicazione di tali misure transitorie, l'impresa presenta all'IVASS
un piano di transizione contenente le misure previste per raggiungere
il livello di fondi propri  ammissibili  a  copertura  del  Requisito
Patrimoniale di Solvibilita' o per ridurre il profilo di  rischio  al
fine  di  garantire  l'osservanza  del  requisito   patrimoniale   di
solvibilita' alla fine del periodo di transizione. 
  4. Durante il periodo di  transizione  l'impresa  interessata  puo'
aggiornare il piano di transizione. 
  5. L'impresa interessata presenta all'IVASS una  relazione  annuale
concernente le misure adottate e i progressi realizzati per garantire
l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' alla fine del
periodo di transizione. 
  6. L'IVASS revoca l'approvazione ad applicare le misure transitorie
di cui agli articoli 344-novies e 344-decies se dalla relazione sulle
misure adottate e i progressi realizzati di cui al comma 5 si  evince
che l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' alla fine
del periodo di transizione non e' realisticamente conseguibile. 
 
                         Art. 344-duodecies 
 
 
              (Comunicazione di informazioni all'AEAP) 
 
  1. Fino al 1° gennaio 2021 l'IVASS fornisce  all'AEAP  informazioni
sui seguenti aspetti, in coerenza  con  le  disposizioni  dell'Unione
europea: 
    a) disponibilita'  di  garanzie  a  lungo  termine  nei  prodotti
assicurativi sul mercato italiano e comportamento  delle  imprese  di
assicurazione e di riassicurazione  in  quanto  investitori  a  lungo
termine; 
    b) il numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione che
applicano  l'aggiustamento  di  congruita',  l'aggiustamento  per  la
volatilita', l'estensione del periodo ammesso per il  risanamento  ai
sensi dell'articolo 222, comma  2-ter,  il  sottomodulo  del  rischio
azionario basato sulla durata e le misure  transitorie  di  cui  agli
articoli 344-novies e 344-decies; 
    c) l'impatto dell'aggiustamento di congruita', dell'aggiustamento
per la volatilita', del meccanismo di  aggiustamento  simmetrico  del
fabbisogno standard del rischio azionario (equity risk  charge),  del
sottomodulo  del  rischio  azionario  basato  sulla  durata  relativa
(duration) nonche' delle misure  transitorie  di  cui  agli  articoli
344-novies e 344-decies sulla posizione finanziaria delle imprese  di
assicurazione e di riassicurazione, a livello nazionale  e  in  forma
anonima per ciascuna impresa; 
    d) gli effetti, sul comportamento delle imprese di  assicurazione
e di riassicurazione in materia di  investimenti,  dell'aggiustamento
di congruita', dell'aggiustamento per la volatilita', del  meccanismo
di aggiustamento  simmetrico  del  fabbisogno  standard  del  rischio
azionario  (equity  risk  charge),  e  del  sottomodulo  del  rischio
azionario  basato  sulla   durata,   nonche'   l'eventuale   indebito
alleggerimento dei requisiti patrimoniali; 
    e) gli effetti di eventuali estensioni del periodo ammesso per il
risanamento ai sensi dell'articolo 222,  comma  2-ter,  sugli  sforzi
profusi dalle imprese  di  assicurazione  e  di  riassicurazione  per
ripristinare il livello di fondi propri  ammissibili  destinati  alla
copertura del  Requisito  Patrimoniale  di  Solvibilita'  oppure  per
ridurre il profilo di rischio al fine di garantire la conformita'  al
requisito stesso; 
    f) per le imprese  di  assicurazione  e  di  riassicurazione  che
applicano le misure transitorie di cui  agli  articoli  344-novies  e
344-decies, l'effettivo rispetto dei  piani  di  transizione  di  cui
all'articolo  344-undecies  e  le  prospettive  di  riduzione   della
dipendenza dalle misure transitorie stesse, anche per quanto concerne
quelle adottate o che si prevede che siano adottate dalle  imprese  e
dall'IVASS,  tenendo  conto  del  contesto  normativo   dello   Stato
Italiano. 
 
                         Art. 344-terdecies 
 
 
(Disposizioni  transitorie  riguardanti  il  rispetto  del  Requisito
                        Patrimoniale Minimo) 
 
  1. In deroga all'articolo 222-bis, le imprese di assicurazione e di
riassicurazione che, al 31 dicembre 2015, rispettano  il  margine  di
solvibilita' richiesto dalle disposizioni legislative e regolamentari
in vigore  a  tale  data  ma  non  detengono  fondi  propri  di  base
ammissibili sufficienti per coprire il Requisito Patrimoniale Minimo,
si conformano alle disposizioni sul Requisito Patrimoniale Minimo  di
cui alla Sezione IV, Capo IV-bis, Titolo III, entro  il  31  dicembre
2016. 
  2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di assicurazione o
riassicurazione e' revocata, ai sensi dell'articolo 242,  all'impresa
di cui al comma 1 che non si  e'  conformata  alle  disposizioni  sul
Requisito Patrimoniale Minimo di cui alla Sezione  IV,  Capo  IV-bis,
Titolo III, entro il 31 dicembre 2016. 
 
