151. Il Capo II del Titolo XV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: «Capo II Poteri dell'IVASS Art. 212-bis (Poteri dell'IVASS) 1. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, l'IVASS esercita le seguenti funzioni: a) effettua, secondo le modalita' di cui all'articolo 47-quinquies il processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 216-decies e valuta la situazione finanziaria del gruppo; b) valuta l'osservanza da parte del gruppo delle disposizioni in materia di solvibilita', di concentrazione dei rischi e di operazioni infragruppo; c) valuta il sistema di governo societario del gruppo ed il possesso dei requisiti di cui all'articolo 76 da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo nelle societa' controllanti di cui all'articolo 210, comma 2, e dei soggetti in esse responsabili delle funzioni fondamentali. Art. 213. (Vigilanza informativa) 1. Le persone fisiche e giuridiche che rientrano nell'ambito della vigilanza sul gruppo, le loro societa' partecipate o controllate e le loro societa' partecipanti o controllanti scambiano informazioni pertinenti ai fini della vigilanza sul gruppo. 2. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, trasmette all'IVASS con le modalita' e i termini stabiliti con regolamento, i dati e le informazioni utili all'esercizio della vigilanza sul gruppo. 3. L'IVASS ha accesso alle informazioni pertinenti ai fini della vigilanza sul gruppo, indipendentemente dalla natura della societa' interessata. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 189, comma 1, 190, comma 1. 4. L'IVASS puo' rivolgersi direttamente alle societa' del gruppo, anche avvalendosi della collaborazione dell'Autorita' di vigilanza dello Stato in cui ha sede la societa' interessata, per ottenere le informazioni necessarie soltanto se dette informazioni sono state richieste all'ultima societa' controllante di cui all'articolo 210, comma 2, e la societa' non le ha trasmesse entro un termine ragionevole. Art. 214. (Vigilanza ispettiva) 1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni relative alla vigilanza sul gruppo di cui al presente Titolo l'IVASS puo' effettuare ispezioni direttamente o tramite soggetti incaricati, presso le societa' del gruppo. 2. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di societa' diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza sul gruppo. 3. Se, in casi specifici, l'IVASS intende verificare le informazioni relative ad una societa' appartenente ad un gruppo e avente sede in un altro Stato membro, chiede alle autorita' di vigilanza dell'altro Stato membro di effettuare detta verifica. Le autorita' che ricevono la richiesta vi danno seguito nell'ambito delle loro competenze, procedendo direttamente alla verifica o consentendo all'IVASS di effettuarla. L'IVASS, nel caso in cui non proceda direttamente alla verifica delle informazioni, puo' chiedere all'Autorita' di vigilanza dell'altro Stato membro di prendere parte all'attivita' ispettiva. L'IVASS e' informata delle misure adottate. 4. Qualora nei casi di cui al comma 3 l'IVASS abbia richiesto ad un'altra autorita' di vigilanza di effettuare una verifica e a tale richiesta non sia stato dato seguito entro due settimane o se non possa di fatto esercitare il diritto di partecipare all'attivita' ispettiva, l'IVASS puo' rinviare la questione all'AEAP e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. 5. Nei confronti delle societa' controllate di cui all'articolo 210-ter, comma 2, e dei titolari di partecipazioni nelle medesime societa', sono attribuiti all'IVASS i poteri previsti dall'articolo 71. Art. 214-bis (Potere di indirizzo) 1. L'IVASS, al fine di assicurare una sana e prudente gestione del gruppo ed evitare ostacoli all'esercizio dei poteri di vigilanza, puo' impartire all'ultima societa' controllante di cui all'articolo 210, comma 2, con regolamento o con provvedimenti di carattere particolare, disposizioni concernenti le societa' di cui all'articolo 210-ter, comma 2, individualmente o complessivamente considerate, aventi ad oggetto il rispetto delle disposizioni relative al sistema di governo societario, all'adeguatezza patrimoniale, al contenimento del rischio nelle sue configurazioni, alle partecipazioni detenibili, all'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al presente comma. 2. La societa' controllante adotta i provvedimenti di attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS e ne fa osservare l'applicazione nei confronti delle societa' di cui al comma 1, informandone periodicamente l'IVASS. 3. Gli amministratori delle societa' di cui al comma 1 sono tenuti a fornire alla societa' controllante la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza assicurativa. Art. 214-ter (Valutazione regime di equivalenza di Stati terzi) 1. Le valutazioni di equivalenza di cui agli articoli 216-sexies, comma 1, lettera e), e 220-septies, comma 1, sono effettuate dall'IVASS in conformita' e nei limiti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea.». 152. L'articolo 215 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' abrogato. 153. Il Capo III del Titolo XV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: «Capo III Strumenti di vigilanza sul gruppo Art. 215-bis (Sistema di governo societario di gruppo) 1. Il gruppo si dota di un sistema di governo societario coerente con le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II, e con le relative disposizioni di attuazione dettate dall'IVASS con regolamento. 2. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, e' responsabile dell'attuazione delle disposizioni in materia di sistema di governo societario di gruppo. Resta impregiudicata la responsabilita' del consiglio di amministrazione di ciascuna impresa di assicurazione o riassicurazione del gruppo relativamente al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II. 3. I meccanismi di controllo interno del gruppo includono almeno: a) meccanismi adeguati in materia di solvibilita' di gruppo che consentano di individuare e misurare tutti i rischi sostanziali incorsi e determinare un livello di fondi propri ammissibili adeguato ai rischi; b) valide procedure di segnalazione e contabili che consentano di sorvegliare e di gestire le operazioni infragruppo e la concentrazione di rischi; c) la costituzione di una funzione per la produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza sul gruppo. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle societa' del gruppo in modo coerente. Art. 215-ter (Valutazione interna del rischio e della solvibilita' del gruppo) 1. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, procede alla valutazione richiesta dall'articolo 30-ter a livello di gruppo. 2. Qualora il calcolo della solvibilita' a livello di gruppo sia effettuato conformemente al metodo del bilancio consolidato di cui agli articoli 216-ter, comma 2, e 216-quinquies, l'ultima societa' controllante italiana fornisce all'IVASS un'analisi adeguata della differenza tra la somma dei requisiti patrimoniali di solvibilita' di tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate o controllate del gruppo e il requisito patrimoniale consolidato di solvibilita' di gruppo. 3. L'ultima societa' controllante italiana puo', con il parere favorevole dell'IVASS, procedere a tutte le valutazioni di cui all'articolo 30-ter a livello del gruppo e a livello di ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata del gruppo allo stesso tempo, e puo' redigere un documento unico avente ad oggetto tutte le valutazioni. 4. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui al comma 3, l'IVASS consulta i membri del collegio delle autorita' di vigilanza e tiene in debito conto i pareri e le riserve da loro espressi. 5. In caso di valutazione effettuata ai sensi del comma 3, l'ultima societa' controllante italiana presenta contestualmente il documento a tutte le autorita' di vigilanza interessate. Art. 215-quater (Vigilanza sulla concentrazione di rischi) 1. Le concentrazioni dei rischi a livello di gruppo sono oggetto di vigilanza da parte dell'IVASS al fine di accertare che tali concentrazioni non producano effetti negativi sulla solvibilita' del gruppo o possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o agli interessi delle imprese coinvolte. 2. L'IVASS individua con regolamento, avuto riguardo alla significativita' delle concentrazioni in relazione ai requisiti del capitale di solvibilita', alle riserve tecniche o entrambi, le concentrazioni di rischi da assoggettare a comunicazione a intervalli regolari e almeno una volta all'anno, fissando, altresi', le modalita' e i termini per le comunicazioni stesse. L'IVASS esamina le concentrazioni dei rischi con particolare riferimento al possibile rischio di contagio nel gruppo, al rischio di conflitto di interessi e al livello o al volume dei rischi. 3. L'IVASS, previa consultazione delle altre autorita' di vigilanza interessate e del gruppo, identifica inoltre, il tipo di concentrazione di rischi che l'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, di un determinato gruppo deve segnalare in ogni circostanza. Nel definire il tipo di concentrazione di rischi e la soglia di significativita' rilevante, l'IVASS e le altre autorita' di vigilanza interessate tengono conto delle societa' appartenenti a tale gruppo e della sua struttura di gestione dei rischi. 4. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, instaura, nell'ambito del sistema di governo societario di gruppo, adeguati meccanismi di segnalazione e contabili, ai sensi dell'articolo 215-bis, comma 3, lettera b), per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo sulle concentrazioni dei rischi, nonche' la tempestiva comunicazione delle informazioni rilevanti alla societa' di cui al presente comma. L'IVASS verifica l'idoneita' delle procedure e dispone prescrizioni generali in merito. 5. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, segnala all'IVASS, ogni significativa concentrazione di rischi a livello del gruppo. Nel caso in cui l'ultima societa' controllante non e' un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS designa, previa consultazione delle altre autorita' di vigilanza interessate e del gruppo, la societa' di partecipazione assicurativa, la societa' di partecipazione finanziaria mista o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo incaricata di trasmettere le informazioni di cui al presente comma. Art. 215-quinquies (Operazioni infragruppo) 1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane sono soggette alla vigilanza dell'IVASS sulle operazioni infragruppo, anche realizzate con l'impresa di partecipazione assicurativa mista. 2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione si dotano, nell'ambito del sistema di governo societario, di adeguati meccanismi di segnalazione e contabili, per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni di cui al comma 1, secondo le indicazioni eventualmente fornite dall'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2. L'IVASS verifica l'idoneita' delle procedure e dispone prescrizioni generali in merito. 3. L'IVASS esercita la vigilanza sulle operazioni di cui al comma 1 al fine di accertare che tali operazioni non producano effetti negativi sulla solvibilita' del gruppo e per la solvibilita' delle imprese di assicurazione o riassicurazione del gruppo, o possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o agli interessi delle imprese di assicurazione o riassicurazione coinvolte. Art. 216. (Comunicazione delle operazioni infragruppo) 1. L'impresa di assicurazione o riassicurazione segnala all'IVASS, ad intervalli regolari e almeno una volta l'anno, ogni operazione infragruppo significativa effettuata ai sensi dell'articolo 215-quinquies, comma 1. 2. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione segnala all'IVASS con la massima tempestivita' le operazioni infragruppo molto significative. 3. L'IVASS individua con regolamento, avuto riguardo alla tipologia e alla significativita' delle operazioni, le operazioni da assoggettare a comunicazione fissando, altresi', le modalita' e i termini per le comunicazioni stesse. 4. Le comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere effettuate in modo centralizzato dall'ultima impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante di cui all'articolo 210, comma 2. Nel caso in cui la societa' controllante non e' un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS designa, previa consultazione delle altre autorita' di vigilanza interessate e del gruppo, la societa' di partecipazione assicurativa, la societa' di partecipazione finanziaria mista o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo che puo' trasmettere le informazioni in modo centralizzato. 5. L'IVASS, previa consultazione delle altre autorita' di vigilanza interessate e del gruppo, identifica inoltre il tipo di operazioni infragruppo che le imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti ad un determinato gruppo devono segnalare in ogni circostanza. Nel definire il tipo di operazioni rilevanti, l'IVASS e le altre autorita' di vigilanza interessate tengono conto delle societa' appartenenti a tale gruppo e della sua struttura di gestione dei rischi. Art. 216-bis (Poteri dell'IVASS sulle operazioni infragruppo) 1. Se risulta che un'operazione infragruppo determina o rischia di determinare gli effetti negativi di cui all'articolo 215-quinquies, comma 3 o arreca o rischia di arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o per gli interessi delle imprese di assicurazione e riassicurazione cedenti, l'IVASS puo', secondo le disposizioni stabilite con regolamento: a) vietare all'impresa il compimento dell'operazione o imporre condizioni per il suo compimento; b) ordinare all'impresa di porre in atto le misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un termine congruo. Art. 216-ter (Vigilanza sulla solvibilita' di gruppo) 1. Il calcolo della solvibilita' di gruppo e' effettuato secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento. 2. Il calcolo della solvibilita' di gruppo e' effettuato dall'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, a partire dal bilancio consolidato. La solvibilita' di gruppo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante e' data dalla differenza tra: a) i fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilita', calcolato sulla base dei dati consolidati; b) il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' a livello di gruppo calcolato sulla base dei dati consolidati. 3. Il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' a livello di gruppo e dei fondi propri ammissibili per la sua copertura calcolato sulla base dei conti consolidati di cui alle lettere a) e b), comma 2, e' effettuato secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV, Sezione I e II, e di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I, II e III, e le disposizioni attuative dettate dall'IVASS con regolamento, ai sensi del comma 1. 4. Se l'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, e' una societa' di partecipazione assicurativa o una societa' di partecipazione finanziaria mista, la solvibilita' di gruppo e' calcolata a livello di detta societa'. Ai fini del calcolo, la societa' controllante e' considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o riassicurazione per quanto riguarda il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e i fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilita'. 5. L'IVASS, previa consultazione delle Autorita' di vigilanza interessate e del gruppo, puo' autorizzare l'applicazione ad un determinato gruppo del metodo della deduzione ed aggregazione di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera b), o della combinazione dello stesso con il metodo dei conti consolidati, qualora l'applicazione esclusiva del metodo dei conti consolidati risulti inappropriata. Art. 216-quater (Frequenza del calcolo) 1. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, calcola e comunica all'IVASS la situazione di solvibilita' di gruppo almeno una volta all'anno. Nel caso in cui la societa' controllante non e' un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS designa, previa consultazione delle altre autorita' di vigilanza interessate e del gruppo, la societa' di partecipazione assicurativa, la societa' di partecipazione finanziaria mista o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo incaricata di trasmettere le informazioni relative alla solvibilita' di gruppo. 