Art. 10 
 
 
                        Modalita' di gestione 
 
  1. La gestione degli stanziamenti di  bilancio  per  i  trattamenti
economici  individuali  e  le  indennita'  spettanti   al   personale
assegnato agli Uffici di cui all'articolo 1, comma 2, per le spese di
viaggio e di rappresentanza del Ministro, del  Vice  Ministro  e  dei
Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per  ogni
altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti  uffici,  nonche'
la gestione delle risorse umane e strumentali e,  per  l'effetto,  di
ogni  adempimento  datoriale  delegabile,  e'  attribuita,  ai  sensi
dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165
del 2001, e successive modificazioni, alla responsabilita'  del  Capo
di  Gabinetto,  che  puo'  delegare  i  relativi  adempimenti  ad  un
dirigente  del  Ministero,  nonche'  avvalersi,  ove   ricorrano   le
condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7  agosto
1997, n. 279, degli Uffici della Direzione generale per le  politiche
del personale, l'innovazione organizzativa,  il  bilancio  -  Ufficio
Procedimenti Disciplinari, per la liquidazione e  l'erogazione  delle
spese da imputare ai fondi predetti. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per il testo  dell'articolo  14  del  citato  decreto
          legislativo n.165 del 2001 si veda nelle note  all'articolo
          1. 
              -  Si  riporta  l'articolo   4   del   citato   decreto
          legislativo n. 279 del 1997: 
              «Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali). -
          1.  Al  fine  del  contenimento  dei  costi  e  di  evitare
          duplicazioni di strutture, la gestione di  talune  spese  a
          carattere   strumentale,   comuni   a   piu'   centri    di
          responsabilita'  amministrativa  nell'ambito  dello  stesso
          Ministero, puo' essere  affidata  ad  un  unico  ufficio  o
          struttura di servizio. 
              2. L'individuazione delle spese che sono svolte con  le
          modalita' di  cui  al  comma  1,  nonche'  degli  uffici  o
          strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro
          competente,  con  proprio  decreto,  di  concerto  con   il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica. 
              3.   I   titolari   dei   centri   di   responsabilita'
          amministrativa ai  quali  le  spese  comuni  sono  riferite
          provvedono  a  quanto  necessario  affinche'  l'ufficio  di
          gestione  unificata,  possa   procedere,   anche   in   via
          continuativa, all'esecuzione delle spese e  all'imputazione
          delle  stesse   all'unita'   previsionale   di   rispettiva
          pertinenza.».