art. 1 (commi 201-219)
  201. Dopo l'articolo 9-bis, del  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, e' inserita la seguente rubrica: 
 
                              «Capo III 
 
 
Segreto d'ufficio  e  collaborazione  con  altre  autorita'  e  altri
                             soggetti». 
 
  202. Dopo l'articolo 29-bis, del decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, e' inserita la seguente rubrica: 
 
                             «Sezione II 
 
 
                   Sistema di governo societario». 
 
  203. Dopo l'articolo 35-quater, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, la rubrica del Capo II, e' sostituita  dalla  seguente:
«Calcolo delle riserve tecniche». 
  204. Dopo l'articolo 37-ter, del decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, la rubrica del Capo III, e' sostituita dalla  seguente:
«Attivi a copertura delle riserve tecniche». 
  205. Dopo l'articolo 43, del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209, la rubrica del Capo IV e' sostituita dalla  seguente:  «Fondi
propri». 
  206. Dopo l'articolo 51-quater, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, e' inserita la seguente rubrica: 
 
                              «Capo III 
 
 
                  Particolari mutue assicuratrici». 
 
  207. Dopo l'articolo 67, del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209, la rubrica del  Titolo  VII  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Assetti proprietari». 
  208. Dopo l'articolo 81, del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209, il Capo IV Gruppo assicurativo, e' abrogato. 
  209. All'articolo 285, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, comma 4, le parole: «la misura del contributo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «le modalita' di fissazione annuale della misura  del
contributo». 
  210. All'articolo 287, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, commi 1 e 2, le parole: «all'impresa designata ed alla  CONSAP»,
sono sostituite dalle seguenti:  «all'impresa  designata,  inviandone
copia contestuale alla CONSAP». 
  211. All'articolo  250,  comma  7,  e  286,  comma  2,  le  parole:
"Ministro delle attivita' produttive" sono sostituite dalle seguenti:
"Ministero dello sviluppo economico"; 
  212. All'articolo 126 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1.  L'Ufficio  centrale
italiano  e'  abilitato  all'esercizio  delle  funzioni  di   Ufficio
nazionale di assicurazione e allo  svolgimento  degli  altri  compiti
stabiliti  dall'ordinamento  comunitario  e  dal  presente  codice  a
seguito di riconoscimento del Ministro dello sviluppo economico.». 
  213. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  le  parole:
«ISVAP», «Ministro delle attivita'  produttive»  e  «Ministero  delle
attivita' produttive», ovunque presenti e non  diversamente  previsto
dal presente articolo, sono sostituite, rispettivamente, da:  «IVASS»
fatta eccezione per la lettera  dd)  del  comma  1  dell'articolo  1,
«Ministro dello  sviluppo  economico»  e  «Ministero  dello  sviluppo
economico». 
  214. All'articolo 154 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Per  le  esigenze  di
funzionamento del Centro  di  informazione  italiano,  la  CONSAP  e'
autorizzata, ai sensi del codice in materia di  protezione  dei  dati
personali, ad avvalersi dei dati trattati dall'IVASS per le finalita'
della banca dati sinistri. L'IVASS,  con  regolamento,  organizza  la
banca dati sinistri al fine di coordinare il trattamento dei dati con
le esigenze del Centro di informazione italiano.». 
  215. All'articolo 157, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, dopo le parole: «del  regolamento,»  sono  inserite  le
seguenti: «da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale  e  sul  suo  sito
internet,». 
  216. All'articolo 159, comma 1, lettera  e),  e  all'articolo  160,
comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole:
«di vigilanza», sono sostituite dalle seguenti: «di gestione». 
  217. Dopo l'articolo 334, del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, la  rubrica  del  Capo  II,  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Contributi di vigilanza e di gestione». 
  218. All'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre
2005,  n.  209,  le  parole:  «L'ISVAP  ha  accesso  gratuito»,  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «L'IVASS  e  la  CONSAP  hanno  accesso
gratuito». 
  219. All'articolo 354, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:  «5-bis.  A  decorrere
dall'adozione del regolamento previsto  dall'articolo  76,  comma  1,
sono o restano abrogati i seguenti atti: 
    a) il decreto del Ministro dello sviluppo economico  11  novembre
2011, n. 220, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2012,  n.
6; 
    b) il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  28  aprile
2008, n. 99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5  giugno  2008,  n.
130.».