2. L'ultima societa' controllante italiana monitora su base continuativa il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo. Se il profilo di rischio del gruppo si discosta significativamente dalle ipotesi sottese all'ultimo Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo comunicato, il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo e' ricalcolato immediatamente e comunicato all'IVASS. Quando vi siano elementi che suggeriscano che il profilo di rischio del gruppo e' cambiato significativamente dalla data in cui e' stato comunicato l'ultimo Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo, l'IVASS puo' chiedere che il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo sia ricalcolato. Art. 216-quinquies (Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato) 1. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, assicura la costante disponibilita' in seno al gruppo di fondi propri ammissibili che siano sempre almeno uguali al Requisito Patrimoniale di Solvibilita'. 2. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato e' come minimo pari alla somma dei seguenti elementi: a) il Requisito Patrimoniale Minimo, di cui all'articolo 47-ter, dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante; b) la quota proporzionale del Requisito Patrimoniale Minimo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate. 3. L'importo minimo di cui al comma 2 e' coperto da fondi propri di base ammissibili ai sensi dell'articolo 44-decies, comma 4. Al fine di determinare se tali fondi propri di base ammissibili consentono di coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato minimo, si applicano i principi di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettere a), c), d) e) ed f). Si applica l'articolo 222-bis, commi 1 e 2. In tal caso le comunicazioni sono effettuate dall'ultima societa' controllante di cui al comma 2. Art. 216-sexies (Calcolo della situazione di solvibilita' di gruppo) 1. L'IVASS stabilisce con regolamento i criteri e le modalita' del calcolo della solvibilita' di gruppo ed in particolare: a) le disposizioni relative ai metodi di calcolo della solvibilita' di gruppo, in particolare al metodo basato sul bilancio consolidato, alla frequenza del calcolo, all'inclusione della quota proporzionale, all'eliminazione del doppio computo di fondi propri ammissibili, all'eliminazione della creazione infragruppo di capitale, ai criteri di valutazione delle attivita' e delle passivita', ai termini e le modalita' delle comunicazioni da effettuare periodicamente; b) i presupposti e la procedura di autorizzazione per l'utilizzo del metodo della deduzione e dell'aggregazione; c) il trattamento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate con sede in un altro Stato membro, in particolare prevedendo che l'IVASS possa tener conto, in relazione all'impresa controllata o partecipata, del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e dei fondi propri ammissibili a copertura di tale requisito previsti da detto Stato membro; d) il trattamento degli enti creditizi, delle imprese di investimento e enti finanziari partecipati o controllati; e) il trattamento delle societa' di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista intermedie e delle imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo, ai fini dell'inclusione nel calcolo della solvibilita' di gruppo; in particolare l'IVASS puo' prevedere che, nel caso in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata o partecipata avente sede legale in uno Stato terzo sia soggetta ad un regime di autorizzazione e a requisiti di solvibilita' almeno equivalenti, il calcolo, effettuato secondo il metodo della deduzione e della aggregazione, tenga conto, per quanto riguarda l'impresa in questione, del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e dei fondi propri ammissibili a copertura di tale requisito previsti dallo Stato terzo; f) le modalita' di vigilanza della solvibilita' di gruppo nel caso di indisponibilita' delle informazioni relativamente ad una societa' partecipata o controllata avente sede in uno Stato membro o in uno Stato terzo. Art. 216-septies (Maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato) 1. L'IVASS, al fine di determinare se il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato riflette adeguatamente il profilo di rischio del gruppo, tiene in particolare considerazione i casi in cui le circostanze di cui all'articolo 47-sexies, comma 1, lettere a), b) e c), potrebbero verificarsi a livello di gruppo, segnatamente qualora: a) un rischio specifico esistente a livello di gruppo non sia sufficientemente coperto dalla formula standard o dal modello interno utilizzati, in quanto difficile da quantificare; b) una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate o controllate sia imposta dall'IVASS o dalle autorita' di vigilanza interessate, conformemente di cui agli articolo 47-sexies e 207-octies, comma 7. 2. Se il profilo di rischio del gruppo non e' adeguatamente riflesso dal Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato, l'IVASS, anche a seguito del processo di controllo prudenziale degli strumenti di vigilanza sul gruppo, puo' imporre una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato. Si applica l'articolo 47-sexies. Art. 216-octies (Informativa all'IVASS ai fini della verifica degli adempimenti sulla vigilanza sul gruppo) 1. Al fine di consentire all'IVASS di effettuare il processo di controllo prudenziale a livello di gruppo, l'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, trasmette periodicamente all'IVASS le informazioni necessarie, tenuto conto degli obiettivi di vigilanza di cui al presente Titolo, stabilite con regolamento. Si applica l'articolo 190, commi 1-bis e 1-ter. 2. L'IVASS puo' limitare le informazioni di vigilanza da presentare periodicamente con una frequenza inferiore a un anno a livello del gruppo se tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione all'interno del gruppo beneficiano della limitazione conformemente all'articolo 47-quater, comma 3, tenuto conto della natura, della portata e della complessita' dei rischi inerenti all'attivita' del gruppo. L'IVASS puo' esonerare dalla presentazione di informazioni su base analitica a livello di gruppo se tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione all'interno del gruppo beneficiano dell'esenzione conformemente all'articolo 47-quater, comma 7, tenuto conto della natura, della portata e della complessita' dei rischi inerenti all'attivita' del gruppo e dell'obiettivo della stabilita' finanziaria. Art. 216-novies (Informativa sulla solvibilita' di gruppo, la condizione finanziaria e la struttura del gruppo) 1. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, pubblica una relazione annuale sulla solvibilita' e sulla condizione finanziaria a livello di gruppo, secondo i principi di cui agli articoli 47-septies, 47-octies, 47-novies e 47-decies. 2. La societa' controllante puo', con il parere favorevole dell'IVASS, presentare un'unica relazione sulla solvibilita' e sulla condizione finanziaria contenente i seguenti elementi: a) le informazioni a livello del gruppo che devono essere pubblicate conformemente al comma 1; b) le informazioni relative a ciascuna delle imprese controllate del gruppo, informazioni che devono essere identificabili singolarmente e pubblicate conformemente agli articoli 47-septies, 47-octies, 47-novies e 47-decies. 3. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui al comma 2, l'IVASS consulta i membri del collegio delle autorita' di vigilanza, e tiene in debito conto i pareri e le riserve da loro espressi. 4. Se la relazione di cui al comma 2 non contiene le informazioni che l'autorita' di vigilanza che ha autorizzato una societa' controllata del gruppo impone a societa' analoghe di fornire, e se questa omissione e' sostanziale, l'IVASS puo' richiedere alla societa' controllata interessata di pubblicare le informazioni complementari necessarie. 5. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, pubblica annualmente a livello di gruppo, le informazioni sulla struttura giuridica e sulla struttura organizzativa e gestionale, comprendenti una descrizione di tutte le societa' controllate, le societa' partecipate e le sedi secondarie di rilievo appartenenti al gruppo. Art. 216-decies (Processo di controllo prudenziale degli strumenti di vigilanza sul gruppo) 1. L'adempimento degli obblighi in materia di sistema di governo societario, di valutazione interna del rischio e della solvibilita' del gruppo, di concentrazione dei rischi e di operazioni infragruppo, di calcolo della solvibilita' di gruppo di cui al presente Capo, sono soggetti al processo di controllo prudenziale da parte dell'IVASS.». 154. L'articolo 217 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' abrogato. 155. Il Capo IV del Titolo XV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: «Capo IV Gestione centralizzata del rischio Art. 217-bis (Gestione centralizzata del rischio: condizioni per la vigilanza sulla solvibilita' sul gruppo) 1. Le previsioni di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies si applicano all'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata e' inclusa nell'area di vigilanza sul gruppo esercitata dall'autorita' di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante; b) le procedure di gestione dei rischi e i meccanismi di controllo interno dell'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante coprono l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata, e le autorita' di vigilanza interessate sono soddisfatte in merito alla gestione prudente dell'impresa controllata da parte dell'impresa controllante; c) l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante, secondo quanto previsto dall'articolo 215-ter, commi 3 e 4, ha ricevuto parere favorevole in merito alla valutazione interna del rischio e della solvibilita' del gruppo in modo centralizzato; d) l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante, secondo quanto previsto dall'articolo 216-novies, commi 2 e 3, ha ricevuto parere favorevole in merito alla solvibilita' e alla condizione finanziaria di gruppo in modo centralizzato; e) l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante e' autorizzata dall'autorita' di vigilanza, conformemente alla procedura di cui all'articolo 217-ter, ad avvalersi della vigilanza sulla solvibilita' di gruppo con gestione centralizzata dei rischi. Art. 217-ter (Gestione centralizzata del rischio: procedura di autorizzazione) 1. La richiesta di autorizzazione all'applicazione della vigilanza sulla solvibilita' di gruppo con gestione centralizzata dei rischi e' presentata all'autorita' di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata. Tale autorita' informa gli altri membri del collegio delle autorita' di vigilanza e presenta loro immediatamente la domanda completa. 2. Le autorita' di vigilanza interessate collaborano nell'ambito del collegio sulla base di una piena cooperazione al fine di decidere se concedere o meno l'autorizzazione, stabilendo altresi' a quali altri termini eventualmente subordinarla. Esse si adoperano al massimo per pervenire a una decisione congiunta sulla domanda entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda completa da parte di tutte le autorita' di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorita' di vigilanza. 3. Se, nel termine di tre mesi di cui al comma 2, una qualunque delle autorita' di vigilanza interessate rinvia la questione all'AEAP, conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'autorita' di vigilanza sul gruppo posticipa la propria decisione in attesa della decisione eventualmente adottata dall'AEAP a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e adegua la propria decisione a quella dell'AEAP. 4. La decisione di cui al comma 3, adottata dall'AEAP entro un mese, e' riconosciuta come determinante ed e' applicata dalle autorita' di vigilanza interessate. La questione non puo' essere rinviata all'AEAP dopo la scadenza del periodo di tre mesi o dopo che e' stata raggiunta una decisione congiunta. L'autorita' di vigilanza sul gruppo decide in via definitiva se, conformemente all'articolo 41, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 44, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010, la decisione proposta dal gruppo di esperti e' respinta. Tale decisione e' riconosciuta come determinante e applicata dalle autorita' di vigilanza interessate. Il periodo di tre mesi e' considerato la fase di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del predetto regolamento. 5. Se le autorita' di vigilanza interessate sono pervenute alla decisione congiunta di cui al comma 2, l'autorita' di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata trasmette all'impresa richiedente la decisione. La decisione congiunta e' riconosciuta come determinante e applicata dalle autorita' di vigilanza interessate. 6. In mancanza di una decisione congiunta delle autorita' di vigilanza interessate entro il termine di tre mesi di cui al comma 2, l'autorita' di vigilanza sul gruppo decide autonomamente in merito alla domanda, tenendo in debita considerazione: a) eventuali pareri e riserve delle autorita' di vigilanza interessate; b) eventuali riserve delle altre autorita' di vigilanza nell'ambito del collegio. 7. La decisione di cui al comma 6 contiene la motivazione di ogni eventuale scostamento significativo dalle riserve espresse dalle altre autorita' di vigilanza interessate. La decisione e' trasmessa all'impresa richiedente e alle altre autorita' di vigilanza interessate che la riconoscono come determinante e la applicano. Art. 217-quater (Gestione centralizzata del rischio: determinazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita') 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 207-octies il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' dell'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata di cui all'articolo articolo 217-bis e' calcolato secondo quanto previsto dai commi 2, 4, 5 e 6 del presente articolo. 2. Nell'ipotesi in cui il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' dell'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata e' calcolato sulla base di un modello interno approvato a livello di gruppo conformemente all'articolo 207-octies e l'autorita' di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata ritiene che il suo profilo di rischio si discosti significativamente dal predetto modello interno e fino a quando l'impresa non risolve adeguatamente le riserve dell'autorita' di vigilanza, quest'ultima puo', nei casi di cui all'articolo 47-sexies, proporre di: a) fissare una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di tale impresa controllata risultante dall'applicazione del predetto modello, o, b) in circostanze eccezionali in cui la maggiorazione di cui alla lettera a) non sarebbe appropriata, imporre all'impresa di calcolare il suo Requisito Patrimoniale di Solvibilita' sulla base della formula standard. 3. L'autorita' di vigilanza discute le proposte di cui al comma 2 nell'ambito del collegio delle autorita' di vigilanza e ne comunica le ragioni sia all'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata sia al collegio delle autorita' di vigilanza. 4. Nell'ipotesi in cui il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' dell'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata e' calcolato sulla base della formula standard e l'autorita' di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata ritiene che il suo profilo di rischio si discosti significativamente dalle ipotesi sottese alla formula, e fino a quando l'impresa non risolve adeguatamente le riserve dell'autorita' di vigilanza, quest'ultima puo' proporre all'impresa: a) in circostanze eccezionali, di sostituire un sottoinsieme di parametri utilizzati nel calcolo della formula standard con parametri specifici a tale impresa nel calcolare i moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione danni e per l'assicurazione malattia, a norma dell'articolo 45-terdecies, o, b) nei casi di cui all'articolo 47-sexies, di fissare una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' dell'impresa controllata. 