Art. 11 
 
 
       Organismo indipendente di valutazione della performance 
 
  1. L'Organismo indipendente di valutazione  della  performance,  di
seguito denominato "OIV",  di  cui  all'articolo  14,  comma  1,  del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, svolge, in posizione  di
autonomia operativa e valutativa, i compiti e  le  funzioni  indicati
dai commi 2, 4 e 5, del medesimo articolo 14 del decreto  legislativo
n. 150 del 2009, nonche' quelli di cui  agli  articoli  1,  commi  1,
lettera d), e 2, lettera a), e 8, comma 1, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286 del 1999, e successive modificazioni. 
  2. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'OIV puo' accedere  agli
atti  e  ai  documenti  concernenti  le  attivita'  ministeriali   di
interesse e puo' richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali  di
riferimento le informazioni necessarie.  Sugli  esiti  delle  proprie
attivita' l'OIV riferisce secondo i criteri e  le  modalita'  di  cui
all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009,  e
successive modificazioni. 
  3. L'OIV e' costituito  da  un  organo  monocratico  ovvero  da  un
collegio di tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente.  I
componenti dell'OIV, ivi incluso il  Presidente,  sono  nominati  dal
Ministro per l'espletamento di un incarico triennale, rinnovabile una
sola volta, secondo le modalita' e i criteri di cui all'articolo  14,
commi 3 e 8, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.  L'unico
componente dell'OIV ovvero il Presidente del collegio e'  scelto  tra
soggetti  esperti  in  materia  di  pianificazione  e  programmazione
strategica. 
  4. E' istituito un Ufficio di  supporto,  quale  struttura  tecnica
permanente, competente a  perfezionare  le  attivita'  istruttorie  e
quelle propedeutiche all'espletamento delle funzioni di cui al  comma
1. L'Ufficio supporta l'OIV nelle attivita' connesse con le  funzioni
di  valutazione  e  di  misurazione   della   performance,   di   cui
all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009,  e
in quelle connesse con il controllo strategico, di  cui  all'articolo
6, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999. L'organizzazione
interna  dell'Ufficio  e'  definita  con  determinazione   dell'unico
componente dell'OIV ovvero del Presidente del  collegio,  sentito  il
Direttore della Direzione generale per le  politiche  del  personale,
l'innovazione  organizzativa,  il  bilancio  -  Ufficio  Procedimenti
Disciplinari. 
  5. Il responsabile dell'Ufficio di cui al comma 4 e'  nominato  con
provvedimento  del  Segretario  generale,  su   proposta   dell'unico
componente  dell'OIV  ovvero  del  Presidente  del  collegio,  tra  i
dirigenti di seconda fascia o i funzionari appartenenti ai ruoli  del
Ministero, in possesso di specifiche professionalita'  ed  esperienza
nel settore della misurazione della performance. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per il testo  dell'articolo  14  del  citato  decreto
          legislativo n. 150 del 2009, si veda nota alle premesse. 
              - Si riportano gli articoli 1, commi 1 e 2, 8, comma 1,
          e 6, comma 1, del citato decreto  legislativo  n.  286  del
          1999. 
              «Art. 1 (Principi generali del controllo interno). - 1.
          Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della  rispettiva
          autonomia, si dotano di strumenti adeguati a: 
                a)   garantire   la   legittimita',   regolarita'   e
          correttezza  dell'azione   amministrativa   (controllo   di
          regolarita' amministrativa e contabile); 
                b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicita'
          dell'azione amministrativa al fine  di  ottimizzare,  anche
          mediante tempestivi interventi di correzione,  il  rapporto
          tra costi e risultati (controllo di gestione); 
                c)  valutare  le  prestazioni   del   personale   con
          qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza); 
                d) valutare l'adeguatezza delle  scelte  compiute  in
          sede di attuazione dei piani, programmi ed altri  strumenti
          di determinazione dell'indirizzo politico,  in  termini  di
          congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti
          (valutazione e controllo strategico). 
