Art. 10 Modalita' di gestione 1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennita' spettanti al personale assegnato agli Uffici di cui all'articolo 1, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro, del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonche' la gestione delle risorse umane e strumentali e, per l'effetto, di ogni adempimento datoriale delegabile, e' attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, alla responsabilita' del Capo di Gabinetto, che puo' delegare i relativi adempimenti ad un dirigente del Ministero, nonche' avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli Uffici della Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio Procedimenti Disciplinari, per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.
Note all'art. 10: - Per il testo dell'articolo 14 del citato decreto legislativo n.165 del 2001 si veda nelle note all'articolo 1. - Si riporta l'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 279 del 1997: «Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali). - 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio. 2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 3. I titolari dei centri di responsabilita' amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva pertinenza.».