5. L'autorita' di vigilanza discute la proposta di cui al comma 4 nell'ambito del collegio delle autorita' di vigilanza e ne comunica le ragioni sia all'impresa controllata sia al collegio delle autorita' di vigilanza. 6. Il collegio delle autorita' di vigilanza si adopera al massimo per pervenire ad un accordo sulla proposta dell'autorita' di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata o su eventuali altre misure. Tale accordo e' riconosciuto come determinante e applicato dalle autorita' di vigilanza interessate. 7. In caso di disaccordo, entro il termine di un mese dalla proposta dell'autorita' di vigilanza, una delle autorita' interessate puo' rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010, affinche' decida entro un mese da tale rinvio. La questione non puo' essere rinviata all'AEAP oltre tale termine di un mese o in seguito al raggiungimento di un accordo nell'ambito del collegio ai sensi del comma 3. 8. L'autorita' di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata posticipa la sua decisione in attesa di una decisione eventualmente adottata dall'AEAP conformemente all'articolo 19 del suddetto regolamento e adegua la propria decisione a quella dell'AEAP. Tale decisione e' riconosciuta come determinante e applicata dalle autorita' di vigilanza interessate. La decisione e' pienamente motivata ed e' trasmessa all'impresa controllata e al collegio delle autorita' di vigilanza. Art. 217-quinquies (Gestione centralizzata del rischio: inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e del Requisito Patrimoniale Minimo) 1. In caso di inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e fatto salvo l'articolo 222, l'autorita' di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata trasmette senza indugio al collegio delle autorita' di vigilanza il piano di risanamento presentato dall'impresa controllata per ristabilire, entro sei mesi dal rilevamento dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita', il livello di fondi propri ammissibili o ridurre il proprio profilo di rischio al fine di garantire il rispetto del Requisito Patrimoniale di Solvibilita'. 2. Il collegio delle autorita' di vigilanza si adopera al massimo per pervenire ad un accordo sulla proposta dell'autorita' di vigilanza in merito all'approvazione del piano di risanamento entro quattro mesi dalla data in cui e' stata rilevata l'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita'. In mancanza di tale accordo, l'autorita' di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata decide se approvare il piano di risanamento, tenendo in debita considerazione i pareri e le riserve delle altre autorita' di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorita' di vigilanza. 3. Se l'autorita' di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata individua, a norma dell'articolo 220-bis, un deterioramento delle condizioni finanziarie, informa tempestivamente il collegio delle autorita' di vigilanza in merito alle misure da adottare. Se non ricorre una situazione di emergenza, tali misure sono discusse dal collegio delle autorita' di vigilanza. Il collegio delle autorita' di vigilanza si adopera al massimo per pervenire ad un accordo sulle misure proposte da adottare entro un mese dalla notifica. In mancanza di tale accordo, l'autorita' di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata decide se approvare le misure proposte, tenendo in debito conto i pareri e le riserve delle altre autorita' di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorita' di vigilanza. 4. In caso d'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo e fatto salvo l'articolo 222-bis, l'autorita' di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata trasmette senza indugio al collegio delle autorita' di vigilanza il piano di finanziamento a breve termine presentato dall'impresa controllata per ristabilire, entro tre mesi dalla data in cui e' stata rilevata l'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, il livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo o per ridurre il suo profilo di rischio al fine di garantire il rispetto del Requisito Patrimoniale Minimo. Il collegio delle autorita' di vigilanza e' altresi' informato circa le eventuali misure adottate per garantire il rispetto del Requisito Patrimoniale Minimo a livello di impresa controllata. 5. L'Autorita' di vigilanza sull'impresa controllata e l'autorita' di vigilanza sul gruppo possono rinviare la questione all'AEAP e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 in caso di disaccordo: a) sull'approvazione del piano di risanamento, anche in relazione ad un'eventuale estensione del periodo ammesso per il risanamento, entro il periodo di quattro mesi di cui al comma 2; o b) sull'approvazione delle misure proposte entro il periodo di un mese di cui al comma 3. 6. Nelle ipotesi di cui al comma 5 l'AEAP assume la decisione entro un mese da tale rinvio. 7. La questione non e' rinviata all'AEAP: a) dopo la scadenza del periodo di quattro mesi o di un mese di cui ai commi 2 e 3; b) dopo il raggiungimento di un accordo nell'ambito del collegio ai sensi dei commi 2 o 3; c) nelle situazioni di emergenza di cui al comma 3. 8. Il periodo di quattro mesi e di un mese di cui ai commi 2 e 3 sono considerati periodi di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010. L'autorita' di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione e riassicurazione controllata posticipa la sua decisione in attesa di una decisione eventualmente adottata dall'AEAP conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento e adegua la propria decisione a quella dell'AEAP. Tale decisione e' riconosciuta come determinante e applicata dalle autorita' di vigilanza interessate. La decisione e' pienamente motivata ed e' trasmessa all'impresa controllata e al collegio delle autorita' di vigilanza. Art. 217-sexies (Gestione centralizzata del rischio: fine delle deroghe per l'impresa controllata) 1. Le disposizioni, di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies cessano di essere applicabili quando: a) la condizione di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettera a), non e' piu' soddisfatta; b) la condizione di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettera b), non e' piu' soddisfatta e l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante non ne ripristina l'osservanza entro un termine adeguato; c) le condizioni di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettere c) e d), non sono piu' soddisfatte. 2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), se l'autorita' di vigilanza del gruppo decide, previa consultazione del collegio delle autorita' di vigilanza, di non includere piu' l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata nella vigilanza sul gruppo, ne informa immediatamente l'autorita' di vigilanza interessata e l'ultima impresa controllante. 3. Ai fini dell'articolo 217-bis, comma 1, lettere b), c) e d), l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante ha la responsabilita' di assicurare che le condizioni siano soddisfatte su base continuativa. In caso di inosservanza, l'impresa controllante informa immediatamente l'autorita' di vigilanza sul gruppo e l'autorita' di vigilanza dell'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata interessata. L'impresa controllante presenta un piano mirante a ripristinare l'osservanza entro un termine adeguato. 4. Fatto salvo il comma 3, l'autorita' di vigilanza sul gruppo verifica con cadenza almeno annuale che le condizioni di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettere b), c) e d), continuino ad essere soddisfatte. L'autorita' di vigilanza sul gruppo procede a tale verifica, anche su richiesta dell'autorita' di vigilanza interessata, quando quest'ultima abbia serie riserve in merito al rispetto continuativo di tali condizioni. Se la verifica evidenzia carenze nell'osservanza di tali condizioni, l'autorita' di vigilanza sul gruppo impone all'impresa controllante di presentare un piano mirante a ripristinare l'osservanza entro un termine adeguato. 5. Se l'autorita' di vigilanza sul gruppo ritiene, previa consultazione del collegio delle autorita' di vigilanza, che il piano di cui ai commi 3 e 4 e' inadeguato o non e' stato attuato entro i termini concordati, conclude che le condizioni di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettere b), c) e d), non sono piu' soddisfatte e ne informa immediatamente l'autorita' di vigilanza interessata. 6. Il regime di vigilanza sulla solvibilita' di gruppo con gestione centralizzata del rischio, di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies, si applica nuovamente se l'impresa controllante presenta una nuova domanda e ottiene l'autorizzazione secondo la procedura di cui all'articolo 217-ter. Art. 217-septies (Gestione centralizzata del rischio: imprese di assicurazione o riassicurazione controllate da una societa' di partecipazione assicurativa o da una societa' di partecipazione finanziaria mista) 1. Gli articoli 217-bis, 217-ter, 217-quater, 217-quinquies, 217-sexies si applicano alle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate da una societa' di partecipazione assicurativa o una societa' di partecipazione finanziaria mista.». 156. Gli articoli 218, 219 e 220 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono abrogati. 157. Dopo il Capo IV del Titolo XV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti: «Capo IV-bis Sottogruppo nazionale con societa' controllante di Stato membro Art. 220-bis (Vigilanza sul sottogruppo nazionale con societa' controllante di Stato membro) 1. Se l'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, e' controllata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un'altra societa' di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in un altro Stato membro, l'IVASS applica al sottogruppo nazionale con a capo livello l'ultima societa' controllante italiana le disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice, secondo quanto previsto dal presente Capo e fatti salvi gli accordi eventualmente conclusi ai sensi del comma 4. 2. La vigilanza sul sottogruppo di cui al comma 1 e' in ogni caso esercitata dall'IVASS, previa consultazione dell'ultima societa' controllante dello Stato membro e dell'autorita' di vigilanza a livello di gruppo. A tali soggetti l'IVASS riferisce le ragioni della decisione di esercitare la vigilanza sul sottogruppo e informa il Collegio delle Autorita' di vigilanza ai sensi degli articoli 207-bis e 207-septies, comma 1, lettera b). 3. L'IVASS puo' stabilire se e quali disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice non applicare al sottogruppo nazionale, anche in base agli accordi di coordinamento conclusi con le autorita' degli altri Stati membri. 4. Nel caso in cui sussista un sottogruppo nazionale in un altro Stato membro, l'IVASS puo' concludere accordi di coordinamento con l'autorita' di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede il sottogruppo al fine di stabilire le modalita' di esercizio della vigilanza. L'IVASS puo' esercitare la vigilanza sul sottogruppo nazionale italiano di cui al comma 1 secondo quanto previsto dall'accordo di coordinamento concluso con l'autorita' di vigilanza dello Stato membro includendo nell'area di vigilanza anche il sottogruppo dell'altro Stato. In tal caso, l'IVASS spiega le ragioni dell'accordo concluso all'ultima societa' controllante del gruppo con sede in un altro Stato membro di cui al comma 1 e all'autorita' di vigilanza sul gruppo. L'IVASS informa il collegio delle autorita' di vigilanza ai sensi degli articoli 207-bis e 207-septies, comma 1, lettera b). Art. 220-ter (Disciplina applicabile al sottogruppo nazionale con societa' controllante di Stato membro) 1. La scelta del metodo di calcolo della solvibilita' di gruppo di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera a) e b), effettuata dall'autorita' di vigilanza sul gruppo a capo del quale vi e' un'ultima societa' controllante con sede in un altro Stato membro, e' riconosciuta come determinante e applicata dall'IVASS. 2. L'autorizzazione a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo e il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' delle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo sulla base di un modello interno, rilasciata dall'autorita' di vigilanza sul gruppo a capo del quale vi e' una ultima societa' controllante con sede in un altro Stato membro, e' riconosciuta come determinante e applicata dall'IVASS. 3. Nel caso di cui al comma 2, se l'IVASS ritiene che il profilo di rischio della societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 3, si discosti significativamente dal modello interno approvato a livello comunitario, l'IVASS, puo' decidere, fino a quando tale societa' non risolve adeguatamente le riserve dell'Autorita', di imporre una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo risultante dall'applicazione del predetto modello, o, in circostanze eccezionali in cui la maggiorazione del Requisito Patrimoniale non sarebbe opportuna, di imporre alla societa' medesima di calcolare il suo Requisito Patrimoniale di solvibilita' di gruppo sulla base della formula standard. 4. L'IVASS indica le ragioni della decisione adottata, ai sensi del comma 3, sia alla societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, che all'autorita' di vigilanza sul gruppo. L'IVASS informa il Collegio delle autorita' di vigilanza ai sensi degli articoli 207-bis e 207-septies, comma 1, lettera b). 5. L'ultima societa' controllante italiana a capo del sottogruppo nazionale puo' presentare la richiesta di autorizzazione all'applicazione delle disposizioni sulla vigilanza di gruppo con gestione centralizzata dei rischi ai sensi dell'articolo 217-ter, in relazione alle proprie imprese di assicurazione o riassicurazione controllate, solo se l'IVASS ha deciso di non applicare al sottogruppo nazionale tutte o parte delle disposizioni sulla vigilanza sulla solvibilita' di gruppo di cui al presente codice ai sensi dell'articolo 220-bis, comma 3. 6. L'IVASS non applica o cessa di applicare gli strumenti di cui al Capo III del presente Titolo nel caso in cui l'ultima societa' controllante con sede in un altro Stato membro abbia ottenuto l'autorizzazione ad applicare le disposizioni sulla vigilanza di gruppo con gestione centralizzata del rischio per l'ultima impresa controllante a capo del sottogruppo nazionale. Capo IV-ter Sottogruppo nazionale con societa' controllante di Stato terzo Art. 220-quater (Vigilanza sul sottogruppo nazionale con societa' controllante di Stato terzo) 1. Se l'ultima societa' controllante di cui all'articolo 210, comma 2, e' controllata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un'altra societa' di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato terzo, l'IVASS applica al sottogruppo nazionale con a capo l'ultima societa' controllante italiana le disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice, secondo quanto previsto dal presente Capo. 2. L'IVASS puo' stabilire se e quali disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice non applicare al sottogruppo nazionale, valutando anche se le societa' appartenenti al sottogruppo nazionale siano soggette da parte dell'autorita' di vigilanza dello Stato terzo a disposizioni di vigilanza sul gruppo equivalenti a quelle esercitate sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane. Art. 220-quinquies (Verifica dell'equivalenza del regime di vigilanza sul gruppo) 1. Nel caso di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c), l'IVASS verifica che le imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate italiane siano soggette da parte dell'autorita' di vigilanza dello Stato terzo a disposizioni di vigilanza sul gruppo equivalenti a quelle esercitate sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane ai sensi del presente codice. 