              2. La progettazione  d'insieme  dei  controlli  interni
          rispetta i seguenti principi generali,  obbligatori  per  i
          Ministeri,  applicabili  dalle  regioni  nell'ambito  della
          propria autonomia organizzativa e legislativa e  derogabili
          da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando
          il principio di cui all'articolo 3 del decreto  legislativo
          3 febbraio 1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, di qui in poi denominato «decreto n. 29»: 
                a) l'attivita' di valutazione e controllo  strategico
          supporta l'attivita'  di  programmazione  strategica  e  di
          indirizzo politico-amministrativo di cui agli  articoli  3,
          comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29.  Essa  e'
          pertanto svolta da strutture  che  rispondono  direttamente
          agli organi di indirizzo politico-amministrativo; 
                b)  il  controllo  di  gestione  e   l'attivita'   di
          valutazione dei dirigenti, fermo restando  quanto  previsto
          alla lettera a), sono svolte da strutture  e  soggetti  che
          rispondono  ai  dirigenti  posti  al  vertice   dell'unita'
          organizzativa interessata; 
                c) l'attivita' di valutazione dei dirigenti  utilizza
          anche i risultati del controllo di gestione, ma  e'  svolta
          da strutture o soggetti diverse da quelle cui e'  demandato
          il controllo di gestione medesimo; 
                d) le funzioni di cui alle  precedenti  lettere  sono
          esercitate in modo integrato; 
                e)  e'  fatto  divieto  di  affidare   verifiche   di
          regolarita' amministrativa e contabile a strutture  addette
          al controllo di gestione, alla valutazione  dei  dirigenti,
          al controllo strategico.». 
              «Art. 8 (Direttiva  annuale  del  Ministro).  -  1.  La
          direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14,  del
          decreto  n.  29,  costituisce  il  documento  base  per  la
          programmazione  e  la  definizione  degli  obiettivi  delle
          unita'  dirigenziali  di  primo  livello.  In  coerenza  ad
          eventuali  indirizzi  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, e nel quadro degli obiettivi generali di  parita'
          e pari opportunita'  previsti  dalla  legge,  la  direttiva
          identifica  i  principali  risultati  da   realizzare,   in
          relazione   anche   agli   indicatori    stabiliti    dalla
          documentazione di bilancio per centri di responsabilita'  e
          per funzioni-obiettivo,  e  determina,  in  relazione  alle
          risorse  assegnate,   gli   obiettivi   di   miglioramento,
          eventualmente  indicando  progetti  speciali   e   scadenze
          intermedie. La  direttiva,  avvalendosi  del  supporto  dei
          servizi  di  controllo  interno  di  cui  all'articolo   6,
          definisce  altresi'  i  meccanismi  e  gli   strumenti   di
          monitoraggio e valutazione dell'attuazione. 
              2. Il personale che svolge  incarichi  dirigenziali  ai
          sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4,  del  decreto  n.  29,
          eventualmente costituito in conferenza permanente, fornisce
          elementi per l'elaborazione della direttiva annuale.». 
              «Art. 6 (La valutazione e il controllo  strategico).  -
          1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a
          verificare,  in  funzione  dell'esercizio  dei  poteri   di
          indirizzo  da  parte  dei  competenti  organi,  l'effettiva
          attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed  altri
          atti di indirizzo  politico.  L'attivita'  stessa  consiste
          nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o
          degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate  dalle
          norme,  gli  obiettivi  operativi  prescelti,   le   scelte
          operative effettuate e  le  risorse  umane,  finanziarie  e
          materiali assegnate, nonche'  nella  identificazione  degli
          eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita'
          per  la  mancata  o  parziale  attuazione,  dei   possibili
          rimedi.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 17  maggio
          2001, n. 297 (Regolamento di organizzazione degli Uffici di
          diretta collaborazione del Ministro del  lavoro),  abrogato
          dal  presente  decreto,  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 20 luglio 2001, n. 167.