                        Art. 344-quaterdecies 
 
 
      (Obblighi di informativa sulle maggiorazioni di capitale) 
 
  1. Fermi restando gli obblighi di  informativa  previsti  da  altre
disposizioni di legge o regolamentari, l'impresa, sebbene siano stati
comunicati  i  Requisiti  Patrimoniali  di  Solvibilita'   ai   sensi
dell'articolo 47-septies, comma 2, lettera e), punto 2), sino  al  31
dicembre 2020, pubblica senza separata evidenza la  maggiorazione  di
capitale o l'impatto  dei  parametri  specifici  cui  l'impresa  deve
ricorrere ai sensi dell'articolo 45-terdecies.». 
  195. All'articolo 345 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, al comma 1, la lettera b), e' soppressa. 
  196. All'articolo 347 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, al comma 3, le parole: «e  dei  periti  di  assicurazione»  sono
soppresse. 
  197. L'articolo 348 del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.
209, e' sostituito dal seguente: 
 
                             «Art. 348. 
 
 
             (Esercizio congiunto dei rami vita e danni) 
 
  1.  In  deroga  all'obbligo  di  limitazione  dell'oggetto  sociale
all'esercizio  dei  rami  vita  o  dei  rami  danni,  della  relativa
riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attivita', di  cui
all'articolo 11, comma 2, e'  consentito  l'esercizio  congiunto  dei
rami vita e danni alle imprese a cio' autorizzate alla  data  del  15
marzo 1979. 
  2. L'impresa che, ai sensi del comma 1, esercita  congiuntamente  i
rami vita e danni ha l'obbligo di  tenere,  per  ciascuna  delle  due
attivita',   una   gestione   distinta.   L'IVASS   stabilisce,   con
regolamento, i criteri  e  le  modalita'  di  rappresentazione  della
gestione separata, prevedendo l'obbligo di: 
    a) indicare nello statuto quale parte del capitale, o  del  fondo
di garanzia se mutua di assicurazione, e delle  riserve  patrimoniali
e' attribuita a ciascuna gestione; 
    b) tenere le  scritture  contabili  in  modo  che,  per  ciascuna
gestione, siano evidenziati i relativi risultati. A tal fine tutte le
entrate,  in  particolare  i  premi,   le   somme   corrisposte   dai
riassicuratori,  i  redditi  finanziari,  e  tutte   le   spese,   in
particolare le prestazioni di  assicurazione,  gli  incrementi  delle
riserve tecniche, i premi di riassicurazione e le spese  di  gestione
delle operazioni di assicurazione, sono ripartite in base  alla  loro
origine; 
    c) imputare ai  conti  gli  elementi  comuni  alle  due  gestioni
secondo un criterio di ripartizione approvato dall'IVASS. 
  2-bis.  Fatte  salve  le  disposizioni  in  materia  di   requisiti
patrimoniali di cui agli articoli  45-bis  e  47-bis,  l'impresa  che
esercita congiuntamente i rami vita e danni, calcola: 
    a) un  Requisito  Patrimoniale  Minimo  nozionale  vita  rispetto
all'attivita' di assicurazione o di riassicurazione  vita,  calcolato
come se l'impresa esercitasse soltanto  tale  attivita',  sulla  base
delle scritture contabili separate di cui al comma 2, lettera b); e 
    b) un Requisito  Patrimoniale  Minimo  nozionale  danni  rispetto
all'attivita' di assicurazione  o  riassicurazione  danni,  calcolato
come se l'impresa esercitasse soltanto  tale  attivita',  sulla  base
delle scritture contabili separate di cui al comma 2, lettera b). 
  2-ter. L'impresa che esercita congiuntamente i rami vita  e  danni,
copre i requisiti seguenti con un importo equivalente di elementi  di
fondi propri di base ammissibili: 
    a) il  Requisito  Patrimoniale  Minimo  nozionale  vita  rispetto
all'attivita' della gestione vita; 
    b) il Requisito  Patrimoniale  Minimo  nozionale  danni  rispetto
all'attivita' della gestione danni. 
  2-quater. I requisiti minimi di cui  al  comma  2-ter  che  sono  a
carico della gestione vita e della gestione danni non sono  sostenuti
dall'altra gestione. 
  2-quinquies. L'impresa in possesso dei requisiti minimi di  cui  ai
commi  2-ter  e  2-quater  puo',  previa   comunicazione   all'IVASS,
utilizzare gli elementi espliciti dei fondi propri ammissibili ancora
disponibili per l'una o l'altra gestione  per  coprire  il  requisito
patrimoniale di solvibilita' di cui all'articolo 45-bis. 