2. L'IVASS, procede alla verifica dell'equivalenza del regime ai sensi del comma 1, anche su richiesta della societa' controllante o dell'impresa di assicurazione o riassicurazione italiana controllata di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c). 3. L'IVASS e' assistita dall'AEAP conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e consulta le altre autorita' di vigilanza interessate prima di adottare una decisione sull'equivalenza. 4. L'IVASS puo' adottare, in relazione a un determinato Stato terzo, una decisione in contraddizione con altre precedentemente adottate nei confronti del medesimo Stato, laddove tale decisione sia necessaria per tenere conto di eventuali modifiche di rilievo al regime di vigilanza sulle imprese di assicurazione o riassicurazione previsto dal presente codice o dalla legislazione dello Stato terzo. 5. Qualora le autorita' di vigilanza siano in disaccordo con le decisioni adottate ai sensi dei commi 3 e 4, possono rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 entro tre mesi dalla comunicazione della decisione da parte dell'autorita' di vigilanza incaricata del gruppo. In tal caso l'AEAP puo' agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo. 6. Ai fini della applicazione degli articoli 220-septies e 220-octies, rilevano anche le valutazioni sull'equivalenza, ancorche' temporanea, assunte dalla Commissione europea. Art. 220-sexies (Verifica dell'equivalenza: livelli) 1. Se la societa' controllante di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c), e' una societa' controllata da un'altra societa' di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato terzo o da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede in uno Stato terzo, l'IVASS effettua la verifica dell'equivalenza in merito alla sussistenza di un regime di vigilanza sul gruppo, di cui all'articolo 220-septies, a livello dell'ultima societa' controllante di Stato terzo. 2. L'IVASS, nel caso in cui in base alla verifica di cui al comma 1 sia risultata insussistente l'equivalenza del regime di vigilanza sul gruppo, puo' effettuare una nuova verifica al livello inferiore della societa' di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato terzo o dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede in uno Stato terzo, controllante ai sensi dell'articolo 210, comma 1, lettera c), che sia controllata ai sensi del comma 1. In tal caso l'IVASS indica le ragioni della propria decisione al gruppo. 3. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 220-octies. Art. 220-septies (Sussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo) 1. Nel caso in cui sia stata accertata la sussistenza di un regime di vigilanza sul gruppo equivalente, l'IVASS, tenendo conto degli orientamenti e delle decisioni assunte a livello comunitario, puo' non applicare le disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice e basarsi sulla vigilanza esercitata dall'Autorita' di vigilanza dello Stato terzo conformemente al presente Titolo, salvo che, nei casi di sussistenza di un regime di equivalenza temporanea, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede in Italia abbia un totale di bilancio superiore a quello della societa' controllante con sede in uno Stato terzo. In tal caso la funzione di autorita' di vigilanza sul gruppo e' esercitata dall'IVASS, ai sensi dell'articolo 212-bis. Art. 220-octies (Insussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo) 1. Nel caso in cui sia stata accertata l'insussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo ovvero non ricorrono le altre condizioni di cui all'articolo 220-septies, si applicano in quanto compatibili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate italiane di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c), gli strumenti di vigilanza sul gruppo di cui al presente codice, escluso il regime di solvibilita' delle imprese di assicurazione o riassicurazione con gestione centralizzata del rischio. 2. I principi generali e i metodi stabiliti agli articoli di cui al presente Capo, si applicano a livello della societa' controllante di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c). 3. Ai soli fini del calcolo della solvibilita' del gruppo, la societa' controllante di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c), e' considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alle condizioni fissate dagli articoli 44-ter, 44-quater, 44-quinquies con riguardo ai fondi propri ammissibili per il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e all'articolo 216-quinquies con riguardo al possesso del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato. 4. L'IVASS puo' disporre l'applicazione, previa consultazione delle altre autorita' di vigilanza interessate, di metodi ulteriori che assicurino una vigilanza adeguata sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane appartenenti al gruppo. Tali metodi sono approvati dall'autorita' di vigilanza del gruppo, previa consultazione delle altre autorita' di vigilanza interessate. In particolare, nell'ipotesi in cui non vi sia l'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, l'IVASS puo' esigere, la costituzione di una societa' di partecipazione assicurativa o di una societa' di partecipazione finanziaria mista con sede in Italia o in altro Stato membro al fine di applicare la disciplina della vigilanza sul gruppo di cui al presente titolo alle imprese del gruppo controllate da tale societa' di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista. 5. L'IVASS comunica gli approcci di cui al comma 4, che consentono di conseguire gli obiettivi di vigilanza sul gruppo definiti nel presente titolo, alle altre autorita' di vigilanza interessate e alla Commissione europea. Capo IV-quater Misure correttive Art. 220-novies (Misure correttive sul gruppo) 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 227, se le imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo non rispettano i requisiti di cui al presente Titolo o se i requisiti sono rispettati ma la solvibilita' e' comunque a rischio o se le operazioni infragruppo o le concentrazioni dei rischi minacciano la situazione finanziaria delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, le misure necessarie, incluse quelle previste dall'articolo 188, per rimediare il piu' rapidamente possibile alla situazione sono adottate tempestivamente: a) dall'IVASS, in qualita' di autorita' di vigilanza sul gruppo, nei confronti delle societa' di partecipazione assicurativa e delle societa' di partecipazione finanziaria mista controllante ai sensi dell'articolo 210, comma 2; b) dall'IVASS nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione del gruppo con sede legale nel territorio della Repubblica. 2. Nelle ipotesi in cui le misure di cui al comma 1 devono essere adottate nei confronti di societa' di partecipazione assicurativa e delle societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in un altro Stato membro, l'IVASS informa le autorita' di vigilanza di tale Stato delle conclusioni a cui e' pervenuta, al fine di consentire alle stesse l'adozione delle misure necessarie e collabora con esse al fine di garantire un'azione efficace di vigilanza. 3. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione nei cui confronti devono essere prese le misure correttive abbia sede in un altro Stato membro, IVASS, in qualita' di autorita' di vigilanza sul gruppo ai sensi dell'articolo 207-sexies, informa l'autorita' di vigilanza in cui ha sede l'impresa al fine di consentire alla stessa l'adozione delle misure necessarie e collabora con essa al fine di garantire un'azione efficace di vigilanza.». 158. Dopo l'articolo 220-novies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito al Titolo XVI, Capo I, il seguente: «Art. 220-decies (Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie) 1. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione si dota di procedure per individuare il deterioramento delle proprie condizioni finanziarie e comunica immediatamente all'IVASS il deterioramento individuato.». 159. All'articolo 221 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 184, qualora l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che ha sede legale nel territorio della Repubblica, non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche di cui agli articoli 36, 36-bis, 36-ter, 36-quater, 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies, 36-novies e 37 e sulle attivita' a copertura delle medesime di cui agli articoli 37-ter, 38, 41, 42, 42-bis, 43, l'IVASS ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme violate, assegnando un termine congruo per l'attuazione degli adempimenti richiesti, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.». 160. L'articolo 222 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: «Art. 222 (Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale di Solvibilita') 1. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa immediatamente l'IVASS non appena rilevano che il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' non e' piu' rispettato o quando vi e' il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi. 2. Entro due mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' ovvero, in mancanza di comunicazione dell'impresa, su richiesta dell'IVASS, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione presenta all'IVASS, ai fini dell'approvazione, un piano di risanamento fondato su basi realistiche. 2-bis. L'IVASS impone all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di adottare i provvedimenti necessari per ristabilire, entro sei mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilita', il livello di fondi propri ammissibili in misura tale da coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' o per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita'. 2-ter. L'IVASS, qualora lo ritenga opportuno, puo' concedere una proroga di tre mesi. 2-quater. In presenza di situazioni eccezionalmente avverse aventi ripercussioni, riconosciute dall'AEAP, su imprese di assicurazione e riassicurazione che rappresentano una quota significativa del mercato o delle aree di attivita' interessate, l'IVASS puo' estendere per le imprese colpite, se del caso anche in consultazione con il CERS, il periodo fissato al comma 2-ter per un periodo di tempo massimo di sette anni, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, ivi inclusa la durata media relativa delle riserve tecniche. 2-quinquies. L'IVASS puo' chiedere all'AEAP di constatare l'esistenza di situazioni eccezionalmente avverse. 2-sexies. L'IVASS puo' formulare una richiesta in tal senso se esiste la concreta possibilita' che talune imprese di assicurazione o di riassicurazione che rappresentano una quota significativa del mercato o delle aree di attivita' interessate non siano in grado di soddisfare uno dei requisiti di cui al comma 2-bis. Si e' in presenza di situazioni eccezionalmente avverse nel caso in cui la situazione finanziaria di talune di dette imprese sia gravemente o negativamente colpita da almeno una delle seguenti circostanze: a) un crollo dei mercati finanziari che sia imprevisto, brusco e drastico; b) un contesto caratterizzato in maniera persistente da tassi di interesse bassi; c) un evento catastrofico ad alto impatto. 2-septies. L'IVASS collabora con l'AEAP nella valutazione sulla persistenza delle condizioni di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies. La cessazione della situazione eccezionalmente avversa e' dichiarata dall'AEAP, previa consultazione dell'IVASS. 2-octies. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata presenta ogni tre mesi all'IVASS una relazione concernente le misure adottate e i progressi realizzati in relazione al ripristino del livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilita' o alla riduzione del suo profilo di rischio al fine di garantire la conformita' al requisito stesso. 2-novies. L'estensione di cui al comma 2-quater e' revocata se dalla suddetta relazione si evince che non si sono registrati progressi significativi in relazione al ripristino del livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilita' o alla riduzione del profilo di rischio al fine di garantire la conformita' al requisito stesso tra la data di rilevamento dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilita' e la data di presentazione della relazione sui progressi realizzati. 3. L'IVASS, in casi eccezionali se ritiene che la situazione finanziaria dell'impresa rischi di subire ulteriori deterioramenti, puo' vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica e successivamente puo' consentirne, con specifiche autorizzazioni, una disponibilita' limitata, comunque informando preventivamente le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. L'IVASS puo' inoltre chiedere alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura. 4. L'IVASS puo' anche disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalita' previste dall'articolo 224. 5. Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento riguardino una societa' cooperativa e prevedano un aumento di capitale sociale, il limite individuale di sottoscrizione del capitale sociale e' elevato sino al triplo. In tal caso, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale, la societa' cooperativa e' tenuta ad esibire il provvedimento adottato dall'IVASS.». 161. L'articolo 223 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' abrogato. 162. Dopo l'articolo 222 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti: «Art. 222-bis (Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale Minimo) 1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione informano immediatamente l'autorita' di vigilanza qualora rilevino che il Requisito Patrimoniale Minimo non e' piu' rispettato o quando vi e' il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi. 2. Entro un mese dalla rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, ovvero, in mancanza di comunicazione dell'impresa, su richiesta dell'IVASS, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione presenta all'IVASS, ai fini dell'approvazione, un piano di finanziamento a breve termine fondato su basi realistiche per riportare, entro tre mesi da tale rilevazione, i fondi propri di base ammissibili almeno al livello del Requisito Patrimoniale Minimo o per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del Requisito Patrimoniale Minimo. 3. L'IVASS puo' vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica e successivamente puo' consentirne, con specifiche autorizzazioni, una disponibilita' limitata, comunque informando preventivamente le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. L'IVASS puo' inoltre chiedere alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura. 4. L'IVASS puo' anche disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalita' previste dall'articolo 224. Art. 222-ter (Limitazioni alla distribuzione di elementi dei fondi propri) 1. Fatte salve le deroghe previste dalle disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili, in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilita' o del requisito minimo di solvibilita' o se la distribuzione comporta detta inosservanza, l'impresa non opera distribuzioni in relazione ad elementi di fondi propri, incluse distribuzioni di utili, fino al momento in cui non sia ripristinato il rispetto del requisito e la distribuzione non determini la sua inosservanza. 2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui l'inosservanza del requisito patrimoniale emerga solo dopo la delibera di distribuzione ma prima che alla stessa sia stata data esecuzione. Art. 223-bis (Misure di intervento in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione) 1. Fatti salvi gli articoli 222 e 222-bis, se la solvibilita' dell'impresa continua a deteriorarsi, l'IVASS puo' adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare gli interessi dei contraenti in caso di contratti di assicurazione o il rispetto degli obblighi derivanti da contratti di riassicurazione. Tali misure sono proporzionate e riflettono il livello e la durata del deterioramento della solvibilita' dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Art. 223-ter (Piano di risanamento e piano di finanziamento) 1. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le norme di attuazione che riguardano, in particolare, i dati e le informazioni da indicare nel piano di risanamento di cui all'articolo 222 e nel piano di finanziamento di cui all'articolo 222-bis i quali devono includere, in ogni caso, almeno le seguenti indicazioni: a) le previsioni relative alle spese di gestione, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni; b) le previsioni di entrata e di spesa, sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva sia per le operazioni di riassicurazione passiva; c) le previsioni di bilancio; d) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura delle riserve tecniche, del requisito patrimoniale di solvibilita' e del requisito patrimoniale minimo; e) la politica di riassicurazione nel suo complesso. 2. L'IVASS, valutata la situazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, puo' ridurre il valore di tutti gli elementi che rientrano nel Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e cio' anche nel caso in cui abbiano subito una significativa diminuzione del valore di mercato nel periodo successivo alla fine del precedente esercizio. 3. L'IVASS non rilascia attestazioni di solvibilita' dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, alla quale ha richiesto ai sensi del comma 1 il piano di risanamento finanziario di cui all'articolo 222, comma 2, o un piano di finanziamento di cui all'articolo 222-bis, comma 2, fino a quando ritenga che i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o gli impegni contrattuali dell'impresa di riassicurazione siano a rischio.». 163. All'articolo 225, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «per il caso di violazione delle norme sulle riserve tecniche, sulle attivita' a copertura, sul margine di solvibilita' richiesto o sulla quota di garanzia» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 221, 222, 222-bis». 164. L'articolo 226 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: «Art. 226. (Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi) 1. Se le autorita' di vigilanza dei rispettivi Stati membri d'origine hanno adottato le misure corrispondenti a quelle previste dagli articoli 221, 222, 222-bis, 225, 240 e 242 l'IVASS vieta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, che hanno sede legale in altri Stati membri e che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento e di prestazione di servizi, di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica, quando cio' sia richiesto dalle autorita' di vigilanza dei rispettivi Stati membri d'origine e siano indicati gli attivi che devono costituire oggetto di tale misura. A richiesta delle medesime autorita', l'IVASS adotta altresi' i provvedimenti di vincolo delle singole attivita' patrimoniali a copertura delle riserve tecniche con le modalita' di cui all'articolo 224. 2. L'IVASS applica le disposizioni di cui al presente capo nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, che hanno sede legale in Stati terzi in caso di violazione posta in essere dalla sede secondaria stabilita nel territorio della Repubblica. 3. Se la violazione riguarda le disposizioni sul requisito patrimoniale di solvibilita' ed e' posta in essere da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un Paese terzo che sia stabilita, oltre che nel territorio della Repubblica, anche in altri Stati membri e che sia vigilata dall'IVASS anche per le attivita' effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli altri Stati membri, l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 221, 222, 222-bis, 224 e 225 spetta all'IVASS, ad eccezione dei casi in cui il controllo di solvibilita' venga demandato ad altra Autorita' ai sensi dell'articolo 51, comma 3. Dei provvedimenti adottati e' data comunicazione alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorita' puo' essere richiesto di adottare misure analoghe, cooperando nell'adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. 4. Nel caso di cui al comma 3, se lo stato di solvibilita' per il complesso delle attivita' esercitate dalle sedi secondarie dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un Paese terzo e' sottoposto al controllo esclusivo dell'autorita' di vigilanza di un altro Stato membro, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 224 sui beni posseduti dall'impresa nel territorio della Repubblica la medesima autorita' puo' avvalersi della cooperazione dell'IVASS.». 165. Dopo l'articolo 226 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente: «Art. 226-bis (Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie di gruppo) 1. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, si dota di procedure per individuare il deterioramento delle condizioni del gruppo finanziarie e comunica immediatamente all'IVASS il deterioramento individuato.». 166. L'articolo 227 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: «Art. 227. (Misure in caso di verifica della situazione di solvibilita' di gruppo) 1. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, informa immediatamente l'IVASS non appena rileva che il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo non e' piu' rispettato o quando vi e' il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi. 2. Entro due mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo ovvero, in mancanza di comunicazione della societa', su richiesta dell'IVASS, la societa' di cui al comma 1 presenta all'IVASS, ai fini dell'approvazione, un piano di risanamento fondato su basi realistiche. 3. L'IVASS impone alla societa' di cui al comma 1 di adottare i provvedimenti necessari per ristabilire, entro sei mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilita' di gruppo, il livello di fondi propri ammissibili in misura tale da coprire il requisito patrimoniale di solvibilita' di gruppo o per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilita' di gruppo. 4. L'IVASS, qualora lo ritenga opportuno, puo' concedere una proroga di tre mesi. 5. In presenza delle situazioni eccezionalmente avverse aventi ripercussioni, riconosciute dall'AEAP ai sensi dell'articolo 222, comma 2-quater, su imprese di assicurazione e riassicurazione che rappresentano una quota significativa del mercato o delle aree di attivita' interessate, l'IVASS puo' estendere per il gruppo coinvolto, se del caso anche in consultazione con il CERS, il periodo fissato al comma 4 per un periodo di tempo massimo di sette anni, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, ivi inclusa la durata media relativa delle riserve tecniche. Si applica l'articolo 222, commi 2-octies e 2-novies.». 167. L'articolo 228 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' abrogato. 168. All'articolo 229 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 2, le parole: «, in ogni caso e' preceduto dalla contestazione delle violazioni accertate e», sono soppresse. 169. All'articolo 231 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 2 e' soppresso. 170. All'articolo 233 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza stabiliti in attuazione dell'articolo 76.». 171. All'articolo 234 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'IVASS, possono, nell'interesse della procedura, sostituire la societa' di revisione. Ai medesimi soggetti compete soltanto il corrispettivo per la durata residua dell'incarico e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. Il nuovo incarico puo' avere durata massima fino al termine dell'amministrazione straordinaria.». 172. All'articolo 240 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'IVASS accerta, con provvedimento pubblicato nel Bollettino, la decadenza dall'autorizzazione e, nel caso riguardi il complesso dei rami esercitati, dispone la cancellazione dall'albo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Il provvedimento e' comunicato dall'IVASS alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri, per l'adozione da parte di tali Autorita' di misure idonee a impedire all'impresa di assicurazione di esercitare l'attivita' sul loro territorio.»; b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis L'IVASS comunica all'AEAP ogni caso in cui un'impresa di assicurazione e riassicurazione decada dall'autorizzazione rilasciata ai fini della pubblicazione nell'elenco dalla stessa tenuto.». 173. All'articolo 241 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I liquidatori devono possedere i requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza stabiliti in attuazione dell'articolo 76. Qualora perdano i relativi requisiti, i liquidatori decadono dalla carica. Se l'assemblea non provvede alla loro sostituzione entro trenta giorni dalla conoscenza del sopravvenuto difetto dei requisiti, l'IVASS propone al Ministro dello sviluppo economico l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.». 174. All'articolo 242 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) non rispetta il Requisito Patrimoniale Minimo ed ha presentato, a giudizio dell'IVASS, un piano di finanziamento manifestamente inadeguato ovvero non ha rispettato il piano approvato entro tre mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo ovvero, nel caso in cui sia soggetta a vigilanza di gruppo, non ha realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dall'articolo 227;»; b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. I decreti del Ministro dello sviluppo economico sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono riprodotti nel Bollettino e sono comunicati dall'IVASS alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri per l'adozione da parte di tali Autorita' di misure idonee a impedire all'impresa di assicurazione di esercitare l'attivita' sul loro territorio.»; c) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. L'IVASS comunica all'AEAP ogni caso di revoca di autorizzazione ai fini della pubblicazione nell'elenco dalla stessa tenuto.». 175. All'articolo 243 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 2, le parole: «margine di solvibilita' e della quota di garanzia» sono sostituite dalle seguenti: «Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e del Requisito Patrimoniale Minimo». 176. All'articolo 244 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli 240, commi 2, 3,» sono aggiunte le seguenti: «3-bis,» e al comma 2, le parole: «di cui all'articolo 242, commi 3, 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 242, commi 3, 4, 5, 6 e 7». 177. All'articolo 246 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalita' e di onorabilita' ed indipendenza stabiliti in attuazione dell'articolo 76.». 178. All'articolo 250 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 5, le parole: «e l'attuario revisore» sono soppresse. 179. All'articolo 254 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'opposizione e' disciplinata dagli articoli 98 e 99 della legge fallimentare.». 180. All'articolo 256 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, le parole: «dagli articoli 98, 99 e 100» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 98 e 99». 181. All'articolo 258 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Gli impegni risultanti dalla partecipazione ad un contratto di coassicurazione comunitaria sono soddisfatti alla stessa stregua degli impegni risultanti dagli altri contratti di assicurazione senza distinzione di nazionalita' per quanto riguarda gli aventi diritto alle prestazione assicurative.». 182. All'articolo 264 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 2, dopo le parole: «ha sede legale» sono inserite le seguenti: «in uno Stato Membro o». 183. Il Capo VII del Titolo XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: «Capo VII DISPOSIZIONI SUL RISANAMENTO E SULLA LIQUIDAZIONE NEL GRUPPO ASSICURATIVO Art. 275. (Amministrazione straordinaria dell'ultima societa' controllante italiana) 1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, si applicano le norme del capo II del presente titolo. 2. L'amministrazione straordinaria della societa' di cui al comma 1, oltre che nei casi previsti dall'articolo 231, puo' essere disposta quando: a) risultino gravi inadempienze nell'esercizio dell'attivita' di direzione e di coordinamento per l'esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite dall'IVASS; b) una delle societa' del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, sia stata sottoposta alla procedura del fallimento, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, dell'amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali o dalla legislazione di altri Stati membri, nonche' quando sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarita' nella gestione e possa essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo. 3. L'amministrazione straordinaria della societa' di cui al comma 1 dura un anno dalla data di emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, salvo che sia prescritto un termine piu' breve dal provvedimento medesimo o che ne sia disposta la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura puo' essere prorogata per un periodo non superiore ad un anno. 4. I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'IVASS, possono revocare o sostituire, anche in parte, gli amministratori delle societa' del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica al massimo sino al termine dell'amministrazione straordinaria della societa' di cui al comma 1. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente ad un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari ad essi spettanti per la durata residua del mandato ma, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. 5. I commissari straordinari possono richiedere, previa autorizzazione dell'IVASS sentiti i cessati amministratori della societa', l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle societa' del gruppo, di cui all'articolo 210-ter, comma 2. 6. I commissari straordinari possono richiedere alle societa' del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato. Art. 276. (Liquidazione coatta amministrativa dell'ultima societa' controllante italiana) 1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, all'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, si applicano le norme del capo IV del presente titolo. 2. La liquidazione coatta amministrativa della societa' di cui al comma 1, oltre che nei casi previsti dall'articolo 245, puo' essere disposta quando le inadempienze nell'esercizio dell'attivita' di direzione e di coordinamento per l'esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite dall'IVASS siano di eccezionale gravita'. 3. I commissari liquidatori depositano annualmente nel registro delle imprese una relazione sulla situazione contabile e sull'andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre societa' del gruppo controllate italiane, di cui all'articolo 210-ter, comma 2, sia sugli eventuali interventi a tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. La relazione e' accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. L'IVASS puo' prescrivere speciali forme di pubblicita' per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione. 4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 275, commi 5 e 6. 5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 della legge fallimentare nei confronti delle altre societa' del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2. L'azione puo' essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma dell'articolo 67 della legge fallimentare, che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti indicati al numero 4) del primo comma e dal secondo comma del medesimo articolo 67, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori. Art. 277. (Amministrazione straordinaria delle societa' del gruppo assicurativo) 1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando l'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle societa' del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, si applicano, ove ne ricorrono i presupposti, le norme del capo II del presente titolo. L'amministrazione straordinaria puo' essere richiesta all'IVASS anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2. 