  2-sexies. L'IVASS, mediante l'analisi dei risultati delle attivita'
di assicurazione delle gestioni vita  e  danni,  verifica  che  siano
rispettati i requisiti di cui ai commi 2, 2-bis,  2-ter,  2-quater  e
2-quinquies. 
  2-septies. L'impresa che esercita  congiuntamente  i  rami  vita  e
danni elabora, in base alle scritture contabili, un documento da  cui
risultano in modo distinto gli elementi  dei  fondi  propri  di  base
ammissibili portati a copertura  di  ciascun  requisito  patrimoniale
minimo nozionale di cui al comma 2-bis  in  conformita'  all'articolo
44-decies, comma 4. 
  2-octies. Se l'importo degli elementi  dei  fondi  propri  di  base
ammissibili corrispondenti ad una delle due gestioni e' insufficiente
a coprire i requisiti minimi di cui al comma 2-ter,  l'IVASS  applica
alla gestione in  cui  si  riscontra  tale  insufficienza  le  misure
previste dal presente codice, a prescindere  dai  risultati  ottenuti
nell'altra gestione. 
  2-novies. In tali casi, in deroga al comma 2-quater,  l'IVASS  puo'
autorizzare il trasferimento di elementi espliciti dei  fondi  propri
di base ammissibili da una gestione all'altra. 
  3. Le imprese di assicurazione  con  sede  legale  in  altri  Stati
membri, che alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  codice
operano in regime di stabilimento o di prestazione di servizi  e  che
sono autorizzate nei rispettivi Stati ad  esercitare,  congiuntamente
uno o piu' rami vita e danni,  possono  continuare  ad  esercitare  i
medesimi rami nel  territorio  della  Repubblica  sia  in  regime  di
stabilimento che in regime di liberta' di prestazione di servizi. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  alle
imprese che successivamente alla data  di  cui  al  comma  1  vengono
autorizzate ad  esercitare  congiuntamente  i  rami  vita  e  i  rami
infortuni e malattia, con obbligo di osservare le disposizioni di cui
ai  commi  2,  lettera  b),  2-bis,  2-ter,  2-quater,   2-quinquies,
2-sexies, 2-septies, 2-octies e 2-novies con  il  bilancio  in  corso
alla data del rilascio dell'autorizzazione.». 
  198. All'articolo 349 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  2  le  parole:  «margine  di  solvibilita'»   sono
sostituite dalle seguenti: «Requisito Patrimoniale di Solvibilita'»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Ai fini di  cui  al
Titolo XV, le imprese di cui al comma 1 possono attribuire alla  sede
secondaria stabilita nel territorio della Repubblica le  funzioni  di
direzione e coordinamento delle societa' del gruppo con  sede  legale
in Italia. In tale caso la  sede  secondaria  e'  considerata  ultima
societa' controllante italiana ai sensi dell'articolo 210,  comma  2,
ed  e'  iscritta  all'albo   come   impresa   capogruppo   ai   sensi
dell'articolo 210-ter, comma 1.». 
  199. All'articolo 350 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, al comma  2,  le  parole:  «dall'ISVAP»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dalla CONSAP». 
  200. All'articolo 352 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, dopo il comma 8, sono inseriti aggiunti, in fine, i seguenti: 
    «8-bis. Nell'articolo  13,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 142, dopo l'espressione: «all'articolo
188», le parole: «, comma 1,» sono soppresse. 
    8-ter. Nell'articolo 13, comma  1,  del  decreto  legislativo  30
maggio 2005, n. 142, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: «d)
le misure previste dall'articolo 220-novies del CAP.». 
    8-quater. Nell'articolo 13, comma 2, del decreto  legislativo  30
maggio 2005, n.  142,  le  parole  «lettere  da  a-bis)  a  c)»  sono
sostituite con le parole «lettere da a-bis) a d)». 
    8-quinquies. Nell'articolo 31, comma 2, del  decreto  legislativo
26 maggio 1997, n. 173, le parole:  «di  cui  all'articolo  36»  sono
sostituite  dalle  seguenti:"  di   cui   al   regolamento   previsto
dall'articolo 90, comma 1,». 
    8-sexies. Nell'articolo 31, comma 3, del decreto  legislativo  26
maggio 1997, n. 173, le parole:  «all'articolo  37»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dal regolamento di cui all'articolo 90, comma 1,».».