2. Quando presso societa' del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarita' nella gestione, la procedura si converte in amministrazione straordinaria. Il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la societa' e' soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli atti all'IVASS. Gli organi della cessata procedura e quelli dell'amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicita' stabilite dall'IVASS. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti. 3. Quando le societa' del gruppo da sottoporre all'amministrazione straordinaria siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento e' adottato sentita l'autorita' che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potra' essere fissato un termine per la formulazione del parere. 4. La durata dell'amministrazione straordinaria delle societa' del gruppo e' indipendente da quella della procedura cui e' sottoposta la ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2. Art. 278. (Liquidazione coatta amministrativa delle societa' del gruppo assicurativo) 1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando l'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle societa' di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del gruppo si applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del capo IV del presente titolo. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione resta ferma comunque la disciplina del capo IV. La liquidazione coatta puo' essere richiesta all'IVASS anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori dell'ultima societa' controllante. 2. Quando presso societa' del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, siano in corso il fallimento, la liquidazione coatta o altre procedure concorsuali, queste si convertono nella liquidazione coatta disciplinata dal presente articolo. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza gia' operato, il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la societa' e' soggetta alla procedura di liquidazione prevista dal presente articolo e ordina la trasmissione degli atti all'IVASS. Gli organi della cessata procedura e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicita' stabilite dall'IVASS. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti. 3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo 276, comma 5. Art. 279. (Procedure proprie delle singole societa' del gruppo assicurativo) 1. Quando l'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, le societa' del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data comunicazione all'IVASS a cura dell'autorita' amministrativa o giudiziaria che li ha emessi. Le autorita' amministrative o giudiziarie che vigilano sulle procedure informano l'IVASS di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo assicurativo. 2. In deroga al comma 1, la societa' del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, non e' soggetta alla procedura ad essa altrimenti applicabile e, se avviata, viene convertita in amministrazione straordinaria o liquidazione coatta, se essa svolge funzioni strumentali essenziali per conto dell'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 277 e 278. Art. 280. (Disposizioni comuni agli organi delle procedure) 1. Fermo quanto disposto dagli articoli 233 e 246, le medesime persone possono essere nominate negli organi dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di societa' del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, quando cio' sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure. 2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse in conflitto con quello della societa', a cagione della qualita' di commissario di altra societa' del gruppo, ne da' notizia agli altri commissari, ove esistano, nonche' al comitato di sorveglianza e all'IVASS. In caso di omissione, a detta comunicazione sono tenuti i membri del comitato di sorveglianza che siano a conoscenza della situazione di conflitto. Il comitato di sorveglianza puo' prescrivere speciali cautele e formulare indicazioni in merito all'operazione, dell'inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili. Ferma la facolta' di revocare e sostituire i componenti gli organi delle procedure, l'IVASS puo' impartire direttive o disporre, ove del caso, la nomina di un commissario per compiere determinati atti. 3. Le indennita' spettanti ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall'IVASS in base ai criteri dallo stesso stabiliti e sono a carico delle societa'. Le indennita' sono determinate valutando in modo complessivo le prestazioni connesse alle cariche eventualmente ricoperte in altre procedure nel gruppo. Art. 281. (Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale) 1. Quando l'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'articolo 276, comma 5, nonche' per tutte le controversie fra le societa' del gruppo e' competente il tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale tale societa' controllante. 2. Quando l'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi concernenti o comunque connessi alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa di tale societa' controllante e delle societa' del gruppo, di cui all'articolo 210-ter, comma 2, e' competente il tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede a Roma. Art. 282. (Gruppi e societa' non iscritte all'albo) 1. Le disposizioni degli articoli di cui al presente capo si applicano anche nei confronti delle societa' per le quali, pur non essendo intervenuta l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento nell'albo di cui all'articolo 210-ter.». 184. All'articolo 309 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:«1-bis Le imprese locali di cui al Titolo IV, Capo I, che esercitano l'attivita' assicurativa oltre i limiti di cui all'articolo 51-ter, comma 1, in violazione dell'articolo 51-quater, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.»; b) al comma 2 le parole: «Le mutue assicuratrici» sono sostituite dalle seguenti: «Le particolari mutue assicuratrici»; c) al comma 3, dopo le parole: «di cui ai commi 1» sono inserite le seguenti: «, 1-bis». 185. L'articolo 310 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito con il seguente: «Art. 310. (Condizioni di esercizio) 1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 30-sexies, 30-septies, 30-octies, 30-novies, 32, 33, 35-bis, 35-ter, 35-quater, 36-bis, 36-ter, 36-quater, 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies, 36-novies, 36-decies, 36-undecies, 36-duodecies, 36-terdecies, 37-bis, 37-ter, 38, 41, 42, 42-bis, 43, 44-ter, 44-quater, 44-quinquies, 44-sexies, 44-septies, 44-octies, 44-novies, 44-decies, 47-quater, comma 1, 47-septies, 47-octies, 47-novies, 47-decies, 48, 49, 56, 57-bis, 62, 63, 64, 65, 65-bis, 66-sexies.1, 66-septies, 67, 76, comma 2, 90, comma 1, lettere c) e d), 119, comma 2, ultimo periodo, 188, 189, comma 1, 190, commi 1, 1-bis, 1-ter e 5-bis, 190-bis, comma 1, 191, 196, comma 2, 197, 210, 210-ter, comma 8, 214-bis, 215-bis, 216-ter, e 216-sexies, 216-octies, 216-novies, 220-novies, comma 1, 348 e 349, comma 1, o delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. 2. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 48-bis, 67, comma 1, 88, 89, 90, comma 1, lettere a) e b), commi 2, 3 e 4, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100 e 101 o delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila. 3. In caso di violazione degli obblighi di cui al Titolo XV, le sanzioni amministrative di cui al presente Titolo sono adottate nei confronti dell'ultima societa' controllante italiana come determinata dall'articolo 210, comma 2.». 186. All'articolo 311 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'omissione delle comunicazioni prescritte dagli articoli 69, 71 e 79, compresa anche l'intenzione di assumere la partecipazione di controllo, o delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.». 187. L'articolo 312 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: «Art. 312. (Comunicazioni per la vigilanza di gruppo) 1. L'omissione delle comunicazioni di cui all'articolo 213 o delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. L'incompletezza o l'erroneita' della comunicazione sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila. 2. L'omissione delle comunicazioni di cui all'articolo 216, comma 2, o delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila. Se l'omissione riguarda un'operazione da cui puo' derivare pregiudizio per gli interessi degli assicurati si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. L'incompletezza o l'erroneita' della comunicazione preventiva sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila. 3. L'omissione della comunicazione periodica di cui all'articolo 216, comma 1, o delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento ad euro quindicimila. L'incompletezza o l'erroneita' delle comunicazioni periodiche successive sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila.». 188. L'articolo 323 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' abrogato. 189. All'articolo 326 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. I provvedimenti dell'IVASS, che infliggono le sanzioni pecuniarie, e le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi sono pubblicati nel Bollettino dell'IVASS. Il Ministero dello sviluppo economico, su richiesta dell'IIVASS, tenuto conto della violazione e degli interessi coinvolti, puo' stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.». 190. L'articolo 331 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: «Art. 331. (Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari) 1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 330, l'IVASS, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei soggetti iscritti nel registro degli intermediari, compresi i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell'intermediario di assicurazione o di riassicurazione, possibili responsabili della violazione e trasmette i relativi atti al Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari. 1-bis. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 330, la CONSAP, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei periti di assicurazione, possibili responsabili della violazione. 2. I destinatari di cui ai commi 1 e 1-bis possono proporre, nel termine di sessanta giorni, reclamo avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l'audizione dinnanzi al Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari. 3. Il Collegio di garanzia e' istituito presso l'IVASS ed e' composto da un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere della Corte di cassazione o equiparato, anche a riposo, con funzioni di presidente ovvero da un docente universitario di ruolo, e da due componenti esperti in materia assicurativa, questi ultimi designati sentite le associazioni maggiormente rappresentative. Il mandato ha durata quadriennale ed e' rinnovabile una sola volta. Il Collegio di garanzia puo' essere costituito in piu' sezioni, con corrispondente incremento del numero dei suoi componenti, qualora l'IVASS lo ritenga necessario per garantire condizioni di efficienza e tempestivita' nella definizione dei procedimenti disciplinari. L'IVASS nomina il Collegio di garanzia, stabilisce le norme sulla procedura dinnanzi al Collegio nel rispetto dei principi del giusto procedimento e determina il regime delle incompatibilita' ed il compenso dei componenti, che e' posto a carico dell'Istituto. 4. A seguito dell'esercizio della facolta' di reclamo di cui al comma 2 ovvero decorso inutilmente il relativo termine, il Collegio di garanzia acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone l'audizione, alla quale le parti possono partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la violazione, il Collegio di garanzia puo' disporre l'archiviazione della contestazione o chiedere l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se, invece, ritiene provata la violazione, trasmette per competenza all'IVASS o alla CONSAP la proposta motivata di determinazione della sanzione disciplinare. 5. L'IVASS o la CONSAP, ricevuta la proposta formulata dal Collegio di garanzia, decide la sanzione disciplinare con decreto, che viene successivamente comunicato alle parti del procedimento. 6. Le controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti che applicano la sanzione disciplinare sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L'IVASS o la CONSAP provvede alla difesa in giudizio con propri legali. 7. I provvedimenti che infliggono la sanzione disciplinare della radiazione, le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati nel Bollettino dell'IVASS o da CONSAP nel suo sito internet.». 191. All'articolo 335 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) le imprese locali di cui all'articolo 51-bis, comma 1, lettera a), iscritte nella sezione dell'albo delle imprese di assicurazione rubricata «Imprese locali di cui al Titolo IV, Capo II, del Codice delle Assicurazioni private» e le particolari mutue assicuratrici di cui all'articolo 51-bis, comma 1, lettera b), ed iscritte nella sezione dell'albo rubricata «Particolari mutue assicuratrici di cui al Titolo IV, Capo III, del Codice delle Assicurazioni private»;»; b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il contributo, calcolato al netto dell'aliquota per oneri di gestione, e' versato direttamente all'IVASS in due rate rispettivamente entro il 31 gennaio e entro il 31 luglio di ogni anno e viene iscritto in apposita voce del bilancio di previsione. L'eventuale residuo confluisce nell'avanzo di amministrazione e viene considerato nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo.». 192. L'articolo 337 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: «Art. 337. (Periti assicurativi) 1. Gli iscritti nel ruolo dei periti assicurativi sono tenuti al pagamento alla CONSAP di un contributo annuale, denominato contributo di gestione del ruolo dei periti assicurativi, nella misura massima di euro cento. 2. Il contributo di gestione e' determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentita la CONSAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di gestione del ruolo dei periti assicurativi. Il decreto e' pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet della CONSAP. 3. Il contributo di cui al presente articolo viene versato direttamente alla CONSAP entro il 31 luglio di ogni anno e viene iscritto in apposita voce del bilancio di previsione della stessa CONSAP. L'eventuale residuo confluisce nell'avanzo di amministrazione e viene considerato nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo. 4. L'attestazione relativa al pagamento e' comunicata alla CONSAP nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2. In caso di mancato pagamento si applica la disposizione di cui all'articolo 335, comma 6.». 193. L'articolo 339 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' abrogato. 194. Dopo l'articolo 344 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente capo: «Capo III-bis Disposizioni transitorie relative all'entrata in vigore del regime solvibilita' II Sezione I REGIME DI APPLICAZIONE IMMEDIATA Art. 344-bis (Regime di applicazione immediata) 1. A decorrere dal 1° aprile 2015 l'IVASS decide sulle autorizzazioni relative a: a) fondi propri accessori ai sensi dell'articolo 44-quinquies, commi 5, 6, 7 e 8; b) classificazione degli elementi dei fondi propri di cui all'articolo 44-octies, commi 1, 6 e 7; c) parametri specifici dell'impresa ai sensi dell'articolo 45-sexies, comma 7; d) modello interno completo o parziale ai sensi degli articoli 46-bis e 46-ter; e) stabilimento sul territorio italiano di societa' veicolo di cui all'articolo 57-bis; f) fondi propri accessori di una societa' di partecipazione assicurativa intermedia conformemente all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera e); g) applicazione del modello interno di gruppo di cui agli articoli 207-octies, 216-sexies, comma 1, lettere a) e b); h) applicazione del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata di cui all'articolo 45-novies; i) applicazione dell'aggiustamento di congruita' alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio conformemente agli articoli 36-quinquies e 36-sexies; l) applicazione della misura transitoria sui tassi d'interesse privi di rischio conformemente all'articolo 344-novies; m) applicazione nella misura transitoria sulle riserve tecniche conformemente all'articolo 344-undecies. 2. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, a partire dal 1° aprile 2015, l'IVASS puo': a) disporre in merito all'applicazione delle disposizioni di vigilanza sul gruppo di cui ai Capi I, IV-bis e IV-ter del Titolo XV; b) essere qualificata autorita' di vigilanza sul gruppo, ai sensi degli articoli 207-sexies; c) procedere all'istituzione di un Collegio delle Autorita' di vigilanza, ai sensi dell'articolo 206-bis. 3. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, a partire dal 1° luglio 2015, l'IVASS puo': a) dedurre eventuali partecipazioni di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera d); b) determinare la scelta del metodo di calcolo della solvibilita' di gruppo, ai sensi dell'articolo 216-sexies, comma 1, lettera a); c) effettuare la verifica in merito alla sussistenza di un regime di vigilanza equivalente, ai sensi degli articoli 216-sexies, comma 1, lettera e), e 220-septies; d) prevedere l'applicazione delle disposizioni sulla vigilanza sul gruppo con gestione centralizzata dei rischi di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies, conformemente all'articolo 217-bis; e) effettuare gli accertamenti di cui agli articoli 220-octies e 220-sexies; 4. A partire dal 1° luglio 2015, l'IVASS puo' prevedere l'applicazione di misure transitorie ai sensi della Sezione II del presente Capo. 5. Le autorizzazioni e le decisioni assunte dall'IVASS ai sensi dei commi 1, e dei commi 2 e 3, sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2016. Sezione II MISURE TRANSITORIE Art. 344-ter (Misure transitorie inerenti particolari tipi di imprese di assicurazione o di riassicurazione) 1. Fino alle date di cui al comma 2, lettere a) e b), i Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII del presente Codice non si applicano alle imprese di assicurazione o riassicurazione che al 1° gennaio 2016 abbiano cessato di stipulare nuovi contratti di assicurazione o di riassicurazione e si limitino ad amministrare il portafoglio esistente nella prospettiva di cessare l'attivita' se: a) l'impresa ha dimostrato all'IVASS l'intenzione di cessare l'attivita' prima del 1° gennaio 2019; o b) l'impresa e' sottoposta a provvedimenti di risanamento di cui al Titolo XVI, Capo II, ed e' stato nominato un commissario. 2. L'impresa di cui: a) al comma 1, lettera a), e' soggetta ai Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII a decorrere dal 1° gennaio 2019 o da una data precedente qualora l'IVASS non sia soddisfatto dei progressi compiuti per la cessazione dell'attivita'; b) al comma 1, lettera b), e' soggetta ai Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII a decorrere dal 1° gennaio 2021 o da una data precedente qualora l'IVASS non sia soddisfatto dei progressi compiuti per la cessazione dell'attivita'. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano se l'impresa di cui al comma 1 soddisfa le seguenti condizioni: a) l'impresa non appartiene a un gruppo oppure, in caso contrario, tutte le imprese del gruppo cessano di stipulare nuovi contratti di assicurazione o di riassicurazione; b) l'impresa presenta all'IVASS una relazione annuale che illustri i progressi compiuti verso la cessazione della sua attivita'; c) l'impresa ha comunicato all'IVASS di applicare le misure transitorie. I commi 1 e 2 non ostano a che un'impresa operi in conformita' dei titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII. 4. L'IVASS predispone un elenco delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al comma 1 e lo comunica a tutti gli altri Stati membri. 5. Ai fini e nei limiti dell'applicazione del comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII nella formulazione vigente anteriormente al 1° gennaio 2016. Art. 344-quater (Misure transitorie inerenti l'informativa e il processo di controllo prudenziale) 1. Fino al 31 dicembre 2019, il termine per la presentazione da parte dell'impresa dell'informativa annuale all'IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio di cui all'articolo 47-quater, diminuisce di due settimane per ogni esercizio finanziario, a cominciare da 20 settimane dopo la chiusura di esercizio dell'impresa in relazione all'esercizio avente fine il 31 dicembre 2016 fino al piu' tardi a 14 settimane dopo la chiusura di esercizio dell'impresa in relazione all'esercizio finanziario avente fine il 31 dicembre 2019. 2. Fino al 31 dicembre 2019, il termine per la presentazione da parte dell'impresa della relazione sulla solvibilita' e sulla condizione finanziaria: di cui all'articolo 47-septies diminuisce di due settimane per ogni esercizio finanziario, a cominciare al piu' tardi da 20 settimane dopo la chiusura di esercizio dell'impresa in relazione all'esercizio avente fine il 31 dicembre 2016, fino al piu' tardi a 14 settimane dopo la chiusura dell'esercizio avente fine il 31 dicembre 2019. 3. Fino al 31 dicembre 2019, il termine per la presentazione da parte dell'impresa dell'informativa trimestrale all'IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio di cui all'articolo 47-quater, su base trimestrale, diminuisce di una settimana per ogni esercizio finanziario, a cominciare al piu' tardi da otto settimane per ogni trimestre a partire dalla chiusura del primo trimestre 2016 fino al piu' tardi a cinque settimane dopo la chiusura del primo trimestre 2019. 4. I termini previsti dai commi 1 e 3, aumentati di ulteriori sei settimane, si applicano all'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, con riferimento agli obblighi di informativa all'IVASS ai fini della verifica degli adempimenti sulla vigilanza sul gruppo di cui all'articolo 216-octies. 5. I termini previsti dal comma 2, aumentati di ulteriori sei settimane, si applicano all'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, con riferimento alla relazione relativa alla solvibilita' di gruppo e alla condizione finanziaria di cui all'articolo 216-novies. Art. 344-quinquies (Misure transitorie in materia di fondi propri e investimenti) 1. In deroga all'articolo 44-octies, commi 2, 3, 4 e 5, in materia di criteri per la classificazione in livelli, gli elementi dei fondi propri di base sono inseriti nei fondi propri di base di livello 1 per un periodo massimo di 10 anni a partire dal 1° gennaio 2016, se: a) sono stati emessi entro il 1° gennaio 2016 o alla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 97 della direttiva 2009/138/CE, ove quest'ultima sia anteriore; b) al 31 dicembre 2015 possono essere utilizzati per soddisfare il margine di solvibilita' disponibile fino al 50 per cento del margine di solvibilita' secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia di margine di solvibilita' applicabili in tale data; c) non sarebbero altrimenti classificati nel livello 1 o nel livello 2 conformemente all'articolo 44-octies, commi 2, 3, 4 e 5. 2. In deroga all'articolo 44-octies, commi 2, 3, 4 e 5, in materia di criteri per la classificazione in livelli, gli elementi dei fondi propri di base sono inseriti nei fondi propri di base di livello 2 per un periodo massimo di 10 anni a partire dal 1° gennaio 2016, se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) sono stati emessi entro il 1° gennaio 2016 o alla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 97 della direttiva 2009/138/CE, ove quest'ultima sia anteriore; b) al 31 dicembre 2015 possono essere utilizzati per soddisfare il margine di solvibilita' disponibile fino al 25 per cento del margine di solvibilita' legislative e regolamentari in materia di margine di solvibilita' applicabili in tale data. 3. Per l'impresa che investe in titoli negoziabili e altri strumenti finanziari basati su prestiti «confezionati» emessi prima del 1° gennaio 2011, i requisiti che devono essere soddisfatti dalle imprese che «confezionano» i prestiti in titoli negoziabili e altri strumenti finanziari si applicano soltanto nell'eventualita' in cui dopo il 31 dicembre 2014 siano state aggiunte o sostituite nuove esposizioni sottostanti. Art. 344-sexies (Misure transitorie in materia di Requisito Patrimoniale di Solvibilita') 1. In deroga agli articoli 45-bis, 45-ter, comma 3, e 45-sexies, il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e' effettuato secondo le disposizioni seguenti: a) fino al 31 dicembre 2017 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo per le concentrazioni del rischio di mercato e del sottomodulo di rischio di spread secondo la formula standard per le esposizioni verso le amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di uno Stato membro sono gli stessi rispetto a quelli che sarebbero applicati alle esposizioni denominate e finanziate nella loro valuta nazionale; b) nel 2018 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo per le concentrazioni del rischio di mercato e del sottomodulo di rischio di spread secondo la formula standard sono ridotti dell'80 per cento in relazione alle esposizioni verso le amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro; c) nel 2019 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo per le concentrazioni del rischio di mercato e del sottomodulo di rischio di spread secondo la formula standard sono ridotti del 50 per cento in relazione alle esposizioni verso le amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro; d) a decorrere dal 1° gennaio 2020 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo per le concentrazioni del rischio di mercato e del sottomodulo di rischio di spread secondo la formula standard non sono ridotti in relazione alle esposizioni verso le amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro. 2. In deroga agli articoli 45-bis, 45-ter, comma 3, e 45-sexies, in materia di calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita', i parametri standard da utilizzare per le azioni acquistate dall'impresa entro il 1° gennaio 2016, in sede di calcolo del sottomodulo del rischio azionario secondo la formula standard senza l'opzione prevista all'articolo 45-novies sono calcolati come media ponderata tra: a) il parametro standard da utilizzare in sede di calcolo del sottomodulo del rischio azionario conformemente all'articolo 45-novies; nonche' b) il parametro standard da utilizzare in sede di calcolo del sottomodulo del rischio azionario secondo la formula standard senza l'opzione di cui all'articolo 45-novies. 3. La ponderazione relativa al parametro di cui al comma 2, lettera b), aumenta almeno linearmente alla fine di ogni anno, partendo dallo 0 per cento nell'anno avente inizio il 1° gennaio 2016 fino al 100 per cento al 1° gennaio 2023. Art. 344-septies (Misure transitorie in materia di misure di salvaguardia) 1. In deroga all'articolo 222, commi 2-bis e 2-ter, in materia di violazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e fatto salvo il comma 2-quater della medesima disposizione, se l'impresa rispetta il margine di solvibilita' richiesto dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di margine di solvibilita' applicabili al 31 dicembre 2015, ma, nel corso dell'anno 2016, non rispetta il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui al Titolo III, capo IV bis, l'IVASS impone all'impresa di adottare i provvedimenti necessari per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilita' o per ridurre il profilo di rischio dell'impresa al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilita' entro il 31 dicembre 2017. 2. Nei casi di cui al comma 1 l'impresa presenta all'IVASS, ogni tre mesi, una relazione concernente le misure adottate e i progressi realizzati per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilita' o per ridurre il proprio profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilita'. 3. L'estensione di cui al comma 1 e' revocata dall'IVASS se dalla relazione sui progressi realizzati, di cui al comma 2, si evince che non vi sono stati progressi significativi nel ristabilire il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilita' o nel ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilita' tra la data di rilevamento dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e la data di presentazione della relazione sui progressi realizzati. Art. 344-octies (Disposizioni transitorie in materia di vigilanza sul gruppo) 1. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, fino al 31 marzo 2022, puo' presentare all'IVASS la domanda per l'autorizzazione all'utilizzo di un modello interno di gruppo applicabile ad una parte del gruppo se l'impresa, cui si applica il modello interno di gruppo, ha sede nel territorio della Repubblica e se presenta un profilo di rischio sensibilmente diverso da quello del resto del gruppo. 2. Il regolamento IVASS di cui all'articolo 216-ter, comma 1, stabilisce le disposizioni transitorie, applicabili a livello di gruppo in deroga al Titolo XV, Capo III, in coerenza con le disposizioni transitorie di cui agli articoli 344-quinquies in materia di fondi propri, 344-sexies in materia di Requisito Patrimoniale di Solvibilita', 344-novies in materia di tassi d'interesse privi di rischio, 344-decies in materia di riserve tecniche. 3. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 227 in materia di verifica della situazione di solvibilita' di gruppo, nel caso in cui l'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, soddisfi il requisito di solvibilita' corretta calcolato secondo le disposizioni legislative e regolamentari applicabili al 31 dicembre 2015 ma non soddisfi il requisito di solvibilita' di gruppo di cui agli articoli 216-sexies e 216-septies (requisito patrimoniale di solvibilita' di gruppo), l'IVASS impone alla societa' controllante di adottare i provvedimenti necessari per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilita' di gruppo o per ridurre il profilo di rischio del gruppo al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilita' di gruppo entro il 31 dicembre 2017. Si applica l'articolo 344-septies, commi 2 e 3. 4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, l'IVASS, in qualita' di autorita' di vigilanza sul gruppo, adotta le misure di cui all'articolo 344-septies, comma 1, nei confronti dell'impresa italiana al vertice del gruppo che non sia ultima societa' controllante italiana, ai sensi dell'articolo 210, comma 2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 344-septies. Art. 344-novies (Misura transitoria sui tassi d'interesse privi di rischio) 1. L'impresa di assicurazione o riassicurazione puo' applicare un adeguamento transitorio alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio riguardo agli impegni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili. 2. L'applicazione dell'adeguamento transitorio di cui al comma 1 e' soggetto all'autorizzazione dell'IVASS. 3. Per ciascuna valuta l'adeguamento e' calcolato come parte della differenza tra: a) il tasso d'interesse quale determinato dall'impresa conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di riserve tecniche applicabili al 31 dicembre 2015; b) il tasso effettivo annuo, calcolato come tasso di attualizzazione unico che, laddove applicato ai flussi di cassa del portafoglio di impegni di assicurazione o riassicurazione ammissibili, ha come risultato un valore equivalente a quello della migliore stima del portafoglio di impegni di assicurazione o riassicurazione ammissibili, tenuto conto del valore temporale del denaro mediante utilizzo della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio di cui all'articolo 36-quater. 4. La parte di cui alla lettera a) della differenza di cui al comma 3 diminuisce linearmente alla fine di ogni anno, partendo dal 100 per cento al 1° gennaio 2016 fino allo 0 per cento al 1° gennaio 2032. 5. Se l'impresa applica l'aggiustamento per la volatilita' di cui all'articolo 36-septies, la pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio di cui alla lettera b) del comma 3 corrisponde alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio rettificata di cui allo stesso articolo 36-septies. 6. Gli impegni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili comprendono unicamente gli impegni di assicurazione o di riassicurazione che soddisfano i seguenti requisiti: a) sono originati da contratti conclusi precedentemente al 31 dicembre 2015, esclusi i rinnovi contrattuali in tale data o in una successiva; b) le relative riserve tecniche sono state stabilite in conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di riserve tecniche applicabili al 31 dicembre 2015; c) a detti impegni non si applica l'aggiustamento per la congruita' di cui all'articolo 36-quinquies. 7. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione che applica il comma 1: a) non include gli impegni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili nel calcolo dell'aggiustamento per la volatilita' di cui all'articolo 36-septies; b) non applica l'articolo 344-decies; c) nell'ambito della relazione sulla solvibilita' e sulla condizione finanziaria di cui all'articolo 47-septies, rende pubblico il fatto che applica la struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio transitoria e quantifica l'impatto che la mancata applicazione di tale misura transitoria avrebbe sulla posizione finanziaria dell'impresa. Art. 344-decies (Misura transitoria sulle riserve tecniche) 1. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione puo' applicare una deduzione transitoria alle riserve tecniche. La deduzione puo' essere applicata a livello dei gruppi di rischi omogenei di cui all'articolo 36-novies, comma 1. 2. L'applicazione della deduzione transitoria di cui al comma 1 e' soggetta all'autorizzazione dell'IVASS. 3. La deduzione transitoria corrisponde a una parte della differenza tra i due importi seguenti: a) le riserve tecniche, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e societa' veicolo, calcolate secondo l'articolo 36-bis alla data del 1° gennaio 2016; b) le riserve tecniche, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione, calcolate secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia di riserve tecniche in vigore al 31 dicembre 2015. 4. La deduzione transitoria massima diminuisce linearmente alla fine di ogni anno, partendo dal 100 per cento a partire dal 1° gennaio 2016 fino allo 0 per cento al 1° gennaio 2032. 5. Se l'impresa, al 1° gennaio 2016, applica l'aggiustamento per la volatilita' di cui all'articolo 37-septies, l'importo di cui al comma 3, lettera a), e' calcolato con l'aggiustamento per la volatilita' al 1° gennaio 2016. 6. Gli importi delle riserve tecniche, compreso, se applicabile, l'importo dell'aggiustamento per la volatilita', utilizzati per calcolare la deduzione transitoria di cui al comma 3, possono essere ricalcolati ogni 24 mesi o con una frequenza maggiore in caso di rilevante variazione del profilo di rischio dell'impresa. Il ricalcolo e' effettuato su autorizzazione o richiesta dell'IVASS. 7. La deduzione di cui al comma 3 puo' essere limitata dall'IVASS qualora la sua applicazione possa comportare una riduzione dei requisiti sulle risorse finanziarie applicati all'impresa rispetto a quelli calcolati secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia di riserve tecniche applicabili al 31 dicembre 2015. 8. L'impresa che applica il comma 1: a) non applica l'articolo 244-decies; b) se non puo' soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' senza applicare la deduzione transitoria, presenta una relazione annuale all'IVASS concernente le misure adottate e i progressi realizzati per ristabilire, alla fine del periodo di transizione di cui al comma 4, un livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' o per ridurre il profilo di rischio dell'impresa al fine di ripristinare l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita'; c) nell'ambito della relazione sulla solvibilita' e sulla condizione finanziaria di cui all'articolo 47-septies, rende pubblico il fatto che applica la deduzione transitoria alle riserve tecniche e quantifica l'impatto che la mancata applicazione di tale deduzione avrebbe sulla posizione finanziaria dell'impresa. Art. 344-undecies (Piano di transizione sulle misure transitorie relative ai tassi d'interesse privi di rischio e sulle riserve tecniche) 1. L'impresa che applica le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies e rileva che senza l'applicazione di tali misure non potrebbe rispettare il Requisito Patrimoniale di Solvibilita', ne informa immediatamente l'IVASS. 2. Nei casi di cui al comma 1, l'IVASS impone all'impresa di adottare i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilita' alla fine del periodo di transizione. 3. Entro due mesi dal rilevamento dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' che deriverebbe dalla mancata applicazione di tali misure transitorie, l'impresa presenta all'IVASS un piano di transizione contenente le misure previste per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' o per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilita' alla fine del periodo di transizione. 4. Durante il periodo di transizione l'impresa interessata puo' aggiornare il piano di transizione. 5. L'impresa interessata presenta all'IVASS una relazione annuale concernente le misure adottate e i progressi realizzati per garantire l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' alla fine del periodo di transizione. 6. L'IVASS revoca l'approvazione ad applicare le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies se dalla relazione sulle misure adottate e i progressi realizzati di cui al comma 5 si evince che l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' alla fine del periodo di transizione non e' realisticamente conseguibile. Art. 344-duodecies (Comunicazione di informazioni all'AEAP) 1. Fino al 1° gennaio 2021 l'IVASS fornisce all'AEAP informazioni sui seguenti aspetti, in coerenza con le disposizioni dell'Unione europea: a) disponibilita' di garanzie a lungo termine nei prodotti assicurativi sul mercato italiano e comportamento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione in quanto investitori a lungo termine; b) il numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano l'aggiustamento di congruita', l'aggiustamento per la volatilita', l'estensione del periodo ammesso per il risanamento ai sensi dell'articolo 222, comma 2-ter, il sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata e le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies; c) l'impatto dell'aggiustamento di congruita', dell'aggiustamento per la volatilita', del meccanismo di aggiustamento simmetrico del fabbisogno standard del rischio azionario (equity risk charge), del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata relativa (duration) nonche' delle misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies sulla posizione finanziaria delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, a livello nazionale e in forma anonima per ciascuna impresa; d) gli effetti, sul comportamento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione in materia di investimenti, dell'aggiustamento di congruita', dell'aggiustamento per la volatilita', del meccanismo di aggiustamento simmetrico del fabbisogno standard del rischio azionario (equity risk charge), e del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata, nonche' l'eventuale indebito alleggerimento dei requisiti patrimoniali; e) gli effetti di eventuali estensioni del periodo ammesso per il risanamento ai sensi dell'articolo 222, comma 2-ter, sugli sforzi profusi dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione per ripristinare il livello di fondi propri ammissibili destinati alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' oppure per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire la conformita' al requisito stesso; f) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies, l'effettivo rispetto dei piani di transizione di cui all'articolo 344-undecies e le prospettive di riduzione della dipendenza dalle misure transitorie stesse, anche per quanto concerne quelle adottate o che si prevede che siano adottate dalle imprese e dall'IVASS, tenendo conto del contesto normativo dello Stato Italiano. Art. 344-terdecies (Disposizioni transitorie riguardanti il rispetto del Requisito Patrimoniale Minimo) 1. In deroga all'articolo 222-bis, le imprese di assicurazione e di riassicurazione che, al 31 dicembre 2015, rispettano il margine di solvibilita' richiesto dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore a tale data ma non detengono fondi propri di base ammissibili sufficienti per coprire il Requisito Patrimoniale Minimo, si conformano alle disposizioni sul Requisito Patrimoniale Minimo di cui alla Sezione IV, Capo IV-bis, Titolo III, entro il 31 dicembre 2016. 2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di assicurazione o riassicurazione e' revocata, ai sensi dell'articolo 242, all'impresa di cui al comma 1 che non si e' conformata alle disposizioni sul Requisito Patrimoniale Minimo di cui alla Sezione IV, Capo IV-bis, Titolo III, entro il 31 dicembre 2016. Art. 344-quaterdecies (Obblighi di informativa sulle maggiorazioni di capitale) 1. Fermi restando gli obblighi di informativa previsti da altre disposizioni di legge o regolamentari, l'impresa, sebbene siano stati comunicati i Requisiti Patrimoniali di Solvibilita' ai sensi dell'articolo 47-septies, comma 2, lettera e), punto 2), sino al 31 dicembre 2020, pubblica senza separata evidenza la maggiorazione di capitale o l'impatto dei parametri specifici cui l'impresa deve ricorrere ai sensi dell'articolo 45-terdecies.». 195. All'articolo 345 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, la lettera b), e' soppressa. 196. All'articolo 347 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 3, le parole: «e dei periti di assicurazione» sono soppresse. 197. L'articolo 348 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: «Art. 348. (Esercizio congiunto dei rami vita e danni) 1. In deroga all'obbligo di limitazione dell'oggetto sociale all'esercizio dei rami vita o dei rami danni, della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attivita', di cui all'articolo 11, comma 2, e' consentito l'esercizio congiunto dei rami vita e danni alle imprese a cio' autorizzate alla data del 15 marzo 1979. 2. L'impresa che, ai sensi del comma 1, esercita congiuntamente i rami vita e danni ha l'obbligo di tenere, per ciascuna delle due attivita', una gestione distinta. L'IVASS stabilisce, con regolamento, i criteri e le modalita' di rappresentazione della gestione separata, prevedendo l'obbligo di: a) indicare nello statuto quale parte del capitale, o del fondo di garanzia se mutua di assicurazione, e delle riserve patrimoniali e' attribuita a ciascuna gestione; b) tenere le scritture contabili in modo che, per ciascuna gestione, siano evidenziati i relativi risultati. A tal fine tutte le entrate, in particolare i premi, le somme corrisposte dai riassicuratori, i redditi finanziari, e tutte le spese, in particolare le prestazioni di assicurazione, gli incrementi delle riserve tecniche, i premi di riassicurazione e le spese di gestione delle operazioni di assicurazione, sono ripartite in base alla loro origine; c) imputare ai conti gli elementi comuni alle due gestioni secondo un criterio di ripartizione approvato dall'IVASS. 2-bis. Fatte salve le disposizioni in materia di requisiti patrimoniali di cui agli articoli 45-bis e 47-bis, l'impresa che esercita congiuntamente i rami vita e danni, calcola: a) un Requisito Patrimoniale Minimo nozionale vita rispetto all'attivita' di assicurazione o di riassicurazione vita, calcolato come se l'impresa esercitasse soltanto tale attivita', sulla base delle scritture contabili separate di cui al comma 2, lettera b); e b) un Requisito Patrimoniale Minimo nozionale danni rispetto all'attivita' di assicurazione o riassicurazione danni, calcolato come se l'impresa esercitasse soltanto tale attivita', sulla base delle scritture contabili separate di cui al comma 2, lettera b). 2-ter. L'impresa che esercita congiuntamente i rami vita e danni, copre i requisiti seguenti con un importo equivalente di elementi di fondi propri di base ammissibili: a) il Requisito Patrimoniale Minimo nozionale vita rispetto all'attivita' della gestione vita; b) il Requisito Patrimoniale Minimo nozionale danni rispetto all'attivita' della gestione danni. 2-quater. I requisiti minimi di cui al comma 2-ter che sono a carico della gestione vita e della gestione danni non sono sostenuti dall'altra gestione. 2-quinquies. L'impresa in possesso dei requisiti minimi di cui ai commi 2-ter e 2-quater puo', previa comunicazione all'IVASS, utilizzare gli elementi espliciti dei fondi propri ammissibili ancora disponibili per l'una o l'altra gestione per coprire il requisito patrimoniale di solvibilita' di cui all'articolo 45-bis. 2-sexies. L'IVASS, mediante l'analisi dei risultati delle attivita' di assicurazione delle gestioni vita e danni, verifica che siano rispettati i requisiti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies. 2-septies. L'impresa che esercita congiuntamente i rami vita e danni elabora, in base alle scritture contabili, un documento da cui risultano in modo distinto gli elementi dei fondi propri di base ammissibili portati a copertura di ciascun requisito patrimoniale minimo nozionale di cui al comma 2-bis in conformita' all'articolo 44-decies, comma 4. 2-octies. Se l'importo degli elementi dei fondi propri di base ammissibili corrispondenti ad una delle due gestioni e' insufficiente a coprire i requisiti minimi di cui al comma 2-ter, l'IVASS applica alla gestione in cui si riscontra tale insufficienza le misure previste dal presente codice, a prescindere dai risultati ottenuti nell'altra gestione. 2-novies. In tali casi, in deroga al comma 2-quater, l'IVASS puo' autorizzare il trasferimento di elementi espliciti dei fondi propri di base ammissibili da una gestione all'altra. 3. Le imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del presente codice operano in regime di stabilimento o di prestazione di servizi e che sono autorizzate nei rispettivi Stati ad esercitare, congiuntamente uno o piu' rami vita e danni, possono continuare ad esercitare i medesimi rami nel territorio della Repubblica sia in regime di stabilimento che in regime di liberta' di prestazione di servizi. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese che successivamente alla data di cui al comma 1 vengono autorizzate ad esercitare congiuntamente i rami vita e i rami infortuni e malattia, con obbligo di osservare le disposizioni di cui ai commi 2, lettera b), 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies, 2-octies e 2-novies con il bilancio in corso alla data del rilascio dell'autorizzazione.». 198. All'articolo 349 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 le parole: «margine di solvibilita'» sono sostituite dalle seguenti: «Requisito Patrimoniale di Solvibilita'»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Ai fini di cui al Titolo XV, le imprese di cui al comma 1 possono attribuire alla sede secondaria stabilita nel territorio della Repubblica le funzioni di direzione e coordinamento delle societa' del gruppo con sede legale in Italia. In tale caso la sede secondaria e' considerata ultima societa' controllante italiana ai sensi dell'articolo 210, comma 2, ed e' iscritta all'albo come impresa capogruppo ai sensi dell'articolo 210-ter, comma 1.». 199. All'articolo 350 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 2, le parole: «dall'ISVAP» sono sostituite dalle seguenti: «dalla CONSAP». 200. All'articolo 352 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 8, sono inseriti aggiunti, in fine, i seguenti: «8-bis. Nell'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, dopo l'espressione: «all'articolo 188», le parole: «, comma 1,» sono soppresse. 8-ter. Nell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: «d) le misure previste dall'articolo 220-novies del CAP.». 8-quater. Nell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole «lettere da a-bis) a c)» sono sostituite con le parole «lettere da a-bis) a d)». 8-quinquies. Nell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «di cui all'articolo 36» sono sostituite dalle seguenti:" di cui al regolamento previsto dall'articolo 90, comma 1,». 8-sexies. Nell'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «all'articolo 37» sono sostituite dalle seguenti: «dal regolamento di cui all'articolo 90, comma 1,».».